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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RE FR, RE
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240023043884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7097/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento n. n. 071 2024 00230438 84 000 notificata in data 28/03/24 inerente tasse automobilistiche per l'anno 2018 dell'importo complessivo di €. 709,40.
A sostegno del ricorso addusse che i ruoli presupposti N. 2024/002671 e n. 2024/002656, che si assumevano notificati in data 16/09/2021, in realtà, non erano mai stati notificati.
Per tale motivo, eccepì, tra l'altro, la prescrizione e decadenza della pretesa impositiva, oltre che la illegittima maturazione degli interessi, sensibilmente maggiorati.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 16069/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI rigettava il ricorso, ritenendo dimostrata la notifica degli atti presupposti.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello Ricorrente_1.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante cesura la sentenza impugnata, perché il primo giudice ha ritenuto validamente notificati gli atti presupposti, utilizzando le copie fotostatiche delle presunte notifiche, benchè queste fossero state prontamente disconosciute, ex art. 2712 e ss. c.c. ed ex art. 215 c.p.c.
In particolare, le relate di notifica delle raccomandate A/R n. AINIM210827RR0021951 e n.
AINIM210910CC0014669, entrambe del 16/09/21, sarebbero difformi dagli originali nella data, nel contenuto e nella sottoscrizione. In ogni caso, a dire dell'appellante, si tratterebbe comunque di notifiche nulle: sia perché i due atti furono consegnati a persona che non aveva un effettivo rapporto di convivenza con la destinataria;
sia perché, non essendo stati consegnati personalmente alla sig.ra
Ricorrente_1, sarebbe stato necessario spedire una seconda raccomandata, contenente l'avviso di avvenuta notifica (CAN).
Il motivo è infondato.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021).
Nella fattispecie di causa, il disconoscimento fu assolutamente generico, perchè l'istante, pur avendo dedotto la difformità dagli originali nella data, nel contenuto e nella sottoscrizione, non disse quale sarebbero stati la data, il contenuto e la sottoscrizione veritiera.
Per tale motivo, i documenti sono stati legittimamente utilizzati dalla CGT di primo grado.
Per il resto, la notifica è sicuramente valida perché fu eseguita direttamente dall'ente impositore a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore, sicchè trova applicazione il procedimento semplificato di cui al regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) e non esclude che l'atto possa essere consegnato anche a persona non convivente.
Infatti, sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere. Pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata venga consegnata nel domicilio del destinatario (come nella fattispeie di causa) e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018).
In definitiva, poiché l'atto fu consegnato a tale Nominativo_1 presso il domicilio di Ric_1, quest'ultima avrebbe dovuto dedurre e provare che Nom_1, non solo non è convivente, ma non riveste neppure ogni altra qualifica che la abilitava a ricevere la raccomandata, ai sensi del regolamento postale.
*****
Sotto diverso profilo, l'appellante lamenta un vizio di motivazione della sentenza che non avrebbe pronunciato su punti decisivi della controversia.
In particolare, il primo giudice non si sarebbe pronunciato sui seguenti punti:
1. Disconoscimento delle copie
2. La decadenza e/o la prescrizione dal diritto dei resistenti;
3. illegittimità della cartella per illegittima maggiorazione degli interessi.
4. Nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”. Il motivo è irrilevante.
È vero che la sentenza ha omesso di pronunciare espressamente sui predetti quattro punti, ma la circostanza è irrilevante, nella misura in cui si tratta di doglianze infondate, sicchè va solo integrata la motivazione della sentenza di primo grado, con i seguenti rilievi.
La doglianza sub 1 è infondata per quanto si è detto innanzi.
La doglianza sub 2 è infondata perché, accertata la regolare notifica dei ruoli presupposti N. 2024/002671
e n. 2024/002656, in data 16/09/2021, non risulta maturata né la prescrizione, né la decadenza della pretesa impositiva.
La doglianza sub 3 è infondata perché si tratta di interessi legali. Né l'appellante ha dimostrato che sono stati applicati interessi in misura maggiore.
La doglianza sub 4 è infondata, in quanto è stata prospettata in relazione all'art. 6 della legge n.
212/2000, che recita: < contribuente degli atti a lui destinati … prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, … l'amministrazione deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti … Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma>> (cfr. ricorso di primo grado, pagg. 5-6).
La norma richiamata dalla Ricorrente_1 non trova applicazione nella fattispecie di causa, perché si tratta di omesso pagamento della tassa auto, e non di tributi risultanti da dichiarazioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 600,00 oltre accessori, con attribuzione all'Avv. Difensore_3 dichiaratosi antistatario
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RE FR, RE
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240023043884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7097/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento n. n. 071 2024 00230438 84 000 notificata in data 28/03/24 inerente tasse automobilistiche per l'anno 2018 dell'importo complessivo di €. 709,40.
