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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al ruolo al n. 3244 del 2017 e al n. 779 del 2023 R.G.A.C.
TRA
, nata OU (Ucraina) il 26/06/1966, C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Luciano D'Andrea e Stefano
D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare 109,
Attrice
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Romolo Fondi, elettivamente domiciliata in Fiumicino (RM), via Enrico Berlinguer n. 18 giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE'
nato Roma il 29.8.1982, c.f. , e Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Fiumicino, Piazza Villacidro n. 21, presso lo studio dell'avv. Fabio De Matteo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
Convenuti
E
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 contumaci TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Convenuti
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI:
Con note depositate in data 21 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.07.2017,, il IG. Parte_2 conveniva in giudizio i convenuti sopra indicati affinché venisse disposta la divisione giudiziale del compendio ereditario ed, in particolare, chiedendo “una volta disposta la divisione del compendio ereditario e stabiliti i conguagli dovuti alle parti, voglia l'Ill.mo Tribunale adito assegnare al IG. Parte_2
l'immobile sito in Fiumicino, via Sanluri 56 ex 64, piano terra, interno 3, e relativo box auto sito in via
Valledoria 77, interno 6, in considerazione del forte legame affettivo che lo legava all'immobile in questione, derivante dall'esserci cresciuto e dall'avervi vissuto per oltre 30 anni con la defunta madre.”.
Con “comparsa di costituzione e risposta”, depositata in data 15.01.2018, si costituiva nel presente giudizio la IG.ra chiedendo che venisse disposta la divisione del compendio CP_1 ereditario - con assegnazione alla stessa degli immobili siti in via Sanluri 64 agli interni 2 e 3, oltre al box sito in via Valledoria 79 int. 6 – ed in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata dovuta alla stessa “la somma di euro 118.312,97 per gli importi versati dal 2004 al 31.12.2017 quali importi corrisposti nell'interesse della massa ereditaria nella sua totalità dalla IG.ra e Controparte_1 afferenti in via esemplificativa e non esaustiva (per gli interni 2,3,19 siti nel fabbricato di Via Sanluri, 64 in
Passoscuro e box sito in Passoscuro, Via Valledoria, 79) per oneri condominiali ordinari, straordinari e di riscaldamento, ICI, IRPEF, opere di manutenzione ordina-ria e/o straordinaria etc., polizza RCT per l'interno
19 per assicurazione di eventuali infiltrazioni e/o danni di acqua e accertata e dichiarata quale debito dell'asse ereditario e in ogni caso le sia attribuita la restituzione dell'importo di euro 118.312,97 o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa da gravare sulla massa ereditaria ed in propor-zione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede”.
Con “comparsa di costituzione e risposta”, depositata in data 06.02.2018, si costituivano nel presente giudizio i IG.ri e chiedendo che venissero accolte le seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni: “accertare e dichiarare che i sigg. e quale eredi del padre CP_2 Controparte_3 Persona_1 hanno diritto di partecipare alla divisione dei beni costituenti l'asse ereditario della sig.ra - disporre Persona_2
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
la divisione tra gli eredi dei beni dell'asse ereditario, anche mediante l'assegnazione degli immobili che risultino indivisibili, con addebito dell'eccedenza agli eredi non assegnatari o disponendo la vendita degli stessi beni con divisione del ricavato tra gli eredi secondo le rispettive quote;
- assegnare, all'esito della divisione, ai sigg. e CP_2 la loro quota ereditaria”. Controparte_3
All'udienza del 07.02.2018, questo Giudice dichiarata la contumacia di Controparte_4 CP_5
, , , , concedeva alle parti i termini ex art.
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
183, co. 6, n. 1,2,3 e all'esito del deposito delle memorie rigettava le richieste di prova per interpello e testi formulate dalla parte convenuta, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica.
Il CTU in data 15.12.2020, segnalava difformità riguardanti gli immobili in Via Sanluri 64 int. 3, 4
e 19, ma questo giudice lo invitava “a proseguire nelle operazioni di consulenza stimando tutti gli immobili ad eccezione dei magazzini realizzati sulle corti esterne”.
Depositata la CTU all'udienza del 10.02.2022, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale del 5 agosto 2022 questo Giudice dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione con riferimento ai seguenti beni: in loc. Passo Oscuro, comune di Fiumicino (RM) e precisamente:
- appartamento residenziale ubicato in via Sanluri 64, piano terra, interno 3 distinto al NCEU al foglio 305, particella 1378 sub 3 graffato con il sub 25;
- appartamento residenziale ubicato in via Sanluri 64, piano terra, interno 4, distinto al NCEU al foglio 305, particella 1378 sub 4 graffato con il sub 24;
- appartamento residenziale ubicato in via Sanluri 64, piano terzo, interno 19, distinto al NCEU al foglio 305, particella 1378 sub 19.
Con ordinanza emessa in pari data la causa era rimessa sul ruolo rilevando che nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti e richiedendo alle parti di chiarire se intendevano chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per il complesso degli altri beni ereditari e nel caso disporre una integrazione della consulenza tecnica per determinare l'ammontare delle spese straordinarie sostenute dalla convenuta e dagli altri partecipanti alla comunione ereditaria sulla base della documentazione versata in atti.
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Dott. Parte_2
i IGg.ri , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e e Controparte_5 Controparte_6 CP_8 Controparte_7 Controparte_6 evidenziando che i beni indicati nella sopra indicata sentenza parziale erano stati regolarizzati e potevano essere, quindi, oggetto di divisione previa riunione del procedimento così introdotto con quello pendente presso lo stesso Tribunale ed iscritto al nrg 3244/2017.
In data 30.10.2023 decedeva a Chernivtsi (UCRAINA) il IG. e, Parte_2 successivamente, si costituiva in giudizio in prosecuzione la moglie ed erede IG.ra
[...]
. Persona_3
All'udienza del 18 settembre 2024 i due giudizi venivano riuniti e con ordinanza del 21 gennaio
2025, all'esito del deposito di note scritte le cause riunite erano trattenute in decisione.
L'attrice IG.ra e la convenuta IG.ra , hanno depositato “note di Parte_1 CP_1 precisazione delle conclusioni congiunte”, sulla base dei valori di stima della Ctu chiedendo l'attribuzione a ciascun erede dell'immobile detenuto ovvero di un equivalente conguaglio in denaro in favore di coloro che non abitano alcuno dei beni costituenti la massa ereditaria e non sono costituiti nel presente giudizio.
Nelle note di trattazione scritta di udienza dell'11.12.2024, IG.ri e CP_2 Controparte_3 hanno dedotto che nel procedere con la divisione si sarebbe dovuto escludere l'appartamento sito in Passoscuro, via Pattada n. 16, “che era di piena proprietà della sig.ra ma che in realtà sin Persona_2 dal 1980 è stato sempre posseduto in modo esclusivo ed ininterrotto dalla sig.ra la quale Persona_4 tutt'ora lo occupa”.
Poiché quest'ultima domanda è stata proposta in relazione ad un diritto di un terzo estraneo al giudizio ed è ampiamente tardiva deve essere dichiarata inammissibile.
Preliminarmente deve osservarsi che gli immobili oggetto della divisione risultano essere stati sanati.
La domanda formulata congiuntamente dalla parti attrice, dalla convenuta Controparte_1
alla quale hanno aderito i convenuti e deve essere
[...] Controparte_2 Controparte_3 accolta in quanto risponde all'interesse di tutte le parti.
Inoltre l'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto” e, quindi, deve procedersi alla vendita dei beni ereditari solo se nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione.
La richiesta di assegnazione effettuata dall'attrice IG.ra e dalla convenuta IG.ra Parte_1
consente di procedere alla divisione. CP_1
Tuttavia deve precisarsi che non risulta dagli atti che gli altri eredi di Persona_1 CP_5
e oltre a e costituiti in giudizio abbiano
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_3 rinunciato alla eredità e pertanto la quota spettante agli eredi di deve essere Persona_1 assegnata a tutti loro.
