Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/12/2025, n. 825
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Sentenza 7 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nella causa promossa in appello dagli eredi di un militare deceduto per mesotelioma epitelioide della pleura, i quali impugnavano la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la domanda del loro congiunto volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, all'equo indennizzo e allo status di vittima del dovere, con conseguente equiparazione alle vittime del terrorismo. Gli appellanti lamentavano l'erronea valutazione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto prevalente l'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa successiva al servizio di leva, anziché quella verificatasi durante il servizio militare, sostenendo che le prime esposizioni fossero quelle più rilevanti per l'insorgenza della patologia e che il CTU avesse accertato livelli espositivi elevati anche durante la leva. Si contestava inoltre la tardività di alcune deduzioni dell'amministrazione resistente e la mancata considerazione di elementi probatori quali la CTP, la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e le dichiarazioni testimoniali. L'amministrazione resistente, invece, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso per genericità e violazione dell'art. 121 c.p.c., e nel merito, l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale tra servizio militare e patologia.

La Corte d'Appello di Venezia, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione, confermando la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di vittime del dovere, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nel merito, pur ritenendo i motivi di appello sufficientemente chiari e non dichiarando l'inammissibilità del gravame, la Corte ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, a fronte di un'esposizione all'amianto ultraventennale e certa durante l'attività lavorativa successiva al servizio di leva, la prova della possibile rilevanza causale dell'esposizione durante il periodo di leva dovesse essere particolarmente rigorosa. Tale prova è stata ritenuta carente nel ricorso introduttivo, il quale si è limitato ad allegazioni generiche sull'uso di materiali contenenti amianto nelle caserme, negli armamenti e nei mezzi di trasporto, senza specificare le condizioni, la frequenza d'uso o l'attività concretamente svolta. La Corte ha altresì escluso che le produzioni documentali successive, le dichiarazioni testimoniali o la CTU potessero sopperire a tali carenze allegatorie, evidenziando come il CTU medico legale avesse qualificato il contributo dell'attività militare all'eziopatogenesi del mesotelioma come di "modesta entità" rispetto all'esposizione professionale successiva. In assenza di elementi concreti che dimostrassero un'esposizione all'amianto durante il servizio di leva quantomeno "probabile", la Corte ha concluso per l'insussistenza del nesso causale richiesto secondo il criterio del "più probabile che non", rigettando l'appello e condannando gli appellanti alle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/12/2025, n. 825
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 825
    Data del deposito : 7 dicembre 2025

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