A sostegno del ricorso addusse che i ruoli presupposti N. 2024/002671 e n. 2024/002656, che si assumevano notificati in data 16/09/2021, in realtà, non erano mai stati notificati.
Per tale motivo, eccepì, tra l'altro, la prescrizione e decadenza della pretesa impositiva, oltre che la illegittima maturazione degli interessi, sensibilmente maggiorati.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 16069/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI rigettava il ricorso, ritenendo dimostrata la notifica degli atti presupposti.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello Ricorrente_1.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante cesura la sentenza impugnata, perché il primo giudice ha ritenuto validamente notificati gli atti presupposti, utilizzando le copie fotostatiche delle presunte notifiche, benchè queste fossero state prontamente disconosciute, ex art. 2712 e ss. c.c. ed ex art. 215 c.p.c.
In particolare, le relate di notifica delle raccomandate A/R n. AINIM210827RR0021951 e n.
AINIM210910CC0014669, entrambe del 16/09/21, sarebbero difformi dagli originali nella data, nel contenuto e nella sottoscrizione. In ogni caso, a dire dell'appellante, si tratterebbe comunque di notifiche nulle: sia perché i due atti furono consegnati a persona che non aveva un effettivo rapporto di convivenza con la destinataria;
sia perché, non essendo stati consegnati personalmente alla sig.ra
Ricorrente_1, sarebbe stato necessario spedire una seconda raccomandata, contenente l'avviso di avvenuta notifica (CAN).
Il motivo è infondato.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021).
Nella fattispecie di causa, il disconoscimento fu assolutamente generico, perchè l'istante, pur avendo dedotto la difformità dagli originali nella data, nel contenuto e nella sottoscrizione, non disse quale sarebbero stati la data, il contenuto e la sottoscrizione veritiera.
Per tale motivo, i documenti sono stati legittimamente utilizzati dalla CGT di primo grado.
Per il resto, la notifica è sicuramente valida perché fu eseguita direttamente dall'ente impositore a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore, sicchè trova applicazione il procedimento semplificato di cui al regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) e non esclude che l'atto possa essere consegnato anche a persona non convivente.
Infatti, sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere. Pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata venga consegnata nel domicilio del destinatario (come nella fattispeie di causa) e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018).
In definitiva, poiché l'atto fu consegnato a tale Nominativo_1 presso il domicilio di Ric_1, quest'ultima avrebbe dovuto dedurre e provare che Nom_1, non solo non è convivente, ma non riveste neppure ogni altra qualifica che la abilitava a ricevere la raccomandata, ai sensi del regolamento postale.
*****
Sotto diverso profilo, l'appellante lamenta un vizio di motivazione della sentenza che non avrebbe pronunciato su punti decisivi della controversia.
In particolare, il primo giudice non si sarebbe pronunciato sui seguenti punti:
1. Disconoscimento delle copie
2. La decadenza e/o la prescrizione dal diritto dei resistenti;
3. illegittimità della cartella per illegittima maggiorazione degli interessi.
4. Nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”. Il motivo è irrilevante.
È vero che la sentenza ha omesso di pronunciare espressamente sui predetti quattro punti, ma la circostanza è irrilevante, nella misura in cui si tratta di doglianze infondate, sicchè va solo integrata la motivazione della sentenza di primo grado, con i seguenti rilievi.
La doglianza sub 1 è infondata per quanto si è detto innanzi.
La doglianza sub 2 è infondata perché, accertata la regolare notifica dei ruoli presupposti N. 2024/002671
e n. 2024/002656, in data 16/09/2021, non risulta maturata né la prescrizione, né la decadenza della pretesa impositiva.
La doglianza sub 3 è infondata perché si tratta di interessi legali. Né l'appellante ha dimostrato che sono stati applicati interessi in misura maggiore.
La doglianza sub 4 è infondata, in quanto è stata prospettata in relazione all'art. 6 della legge n.
212/2000, che recita: < contribuente degli atti a lui destinati … prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, … l'amministrazione deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti … Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma>> (cfr. ricorso di primo grado, pagg. 5-6).
La norma richiamata dalla Ricorrente_1 non trova applicazione nella fattispecie di causa, perché si tratta di omesso pagamento della tassa auto, e non di tributi risultanti da dichiarazioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 600,00 oltre accessori, con attribuzione all'Avv. Difensore_3 dichiaratosi antistatario