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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2021
Udienza cartolare del 15.12.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. IA EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1521/2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata all'atto
[...] CodiceFiscale_3 di citazione in opposizione, dall'Avv. Ornella Da Tofori ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Capannori-Lunata (LU) Via Pesciatina n. 219/a
- attori opponenti-
CONTRO iscritta nel Registro delle Imprese di al Controparte_1 CP_1
n. , stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle Banche e P.IVA_1
Capogruppo del Gruppo Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Controparte_1 codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Giusti ( ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_5 suo studio in Via Versilia, 60, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e Pt_2 risposta
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti.
Per gli attori opponenti: (come da note conclusive)“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, per le ragioni tutte meglio esposte nella parte narrativa del presente atto, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, In limine litis procedere alla SOSPENSIONE ex art. 649 Cpc della immediata esecutività del decreto ingiuntivo n.
124/2021 del 31.01-01.02/2021, notificato in data 23.02.2021, per la decisione sulla quale si chiede, in limine litis, la
fissazione di apposita udienza;
Nel merito: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione oggetto del presente giudizio e meglio descritta nella parte narrativa del presente atto (nonché di ogni altra fideiussione alla stessa precedente e/o ad essa conseguente), accogliendo l'opposizione proposta dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 per i motivi meglio dedotti in narrativa, revocando il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e meglio in Parte_3 epigrafe indicato o, comunque, respingendo nel merito la pretesa azionata dalla convenuta opposta e dichiarando che nulla è dovuto alla stessa dai comparenti per nessun titolo, diritto, ragione e/o azione;
IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver sottoposto i CP_2 beni immobili di proprietà degli attori opponenti a iscrizioni ipotecarie per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito nonché per la segnalazione dell'esposizione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia; E
CONSEGUENTEMENTE condannare la Banca convenuta opposta al risarcimento, in favore degli attori opponenti, del danno da questi ultimi subito in ragione della lamentata iscrizione ipotecaria, nella sua duplice prospettiva, patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 500.000,00 (cinquecentomila) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
voglia infine condannare la Banca convenuta opposta al risarcimento, in favore degli attori opponenti del danno per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. INTERPELLO
In limine litis la difesa di parte attrice – alla luce di quanto ampiamente argomentato rivolge formale interpello alla
Banca convenuta opposta per procedere (se del caso a cura e spese degli odierni esponenti) alla c.d. “restrizione di ipoteca” da realizzarsi mediante la riduzione dei beni immobili gravati dal vincolo ipotecario nei limiti del valore del credito azionato, maggiorato di spese e accessori come previsto dall'art. 39 5° comma del TUB. IN VIA
ISTRUTTORIA, Si conclude affinché la causa venga rimessa sul ruolo per sfogare la CTU richiesta sin dall'atto introduttivo e nelle successive e autorizzare memorie ex art 183 6° cpc e volta a quantificare il valore del compendio Cont immobiliare di proprietà ipotecato da valore enormemente superiore rispetto al credito vantato in sede Pt_1 monitoria”
Per la convenuta opposta: (come da note conclusive)“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca, IN TESI: previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata da controparte rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2021, R.G. 264/2021 promossa da , ed in Parte_1 Parte_3 Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
IN IPOTESI: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2021 promossa da , ed in quanto infondata in Parte_1 Parte_3 Parte_2 fatto ed in diritto e per l'effetto condannare , ed al pagamento, in solido Parte_1 Parte_3 Parte_2 tra loro, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della somma Controparte_1 di € 535.565,33 oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr ( o ), otteneva da questo Tribunale il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 124/2021 del 1.2.2021 nei confronti degli odierni opponenti (quali fideiussori) per la somma complessiva di € 535.565,33, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale debito residuo delle seguenti linee di credito riconducibili a
[...]
(debitore principale): finanziamento n. 741682856 del 18.12.2014 (doc. 2 fascicolo Parte_4 monitorio); finanziamento n. 741764721 del 21.3.2016 (doc. 4 monitorio); rapporto anticipi fatture n. 86330216; rapporto anticipi fatture n. 86330516.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione Pt_1 Pt_2 Parte_3 al D.I. lamentando: la nullità della “fideiussione omnibus” (sottoscritta da e Parte_1
) per violazione della normativa antitrust;
la illegittima segnalazione in Parte_5 centrale rischi;
l'iscrizione ipotecaria eccessiva rispetto al credito garantito. Contr Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, e la conferma del decreto opposto.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 16.10.2024), concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c., rigettata la richiesta di CTU “in quanto esplorativa” formulata da parte attrice, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025 con termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito delle questioni, giova illustrare, sinteticamente, le vicende che hanno interessato le parti. Contr Tra e erano intercorsi, nel tempo, rapporti di Parte_1 Parte_5 garanzia personale in favore di per quanto qui interessa, nella Parte_6 fideiussione del 4.10.2012 per € 3.906.000,00, poi ridotta (il 26.6.2015) ad € 2.610.000,00 (doc. 11 monitorio).
In data 4.10.2017 decedeva lasciando quali eredi legittimi il marito Parte_5 [...]
e i due figli e (v. accettazione eredità, doc. 12 monitorio). Pt_1 Pt_2 Pt_3
A seguito della dichiarazione di fallimento di (sentenza Tribunale di Lucca n. Parte_4
Contr 48/2019 del 22.5.2019 doc. 8 del fascicolo monitorio), richiedeva agli odierni opponenti, subentrati nel rapporto di garanzia originario, il pagamento della somma complessiva di €
535.565,33.
