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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.08.2025, da
1) Parte_1
Nato a Magenta (MI) il 06.02.1972
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Catia Pichierri
e
1 2) Parte_2
Nata a Como (CO) il 15.06.1992
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Catia Pichierri
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) , nato a [...] battaglia il 14.09.2016; Persona_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'Autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
QUANTO ALL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA MINORE Per_1
- le parti concordano che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
della stessa, ai soli fini anagrafici, presso la mamma, la quale si è trasferita il 24 giugno 2025 in Fino
Mornasco (CO) Via Giuseppe Garibaldi n. 154;
- riguardo alla frequentazione scolastica di , nonostante la variazione di residenza anagrafica Per_1 della stessa, le parti concordano che sia nell'interesse della minore garantire alla stessa una continuità scolastica sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado presso l'Istituto Scolastico di
CC (CO);
- il signor potrà frequentare e tenere con sé la figlia minore nei pomeriggi infrasettimanali in Pt_1
base ai propri turni da comunicarsi alla madre al mattino prevedendo una frequentazione infrasettimanale minima con la minore di 3 pomeriggi e ciò fatto salvo più ampio accordo;
2 - le parti ad ulteriore precisazione di quanto sopra, evidenziando che nei pomeriggi in cui la mamma sia impegnata a lavorare, la bambina resterà con il padre compatibilmente ai turni di lavoro di quest'ultimo;
- relativamente ai nonni paterni cui la minore è affezionata, data la loro distanza geografica in quanto vivono a Lucca, le parti concordano che questi ultimi, nelle loro visite, hanno facoltà di tenere con sé la minore anche eventualmente nei pomeriggi di competenza materna;
- per le festività natalizie le parti concordano che stia con il padre dal periodo decorrente dalla Per_1
chiusura della scuola fino al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre fino alla riapertura delle scuole e che l'anno successivo i genitori si alternino per cui nell'anno 2026 la madre resterà con la minore dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e il padre dal 31 fino alla riapertura delle scuole;
- durante il periodo estivo i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo di ferie da trascorrere con la minore e che sarà coincidente con due settimane anche non consecutive;
- le parti si obbligano a comunicare i loro rispettivi spostamenti geografici quando sono con la minore e di non fare frequentare la figlia ai nuovi partners per un periodo di almeno 1 anno dalla data odierna e comunque solo in presenza di una relazione stabile e continuativa.
QUANTO ALL'ASPETTO PATRIMONIALE
- entrambe le parti conducono in locazione il rispettivo immobile presso cui abitano e si dà atto che la signora si è trasferita presso il comune di Fino Mornasco in via Giuseppe Garibaldi n. Pt_2
154;
- essendo entrambe le parti in una situazione economica fragile sebbene entrambe autosufficienti, le stesse concordano che a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'assegno unico Per_1
universale rimanga nella disponibilità esclusiva della madre e di dividere al 50% tutte le spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Como;
- la signora si impegna a trasferire senza alcun compenso la propria quota del 50% di Pt_2 proprietà dell'autovettura targata FK604BA marca Mercedes modello Classe A 180 in favore del padre del signor signor Pt_1 Persona_2
- entrambe le parti dichiarano che con la sottoscrizione della presente scrittura hanno definito ogni loro questione patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le
3 figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.08.2025, da
1) Parte_1
Nato a Magenta (MI) il 06.02.1972
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Catia Pichierri
e
1 2) Parte_2
Nata a Como (CO) il 15.06.1992
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Catia Pichierri
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) , nato a [...] battaglia il 14.09.2016; Persona_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'Autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
QUANTO ALL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA MINORE Per_1
- le parti concordano che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
della stessa, ai soli fini anagrafici, presso la mamma, la quale si è trasferita il 24 giugno 2025 in Fino
Mornasco (CO) Via Giuseppe Garibaldi n. 154;
- riguardo alla frequentazione scolastica di , nonostante la variazione di residenza anagrafica Per_1 della stessa, le parti concordano che sia nell'interesse della minore garantire alla stessa una continuità scolastica sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado presso l'Istituto Scolastico di
CC (CO);
- il signor potrà frequentare e tenere con sé la figlia minore nei pomeriggi infrasettimanali in Pt_1
base ai propri turni da comunicarsi alla madre al mattino prevedendo una frequentazione infrasettimanale minima con la minore di 3 pomeriggi e ciò fatto salvo più ampio accordo;
2 - le parti ad ulteriore precisazione di quanto sopra, evidenziando che nei pomeriggi in cui la mamma sia impegnata a lavorare, la bambina resterà con il padre compatibilmente ai turni di lavoro di quest'ultimo;
- relativamente ai nonni paterni cui la minore è affezionata, data la loro distanza geografica in quanto vivono a Lucca, le parti concordano che questi ultimi, nelle loro visite, hanno facoltà di tenere con sé la minore anche eventualmente nei pomeriggi di competenza materna;
- per le festività natalizie le parti concordano che stia con il padre dal periodo decorrente dalla Per_1
chiusura della scuola fino al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre fino alla riapertura delle scuole e che l'anno successivo i genitori si alternino per cui nell'anno 2026 la madre resterà con la minore dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e il padre dal 31 fino alla riapertura delle scuole;
- durante il periodo estivo i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo di ferie da trascorrere con la minore e che sarà coincidente con due settimane anche non consecutive;
- le parti si obbligano a comunicare i loro rispettivi spostamenti geografici quando sono con la minore e di non fare frequentare la figlia ai nuovi partners per un periodo di almeno 1 anno dalla data odierna e comunque solo in presenza di una relazione stabile e continuativa.
QUANTO ALL'ASPETTO PATRIMONIALE
- entrambe le parti conducono in locazione il rispettivo immobile presso cui abitano e si dà atto che la signora si è trasferita presso il comune di Fino Mornasco in via Giuseppe Garibaldi n. Pt_2
154;
- essendo entrambe le parti in una situazione economica fragile sebbene entrambe autosufficienti, le stesse concordano che a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'assegno unico Per_1
universale rimanga nella disponibilità esclusiva della madre e di dividere al 50% tutte le spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Como;
- la signora si impegna a trasferire senza alcun compenso la propria quota del 50% di Pt_2 proprietà dell'autovettura targata FK604BA marca Mercedes modello Classe A 180 in favore del padre del signor signor Pt_1 Persona_2
- entrambe le parti dichiarano che con la sottoscrizione della presente scrittura hanno definito ogni loro questione patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le
3 figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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