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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3514/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3514 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Imperatore Antonangelo, c.f.: , presso il cui studio in C.F._2
Napoli alla via Partenope, n. 5, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegataa al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f: Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Di Meglio Daniela, c.f.: , presso il cui C.F._4
studio in Napoli, alla via Roberto Murolo, n. 32, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 Conclusioni: Con note scritte nel termine perentorio del 16.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 23.09.2024, i ricorrenti ed Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 20.04.1999 in regime di Controparte_1
separazione dei beni ed in costanza del quale nascevano due figli, ed (ad oggi Per_1 Per_2
maggiorenni, seppur non economicamente autosufficienti), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025, sostituita con note scritte depositate il 14.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“I coniugi vivranno separati ciascuno presso la propria abitazione, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in Licola resta alla proprietaria sig.ra unitamente a tutti i Parte_1
mobili ed arredi;
il sig. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale tutti Controparte_1
i suoi effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà e nello stesso tempo dichiara di lasciare nella libera e piena disponibilità della sig.ra tutto quanto attualmente si trova nella zona Parte_1
pagina 2 di 4 antistante l'ingresso del villino all'esterno della casa coniugale;
3) I figli, ed , maggiorenni, già domiciliano con il padre in Castel Volturno Baia Per_1 Per_2
Verde alla via Cesare Tallone n. 91 P.T.;
4) Entrambi i figli - ove mai lo volessero – sono liberi di ritornare a vivere a Licola con la madre;
5) I coniugi essendo economicamente autosufficienti convengono di non riconoscere l'uno all'altro alcun assegno di mantenimento;
6) Per entrambi i figli, attualmente non economicamente autosufficienti, provvederà per le spese ordinarie il genitore presso il quale essi vorranno domiciliare;
7) L' assegno Unico Universale previsto per la sola , pari a circa Euro 80,00 sarà Per_2
percepito dal genitore collocatario;
8) Le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, quali quelle mediche, scolastiche, universitarie, sportive, vacanze cederanno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere preventivamente giustificate, concordate ed autorizzate e, qualora anticipate per intero da uno dei coniugi, dovranno essere successivamente documentate da ricevute fiscali, fatture
o documenti aventi valore legale per ottenere il rimborso della quota del 50% ;
9) Le vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno concordate di volta in volta tra i genitori ed
i figli;
10) Le spese legali della presente separazione consensuale sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali al principio della solidarietà professionale ( art. 13 della Legge professionale)”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.4.1968, c.f.: e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26.06.1962, c.f: ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di C.F._3
cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile)
pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 19, Parte I s. – Serie W - Anno 1999);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4