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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO IO, Relatore MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Dott. Nominativo_1 - CF_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0622022146000069004 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. parte espositiva
Resistente/Appellato: cfr. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 221/2024 con ricorso presentato da AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE (ADER), veniva interposto appello avverso la sentenza 17/1/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lucca. La controversia originaria aveva riguardo all'iscrizione ipotecaria n. 06220221460000069004 notificata in data 24/05/2023. Parte contribuente lamentava la nullità dell'atto, al pari di quella degli atti presupposti, per essere l'iscrizione di ipoteca intervenuta 180 giorni dopo la notifica del preavviso avvenuta il 14/07/2022. La parte rilevava di aver presentato, prima della notifica del ricorso, istanza di definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") del carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 nonché di rateazione del debito con il pagamento della prima rata con scadenza 30/06/2023; il mancato pagamento integrale del debito comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ma il titolo creditorio su cui si fondava il preavviso di iscrizione d'ipoteca era autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all'esito della intervenuta decadenza dal beneficio, dovendosi ritenere che la rateizzazione, una volta accordata, comportasse la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c. e all'insorgenza di un nuovo rapporto. Donde la necessità di un nuovo preavviso d'iscrizione d'ipoteca imposto dalla diversa (nuova) fonte dell'obbligazione e/o dal diverso titolo creditorio, in difetto del quale, come nella fattispecie, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, era illegittima”. Il concessionario si costituiva evidenziando, preliminarmente, il difetto di giurisdizione: (a) per le cartelle nr. 06220160022458201000, 06220170010001335000 (emesse a titolo di contributo previdenziale per cassa forense); (b) per le cartelle 36220150000178641000, 36220150001735680000, 36220160001148652000, 36220160002506149000, 36220170001869987000, 36220180001396983000, 36220180001506058000, 36220180001615739000, 36220190001193679000, 36220190001399289000, 36220190002558456000, 36220210000170241000 emesse per contribuiti INPS. Inoltre, parte resistente adduceva l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente avverso l'iscrizione di ipoteca
La Corte di Giustizia di primo grado, riconosciuto il difetto di giurisdizione per tutte quelle cartelle che non avevano per oggetto partite non tributarie, accoglieva nel merito il ricorso, dichiarando nulla l'iscrizione d'ipoteca, della quale ordinava la cancellazione, e condannando la parte resistente alle spese di lite. Il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato diverso tempo prima (nella specie ben oltre i 180 giorni dalla data di notifica della prima della iscrizione), cui era conseguito un provvedimento di rateizzazione non correttamente adempiuto dal debitore, non era più idoneo ad assolvere l'obbligo di legge, avendo conseguito ed esaurito i propri effetti di conoscenza e garanzia. Se il mancato pagamento integrale del debito rateizzato comportava la decadenza automatica dal beneficio di rateizzazione, il titolo creditorio sui cui si fondava il preavviso di iscrizione d'ipoteca era autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all'esito dell'intervenuta decadenza del beneficio, dovendosi ritenere che il beneficio della rateizzazione, una volta accordato comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando così luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria ed all'insorgenza di un nuovo rapporto. La giurisprudenza citata dalla resistente era priva di pertinenza, riferendosi solo all'iscrizione ipotecaria e non alla decadenza dell'iscrizione ipotecaria che deve avvenire entro e non oltre i 180 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. ADER proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «riformare l'appellata sentenza n. 17/1/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lucca il 23/01/2024, depositata in pari data, confermando la validità dell'iscrizione ipotecaria opposta. Con vittoria di spese per entrambi i gradi.» Primo motivo: errata valutazione degli effetti del provvedimento di rateazione, inesistenza dell'effetto di “novazione” dell'obbligazione originaria. Alla rateazione concessa non era riconducibile alcun effetto “novativo” dell'obbligazione. Acquisita la possibilità di pagare il credito iscritto a ruolo a rate, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decadeva automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto era immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non poteva essere nuovamente rateizzato. Non si produceva alcun effetto
