Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 783
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica degli atti presupposti

    Il disconoscimento delle copie fotostatiche non è stato ritenuto idoneo a farne perdere la qualità di prova, in quanto generico e non circostanziato. La notifica è considerata valida poiché eseguita dall'ente impositore tramite servizio postale, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e l'atto è stato consegnato presso il domicilio del destinatario a persona abilitata alla ricezione secondo il regolamento postale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza di primo grado per omessa pronuncia su punti decisivi

    La Corte dichiara irrilevante l'omessa pronuncia del primo giudice sui punti sollevati, poiché le doglianze sono infondate. La motivazione viene integrata affermando l'infondatezza di ciascuna doglianza: il disconoscimento è generico, la prescrizione/decadenza non è maturata data la regolare notifica degli atti presupposti, gli interessi sono legali e non vi è prova di maggiorazione, e la norma dello Statuto del contribuente invocata non è applicabile all'omesso pagamento di tassa auto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 783
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 783
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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