A fronte del mancato pagamento, agiva in via monitoria, ottenendo il D.I. n. 124/2021 qui opposto.
Sulla nullità della fideiussione
Parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione omnibus, limitatamente alle tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per violazione della normativa antitrust, ma l'eccezione è infondata.
Va premesso che: “I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a)
della I. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. n. 41994/2021); “La fideiussione deve essere stipulata nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”(Cass. n. 1170/2025)
Con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati in un periodo successivo a quello oggetto di indagine da parte dell'attività di vigilanza (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005), il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 non costituisce, dunque, prova privilegiata dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza.
Nella fattispecie che ci occupa gli attori non hanno dedotto alcun elemento di fatto che possa ritenersi idoneo a dar conto, se pure in via indiziaria, dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa (2012/2015), di una intesa “a monte” tra banche, cui abbia partecipato Contr anche per l'applicazione uniforme - e, quindi, anticoncorrenziale - delle tre clausole censurate da Banca Italia nel 2005, che è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
Pertanto, anche volendo qualificare la garanzia come “fideiussione” (anziché, più esattamente, come
“garanzia autonoma”), si deve concludere per la piena validità della stessa.
Parte opponente eccepisce, altresì, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., ma l'eccezione è infondata dato che nel contratto le parti hanno espressamente derogato a tale previsione (art. 6). Per costante giurisprudenza, infatti, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti (ex multis, cfr. Cass. n. 3989/2025). Si osserva, ancora, che, nel caso di specie, la fideiussione non è correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì al suo integrale soddisfacimento (art. 6: “I diritti della banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”), e ciò vale, pertanto, ad escludere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (cfr. Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1039/2024 in “Expartecreditoris.it”).
Sulla “iscrizione eccessiva”
Si osserva, preliminarmente, che gli attori non hanno svolto alcuna contestazione circa l'importo del credito ed i contratti azionati.
Parte opponente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla banca in virtù del decreto ingiuntivo (doc. 3), in quanto sproporzionata rispetto al credito garantito: “la banca a fronte di un credito di circa € 540.000,000 ha iscritto ipoteca giudiziale sull'intero patrimonio immobiliare degli attori opponenti che, sia pure in ragione di una stima di parte, è stato valutato poco meno di 1.4000.000/1.8000.000”, chiedendo, di conseguenza, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e ex art. 96 c.p.c.
La contestazione è infondata in quanto gli attori non hanno fornito la prova della asserita sproporzione del valore dei beni sottoposti ad iscrizione ipotecaria ed il credito posto a fondamento della stessa.
In particolare, parte opponente avrebbe dovuto provare il valore degli immobili (ad esempio attraverso una perizia di parte) e non rimettere, come invece ha fatto, detta indagine all'espletamento di una CTU di carattere “meramente esplorativo” (“volta a quantificare il valore complessivo dei beni immobili sottoposti ad iscrizione ipotecaria giudiziale … e ciò al fine di dimostrare il danno patito dai sig. ri ...; v. II memoria 183 cpc) e quindi inammissibile. Pt_1
Tra l'altro, proprio la stessa attrice non sembra avere contezza del reale valore degli immobili: infatti, mentre nell'atto di citazione indica un valore complessivo di poco meno di
1.4000.000/1.8000.000, nella I memoria afferma che il valore complessivo si aggira intorno a circa
1.800.000,00/2.000.000,00.
Di conseguenza, in mancanza della prova della sproporzione tra il credito liquido ed esigibile vantato dalla convenuta in forza del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'ipoteca ed il valore dei beni ipotecati e considerata la legittima iscrizione di ipoteca (eseguita, per quanto sopra detto, in forza di un titolo perfettamente valido), entrambe le domande di risarcimento danni devono essere rigettate.
Sulla illegittima segnalazione in “Centrale Rischi” Altresì destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla segnalazione in Centrale Rischi. Par Risulta documentalmente provato: che la società debitrice principale a Market S.r.l., per la quale gli opponenti hanno prestato fideiussione, è stata dichiarata fallita;
che, fin dal 2016, sui beni immobili di vi erano già iscritte ipoteche giudiziali in favore di altro creditore (v. Parte_1 doc. 3 opponenti e doc. 9 opposta); che, al memento del passaggio a sofferenza, l'esposizione debitoria della società era di oltre € 1.000.000,00 (doc. 10 opposta).
In ogni caso, parte opponente non ha provato la sussistenza delle condizioni che consentono di ottenere il risarcimento del danno per ingiusta segnalazione.
Infatti, partendo dal presupposto, consolidato in giurisprudenza, per cui detto danno non può essere ritenuto in re ipsa ma l'onere della prova grava in capo al soggetto ingiustamente segnalato (così, ex multis, Cass. n. 207/2019), con l'ordinanza n. 3130/2019 la Suprema Corte ha altresì esplicitato che, per ottenere il risarcimento del danno per ingiusta segnalazione, il debitore deve effettivamente dimostrare “sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno sia il nesso causale tra colpa e danno”.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 15.659,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
IA EN