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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SESTA SEZIONE CIVILE Il GI RE EL NE, nel procedimento n. 10787/23 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
Tra le parti:
Avv. Mauro De Rossi Parte_1 contro
Avv. Augusto Azzini e Signori Controparte_1 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 18/11/04 la stipulava con la Banca Carige S.p.a. un contratto di leasing Parte_1 avente ad oggetto l'immobile ad uso studio medico di Corso Buenos Ayres n.6, int.12-13, a Genova, e il posto auto nello stesso stabile, con il civico 5. Con la sentenza n.1818 del 12/2/18 questo Tribunale ha dichiarato il fallimento della Parte_1
[...] Nel corso dell'udienza di esame del relativo stato passivo del 23/10/19 veniva raggiunto un accordo transattivo, in base al quale entrambi gli immobili venivano restituiti a Banca Carige S.p.a., con una contro prestazione a suo carico di cui si dirà meglio più avanti. A causa del successivo inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della Carige, il curatore del fallimento intimava a detta Banca di procedere alla vendita degli immobili. Con contratto del 16/11/19, ma con effetti dal 20/3/21, i rendeva cessionaria di tutti i
CP_1 rapporti giuridici relativi ai beni in questione. Fallite le successive trattative tra e la Curatela, quest'ultima ricorreva a questo Tribunale per
CP_1 ottenere la condanna di a pagare a titolo risarcitorio 166.033,58 euro, ovvero una somma
CP_1 maggiore o minore di essa, oltre gli interessi di mora ex d.lgs n.231/02. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande della , e in subordine la
CP_1 Pt_3 riduzione delle stesse. La causa è stata istruita mediante CTU sui quesiti indicati da con le integrazioni proposte
CP_1 dalla ricorrente, sulla base delle cui risultanze la causa può essere decisa come segue.
1) Risoluzione dell'accordo del 23/10/19. Ai fini della decisione occorre riassumere i termini del già citato accordo del 23/10/19. Con esso la Curatela fallimentare rinunciava a subentrare nel contratto di leasing in corso tra la
[...] e Banca Carige S.p.a, a fronte dell'impegno da parte di quest'ultima di provvedere alla Parte_1
“riallocazione” (vendita) degli immobili, con l'obbligo di versare il ricavato dell'operazione alla Curatela, detraendo le spese documentate per la vendita, l'importo del prezzo di riscatto e le spese condominiali fino a tutto il 2018. Considerando che dalla data di tale accordo sono decorsi 6 anni, senza che pacificamente né Carige, e soprattutto subentrata in tale rapporto in forza della menzionata cessione del credito, abbia CP_1 proceduto alla vendita, sussiste grave inadempimento da parte di quest'ultima all'accordo transattivo sopra citato consistente nell'aver privato in tale arco temporale la Curatela del corrispettivo ad essa spettante. Anche durante la discussione orale, il difensore di ha rilevato la mancanza di una domanda CP_1 espressa di risoluzione di tale accordo, che però non appare necessaria alla luce dell'insegnamento della Cassazione. La Suprema Corte, con la sua decisione n. 24947/2017, conforme alle altre due decisioni n. 21230/2009 e 21113/2013, ha ribadito che una domanda di risoluzione contrattuale può essere anche implicitamente deducibile dalle altre domande proposte da una parte. Nel caso in esame la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo transattivo, proposta dalla Curatela, deve essere inquadrata nel primo comma dell'art. 1453 c.c., nella parte in cui viene fatto “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Ritiene chi scrive che la gravità dell'inadempimento di che giustifica sia la risoluzione CP_1 implicita dell'accordo che il conseguente risarcimento, sia ricavabile dalla sostanziale inattività alienatrice posta in essere dalla società convenuta, che non implica un mero ritardo dell'adempimento, come sostenuto durante la discussione orale dal difensore di CP_1 Per le ragioni appena esposte la domanda attrice di risarcimento merita accoglimento, nei limiti quantitativi di cui al paragrafo successivo.
2) La Ctu. Dalla relazione del 4/11/25 della EO , fondata su argomentazioni prive di vizi Controparte_2 logici e basate sulla rigorosa analisi delle produzioni, con esame completo delle osservazioni dei consulenti di parte, è risultato un rapporto di dare-avere tra le stesse per complessivi 189.513,64 euro (v. pag. 19 della relazione). Tali conclusioni hanno dato compiuta risposta a tutti i quesiti sottoposti alla CTU dal GI precedente, tranne quelli riferiti al valore degli arredi asportati e alla eliminazione degli effetti delle infiltrazioni, stante l'impossibilità di un loro accertamento, come ben spiegato alle pag. 7 e 8 della relazione citata. Pertanto, avendo la Curatela chiesto esplicitamente nelle proprie conclusioni il pagamento in proprio favore di una somma anche maggiore di quella indicata dalla stessa inizialmente, deve essere CP_1 condannata a pagare 189.513,64 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo. Spettano però solo gli interessi nella misura legale, e non quelli previsti dal D.lgs 231/02 perché l'art. 1, primo comma, lett. b di tale decreto esclude espressamente l'applicazione di tali interessi alle poste risarcitorie.
