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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/10/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice Presidente rel. dr. Paola De Nisco Consigliere dr. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 500/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 22/01/1976 e residente a[...], elettivamente domiciliato a San Benedetto del Trono (AP) in Via Luigi Luciani n.43, presso e nello Studio dell'Avv. Achille Ciribè che lo rappresenta e difende
Reclamante
Con l'intervento del sig. Procuratore Generale avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni: parte reclamante:
revocare il provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno – nella persona del Giudice Dott.ssa Sirianni – in data 24/04/2025, in quanto erroneo, illegittimo ed infondato, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nell'istanza n.15 del 03/04/2025, ovvero convertire la procedura di concordato minore in liquidazione controllata, secondo quanto previsto dall'art.83 co.I CCII.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, professionista, è stato ammesso alla procedura di concordato Parte_1 minore in continuità a seguito di sentenza di omologa n.16/23 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 27/06/23; emersi, nel corso della procedura, ulteriori debiti verso la ed il Collegio dei Geometri, per annualità non ricomprese nel piano Parte_2 omologato, i due enti chiedevano la revoca del concordato minore ovvero in via subordinata la conversione in liquidazione controllata.
Il giudice di prime cure revocava l'omologazione del concordato minore perché il piano in continuità era divenuto inattuabile, con sentenza del 4.03.2025; in data
3.04.2025 il depositava nel medesimo fascicolo della procedura di concordato Pt_1 minore istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 83, co. 1 CCII.
Il giudice dichiarava il non luogo a provvedere, ritenendo l'istanza irrituale: in particolare osservava che l'istanza dei creditori era solo subordinata, mentre l'istanza del depositata dopo la sentenza, andava considerata come istanza ex novo. Pt_1
ha formulato tempestivo reclamo, di seguito scrutinato. Parte_1
Con note depositate in data 03.09.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del reclamo.
Il gravame censura il provvedimento di rigetto laddove interpreta l'istanza del sovraindebitato come nuova;
osserva che a mente dell'art. 83, comma 1 CCII in caso di revoca dell'omologazione del concordato minore non determinata da atti in frode ai creditori o da inadempimento del piano, il debitore può proporre istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata;
che la propria istanza rispetta i presupposti pag. 2/6 soggettivi e oggettivi essendo esso debitore soggetto non fallibile (professionista), avendo subito una revoca del concordato minore in assenza di atti in frode e di inadempimento, avendo proposto l'istanza immediatamente dopo la revoca, nel rispetto della sequenza logica e procedurale prevista dalla normativa.
Aggiunge il reclamante che è irrilevante la condotta del creditore, che avrebbe chiesto la liquidazione controllata solo in via subordinata, che non è necessario presentare una istanza ex novo di ammissione alla liquidazione controllata, pena la violazione del principio di consecuzione delle procedure, e che negare l'accesso alla liquidazione controllata per meri motivi formali comporta la lesione del diritto fondamentale del debitore al trattamento della propria situazione di crisi secondo i canoni di proporzionalità e adeguatezza;
allega la completezza della propria istanza ai fini dell'ammissione alla liquidazione controllata.
Il reclamo è fondato.
Secondo il chiaro dettato della norma di cui all'art. 83 CCII, l'istanza per accedere alla liquidazione controllata può essere presentata dal debitore solo ed esclusivamente in caso di revoca dell'omologazione, in ottemperanza al fenomeno della c.d. consecuzione di procedure;
e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, atteso che il Giudice
Delegato, con sentenza del 04/03/2025, ha "revocato l'omologazione del concordato minore, rubricato al n. 1/2023 RG", per l'impossibilità di adempiere ai crediti dell'attività continuata, ed il professionista sovraindebitato ha presentato la domanda per l'apertura della liquidazione controllata il 3.04.2025, decorso il termine per l'impugnazione della revoca.
Nel caso d specie sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, Parte_1 comma 2, lett. c del CCII come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up pag. 3/6 innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"): al 2023 risultavano infatti debiti principalmente verso erario e banche pari ad €. 204.741,25, solo in parte erosi dall'attuazione del piano concordatario, che prevedeva il versamento della somma di €. 1.119,00 mensili, e tali debiti, stante l'assenza dal patrimonio di cespiti immobiliari o di valori mobiliari, in presenza di spese correnti non riducibili a breve, non possono essere adempiuti in modo regolare, anche qualora proseguissero le azioni esecutive già intentate nei suoi confronti;
b) il concordato minore è stato revocato;
c) dalla istruttoria espletata in sede di omologa del concordato minore emerge l'esistenza di un attivo acquisire attivo da distribuire ai creditori, derivante dall'esercizio della professione di geometra, in quanto i redditi dichiarati risultavano complessivamente pari a circa € 47.400,00 annui, reddito la cui esistenza è stata attestata dall'OCC.
