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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G 140 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 24.2.2023 nei confronti di Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, Parte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
27.10.2022, così provvede:
accoglie per quanto di ragione l'appello di nonché quello incidentale Pt_1
del e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, Parte_2
dichiara il diritto del lavoratore a percepire per i periodi di ferie usufruiti, dal
2015 in poi, una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso - con esclusione della indennità di produttività giornaliera di cui all'accordo
7.7.1997– nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e sulla scorta di n. 24 giornate di ferie annue, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante a rifondere al con distrazione, due Parte_2
terzi delle spese processuali del doppio grado, quantificate, per l'intero, in complessivi € 1.100,00 quanto al primo grado e in euro 1.000,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Bari il 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 24.2.2023 nei confronti di Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, Parte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
27.10.2022, così provvede:
accoglie per quanto di ragione l'appello di nonché quello incidentale Pt_1
del e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, Parte_2
dichiara il diritto del lavoratore a percepire per i periodi di ferie usufruiti, dal
2015 in poi, una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso - con esclusione della indennità di produttività giornaliera di cui all'accordo
7.7.1997– nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e sulla scorta di n. 24 giornate di ferie annue, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante a rifondere al con distrazione, due Parte_2
terzi delle spese processuali del doppio grado, quantificate, per l'intero, in complessivi € 1.100,00 quanto al primo grado e in euro 1.000,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Bari il 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli