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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Roscioni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Alfonsi e dall'Avv. Ornella Matera, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 27.10.2012 con in IV, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2012, atto n. 80, parte 2, serie A;
- che dalla loro unione nasceva il figlio in data 11.06.2015; Per_1
- che in data 18.06.2020 il Tribunale di IV omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre di euro 457,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore ed assegni familiari percepiti al
100% dalla CP_1
- che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione, in quanto aveva dovuto acquistare una nuova auto per cui aveva contratto un finanziamento di euro 27.000,00 con rate mensili di euro 407,50;
- di non avere ulteriori fonti di reddito, oltre a quelle derivanti dall'attività lavorativa per cui percepiva euro 2.000,00 mensili;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarando l'autonomia economica dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre e Per_1 diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 370,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e divisione dell'Assegno
2 Unico al 50% tra le parti.
Con memoria difensiva del 25.03.2024 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che non sussistevano i presupposti per diminuire l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio in quanto il ricorrente non Per_1
aveva avuto alcun peggioramento della propria situazione economica;
- di essere disoccupata e di avere avuto un calo delle proprie entrate economiche fino a lavorare un solo giorno nel 2023;
- di essere iscritta presso l'Agenzia per l'impiego “Intempo”.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il , disponendo l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre e diritto di Per_1 visita del padre, ponendo a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro 300,00 mensili ed un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il medesimo, con attribuzione dell'Assegno Unico nella misura del 100% alla CP_1
Alla udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 05.06.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni della separazione e aumentava l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio ad euro 550,00 mensili e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione della causa all'udienza del 13.06.2025 con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con ordine alle parti di esibizione di documentazione reddituale aggiornata.
Con decreto del 22.05.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
13.06.2025 al 12.06.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza, con decreto del 03.06.2025, ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza cartolare del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27.10.2012 in
IV (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento
3 in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Affidamento e collocamento dei figli
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto di Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Statuizioni economiche
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento a suo favore di euro
300,00 mensili e per il figlio di euro 500,00 a carico del ricorrente, mentre il Pt_1 ha richiesto rigettarsi la richiesta di versamento del mantenimento alla moglie, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporsi un assegno di mantenimento a suo carico a favore del figlio di euro 370,00 mensili.
Il ricorrente ha richiesto rigettarsi la richiesta di mantenimento a favore della in quanto ha dedotto che la stessa ha lavorato in un ristorante, ha CP_1 comunque piena capacità lavorativa ed ha anche partecipato al concorso per l'insegnamento.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale la resistente ha dichiarato di essere disoccupata, mentre il ricorrente ha dichiarato di percepire euro
1.750,00 mensili circa quale militare della Guardia Costiera. Inoltre, la resistente ha dichiarato di avere sempre lavorato in maniera saltuaria quale supplente insegnante.
Il giudice delegato, in sede di istruttoria, ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché degli estratti correnti con movimentazioni bancarie e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni da depositare entro il 15 marzo 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla resistente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 3.641,20, per l'anno 2022 di euro 2.995,74 e per l'anno
4 2023 di euro 2.826,96 ma non risultano depositati la certificazione sostitutiva di atto notorio e gli estratti dei conti corrente per gli anni 2023 e 2024, mentre il ricorrente ha depositato una documentazione reddituale incompleta ed avendo allegato tardivamente rispetto ai termini assegnati dal Giudice delegato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023 e 2024, le buste paga e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata richiesta con ordine di esibizione.
La condotta tenuta dalle parti deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e 118
c.p.c. e pertanto deve ritenersi che gli stessi abbiano inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Sulla base delle difese, delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché delle rispettive e documentate situazioni economiche, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Come già rilevato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione depositata non sono risultate modifiche significative della loro situazione reddituale rispetto alla separazione consensuale omologata nel 2020, dovendo ritenersi che il finanziamento per acquisto di autovettura da parte del ricorrente non possa incidere sul mantenimento per il figlio, per il quale di converso sono aumentate le esigenze in ragione dell'età (cfr.
Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Dunque, non sussistono elementi sopravvenuti che possono fare ritenere fondata la richiesta di assegno divorzile da parte della resistente tenuto conto che la documentazione depositata è assolutamente carente per ricostruire la sua condizione economica, non avendo depositato la documentazione indicata dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. ed in particolare gli estratti dei conti correnti con movimentazione bancaria, e potendo la resistente lavorare come già fatto in precedenza avendo una piena capacità lavorativa. Inoltre, dalla documentazione depositata risultano le buste paga dal mese di ottobre 2024 al mese di dicembre 2024 con stipendi di euro
770 circa fino ad euro 1.400,00 circa nel mese di novembre 2024.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore del figlio, il
Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio di euro 550,00 mensili con decorrenza dal mese di aprile 2024 e con
5 aumento Istat dal medesimo mese, confermando le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie relative al minore, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di IV, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.10.2012 in IV (RM) tra nato a Parte_1
IV (RM) il 02.05.1978 e nata a [...] Controparte_1
(RM) il 06.03.1982, registrato agli atti di matrimonio del Comune di
IV (RM) all'anno 2012, atto n. 80, parte 2, Serie A;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio;
4) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé il bambino dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica fino alle ore 20:00 mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza il minore sarà prelevato dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnato a casa la domenica alle ore 20.30; durante la settimana il padre terrà con sé due pomeriggi a settimana nei weekend di Per_1 spettanza della madre, in caso di mancato accordo, nelle giornate di mercoledì e di venerdì dalle ore 15:45 con riaccompagnamento a scuola e 6 due pomeriggi a settimana nei weekend di spettanza del padre, in caso di mancato accordo, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e
1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della
Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento del figlio attraverso la Per_1 corresponsione della somma di euro 550,00, a far data dal mese di aprile
2024, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base aprile 2024;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di
7 corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
8) Spese compensate
Così deciso, in IV il 24 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Roscioni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Alfonsi e dall'Avv. Ornella Matera, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 27.10.2012 con in IV, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2012, atto n. 80, parte 2, serie A;
- che dalla loro unione nasceva il figlio in data 11.06.2015; Per_1
- che in data 18.06.2020 il Tribunale di IV omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre di euro 457,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore ed assegni familiari percepiti al
100% dalla CP_1
- che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione, in quanto aveva dovuto acquistare una nuova auto per cui aveva contratto un finanziamento di euro 27.000,00 con rate mensili di euro 407,50;
- di non avere ulteriori fonti di reddito, oltre a quelle derivanti dall'attività lavorativa per cui percepiva euro 2.000,00 mensili;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarando l'autonomia economica dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre e Per_1 diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 370,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e divisione dell'Assegno
2 Unico al 50% tra le parti.
Con memoria difensiva del 25.03.2024 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che non sussistevano i presupposti per diminuire l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio in quanto il ricorrente non Per_1
aveva avuto alcun peggioramento della propria situazione economica;
- di essere disoccupata e di avere avuto un calo delle proprie entrate economiche fino a lavorare un solo giorno nel 2023;
- di essere iscritta presso l'Agenzia per l'impiego “Intempo”.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il , disponendo l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre e diritto di Per_1 visita del padre, ponendo a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro 300,00 mensili ed un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il medesimo, con attribuzione dell'Assegno Unico nella misura del 100% alla CP_1
Alla udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 05.06.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni della separazione e aumentava l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio ad euro 550,00 mensili e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione della causa all'udienza del 13.06.2025 con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con ordine alle parti di esibizione di documentazione reddituale aggiornata.
Con decreto del 22.05.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
13.06.2025 al 12.06.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza, con decreto del 03.06.2025, ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza cartolare del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27.10.2012 in
IV (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento
3 in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Affidamento e collocamento dei figli
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto di Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Statuizioni economiche
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento a suo favore di euro
300,00 mensili e per il figlio di euro 500,00 a carico del ricorrente, mentre il Pt_1 ha richiesto rigettarsi la richiesta di versamento del mantenimento alla moglie, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporsi un assegno di mantenimento a suo carico a favore del figlio di euro 370,00 mensili.