Nelle note depositate in data 10 dicembre 2024 i signori e non hanno CP_2 Controparte_3 riproposto le domande relative al pagamento da parte dei condividenti della indennità di occupazione e, pertanto, tale domanda deve ritenersi oggetto di rinuncia.
Pertanto deve disporsi la divisione come segue:
1) Immobili assegnati alla IG.ra Parte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 270.838,90
Immobili assegnati e rispettivi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 4: € 132.350,00
Via Sanluri 64, piano terzo, interno 19: € 107.600,00
Totale valore immobili: € 239.950,00 Conguaglio da avere: € 30.888,90
2) Immobili assegnati alla IG.ra Controparte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 186.616,67
Immobili assegnati e relativi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 2: € 96.650,00
Via Sanluri 64, piano terra, interno 3: € 146.200,00
Box n. 6 sito in via Valledoria 77: € 17.500,00
Totale valore immobili: € 260.350,00
Conguaglio da versare: € 73.733,33 (a favore della IG.ra per € 30.888,90 e a favore Persona_5 degli eredi di per € 42.844,43) Parte_3
3) Immobile spettante agli eredi di , Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e : Valore complessivo quote di diritto: € 78.222,22 CP_2 Controparte_3
Immobile assegnato e relativo valore stimato: Via Pattada 16, piano primo, interno 5: €
113.600,00 Conguaglio da versare: € 35.777,78 (a favore degli eredi di a Parte_3 soddisfazione del conguaglio)
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4) Eredi ( , , ) Valore complessivo Parte_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 quote di diritto: € 78.222,22 Conguaglio da avere: € 78.222,22 da versare da parte di
[...]
per € 42.844,43 e da parte di IG.ri e per € 35.777,78. CP_1 CP_2 Controparte_3
Considerato che non vi è sostanziale contrasto tra le parti in ordine allo scioglimento della comunione le spese, comprensive di quelle di CTU, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nelle cause civili iscritte al ruolo al n.
3244 del 2017 e al n. 779 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni appartenuti in vita ad
[...] nata a [...] il [...] e deceduta in Fiumicino il 20 gennaio 1994 ed Per_2 [...] nato a [...] il [...] e deceduto in Fiumicino il 31 luglio 2003 con Per_6 le seguenti modalità:
1) Immobili assegnati alla IG.ra Parte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 270.838,90
Immobili assegnati e rispettivi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 4: € 132.350,00
Via Sanluri 64, piano terzo, interno 19: € 107.600,00
Totale valore immobili: € 239.950,00 Conguaglio da avere: € 30.888,90
2) Immobili assegnati alla IG.ra Controparte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 186.616,67
Immobili assegnati e relativi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 2: € 96.650,00
Via Sanluri 64, piano terra, interno 3: € 146.200,00
Box n. 6 sito in via Valledoria 77: € 17.500,00
Totale valore immobili: € 260.350,00
Conguaglio da versare: € 73.733,33 (a favore della IG.ra per € 30.888,90 e a favore Persona_5 degli eredi di per € 42.844,43) Parte_3
3) Immobile spettante agli eredi di ( , Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e Valore complessivo quote di diritto: € 78.222,22 CP_2 Controparte_3
Immobile assegnato e relativo valore stimato: Via Pattada 16, piano primo, interno 5: €
113.600,00 Conguaglio da versare: € 35.777,78 (a favore degli eredi di a Parte_3 soddisfazione del conguaglio)
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4) Eredi ( , , ) Valore complessivo Parte_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 quote di diritto: € 78.222,22 Conguaglio da avere: € 78.222,22 da versare da parte di
[...]
per € 42.844,43 e da parte di IG.ri e per € 35.777,78. CP_1 CP_2 Controparte_3
b) In caso di mancato pagamento del conguaglio entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza ordina l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile assegnato alla parte inadempiente.
c) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate competente di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
d) Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 18 aprile 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al ruolo al n. 3244 del 2017 e al n. 779 del 2023 R.G.A.C.
