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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1902/2024 promossa da:
( ) con l'avv. DESCA MARILENA Parte_1 C.F._1
e
( C.F. ) con l'avv. URBANI GLORIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti precisano congiuntamente le conclusioni come da ricorso e foglio depositato in un formato non nativo digitale e non compatibile, che qui si richiama e si intente trascritto
pagina 1 di 3 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 23/10/2024 e Parte_1 CP_1 proponevano domanda di separazione del matrimonio concordatario celebrato in Valfurva (SO) il
25/3/2017 (trascritto nel Comune di Valfurva, anno 2017, atto n. 1 parte 2 serie A) da cui è nato il figlio in data 6/8/2017, allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile Per_1 la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 24/10/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 15/1/2015.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione del Certificato Anagrafico di matrimonio rilasciato dall'Anagrafe Nazionale Comune di Cosio Valtellino (doc. 2);
- In secondo luogo, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 24/10/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative al figlio minore figlio Per_1 nato in data [...], laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi dello stesso;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 CP_1 pagina 2 di 3 matrimonio concordatario celebrato in Valfurva (SO) il 25/3/2017 (trascritto nel Comune di
Valfurva, anno 2017, atto n. 1 parte 2 serie A);
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 4/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1902/2024 promossa da:
( ) con l'avv. DESCA MARILENA Parte_1 C.F._1
e
( C.F. ) con l'avv. URBANI GLORIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti precisano congiuntamente le conclusioni come da ricorso e foglio depositato in un formato non nativo digitale e non compatibile, che qui si richiama e si intente trascritto
pagina 1 di 3 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 23/10/2024 e Parte_1 CP_1 proponevano domanda di separazione del matrimonio concordatario celebrato in Valfurva (SO) il
25/3/2017 (trascritto nel Comune di Valfurva, anno 2017, atto n. 1 parte 2 serie A) da cui è nato il figlio in data 6/8/2017, allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile Per_1 la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 24/10/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 15/1/2015.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione del Certificato Anagrafico di matrimonio rilasciato dall'Anagrafe Nazionale Comune di Cosio Valtellino (doc. 2);
- In secondo luogo, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 24/10/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative al figlio minore figlio Per_1 nato in data [...], laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi dello stesso;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 CP_1 pagina 2 di 3 matrimonio concordatario celebrato in Valfurva (SO) il 25/3/2017 (trascritto nel Comune di
Valfurva, anno 2017, atto n. 1 parte 2 serie A);
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 4/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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