TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 31/10/2025 N. 5775/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to ROMEO DANIELA Parte_1
IO nonchè dall'Avv.to IO ES ed elett.te dom.to presso lo studio in corso Amendola n. 35 91025 Marsala
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
IN CE e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ha precisato : con riferimento alla annualità 21/22 dal 26.10. al 1.12.21 quale spezzone di contratto di 9 ore, sottraendo
1/5 Dott. Riccardo Atanasio l'importo di € 213,90 si ha una richiesta finale di € 1.296,23 per l'annualità e con richiesta finale complessiva di € 3.933,14.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice;
“ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa, conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva per ferire e festività soppresse non godute per le annualità scolastiche 2021/2022;
2022\2023 e 2023\2024;
Conseguentemente,
CONDANNARE, il , in persona del , Controparte_2 Controparte_3 al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di €. 4.147,04 a titolo di ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e
2023/2024 determinata come in parte narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi difensori nella qualità di antistatari da liquidarsi in conformità alle disposizioni di legge ribadite dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 17613 del 26 giugno 2024.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso l'istituto comprensivo Neglia – Pogliano Milanese (MI).
Ha prestato servizio dalla 26/10/2021 al 30/06/2024 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare: nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 248 giorni con diritto a fruire di
20,65 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per complessivi giorni 23,65 di ferie;
2/5 Dott. Riccardo Atanasio nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 per complessivi 292 giorni con diritto a fruire di
24,32 giorni di ferie +3 di riposo per festività soppresse per un totale di 27,32 giorni di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 per complessivi 280 giorni con diritto a fruire di
23,32 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di 26,32 giorni di ferie.
Nel corso di questi anni ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
6 nell'anno scolastico 2021/2022
6 nell'anno scolastico 2022/2023
6 nell'anno scolastico 2023/2024.
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 59,29 giorni di ferie non godute, vale a dire:
17,65 per il 2021/2022
21,32 per il 2022/2023
20,32 per il 2023/2024, con diritto all'importo di euro 4.147,04, pari al numero di ferie complessivamente non godute moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
La domanda è parzialmente fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il
3/5 Dott. Riccardo Atanasio lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_4 delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 3.933,14 CP_1
(così rideterminato l'importo a seguito di nuovo conteggio effettuato dal ricorrente all'udienza di discussione), oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
4/5 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti ROMEO DANIELA CP_1
IO e IO ES – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2
la somma di € lordi 3.933,14, a titolo di ferie non godute;
Parte_1 condanna il a rimborsare agli Avv.ti ROMEO DANIELA IO e IO CP_1
ES – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che liquida in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 31/10/2025 N. 5775/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to ROMEO DANIELA Parte_1
IO nonchè dall'Avv.to IO ES ed elett.te dom.to presso lo studio in corso Amendola n. 35 91025 Marsala
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
IN CE e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ha precisato : con riferimento alla annualità 21/22 dal 26.10. al 1.12.21 quale spezzone di contratto di 9 ore, sottraendo
1/5 Dott. Riccardo Atanasio l'importo di € 213,90 si ha una richiesta finale di € 1.296,23 per l'annualità e con richiesta finale complessiva di € 3.933,14.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice;
“ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa, conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva per ferire e festività soppresse non godute per le annualità scolastiche 2021/2022;
2022\2023 e 2023\2024;
Conseguentemente,
CONDANNARE, il , in persona del , Controparte_2 Controparte_3 al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di €. 4.147,04 a titolo di ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e
2023/2024 determinata come in parte narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi difensori nella qualità di antistatari da liquidarsi in conformità alle disposizioni di legge ribadite dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 17613 del 26 giugno 2024.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso l'istituto comprensivo Neglia – Pogliano Milanese (MI).
Ha prestato servizio dalla 26/10/2021 al 30/06/2024 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare: nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 248 giorni con diritto a fruire di
20,65 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per complessivi giorni 23,65 di ferie;
2/5 Dott. Riccardo Atanasio nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 per complessivi 292 giorni con diritto a fruire di
24,32 giorni di ferie +3 di riposo per festività soppresse per un totale di 27,32 giorni di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 per complessivi 280 giorni con diritto a fruire di
23,32 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di 26,32 giorni di ferie.
Nel corso di questi anni ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
6 nell'anno scolastico 2021/2022
6 nell'anno scolastico 2022/2023
6 nell'anno scolastico 2023/2024.
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 59,29 giorni di ferie non godute, vale a dire:
17,65 per il 2021/2022
21,32 per il 2022/2023
20,32 per il 2023/2024, con diritto all'importo di euro 4.147,04, pari al numero di ferie complessivamente non godute moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
La domanda è parzialmente fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il
3/5 Dott. Riccardo Atanasio lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_4 delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 3.933,14 CP_1
(così rideterminato l'importo a seguito di nuovo conteggio effettuato dal ricorrente all'udienza di discussione), oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
4/5 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti ROMEO DANIELA CP_1
IO e IO ES – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2
la somma di € lordi 3.933,14, a titolo di ferie non godute;
Parte_1 condanna il a rimborsare agli Avv.ti ROMEO DANIELA IO e IO CP_1
ES – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che liquida in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio