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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara Bortot Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Paolo Talamo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso n. 673/2022 RG depositato in data 7 settembre 2022
da
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Bonanni (C.F. , C.F._4 C.F._5
PEC: , presso il cui studio, sito in Roma in Via Crescenzio n. Email_1
2 sc. B int. 3 - 00193, dichiara di eleggere domicilio
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ADS94026160278), con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in Venezia, San Marco n. 63 (e-mail fax 041/5224105) Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Padova n. 350/2022 pubblicata il 31.05.2022 e non notificata.
In punto: prestazione indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_2
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia - Sez. lavoro, reiectis contrariis, in accoglimento
del gravame, dichiarare la nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata (Tribunale di
Padova, Sez. Lav., sent. n. 350/2022), e per gli effetti, volere:
In via istruttoria (…)
In via pregiudiziale:
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata, anche in relazione a quanto dedotto nel capo II.a e
II.b del presente atto di appello;
- Nel merito: previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in relazione al difetto di
pronuncia, ovvero violazione delle norme di cui agli artt. 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost. (capo II.a),
ovvero per il carattere perplesso e contraddittorio e incomprensibile della motivazione (capo II.b), e
comunque, nel merito accogliere il gravame e riformare la sentenza del Tribunale di Padova, Sez.
Lav., n. 350/2022 (doc. 1), con accoglimento delle domande tutte, già formulate dal defunto Sig.
in sede amministrativa, e poi con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), e Parte_5
per gli effetti condannare il a riconoscere il Sig. vittima Controparte_1 Parte_5
del dovere, e liquidare in favore degli appellanti, quali eredi, le somme tutte che egli ha maturato
fino al dì della morte, sia a titolo di speciale elargizione (100%), che per tutti gli altri importi, dello
speciale assegno vitalizio mensile e dell'assegno vitalizio mensile, a titolo di ratei, dal dì dell'insorgenza della malattia al dì del decesso, e ogni altro riconoscimento, come da doc. 10 del
ricorso, anche tenendo conto dello svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed
operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006,
e/o art. 20, L.183/10;
In ogni caso, piaccia alla Corte di Appello adita accogliere le domande tutte, già formulate dal
defunto, e reiterate dagli appellanti quali suoi eredi, che si intendono qui integralmente riportate,
reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni (fermo restando che gli stessi
appellanti riservano tutte le altre azioni, comprese quelle quali superstiti, e al tempo stesso di
risarcimento del danno, iure hereditario e iure proprio, per i quali la notifica del presente ricorso in
appello, e pedissequo decreto di fissazione udienza, costituisce formale messa in mora interruttiva
della prescrizione.
- e condannare, altresì, il , in persona del p.t., all'aggiornamento della Controparte_3 CP_4
graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig.
[...]
, nella sua qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al Parte_5
ricorso di I°.
Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di
giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.
Si chiede di sostituire il dispositivo di primo grado:
“
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda rigettata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di causa”.
con il seguente dispositivo:
«
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, in funzione di Magistratura del Lavoro, accoglie il gravame
e per gli effetti, dichiara la nullità della sentenza di primo grado (Tribunale di Padova, Sez. Lavoro
sent. 350/2022), e nel merito, condanna il a riconoscere Controparte_1 Parte_5 vittima del dovere, e per gli effetti, con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti quali eredi
legittimi, di tutto quanto maturato in vita fino al dì della morte in data 31.01.2020, in quota parte del
1/3 in favore della Sig.ra , e di 2/9 in favore di ognuno degli orfani superstiti, ossia i Sigg.ri Parte_1
, e;
e con interessi legali su quanto maturato e Parte_2 Parte_3 Parte_4
dovuto»;
Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi
in favore del sottoscritto Avv. Ezio Bonanni, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.».
- In ogni caso, proprio per le ragioni già spiegate, si dichiara che la controversia ha ad oggetto
prestazioni previdenziali, con valore indeterminabile, ed è perciò stesso assoggettato al pagamento
del contributo unificato nella misura di Euro 43,00, oltre al 50% in più, per la fase di appello, e
quindi per l'importo complessivo di Euro 64,50, di cui si chiede l'esenzione per materia ex art. 10 L.
