Art. 3. Piani di gestione 1. Per assicurare la conservazione dei siti ((e degli elementi)) italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio , di seguito denominato «Codice».
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio , di seguito denominato «Codice».