Articolo 2 della Legge 9 giugno 1977, n. 358
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 luglio 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXI della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 22 luglio 1977
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