Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 194
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per decorso dei termini di efficacia

    La Corte ha ritenuto che la rateizzazione non comporta novazione dell'obbligazione e che l'iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo, pertanto non si applicano i termini di efficacia dell'intimazione di pagamento. Il contraddittorio endoprocedimentale si è realizzato con la notifica del preavviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 194
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo