Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 24 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23295 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11555/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11555 del 2021, proposto da
CA Di IO e IN Di IO, rappresentate e difese dall'avvocato Simona Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Salvatore Russo, con studio in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA Di SA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- del decreto prot. n. 7628 del 23 agosto 2021 (Registro Ufficiale);
- delle relative graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le menzionate classi di concorso, riapprovate, ripubblicate ed allegate al decreto prot. n. 7216 del 9 agosto 2021, così come anche al successivo decreto prot. n. 7628 del 23 agosto 2021;
- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10 agosto 2021 (Registro Ufficiale);
- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 20446 del 14 luglio 2021;
- del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021;
- dell'avviso del, prot. n. 21317 del 12 luglio 2021;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22 luglio 2021;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2021;
- del D.M. Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021;
- dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante « Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo »;
- dell’avviso prot. n. 25187 del 9 agosto 2021;
- della nota del Ministero dell'Università e della ricerca, prot. n. 25348 del 17 agosto 2021;
- del provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg. del d.l. n. 73/2021;
- del decreto (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;
- dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021;
- la circolare del Ministero. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'anno scolastico 2021/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo; dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;
Vista la memoria del 25 giugno 2025, con la le ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. UC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi, salvo il diritto al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salvo il diritto al rimborso del contributo unificato, al verificarsi dei presupposti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
EL IN, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UC IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA | EL IN |
IL SEGRETARIO