206/04 estesa al d.p.r. 243/2006 (riconoscimento delle prestazioni dovute alle vittime del terrorismo
e/o equiparati (cfr. doc. 23: Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del
18.10.2011).
Si chiede che nella non creduta ipotesi la Corte adita rigetti l'appello, compensi le spese legali del
grado, tenendo conto che risulta l'esposizione ad amianto nel periodo del servizio militare, e
comunque che ci sono i presupposti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per la parte appellata:
In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore dell' CP_5
e comunque, la competenza del Tribunale ordinario di Venezia, ex art. 25 c.p.c.; dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso in appello per difetto dei caratteri costitutivi, per genericità e violazione
dell'art. 121 c.p.c. In subordine, nel merito: respingere il presente ricorso perché infondato, giacché
la malattia contratta dal Sig. non è riconducibile nella sua genesi al servizio militare. Con Pt_2
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli eredi del sig. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_5
Padova n. 350/2022, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda del loro congiunto, che,
sul presupposto di aver contratto mesotelioma epitelioide della pleura per esposizione ad amianto durante il periodo di svolgimento del servizio di leva dal 9.6.1967 al 28.8.1968, chiedeva al
[...]
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, l'equo CP_1
indennizzo e il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con la conseguente attribuzione di tutte le provvidenze riconosciute secondo un criterio di equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le domande del ricorrente, rilevando in punto di fatto che il sig. aveva lavorato dal 1970 al 1988 per Officine Meccaniche Stanga come Pt_5
coibentatore di carrozze e camion frigo, ove sicuramente era stato esposto in maniera massiccia all'inalazione di fibre di amianto, tanto da ottenere la rendita da parte dell' per un'invalidità CP_2
del 75%. L'esposizione durante il periodo di leva nel reparto dei , limitata ad un anno, Pt_6
avrebbe potuto considerarsi significativa nell'insorgenza della patologia se fondata su specifiche circostanze, viceversa non allegate nell'atto introduttivo. Né – si legge nella sentenza – avrebbe sopperito al deficit probatorio ed allegatorio iniziale l'utilizzo da parte del CTU di un verbale di assunzione di informazioni ex art. 327 bis e 391 bis cpc, prodotto dal ricorrente, perché tali dichiarazioni non avrebbero potuto essere utilizzate per aggiungere elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati in ricorso. Il Giudice di prime cure, pur dando atto che in virtù delle conoscenze acquisite non vi fosse una trigger dose quanto all'insorgenza della patologia, ha rilevato che nel caso di specie difettava la possibilità di una valutazione concreta dell'entità dell'esposizione durante il periodo di leva, laddove per converso risultava accertata e quantitativamente assai rilevante la successiva esposizione nel luogo di lavoro.
Per la riforma della sentenza propongono appello gli eredi del sig. in virtù di due motivi, in Pt_5
parte ripetitivi. Con il I motivo di appello, parte appellante rileva che la sentenza del Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto rilevante l'attività lavorativa del sig. successiva al periodo di leva e Pt_5
la conseguente costituzione della rendita , laddove il nella comparsa di costituzione CP_2 CP_1
non effettua alcun riferimento al periodo di lavoro dopo il congedo, per cui le osservazioni contenute nella memoria dell'Amministrazione di osservazioni alla CTU risulterebbero irrimediabilmente tardive. I fatti di causa – contrariamente a quanto affermato dal I Giudice – dovrebbero essere ricostruiti solo tenendo conto di ciò che è stato tempestivamente contestato e delle ordinanze emesse dal precedente Giudice, a cui era affidato il procedimento.
Parte appellante rileva ulteriormente che il CTU ing. ha accertato livelli espositivi elevati Per_1
nella media di 8 ore, per cui l'esposizione durante il periodo di leva del sig. sarebbe stata Pt_5
rilevante sia quantitativamente sia per il fatto, ormai noto, che le esposizioni iniziali sono in genere quelle che innescano la patologia.