TRA
, nata OU (Ucraina) il 26/06/1966, C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Luciano D'Andrea e Stefano
D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare 109,
Attrice
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Romolo Fondi, elettivamente domiciliata in Fiumicino (RM), via Enrico Berlinguer n. 18 giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE'
nato Roma il 29.8.1982, c.f. , e Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Fiumicino, Piazza Villacidro n. 21, presso lo studio dell'avv. Fabio De Matteo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
Convenuti
E
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 contumaci TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Convenuti
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI:
Con note depositate in data 21 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.07.2017,, il IG. Parte_2 conveniva in giudizio i convenuti sopra indicati affinché venisse disposta la divisione giudiziale del compendio ereditario ed, in particolare, chiedendo “una volta disposta la divisione del compendio ereditario e stabiliti i conguagli dovuti alle parti, voglia l'Ill.mo Tribunale adito assegnare al IG. Parte_2
l'immobile sito in Fiumicino, via Sanluri 56 ex 64, piano terra, interno 3, e relativo box auto sito in via
Valledoria 77, interno 6, in considerazione del forte legame affettivo che lo legava all'immobile in questione, derivante dall'esserci cresciuto e dall'avervi vissuto per oltre 30 anni con la defunta madre.”.
Con “comparsa di costituzione e risposta”, depositata in data 15.01.2018, si costituiva nel presente giudizio la IG.ra chiedendo che venisse disposta la divisione del compendio CP_1 ereditario - con assegnazione alla stessa degli immobili siti in via Sanluri 64 agli interni 2 e 3, oltre al box sito in via Valledoria 79 int. 6 – ed in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata dovuta alla stessa “la somma di euro 118.312,97 per gli importi versati dal 2004 al 31.12.2017 quali importi corrisposti nell'interesse della massa ereditaria nella sua totalità dalla IG.ra e Controparte_1 afferenti in via esemplificativa e non esaustiva (per gli interni 2,3,19 siti nel fabbricato di Via Sanluri, 64 in
Passoscuro e box sito in Passoscuro, Via Valledoria, 79) per oneri condominiali ordinari, straordinari e di riscaldamento, ICI, IRPEF, opere di manutenzione ordina-ria e/o straordinaria etc., polizza RCT per l'interno
19 per assicurazione di eventuali infiltrazioni e/o danni di acqua e accertata e dichiarata quale debito dell'asse ereditario e in ogni caso le sia attribuita la restituzione dell'importo di euro 118.312,97 o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa da gravare sulla massa ereditaria ed in propor-zione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede”.
Con “comparsa di costituzione e risposta”, depositata in data 06.02.2018, si costituivano nel presente giudizio i IG.ri e chiedendo che venissero accolte le seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni: “accertare e dichiarare che i sigg. e quale eredi del padre CP_2 Controparte_3 Persona_1 hanno diritto di partecipare alla divisione dei beni costituenti l'asse ereditario della sig.ra - disporre Persona_2
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
la divisione tra gli eredi dei beni dell'asse ereditario, anche mediante l'assegnazione degli immobili che risultino indivisibili, con addebito dell'eccedenza agli eredi non assegnatari o disponendo la vendita degli stessi beni con divisione del ricavato tra gli eredi secondo le rispettive quote;
- assegnare, all'esito della divisione, ai sigg. e CP_2 la loro quota ereditaria”. Controparte_3
All'udienza del 07.02.2018, questo Giudice dichiarata la contumacia di Controparte_4 CP_5
, , , , concedeva alle parti i termini ex art.
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
183, co. 6, n. 1,2,3 e all'esito del deposito delle memorie rigettava le richieste di prova per interpello e testi formulate dalla parte convenuta, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica.
Il CTU in data 15.12.2020, segnalava difformità riguardanti gli immobili in Via Sanluri 64 int. 3, 4
e 19, ma questo giudice lo invitava “a proseguire nelle operazioni di consulenza stimando tutti gli immobili ad eccezione dei magazzini realizzati sulle corti esterne”.