La pronuncia non risulta in alcun modo inficiata dalla modifica dell'art. 268 comma 3
CCII introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024, atteso che la norma richiede, ove la domanda sia proposta dal debitore persona fisica, l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, e nel caso di specie l'attivo sussiste, individuandosi nei proventi derivanti dall'attività professionale, come attestato dall'OCC in sede di proposta concordataria;
per contro, la norma non fornisce alcuna indicazione sulla misura del soddisfacimento dei creditori;
sicchè per l'accesso allo strumento è sufficiente l'esistenza di un attivo, anche minimo, presente e/o acquisibile nell'arco di durata del procedimento.
Nonostante innegabili profili di alea (il che, tuttavia, costituisce un connotato ineliminabile dell'esistenza umana), e dell'ulteriore coefficiente di difficoltà insisto nell'andamento variabile degli incassi delle remunerazioni professionali (aspetto che,
pag. 4/6 però, attiene alle modalità esecutive della fase della liquidazione e, di per sé, non può esplicare efficacia impediente all'accesso alla procedura), appare verosimile che la performance reddituale realizzata nel periodo esaminato dall'OCC possa essere ripetuta anche nel triennio successivo.
Ciò consentirebbe l'integrale pagamento delle spese della procedura e, appunto, la destinazione del residuo al pagamento ai creditori, elemento questo che preclude di qualificare debitore incapiente;
la procedura di liquidazione Parte_1 controllata può essere aperta anche nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, purchè il debitore disponga di entrate sufficienti a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il proprio sostentamento.
Irrilevante nel presente giudizio ogni valutazione di meritevolezza del debitore in relazione alle cause del suo sovraindebitamento, in quanto essa sarà oggetto di specifico vaglio nell'ambito dell'eventuale esdebitazione ai sensi dell'art.282 CCII.
La fondatezza del reclamo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che sussiste il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I..
In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di
Ascoli Piceno affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
pag. 5/6 - in riforma del provvedimento impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di;
Parte_1
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice Presidente rel. dr. Paola De Nisco Consigliere dr. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 500/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 22/01/1976 e residente a[...], elettivamente domiciliato a San Benedetto del Trono (AP) in Via Luigi Luciani n.43, presso e nello Studio dell'Avv. Achille Ciribè che lo rappresenta e difende
Reclamante
Con l'intervento del sig. Procuratore Generale avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni: parte reclamante:
revocare il provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno – nella persona del Giudice Dott.ssa Sirianni – in data 24/04/2025, in quanto erroneo, illegittimo ed infondato, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nell'istanza n.15 del 03/04/2025, ovvero convertire la procedura di concordato minore in liquidazione controllata, secondo quanto previsto dall'art.83 co.I CCII.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, professionista, è stato ammesso alla procedura di concordato Parte_1 minore in continuità a seguito di sentenza di omologa n.16/23 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 27/06/23; emersi, nel corso della procedura, ulteriori debiti verso la ed il Collegio dei Geometri, per annualità non ricomprese nel piano Parte_2 omologato, i due enti chiedevano la revoca del concordato minore ovvero in via subordinata la conversione in liquidazione controllata.
Il giudice di prime cure revocava l'omologazione del concordato minore perché il piano in continuità era divenuto inattuabile, con sentenza del 4.03.2025; in data
3.04.2025 il depositava nel medesimo fascicolo della procedura di concordato Pt_1 minore istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 83, co. 1 CCII.
Il giudice dichiarava il non luogo a provvedere, ritenendo l'istanza irrituale: in particolare osservava che l'istanza dei creditori era solo subordinata, mentre l'istanza del depositata dopo la sentenza, andava considerata come istanza ex novo. Pt_1
ha formulato tempestivo reclamo, di seguito scrutinato. Parte_1
Con note depositate in data 03.09.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del reclamo.
Il gravame censura il provvedimento di rigetto laddove interpreta l'istanza del sovraindebitato come nuova;
osserva che a mente dell'art. 83, comma 1 CCII in caso di revoca dell'omologazione del concordato minore non determinata da atti in frode ai creditori o da inadempimento del piano, il debitore può proporre istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata;
che la propria istanza rispetta i presupposti pag. 2/6 soggettivi e oggettivi essendo esso debitore soggetto non fallibile (professionista), avendo subito una revoca del concordato minore in assenza di atti in frode e di inadempimento, avendo proposto l'istanza immediatamente dopo la revoca, nel rispetto della sequenza logica e procedurale prevista dalla normativa.