“novativo”, né soggettivo né oggettivo, dalla semplice richiesta di pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo: titolo esecutivo era e restava, anche successivamente alla domanda di rateazione, l'iscrizione a ruolo, per come portata dalle cartelle per le quali era domandato il pagamento rateale, nonché dalla successiva intimazione di pagamento che conseguiva al mancato pagamento (totale o rateale delle cartelle medesime. Secondo il sistema della riscossione mediante ruolo, aveva natura di titolo esecutivo il ruolo riportato nella cartella di pagamento, giusto l'art. 49 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale «…Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…». La rateizzazione non originava una novazione ex art. 1230 c.c. poiché il debito fiscale originariamente iscritto a ruolo dall'ente impositore restava in vita, ridotto solo degli eventuali versamenti medio tempore eseguiti. Secondo motivo:errore nell'esame documentale posto il significato non conferente della domanda di rateazione, svolta su cartelle diverse rispetto a quelle dell'iscrizione ipotecaria. Come risultava dal doc. 5 allegato alle controdeduzioni di primo grado di ADER, in data 31/05/2023 il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito (con pagamento della prima rata avente scadenza il 30/06/2023), ma relativamente a cartelle diverse rispetto a quelle contenute nell'ipoteca opposta da parte ricorrente (la n. 06220221460000069004 notificata il 24/05/2023) che era relativa ai seguenti atti: 06220170003118830 06220170007619424 06220170010001335 06220180000420904, 06220180003976736 06220180007212025 06220180010579029 06220190000583128, 06220190010024648 06220190010024749 06220190010506632 06220190011835724 06220190012779165 06220190012779266 06220190013645479 06220200000876562 06220200002608584 36220150000178641 36220150001735680 36220160001148652 36220160002506149 36220170001869987 36220180001396983 36220180001506058 36220180001615739 36220190001193679 36220190001399289 36220190002558456 36220210000170241. La rateizzazione, dunque, non riguardava le cartelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria impugnata e dunque nessuna nullità dell'ipoteca opposta poteva essere declarata dal Giudice. Terzo motivo: : error in iudicando sulla supposta nullità/inesistenza dell'ipoteca iscritta 180 giorni dopo la notifica del preavviso di iscrizione. Il termine di efficacia previsto dall'art. 50, terzo comma, DPR 602/73 con riferimento all'avviso di intimazione si riferiva a quest'ultimo quale atto propedeutico all'esecuzione, invece, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era atto propedeutico all'ipoteca; quindi, ad una misura cautelare e non esecutiva che non necessitava di preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, bensì del solo preavviso di iscrizione ipotecaria, avente ben altro scopo e diversa natura. Per. Cass. 7175/2023, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602//1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituiva atto di espropriazione forzata e poteva essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, salvo, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni;
nello stesso senso Cass. 21769/2023, 11064/2021, 26456/2020; nel merito CGT II grado Toscana, 266/06/2023 per cui l'art. 50 comma II del D.P.R. n. 602 del 1973 (in base al quale se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non veniva avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima doveva essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione) si applicava solo agli atti esecutivi e non alle misure cautelari, come l'iscrizione di ipoteca (cfr. Cass. n. 19667/2014 e n. 19668/2014). Se l'intimazione di pagamento non andava notificata ai fini dell'iscrizione ipotecaria, le disposizioni disciplinanti i termini di efficacia temporale dell'intimazione non potevano estendersi al preavviso di iscrizione ipotecaria, privo di basi restando il procedimento per analogia legis. Se l'intimazione di pagamento serviva a “riattivare” l'efficacia esecutiva della cartella, al fine di promuovere il successivo pignoramento (vale come rinnovazione di precetto), la comunicazione preventiva di ipoteca valeva a consentire e avviare il contraddittorio procedimentale nei successivi trenta giorni, al fine di successiva iscrizione di mera misura cautelare (ipoteca). La comunicazione preventiva prevista all'art. 77 comma 2 bis DPR 602/1973 (“2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.”) poneva il debitore in condizione di esercitare il diritto di difesa, contestando le somme pretese e/o la misura preannunciata, o di saldare il dovuto: la S.C. (cfr. Cass SS UU 19667/2014), aveva reiteratamente sottolineato come, con tale preavviso, l'amministrazione adempiva l'obbligo di stimolare il contraddittorio endoprocedimentale;
funzione portata a compimento nel momento in cui, in esito a pervenimento del preavviso stesso nella sfera di conoscibilità del destinatario, quest'ultimo era messo in condizione di operare consapevolmente le proprie scelte: di pagare il dovuto e evitare l'iscrizione della misura cautelare, oppure contestare la pretesa creditoria (in via giudiziale o stragiudiziale) o, ancora, di rimanere inerte, senza, tuttavia, che il successivo inutile decorso temporale potesse mettere in discussione l'avvenuta attivazione del contraddittorio, disposta nell'esclusivo interesse del contribuente, o potesse, addirittura, vanificarne gli effetti. Applicare al preavviso d'ipoteca i termini di perenzione propri dell'intimazione di pagamento, ex art. 50 comma 3 D.P.R. 602/1973, per tutelare gli interessi del contribuente appariva privo di senso;