Depositata la CTU all'udienza del 10.02.2022, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale del 5 agosto 2022 questo Giudice dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione con riferimento ai seguenti beni: in loc. Passo Oscuro, comune di Fiumicino (RM) e precisamente:
- appartamento residenziale ubicato in via Sanluri 64, piano terra, interno 3 distinto al NCEU al foglio 305, particella 1378 sub 3 graffato con il sub 25;
- appartamento residenziale ubicato in via Sanluri 64, piano terra, interno 4, distinto al NCEU al foglio 305, particella 1378 sub 4 graffato con il sub 24;
- appartamento residenziale ubicato in via Sanluri 64, piano terzo, interno 19, distinto al NCEU al foglio 305, particella 1378 sub 19.
Con ordinanza emessa in pari data la causa era rimessa sul ruolo rilevando che nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti e richiedendo alle parti di chiarire se intendevano chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per il complesso degli altri beni ereditari e nel caso disporre una integrazione della consulenza tecnica per determinare l'ammontare delle spese straordinarie sostenute dalla convenuta e dagli altri partecipanti alla comunione ereditaria sulla base della documentazione versata in atti.
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Dott. Parte_2
i IGg.ri , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e e Controparte_5 Controparte_6 CP_8 Controparte_7 Controparte_6 evidenziando che i beni indicati nella sopra indicata sentenza parziale erano stati regolarizzati e potevano essere, quindi, oggetto di divisione previa riunione del procedimento così introdotto con quello pendente presso lo stesso Tribunale ed iscritto al nrg 3244/2017.
In data 30.10.2023 decedeva a Chernivtsi (UCRAINA) il IG. e, Parte_2 successivamente, si costituiva in giudizio in prosecuzione la moglie ed erede IG.ra
[...]
. Persona_3
All'udienza del 18 settembre 2024 i due giudizi venivano riuniti e con ordinanza del 21 gennaio
2025, all'esito del deposito di note scritte le cause riunite erano trattenute in decisione.
L'attrice IG.ra e la convenuta IG.ra , hanno depositato “note di Parte_1 CP_1 precisazione delle conclusioni congiunte”, sulla base dei valori di stima della Ctu chiedendo l'attribuzione a ciascun erede dell'immobile detenuto ovvero di un equivalente conguaglio in denaro in favore di coloro che non abitano alcuno dei beni costituenti la massa ereditaria e non sono costituiti nel presente giudizio.
Nelle note di trattazione scritta di udienza dell'11.12.2024, IG.ri e CP_2 Controparte_3 hanno dedotto che nel procedere con la divisione si sarebbe dovuto escludere l'appartamento sito in Passoscuro, via Pattada n. 16, “che era di piena proprietà della sig.ra ma che in realtà sin Persona_2 dal 1980 è stato sempre posseduto in modo esclusivo ed ininterrotto dalla sig.ra la quale Persona_4 tutt'ora lo occupa”.
Poiché quest'ultima domanda è stata proposta in relazione ad un diritto di un terzo estraneo al giudizio ed è ampiamente tardiva deve essere dichiarata inammissibile.
Preliminarmente deve osservarsi che gli immobili oggetto della divisione risultano essere stati sanati.
La domanda formulata congiuntamente dalla parti attrice, dalla convenuta Controparte_1
alla quale hanno aderito i convenuti e deve essere
[...] Controparte_2 Controparte_3 accolta in quanto risponde all'interesse di tutte le parti.
Inoltre l'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto” e, quindi, deve procedersi alla vendita dei beni ereditari solo se nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione.
La richiesta di assegnazione effettuata dall'attrice IG.ra e dalla convenuta IG.ra Parte_1
consente di procedere alla divisione. CP_1
Tuttavia deve precisarsi che non risulta dagli atti che gli altri eredi di Persona_1 CP_5
e oltre a e costituiti in giudizio abbiano
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_3 rinunciato alla eredità e pertanto la quota spettante agli eredi di deve essere Persona_1 assegnata a tutti loro.