Il ricorrente ha richiesto rigettarsi la richiesta di mantenimento a favore della in quanto ha dedotto che la stessa ha lavorato in un ristorante, ha CP_1 comunque piena capacità lavorativa ed ha anche partecipato al concorso per l'insegnamento.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale la resistente ha dichiarato di essere disoccupata, mentre il ricorrente ha dichiarato di percepire euro
1.750,00 mensili circa quale militare della Guardia Costiera. Inoltre, la resistente ha dichiarato di avere sempre lavorato in maniera saltuaria quale supplente insegnante.
Il giudice delegato, in sede di istruttoria, ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché degli estratti correnti con movimentazioni bancarie e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni da depositare entro il 15 marzo 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla resistente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 3.641,20, per l'anno 2022 di euro 2.995,74 e per l'anno
4 2023 di euro 2.826,96 ma non risultano depositati la certificazione sostitutiva di atto notorio e gli estratti dei conti corrente per gli anni 2023 e 2024, mentre il ricorrente ha depositato una documentazione reddituale incompleta ed avendo allegato tardivamente rispetto ai termini assegnati dal Giudice delegato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023 e 2024, le buste paga e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata richiesta con ordine di esibizione.
La condotta tenuta dalle parti deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e 118
c.p.c. e pertanto deve ritenersi che gli stessi abbiano inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Sulla base delle difese, delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché delle rispettive e documentate situazioni economiche, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Come già rilevato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione depositata non sono risultate modifiche significative della loro situazione reddituale rispetto alla separazione consensuale omologata nel 2020, dovendo ritenersi che il finanziamento per acquisto di autovettura da parte del ricorrente non possa incidere sul mantenimento per il figlio, per il quale di converso sono aumentate le esigenze in ragione dell'età (cfr.
Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Dunque, non sussistono elementi sopravvenuti che possono fare ritenere fondata la richiesta di assegno divorzile da parte della resistente tenuto conto che la documentazione depositata è assolutamente carente per ricostruire la sua condizione economica, non avendo depositato la documentazione indicata dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. ed in particolare gli estratti dei conti correnti con movimentazione bancaria, e potendo la resistente lavorare come già fatto in precedenza avendo una piena capacità lavorativa. Inoltre, dalla documentazione depositata risultano le buste paga dal mese di ottobre 2024 al mese di dicembre 2024 con stipendi di euro
770 circa fino ad euro 1.400,00 circa nel mese di novembre 2024.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore del figlio, il
Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio di euro 550,00 mensili con decorrenza dal mese di aprile 2024 e con
5 aumento Istat dal medesimo mese, confermando le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie relative al minore, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di IV, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.10.2012 in IV (RM) tra nato a Parte_1
IV (RM) il 02.05.1978 e nata a [...] Controparte_1
(RM) il 06.03.1982, registrato agli atti di matrimonio del Comune di
IV (RM) all'anno 2012, atto n. 80, parte 2, Serie A;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio;
4) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé il bambino dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica fino alle ore 20:00 mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza il minore sarà prelevato dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnato a casa la domenica alle ore 20.30; durante la settimana il padre terrà con sé due pomeriggi a settimana nei weekend di Per_1 spettanza della madre, in caso di mancato accordo, nelle giornate di mercoledì e di venerdì dalle ore 15:45 con riaccompagnamento a scuola e 6 due pomeriggi a settimana nei weekend di spettanza del padre, in caso di mancato accordo, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e
1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della
Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento del figlio attraverso la Per_1 corresponsione della somma di euro 550,00, a far data dal mese di aprile
2024, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base aprile 2024;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di
7 corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
8) Spese compensate
Così deciso, in IV il 24 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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