3) Spese di lite In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della ricorrente sono poste a carico della convenuta nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Condanna a pagare alla controparte: Controparte_3
- 189.513,64 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
- le spese di lite, che liquida in 786,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 11/12/25
Il GI RE EL NE
Tra le parti:
Avv. Mauro De Rossi Parte_1 contro
Avv. Augusto Azzini e Signori Controparte_1 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 18/11/04 la stipulava con la Banca Carige S.p.a. un contratto di leasing Parte_1 avente ad oggetto l'immobile ad uso studio medico di Corso Buenos Ayres n.6, int.12-13, a Genova, e il posto auto nello stesso stabile, con il civico 5. Con la sentenza n.1818 del 12/2/18 questo Tribunale ha dichiarato il fallimento della Parte_1
[...] Nel corso dell'udienza di esame del relativo stato passivo del 23/10/19 veniva raggiunto un accordo transattivo, in base al quale entrambi gli immobili venivano restituiti a Banca Carige S.p.a., con una contro prestazione a suo carico di cui si dirà meglio più avanti. A causa del successivo inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della Carige, il curatore del fallimento intimava a detta Banca di procedere alla vendita degli immobili. Con contratto del 16/11/19, ma con effetti dal 20/3/21, i rendeva cessionaria di tutti i
CP_1 rapporti giuridici relativi ai beni in questione. Fallite le successive trattative tra e la Curatela, quest'ultima ricorreva a questo Tribunale per
CP_1 ottenere la condanna di a pagare a titolo risarcitorio 166.033,58 euro, ovvero una somma
CP_1 maggiore o minore di essa, oltre gli interessi di mora ex d.lgs n.231/02. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande della , e in subordine la
CP_1 Pt_3 riduzione delle stesse. La causa è stata istruita mediante CTU sui quesiti indicati da con le integrazioni proposte
CP_1 dalla ricorrente, sulla base delle cui risultanze la causa può essere decisa come segue.
1) Risoluzione dell'accordo del 23/10/19. Ai fini della decisione occorre riassumere i termini del già citato accordo del 23/10/19. Con esso la Curatela fallimentare rinunciava a subentrare nel contratto di leasing in corso tra la
[...] e Banca Carige S.p.a, a fronte dell'impegno da parte di quest'ultima di provvedere alla Parte_1
“riallocazione” (vendita) degli immobili, con l'obbligo di versare il ricavato dell'operazione alla Curatela, detraendo le spese documentate per la vendita, l'importo del prezzo di riscatto e le spese condominiali fino a tutto il 2018. Considerando che dalla data di tale accordo sono decorsi 6 anni, senza che pacificamente né Carige, e soprattutto subentrata in tale rapporto in forza della menzionata cessione del credito, abbia CP_1 proceduto alla vendita, sussiste grave inadempimento da parte di quest'ultima all'accordo transattivo sopra citato consistente nell'aver privato in tale arco temporale la Curatela del corrispettivo ad essa spettante. Anche durante la discussione orale, il difensore di ha rilevato la mancanza di una domanda CP_1 espressa di risoluzione di tale accordo, che però non appare necessaria alla luce dell'insegnamento della Cassazione. La Suprema Corte, con la sua decisione n. 24947/2017, conforme alle altre due decisioni n. 21230/2009 e 21113/2013, ha ribadito che una domanda di risoluzione contrattuale può essere anche implicitamente deducibile dalle altre domande proposte da una parte. Nel caso in esame la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo transattivo, proposta dalla Curatela, deve essere inquadrata nel primo comma dell'art. 1453 c.c., nella parte in cui viene fatto “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Ritiene chi scrive che la gravità dell'inadempimento di che giustifica sia la risoluzione CP_1 implicita dell'accordo che il conseguente risarcimento, sia ricavabile dalla sostanziale inattività alienatrice posta in essere dalla società convenuta, che non implica un mero ritardo dell'adempimento, come sostenuto durante la discussione orale dal difensore di CP_1 Per le ragioni appena esposte la domanda attrice di risarcimento merita accoglimento, nei limiti quantitativi di cui al paragrafo successivo.
2) La Ctu. Dalla relazione del 4/11/25 della EO , fondata su argomentazioni prive di vizi Controparte_2 logici e basate sulla rigorosa analisi delle produzioni, con esame completo delle osservazioni dei consulenti di parte, è risultato un rapporto di dare-avere tra le stesse per complessivi 189.513,64 euro (v. pag. 19 della relazione). Tali conclusioni hanno dato compiuta risposta a tutti i quesiti sottoposti alla CTU dal GI precedente, tranne quelli riferiti al valore degli arredi asportati e alla eliminazione degli effetti delle infiltrazioni, stante l'impossibilità di un loro accertamento, come ben spiegato alle pag. 7 e 8 della relazione citata. Pertanto, avendo la Curatela chiesto esplicitamente nelle proprie conclusioni il pagamento in proprio favore di una somma anche maggiore di quella indicata dalla stessa inizialmente, deve essere CP_1 condannata a pagare 189.513,64 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo. Spettano però solo gli interessi nella misura legale, e non quelli previsti dal D.lgs 231/02 perché l'art. 1, primo comma, lett. b di tale decreto esclude espressamente l'applicazione di tali interessi alle poste risarcitorie.
3) Spese di lite In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della ricorrente sono poste a carico della convenuta nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Condanna a pagare alla controparte: Controparte_3
- 189.513,64 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
- le spese di lite, che liquida in 786,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 11/12/25
Il GI RE EL NE