Nelle note depositate in data 10 dicembre 2024 i signori e non hanno CP_2 Controparte_3 riproposto le domande relative al pagamento da parte dei condividenti della indennità di occupazione e, pertanto, tale domanda deve ritenersi oggetto di rinuncia.
Pertanto deve disporsi la divisione come segue:
1) Immobili assegnati alla IG.ra Parte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 270.838,90
Immobili assegnati e rispettivi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 4: € 132.350,00
Via Sanluri 64, piano terzo, interno 19: € 107.600,00
Totale valore immobili: € 239.950,00 Conguaglio da avere: € 30.888,90
2) Immobili assegnati alla IG.ra Controparte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 186.616,67
Immobili assegnati e relativi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 2: € 96.650,00
Via Sanluri 64, piano terra, interno 3: € 146.200,00
Box n. 6 sito in via Valledoria 77: € 17.500,00
Totale valore immobili: € 260.350,00
Conguaglio da versare: € 73.733,33 (a favore della IG.ra per € 30.888,90 e a favore Persona_5 degli eredi di per € 42.844,43) Parte_3
3) Immobile spettante agli eredi di , Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e : Valore complessivo quote di diritto: € 78.222,22 CP_2 Controparte_3
Immobile assegnato e relativo valore stimato: Via Pattada 16, piano primo, interno 5: €
113.600,00 Conguaglio da versare: € 35.777,78 (a favore degli eredi di a Parte_3 soddisfazione del conguaglio)
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4) Eredi ( , , ) Valore complessivo Parte_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 quote di diritto: € 78.222,22 Conguaglio da avere: € 78.222,22 da versare da parte di
[...]
per € 42.844,43 e da parte di IG.ri e per € 35.777,78. CP_1 CP_2 Controparte_3
Considerato che non vi è sostanziale contrasto tra le parti in ordine allo scioglimento della comunione le spese, comprensive di quelle di CTU, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nelle cause civili iscritte al ruolo al n.
3244 del 2017 e al n. 779 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni appartenuti in vita ad
[...] nata a [...] il [...] e deceduta in Fiumicino il 20 gennaio 1994 ed Per_2 [...] nato a [...] il [...] e deceduto in Fiumicino il 31 luglio 2003 con Per_6 le seguenti modalità:
1) Immobili assegnati alla IG.ra Parte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 270.838,90
Immobili assegnati e rispettivi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 4: € 132.350,00
Via Sanluri 64, piano terzo, interno 19: € 107.600,00
Totale valore immobili: € 239.950,00 Conguaglio da avere: € 30.888,90
2) Immobili assegnati alla IG.ra Controparte_1
Valore complessivo quote di diritto: € 186.616,67
Immobili assegnati e relativi valori stimati: Via Sanluri 64, piano terra, interno 2: € 96.650,00
Via Sanluri 64, piano terra, interno 3: € 146.200,00
Box n. 6 sito in via Valledoria 77: € 17.500,00
Totale valore immobili: € 260.350,00
Conguaglio da versare: € 73.733,33 (a favore della IG.ra per € 30.888,90 e a favore Persona_5 degli eredi di per € 42.844,43) Parte_3
3) Immobile spettante agli eredi di ( , Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e Valore complessivo quote di diritto: € 78.222,22 CP_2 Controparte_3
Immobile assegnato e relativo valore stimato: Via Pattada 16, piano primo, interno 5: €
113.600,00 Conguaglio da versare: € 35.777,78 (a favore degli eredi di a Parte_3 soddisfazione del conguaglio)
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4) Eredi ( , , ) Valore complessivo Parte_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 quote di diritto: € 78.222,22 Conguaglio da avere: € 78.222,22 da versare da parte di
[...]
per € 42.844,43 e da parte di IG.ri e per € 35.777,78. CP_1 CP_2 Controparte_3
b) In caso di mancato pagamento del conguaglio entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza ordina l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile assegnato alla parte inadempiente.
c) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate competente di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
d) Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 18 aprile 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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