in difetto di espressa previsione di legge di termini siffatti, era inibita l'applicazione analogica e/o estensiva di quelli propri di altre tipologie di atti, non potendo tale norma venire estesa al preavviso di ipoteca, previsto per la sola intimazione di pagamento. Infine, anche il termine di 180 giorni era errato, in quanto, a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 76/2020, l'art. 50 al comma 3 prevedeva che l'intimazione di pagamento perdeva efficacia trascorso un anno dalla data di notifica, e non più 180 giorni. Anche per questa via, l'iscrizione impugnata sarebbe stata valida ed efficace, non essendo decorso più di un anno tra la notifica del preavviso (14/07/2022) e la notifica dell'ipoteca (24/05/2023). Parte contribuente si costituiva in giudizio e presentava le controdeduzioni di seguito illustrate e rassegnava atti le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto: - confermare, la nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e di ogni atto presupposto;
- confermare l'ordine della cancellazione della impugnata iscrizione ipotecaria a cura e spese di parte convenuta;
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per Legge. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario». Prima controdeduzione: insussistenza di error in iudicando posta la novazione del credito. Se il mancato pagamento integrale del debito comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, il titolo creditorio su cui si fondava il preavviso di iscrizione d'ipoteca era autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all'esito della intervenuta decadenza dal beneficio, dovendosi, ritenere che il beneficio della rateizzazione, una volta accordato, comportava la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando così luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c. e all'insorgenza di un nuovo rapporto. Donde la necessità, di un nuovo preavviso d'iscrizione d'ipoteca imposto dalla diversa (nuova) fonte dell'obbligazione e/o dal diverso titolo creditorio, in difetto del quale, come nella fattispecie, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, deve ritenersi illegittima. Seconda controdeduzione: infondatezza dell'errore nell'esame documentale per essere la domanda di rateazione stata svolta su cartelle diverse rispetto a quelle dell'iscrizione ipotecaria. La richiesta di definizione agevolata, come risulta dal documento n. 1 di cui al fascicolo di primo grado, era stata presentata per tutte le cartelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa. Terza controdeduzione: insussistenza in ordine all'asserito error in iudicando in ordine alla nullità/inesistenza dell'ipoteca iscritta 180 giorni dopo la notifica del preavviso di iscrizione. L'obbligo di notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era previsto espressamente dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973 secondo cui: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresentava, dunque, un atto preventivo e presupposto rispetto alla iscrizione di ipotecaria, che era un diritto reale di garanzia da costituire su un bene immobile (o su un bene mobile registrato), al fine di “garantire” un credito. Il principio secondo il quale l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale di cui all'art. 77 del DPR. n. 602/73 era nulla qualora l'amministrazione procedente non avesse notificato al contribuente una comunicazione preventiva mediante la quale veniva preannunciata l'intenzione di adottare tale misura cautelare, era stato affermato più volte, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9270 del 07/05/2015, n. 4651 del 06/03/2015, n. 25561 del 03/12/2014; Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del 18/09/2014). Pertanto, alla luce della normativa e della giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, pena la nullità della stessa, era necessario che questa fosse preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, al fine di garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Inoltre, per la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria valeva il termine di scadenza dei 180 giorni (CTR Puglia, n. 2278/2017).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
1. Va premesso che l'art. 19 d.p.r. n. 602/1973 prevede la dilazione del pagamento su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di : a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029 (art. 19, comma 1, cit.). Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza (art. 19 comma 1-bis, ci.t). In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato (art. 19 comma 3). Non dissimilmente l'art. 1, commi 232-253, l. n 197/2022 prevendo la cd. rottamazione-quater ammetteva per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 l'estinzione agevolata (senza corresponsione delle le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e di somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), con il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (art. 1, comma 231). Il pagamento delle somme di cui al comma 231 poteva essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, erano dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