Parte appellante sottolinea ancora come non sia controverso che la vittima fosse un lagunare assaltatore e come tale impiegato anche sui mezzi anfibi e nelle navi da sbarco. L'attività dei e le dotazioni contenenti amianto fornite agli stessi è stata descritta nella CTP del dott. Pt_6
allegata al ricorso, e confermata dalla relazione finale della Commissione parlamentare Per_2
d'inchiesta del 7.2.2018. L'esposizione ad amianto anche dei militari di leva risulta inoltre da successive CTU, effettuate in due procedimenti l'uno avanti al Tribunale di Parma e l'altro avanti al
Tribunale di Milano, di cui gli appellanti effettuano la produzione nel presente giudizio in quanto successive alla sentenza di I grado.
Con il II motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di I grado, riproponendo tutte le difese già contenute in I grado e ribadendo, in ordine diverso, quanto oggetto del primo motivo. In
particolare, si insiste che il CTU ing. ha riscontrato un'esposizione notevole;
che le prime Per_1
esposizioni hanno una rilevanza 3/4 volte superiore a quelle successive;
che il non ha CP_1
contestato in maniera specifica tutte le deduzioni di parte ricorrente;
che la prova dell'esposizione ad amianto nelle caserme e nei sistemi di munizioni era contenuta anche nelle dichiarazioni del gen. , di cui si era chiesta l'assunzione come testimone;
che nella sentenza non vi è alcun Testimone_1
riferimento all'attività di servizio, alle prove, alla stessa relazione finale della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta; che le conclusioni dell'ing. , fondate su vera e propria legge Per_1
scientifica per ricostruire ex post i livelli espositivi, sono immotivatamente disattese. Parte appellante insiste infine in tutti i mezzi di prova e, nell'ultima parte del motivo, riporta nuovamente il ricorso introduttivo, corredato da due fotografie relative alla nave da sbarco “Quarto” e ad una presunta esercitazione dei lagunari.
Il eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, rileva CP_1
l'inammissibilità dell'azione proposta per mancata indicazione degli elementi costitutivi dell'asserito illecito, nonché la palese violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti, sottolineando in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda del sig. . Pt_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla giurisdizione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata.
La domanda degli eredi del sig. è volta all'accertamento dello status di vittima del dovere Pt_5
del loro congiunto, per aver espletato i compiti di servizio in particolari condizioni ambientali ex art. 1, comma 564, L. 266/2005, con conseguente riconoscimento delle provvidenze legislativamente previste.
La questione relativa alla giurisdizione, in materia di vittime del dovere, è già passata al vaglio delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cass., Sez. Unite, n. 21606 del 22 agosto 2019),
che hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, venendo in rilievo diritti soggettivi rispetto ai quali la P.A. non ha alcun potere discrezionale.
Le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che le provvidenze riconosciute alle vittime del dovere non possano dirsi inerenti al rapporto di lavoro, e dunque rientrare nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, poiché la qualificazione di vittima del dovere può spettare anche ad un soggetto non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato (quali, per l'appunto, i militari di leva o i familiari superstiti): la natura dell'erogazione ha carattere assistenziale.
A tale pronuncia sono seguite decisioni in senso conforme sia del Giudice Ordinario sia del Giudice
amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2017).
*
Nel merito l'appello è infondato.
I due motivi di appello, in cui gli appellanti riportano con diverso ordine le stesse argomentazioni,
devono essere esaminati congiuntamente. Benché i motivi appaiano sovrabbondanti e ripetitivi, si ritiene che risultino sufficientemente chiare le contestazioni alla decisione di I giudice, per cui non può trovare accoglimento l'eccezione del di inammissibilità dell'appello. CP_1
In punto di fatto, è pacifico che il sig. , deceduto per mesotelioma epitelioide della pleura, Pt_5
avesse prestato servizio di leva dal 9.6.67 al 28.8.68 prima a Pesaro, poi a Falconara Marittima e quindi a Marghera nei Il Giudice di prime cure, nella valutazione delle domande attoree, Pt_6
muove dalla considerazione che il sig. dal 1970 al 1998, quindi per ben 28 anni, avesse Pt_5
lavorato presso le Officine Meccaniche Stanga come coibentare di carrozze e camion frigo, con un'alta esposizione a fibre di amianto, accertata dallo stesso ente previdenziale, che aveva riconosciuto l'origine professionale della malattia e un'indennità nella misura del 75%. La circostanza ha evidentemente un peso rilevante, perché a fronte di un'esposizione all'amianto lunghissima e certa,
come quella del presso le Officine Meccaniche Stanga, la prova della possibile rilevanza Pt_5
causale, nell'insorgenza della patologia, dell'esposizione durante il periodo di leva deve essere particolarmente rigorosa.