Aggiunge il reclamante che è irrilevante la condotta del creditore, che avrebbe chiesto la liquidazione controllata solo in via subordinata, che non è necessario presentare una istanza ex novo di ammissione alla liquidazione controllata, pena la violazione del principio di consecuzione delle procedure, e che negare l'accesso alla liquidazione controllata per meri motivi formali comporta la lesione del diritto fondamentale del debitore al trattamento della propria situazione di crisi secondo i canoni di proporzionalità e adeguatezza;
allega la completezza della propria istanza ai fini dell'ammissione alla liquidazione controllata.
Il reclamo è fondato.
Secondo il chiaro dettato della norma di cui all'art. 83 CCII, l'istanza per accedere alla liquidazione controllata può essere presentata dal debitore solo ed esclusivamente in caso di revoca dell'omologazione, in ottemperanza al fenomeno della c.d. consecuzione di procedure;
e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, atteso che il Giudice
Delegato, con sentenza del 04/03/2025, ha "revocato l'omologazione del concordato minore, rubricato al n. 1/2023 RG", per l'impossibilità di adempiere ai crediti dell'attività continuata, ed il professionista sovraindebitato ha presentato la domanda per l'apertura della liquidazione controllata il 3.04.2025, decorso il termine per l'impugnazione della revoca.
Nel caso d specie sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, Parte_1 comma 2, lett. c del CCII come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up pag. 3/6 innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"): al 2023 risultavano infatti debiti principalmente verso erario e banche pari ad €. 204.741,25, solo in parte erosi dall'attuazione del piano concordatario, che prevedeva il versamento della somma di €. 1.119,00 mensili, e tali debiti, stante l'assenza dal patrimonio di cespiti immobiliari o di valori mobiliari, in presenza di spese correnti non riducibili a breve, non possono essere adempiuti in modo regolare, anche qualora proseguissero le azioni esecutive già intentate nei suoi confronti;
b) il concordato minore è stato revocato;
c) dalla istruttoria espletata in sede di omologa del concordato minore emerge l'esistenza di un attivo acquisire attivo da distribuire ai creditori, derivante dall'esercizio della professione di geometra, in quanto i redditi dichiarati risultavano complessivamente pari a circa € 47.400,00 annui, reddito la cui esistenza è stata attestata dall'OCC.
La pronuncia non risulta in alcun modo inficiata dalla modifica dell'art. 268 comma 3
CCII introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024, atteso che la norma richiede, ove la domanda sia proposta dal debitore persona fisica, l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, e nel caso di specie l'attivo sussiste, individuandosi nei proventi derivanti dall'attività professionale, come attestato dall'OCC in sede di proposta concordataria;
per contro, la norma non fornisce alcuna indicazione sulla misura del soddisfacimento dei creditori;
sicchè per l'accesso allo strumento è sufficiente l'esistenza di un attivo, anche minimo, presente e/o acquisibile nell'arco di durata del procedimento.
Nonostante innegabili profili di alea (il che, tuttavia, costituisce un connotato ineliminabile dell'esistenza umana), e dell'ulteriore coefficiente di difficoltà insisto nell'andamento variabile degli incassi delle remunerazioni professionali (aspetto che,
pag. 4/6 però, attiene alle modalità esecutive della fase della liquidazione e, di per sé, non può esplicare efficacia impediente all'accesso alla procedura), appare verosimile che la performance reddituale realizzata nel periodo esaminato dall'OCC possa essere ripetuta anche nel triennio successivo.
Ciò consentirebbe l'integrale pagamento delle spese della procedura e, appunto, la destinazione del residuo al pagamento ai creditori, elemento questo che preclude di qualificare debitore incapiente;
la procedura di liquidazione Parte_1 controllata può essere aperta anche nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, purchè il debitore disponga di entrate sufficienti a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il proprio sostentamento.
Irrilevante nel presente giudizio ogni valutazione di meritevolezza del debitore in relazione alle cause del suo sovraindebitamento, in quanto essa sarà oggetto di specifico vaglio nell'ambito dell'eventuale esdebitazione ai sensi dell'art.282 CCII.
La fondatezza del reclamo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che sussiste il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I..
In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di
Ascoli Piceno affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
pag. 5/6 - in riforma del provvedimento impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di;
Parte_1
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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