non si applicavano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 1, comma 232-233, l. 197/2022). In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produceva effetti e riprendevano a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non aveva prodotto effetti, i versamenti effettuati erano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinavano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione proseguiva l'attività di recupero (art. 1, comma 245, l. n. 197/2022). Venendo alle regole generali, poi, l'art. 1230 c.c. («Novazione oggettiva») stabilisce che «l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco». Tra le modalità che non importano la novazione l'art. 1231 individua il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione. Sulla base di queste premesse la più recente giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, , n. 4201/2025) ha rimarcato che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri quale debito “scaduto e non pagato”, come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (cfr. art. 19 comma 3, lett. b, d.p.r. n. 602/1973; art. 1, comma 245, l. n. 197/2022). La circostanza sottrae spazi di praticabilità alla prospettazione della parte contribuente che sul carattere novativo della dilazione/rateazione ha fondato la necessità della rinnovazione del preavviso di iscrizione di ipoteca per il debito garantito. In realtà, anche sotto questo profilo, i termini della vicenda impongono diverse conclusioni. Costante è l'opinione giurisprudenziale (Cass. civ Sez. 6 - 5, n. 7175 del 2023) per cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni»; nondimeno, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ebbene, ribadita la natura non esecutiva dell'intera attività svolta dall'agente della riscossione per procedere all'iscrizione della garanzia ipotecaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 al riguardo, va rilevato che è proprio attraverso la comunicazione preventiva ricevuta dalla società contribuente (preavviso di iscrizione di ipoteca già notificato il 14/07/2022 ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis d.p.r. n. 602/1973) che s'è realizzato il necessario contraddittorio endoprocedimentale;
donde l'ulteriore profilo di infondatezza della censura in esame. Per tali ragioni deve riconoscersi la regolarità, anche sotto il profilo della tempistica, della successiva iscrizione ipotecaria n. 06220221460000069004, notificata in data 24/05/2023, per i medesimi crediti portati dalle cartelle. Parte appellata, quale parte soccombente, deve essere condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate–Riscossione le spese di lite che sono liquidate in euro 6.000,00 per i due gradi di giudizio, a titolo di onorari, oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e condanna parte appellata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate–Riscossione le spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per i due gradi di giudizio, a titolo di onorari, oltre accessori di legge.
Firenze, 17 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO IO, Relatore MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Dott. Nominativo_1 - CF_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0622022146000069004 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. parte espositiva
Resistente/Appellato: cfr. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 221/2024 con ricorso presentato da AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE (ADER), veniva interposto appello avverso la sentenza 17/1/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lucca. La controversia originaria aveva riguardo all'iscrizione ipotecaria n. 06220221460000069004 notificata in data 24/05/2023. Parte contribuente lamentava la nullità dell'atto, al pari di quella degli atti presupposti, per essere l'iscrizione di ipoteca intervenuta 180 giorni dopo la notifica del preavviso avvenuta il 14/07/2022. La parte rilevava di aver presentato, prima della notifica del ricorso, istanza di definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") del carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 nonché di rateazione del debito con il pagamento della prima rata con scadenza 30/06/2023; il mancato pagamento integrale del debito comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ma il titolo creditorio su cui si fondava il preavviso di iscrizione d'ipoteca era autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all'esito della intervenuta decadenza dal beneficio, dovendosi ritenere che la rateizzazione, una volta accordata, comportasse la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c. e all'insorgenza di un nuovo rapporto. Donde la necessità di un nuovo preavviso d'iscrizione d'ipoteca imposto dalla diversa (nuova) fonte dell'obbligazione e/o dal diverso titolo creditorio, in difetto del quale, come nella fattispecie, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, era illegittima”. Il concessionario si costituiva evidenziando, preliminarmente, il difetto di giurisdizione: (a) per le cartelle nr. 06220160022458201000, 06220170010001335000 (emesse a titolo di contributo previdenziale per cassa forense); (b) per le cartelle 36220150000178641000, 36220150001735680000, 36220160001148652000, 36220160002506149000, 36220170001869987000, 36220180001396983000, 36220180001506058000, 36220180001615739000, 36220190001193679000, 36220190001399289000, 36220190002558456000, 36220210000170241000 emesse per contribuiti INPS. Inoltre, parte resistente adduceva l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente avverso l'iscrizione di ipoteca