L'appellante sottolinea che la circostanza relativa alla successiva attività lavorativa del non Pt_5
è stata dedotta tempestivamente dal , ma sarebbe emersa tardivamente solo nelle note CP_1
dell'Avvocatura successive alla memoria di costituzione, per cui il “thema decidendum” e il “thema probandum” risulterebbero cristallizzati nelle allegazioni di cui al ricorso. Osserva il Collegio che la circostanza relativa alla certa esposizione ad amianto del presso Pt_5
la società Officine Meccaniche Stanga risulta acquisita al giudizio attraverso la relazione della dott.
effettuata per la Procura della Repubblica, esaminata dal CTU dott. (v. punto 9) Per_3 Per_4
e che lo stesso CTU dichiara essere presente nei fascicoli delle parti. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non si tratta di documentazione tardivamente prodotta, ma di circostanza che emerge dagli atti di causa, che in maniera del tutto legittima il Consulente nominato ha ritenuto di evidenziare. D'altro canto, il non poteva certo contestare in modo specifico la CP_1
circostanza, non avendone il ricorrente fatto cenno nel ricorso introduttivo. Come infatti evidenziato dalla S.C., se il convenuto ha l'onere di contestare specificamente le allegazioni attoree, “anche
l'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni: esso, infatti, viene
meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a
fondamento della domanda” (v. Cass. n.8376/2020). Tale è il caso di specie, in cui non può richiedersi alla parte convenuta di contestare quanto non è mai stato allegato.
A fronte di un'esposizione ultraventennale certa presso le Officine Meccaniche Stanga, la pretesa esposizione durante il periodo di leva del , come esattamente rilevato dal Giudice di I cure, Pt_5
avrebbe dovuto essere fondata su allegazioni precise, assolutamente mancanti nel ricorso di I grado.
Oltre a riferire genericamente che l'amianto era presente nelle caserme in cui era alloggiato, negli armamenti, nei mezzi di trasporto e nei panni o nei guanti per maneggiare le armi, il sig. Pt_5
avrebbe dovuto indicare con precisione le condizioni dei rivestimenti in amianto nelle caserme, la frequenza nell'uso delle armi, l'attività concretamente svolta. E' del resto noto che, durante il servizio di leva, i militari siano adibiti ad attività molteplici e spesso solo occasionalmente utilizzino mezzi militari e armamenti. L'allegazione contenuta in ricorso è assolutamente carente e generica e non consente alcun giudizio sulla effettiva esposizione all'amianto subita dal . Né valgono a Pt_5
sopperire le carenze di allegazione il riferimento alla CTP del dott. in cui il Consulente si Per_2
dilunga nel descrivere la storia del reparto “Lagunari”, ma, con specifico riferimento a , si Pt_5
limita a rileva che lo stesso aveva “compiuto l'addestramento per le operazioni anfibie degli uomini rana a notevoli profondità”, senza peraltro nulla aggiungere in cosa consistesse l'addestramento, quali fossero i mezzi utilizzati e quante siano state le pretese simulazione di attacco con le armi. Ancor
meno consente di superare le incertezze allegatorie iniziali la Relazione della Commissione
Parlamentare d'inchiesta, in cui ovviamente viene valutata l'attività svolta in generale nel reparto
“Lagunari” e non certo quella di . Pt_5
Il Collegio condivide pienamente, inoltre, l'affermazione del I Giudice secondo cui non può
sopperire al deficit allegatorio l'utilizzo da parte del consulente di un verbale di assunzione di informazioni ex articolo 327 bis e 391 bis cpc prodotto da ricorrente, posto che dette dichiarazioni non possono essere utilizzate per aggiungere elementi di fatto ulteriori non presenti nell'atto introduttivo.
A diverse conclusioni non consente di pervenire nemmeno la CTU dell'ing. , enfatizzata Per_1
nell'atto di appello, in cui si afferma che negli ambienti militari frequentati dal ricorrente era
“tecnicamente plausibile ed altamente probabile” l'utilizzo di materiali contenenti amianto con riferimento al periodo storico considerato. Lo stesso CTU peraltro (v. pag. 11, doc. 5.1) esprime forti dubbi sulla reale esposizione del sig. , fondando il proprio convincimento, in assenza di altri Pt_5
elementi, sulle dichiarazioni del gen. , depositate solo in corso di causa e come tali Testimone_1
inammissibili.
In sostanza manca l'allegazione, e quindi la prova, che abbia operato durante il periodo di Pt_5
leva in condizioni di particolare pericolo, con esposizione continuativa o quantomeno frequente ad una sostanza pericolosa, come invece riconosciuto, in circostanze diverse dalla S.C. (v. Cass. n.
20446/2019), proprio in relazione a un dipendente della Marina Militare, che peraltro risultava accertato avesse svolto funzioni mansioni di aggiustatore meccanico e motorista.
L'esposizione a sostanze nocive, che giustificherebbe il riconoscimento lo status di vittima del dovere e le conseguenti provvidenze, non può d'altro canto desumersi sic et simpliciter dalla patologia contratta, certamente correlata all'esposizione all'amianto, stante il prolungato periodo lavorativo successivo in ambiente indubbiamente contaminato da fibre di amianto. Lo stesso CTU medico legale (v. perizia dott. ), che rileva che l'attività militare potrebbe aver concorso Per_4
all'eziopatogenesi del mesotelioma, si esprime proprio in termini di mera possibilità, sottolineando come siffatta esposizione sia “di modesta entità al confronto della successiva esposizione professionale di saldatore/coibentatore per quasi trent'anni”. Anche ammettendo che per il mesotelioma, secondo le indicazioni della letteratura scientifica, non vi sia una “trigger” dose e che le esposizioni iniziali possano avere maggiore rilevanza, non è possibile appurare, in carenza di precise allegazioni in merito all'attività prestata dal nel reparto lagunari, se effettivamente Pt_5
vi sia stata un'esposizione ad amianto e di quale intensità.
Ben diversa è la situazione del militare la cui vicenda viene richiamata dall'appellante, Per_5
che era addetto alla sala macchine, ivi impiegato per metà della giornata, ed “era in continuo contatto
con amianto di qualsiasi tipo, anche friabile”. Dagli atti risulta che per il sig. risulta essere Per_5
stata decisiva la circostanziata e attendibile testimonianza di (tecnico e Testimone_2 Tes_3
componente del gruppo investigativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova
incaricato delle indagini relative al decesso di militari nel 2004 per mesotelioma pleurico), il quale ha riferito che durante il periodo di imbarco sulla (dal 7.7.1972 al 10.11.1972) il Controparte_6
militare aveva subito un'esposizione notevole all'amianto. Ed infatti “il calore degradava qualsiasi
materiale e nell'arco di qualche settimana qualsiasi rivestimento coibente si deteriorava e, quindi,
gradualmente assumeva una friabilità sempre maggiore, in quanto si frantumava con estrema
semplicità”.
Conclusivamente, nessun elemento in causa consente di affermare l'esistenza di un'esposizione all'amianto del sig. , durante il periodo di leva, quantomeno “probabile” (v. Cass. n. Pt_5
20769/2017; v. anche Cass., ord., 29 aprile 2022, n.13512, ove la Corte ribadisce la necessità di verificare la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non"), tale da ingenerare la patologia contratta.
L'appello deve essere rigettato, con totale conferma della sentenza appellata. Le spese di lite del grado, liquidate nei valori di medi a fronte della complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, a tale titolo liquidando la somma di
€ 6.946,00, oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27/11/2025.
La Presidente