La Corte di Giustizia di primo grado, riconosciuto il difetto di giurisdizione per tutte quelle cartelle che non avevano per oggetto partite non tributarie, accoglieva nel merito il ricorso, dichiarando nulla l'iscrizione d'ipoteca, della quale ordinava la cancellazione, e condannando la parte resistente alle spese di lite. Il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato diverso tempo prima (nella specie ben oltre i 180 giorni dalla data di notifica della prima della iscrizione), cui era conseguito un provvedimento di rateizzazione non correttamente adempiuto dal debitore, non era più idoneo ad assolvere l'obbligo di legge, avendo conseguito ed esaurito i propri effetti di conoscenza e garanzia. Se il mancato pagamento integrale del debito rateizzato comportava la decadenza automatica dal beneficio di rateizzazione, il titolo creditorio sui cui si fondava il preavviso di iscrizione d'ipoteca era autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all'esito dell'intervenuta decadenza del beneficio, dovendosi ritenere che il beneficio della rateizzazione, una volta accordato comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando così luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria ed all'insorgenza di un nuovo rapporto. La giurisprudenza citata dalla resistente era priva di pertinenza, riferendosi solo all'iscrizione ipotecaria e non alla decadenza dell'iscrizione ipotecaria che deve avvenire entro e non oltre i 180 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. ADER proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «riformare l'appellata sentenza n. 17/1/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lucca il 23/01/2024, depositata in pari data, confermando la validità dell'iscrizione ipotecaria opposta. Con vittoria di spese per entrambi i gradi.» Primo motivo: errata valutazione degli effetti del provvedimento di rateazione, inesistenza dell'effetto di “novazione” dell'obbligazione originaria. Alla rateazione concessa non era riconducibile alcun effetto “novativo” dell'obbligazione. Acquisita la possibilità di pagare il credito iscritto a ruolo a rate, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decadeva automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto era immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non poteva essere nuovamente rateizzato. Non si produceva alcun effetto
“novativo”, né soggettivo né oggettivo, dalla semplice richiesta di pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo: titolo esecutivo era e restava, anche successivamente alla domanda di rateazione, l'iscrizione a ruolo, per come portata dalle cartelle per le quali era domandato il pagamento rateale, nonché dalla successiva intimazione di pagamento che conseguiva al mancato pagamento (totale o rateale delle cartelle medesime. Secondo il sistema della riscossione mediante ruolo, aveva natura di titolo esecutivo il ruolo riportato nella cartella di pagamento, giusto l'art. 49 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale «…Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…». La rateizzazione non originava una novazione ex art. 1230 c.c. poiché il debito fiscale originariamente iscritto a ruolo dall'ente impositore restava in vita, ridotto solo degli eventuali versamenti medio tempore eseguiti. Secondo motivo:errore nell'esame documentale posto il significato non conferente della domanda di rateazione, svolta su cartelle diverse rispetto a quelle dell'iscrizione ipotecaria. Come risultava dal doc. 5 allegato alle controdeduzioni di primo grado di ADER, in data 31/05/2023 il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito (con pagamento della prima rata avente scadenza il 30/06/2023), ma relativamente a cartelle diverse rispetto a quelle contenute nell'ipoteca opposta da parte ricorrente (la n. 06220221460000069004 notificata il 24/05/2023) che era relativa ai seguenti atti: 06220170003118830 06220170007619424 06220170010001335 06220180000420904, 06220180003976736 06220180007212025 06220180010579029 06220190000583128, 06220190010024648 06220190010024749 06220190010506632 06220190011835724 06220190012779165 06220190012779266 06220190013645479 06220200000876562 06220200002608584 36220150000178641 36220150001735680 36220160001148652 36220160002506149 36220170001869987 36220180001396983 36220180001506058 36220180001615739 36220190001193679 36220190001399289 36220190002558456 36220210000170241. La rateizzazione, dunque, non riguardava le cartelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria impugnata e dunque nessuna nullità dell'ipoteca opposta poteva essere declarata dal Giudice. Terzo motivo: : error in iudicando sulla supposta nullità/inesistenza dell'ipoteca iscritta 180 giorni dopo la notifica del preavviso di iscrizione. Il termine di efficacia previsto dall'art. 50, terzo comma, DPR 602/73 con riferimento all'avviso di intimazione si riferiva a quest'ultimo quale atto propedeutico all'esecuzione, invece, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era atto propedeutico all'ipoteca; quindi, ad una misura cautelare e non esecutiva che non necessitava di preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, bensì del solo preavviso di iscrizione ipotecaria, avente ben altro scopo e diversa natura. Per. Cass. 7175/2023, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602//1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituiva atto di espropriazione forzata e poteva essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, salvo, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni;
nello stesso senso Cass. 21769/2023, 11064/2021, 26456/2020; nel merito CGT II grado Toscana, 266/06/2023 per cui l'art. 50 comma II del D.P.R. n. 602 del 1973 (in base al quale se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non veniva avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima doveva essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione) si applicava solo agli atti esecutivi e non alle misure cautelari, come l'iscrizione di ipoteca (cfr. Cass. n. 19667/2014 e n. 19668/2014). Se l'intimazione di pagamento non andava notificata ai fini dell'iscrizione ipotecaria, le disposizioni disciplinanti i termini di efficacia temporale dell'intimazione non potevano estendersi al preavviso di iscrizione ipotecaria, privo di basi restando il procedimento per analogia legis. Se l'intimazione di pagamento serviva a “riattivare” l'efficacia esecutiva della cartella, al fine di promuovere il successivo pignoramento (vale come rinnovazione di precetto), la comunicazione preventiva di ipoteca valeva a consentire e avviare il contraddittorio procedimentale nei successivi trenta giorni, al fine di successiva iscrizione di mera misura cautelare (ipoteca). La comunicazione preventiva prevista all'art. 77 comma 2 bis DPR 602/1973 (“2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.”) poneva il debitore in condizione di esercitare il diritto di difesa, contestando le somme pretese e/o la misura preannunciata, o di saldare il dovuto: la S.C. (cfr. Cass SS UU 19667/2014), aveva reiteratamente sottolineato come, con tale preavviso, l'amministrazione adempiva l'obbligo di stimolare il contraddittorio endoprocedimentale;
funzione portata a compimento nel momento in cui, in esito a pervenimento del preavviso stesso nella sfera di conoscibilità del destinatario, quest'ultimo era messo in condizione di operare consapevolmente le proprie scelte: di pagare il dovuto e evitare l'iscrizione della misura cautelare, oppure contestare la pretesa creditoria (in via giudiziale o stragiudiziale) o, ancora, di rimanere inerte, senza, tuttavia, che il successivo inutile decorso temporale potesse mettere in discussione l'avvenuta attivazione del contraddittorio, disposta nell'esclusivo interesse del contribuente, o potesse, addirittura, vanificarne gli effetti. Applicare al preavviso d'ipoteca i termini di perenzione propri dell'intimazione di pagamento, ex art. 50 comma 3 D.P.R. 602/1973, per tutelare gli interessi del contribuente appariva privo di senso;
in difetto di espressa previsione di legge di termini siffatti, era inibita l'applicazione analogica e/o estensiva di quelli propri di altre tipologie di atti, non potendo tale norma venire estesa al preavviso di ipoteca, previsto per la sola intimazione di pagamento. Infine, anche il termine di 180 giorni era errato, in quanto, a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 76/2020, l'art. 50 al comma 3 prevedeva che l'intimazione di pagamento perdeva efficacia trascorso un anno dalla data di notifica, e non più 180 giorni. Anche per questa via, l'iscrizione impugnata sarebbe stata valida ed efficace, non essendo decorso più di un anno tra la notifica del preavviso (14/07/2022) e la notifica dell'ipoteca (24/05/2023). Parte contribuente si costituiva in giudizio e presentava le controdeduzioni di seguito illustrate e rassegnava atti le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto: - confermare, la nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e di ogni atto presupposto;
- confermare l'ordine della cancellazione della impugnata iscrizione ipotecaria a cura e spese di parte convenuta;
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per Legge. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario». Prima controdeduzione: insussistenza di error in iudicando posta la novazione del credito. Se il mancato pagamento integrale del debito comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, il titolo creditorio su cui si fondava il preavviso di iscrizione d'ipoteca era autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all'esito della intervenuta decadenza dal beneficio, dovendosi, ritenere che il beneficio della rateizzazione, una volta accordato, comportava la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando così luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c. e all'insorgenza di un nuovo rapporto. Donde la necessità, di un nuovo preavviso d'iscrizione d'ipoteca imposto dalla diversa (nuova) fonte dell'obbligazione e/o dal diverso titolo creditorio, in difetto del quale, come nella fattispecie, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, deve ritenersi illegittima. Seconda controdeduzione: infondatezza dell'errore nell'esame documentale per essere la domanda di rateazione stata svolta su cartelle diverse rispetto a quelle dell'iscrizione ipotecaria. La richiesta di definizione agevolata, come risulta dal documento n. 1 di cui al fascicolo di primo grado, era stata presentata per tutte le cartelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa. Terza controdeduzione: insussistenza in ordine all'asserito error in iudicando in ordine alla nullità/inesistenza dell'ipoteca iscritta 180 giorni dopo la notifica del preavviso di iscrizione. L'obbligo di notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era previsto espressamente dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973 secondo cui: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresentava, dunque, un atto preventivo e presupposto rispetto alla iscrizione di ipotecaria, che era un diritto reale di garanzia da costituire su un bene immobile (o su un bene mobile registrato), al fine di “garantire” un credito. Il principio secondo il quale l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale di cui all'art. 77 del DPR. n. 602/73 era nulla qualora l'amministrazione procedente non avesse notificato al contribuente una comunicazione preventiva mediante la quale veniva preannunciata l'intenzione di adottare tale misura cautelare, era stato affermato più volte, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9270 del 07/05/2015, n. 4651 del 06/03/2015, n. 25561 del 03/12/2014; Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del 18/09/2014). Pertanto, alla luce della normativa e della giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, pena la nullità della stessa, era necessario che questa fosse preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, al fine di garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Inoltre, per la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria valeva il termine di scadenza dei 180 giorni (CTR Puglia, n. 2278/2017).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
1. Va premesso che l'art. 19 d.p.r. n. 602/1973 prevede la dilazione del pagamento su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di : a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029 (art. 19, comma 1, cit.). Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza (art. 19 comma 1-bis, ci.t). In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato (art. 19 comma 3). Non dissimilmente l'art. 1, commi 232-253, l. n 197/2022 prevendo la cd. rottamazione-quater ammetteva per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 l'estinzione agevolata (senza corresponsione delle le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e di somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), con il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (art. 1, comma 231). Il pagamento delle somme di cui al comma 231 poteva essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, erano dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
non si applicavano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 1, comma 232-233, l. 197/2022). In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produceva effetti e riprendevano a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non aveva prodotto effetti, i versamenti effettuati erano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinavano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione proseguiva l'attività di recupero (art. 1, comma 245, l. n. 197/2022). Venendo alle regole generali, poi, l'art. 1230 c.c. («Novazione oggettiva») stabilisce che «l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco». Tra le modalità che non importano la novazione l'art. 1231 individua il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione. Sulla base di queste premesse la più recente giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, , n. 4201/2025) ha rimarcato che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri quale debito “scaduto e non pagato”, come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (cfr. art. 19 comma 3, lett. b, d.p.r. n. 602/1973; art. 1, comma 245, l. n. 197/2022). La circostanza sottrae spazi di praticabilità alla prospettazione della parte contribuente che sul carattere novativo della dilazione/rateazione ha fondato la necessità della rinnovazione del preavviso di iscrizione di ipoteca per il debito garantito. In realtà, anche sotto questo profilo, i termini della vicenda impongono diverse conclusioni. Costante è l'opinione giurisprudenziale (Cass. civ Sez. 6 - 5, n. 7175 del 2023) per cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni»; nondimeno, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ebbene, ribadita la natura non esecutiva dell'intera attività svolta dall'agente della riscossione per procedere all'iscrizione della garanzia ipotecaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 al riguardo, va rilevato che è proprio attraverso la comunicazione preventiva ricevuta dalla società contribuente (preavviso di iscrizione di ipoteca già notificato il 14/07/2022 ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis d.p.r. n. 602/1973) che s'è realizzato il necessario contraddittorio endoprocedimentale;
donde l'ulteriore profilo di infondatezza della censura in esame. Per tali ragioni deve riconoscersi la regolarità, anche sotto il profilo della tempistica, della successiva iscrizione ipotecaria n. 06220221460000069004, notificata in data 24/05/2023, per i medesimi crediti portati dalle cartelle. Parte appellata, quale parte soccombente, deve essere condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate–Riscossione le spese di lite che sono liquidate in euro 6.000,00 per i due gradi di giudizio, a titolo di onorari, oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e condanna parte appellata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate–Riscossione le spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per i due gradi di giudizio, a titolo di onorari, oltre accessori di legge.
Firenze, 17 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo