Sentenza 15 luglio 2003
Commentario • 1
- 1. Responsabilità per danni a terzi nell'appalto di opere pubblicheAccesso limitatoDomenico Chinello · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2003, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2003 |
Testo completo
CAD M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riservivents1 064/03 SEZIONI TER. Composta dagli Ill.mi Sagg.r: Mag. Dott. Gaetano NICASTRO Presidente G.N. 8668/00 Consigliere 10687/00Dott. Roberto PREDEN - Cron.24935 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 2957 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Consigliere Ud. 26/05/03 Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO ALIANTE DELLO STABILE IN TORINO, CORSO FRANCIA 347 TORINO, in persona dell'Amministratore Geom. Giuseppe Cirgnati, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRESMES, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO COMMODO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RA ER SNC, DELLA PEPA CARMINE, AP IO, CA IU, CA IO, RI VA, EY IO, NI RI, LL 2003 RI, RO GU, NE NA RI, 1232 -1- IN CA, TO IE, PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO TORINO;
intimati e sul 2° ricorso n 10687/00 proposto da: RA ER SNC, elettivamente domiciliato in + presso lo studio ROMA PZZA DI VILLA CARPEGNA 43, dell'avvocato DE PROPRIS, difeso dagli avvocati IORFIDA, GIUSEPPE IORFIDA, giusta delega in IO atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CONDOMINIO ALIANTE CORSO FRANCIA 351 TORINO, in persona dell'Amministratore pr-tempore, TO IE, DELLA PEPA CARMINE, AP IO, CA IU, CA IO, RI VA, EY IO, NI RI, LL RI, ------ GU, NE NA RI, NI RO CA;
- intimati avverso la sentenza n. 248/99 della Corte d'Appello di TORINO, sezione III CIVILE emessa il 15/1/1999, depositata il 08/03/99; RG.954/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
accoglimento IV -- motivo e rigetto altri motivi del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CARMINE DELLA PEPA, IO AP, IU CA, IO SU, VA RI, IO EY, RI NI, RI LL, GU RO, NA RI NE e CA IN con atto di citazione notificato il 7-8.9.1982 convenivano dinanzi al Tribunale di Torino il CONDOMINIO ALIANTE di Corso Francia 351, ER TO e la Soc. RA A. e C., chiedendone la condanna, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana nei loro alloggi. Precisavano di essere proprietari di porzioni immobiliari site nello stabile di Corso Francia 351 Torino, edificio coperto da un lastrico solare annesso all'alloggio di proprietà di ER TO, che ne aveva l'uso esclusivo. Essendovi problemi di permeabilità, era stato deliberato dall'assemblea condominiale, in data 9/7/1981, il rifacimento del lastrico affidato alla ditta RA. I lavori erano iniziati nella seconda settimana del mese di settembre con rimozione del manto di gres e le macerie erano state accatastate sul posto. Il 14 settembre durante un acquazzone l'acqua, essendo il solaio privo di qualsivoglia protezione, aveva cominciato a filtrare negli appartamenti sottostanti del EY e del AP che avevano avvertito immediatamente l'amministratore, invitandolo a prendere misure urgenti. Ma l'amministratore si era rifiutato di intervenire poiché non intendeva disturbare il TO. Continuando a piovere, le acque avevano raggiunto anche gli appartamenti sottostanti dei condomini LL, AT, POL- TRONIERI, IO E LI. Sebbene più volte sollecitati, né l'impresa né l'amministrazione erano intervenuti a porre rimedio alla situazione. Il 24 settembre, nel corso di un violento temporale, con il ripetersi degli allagamenti, era stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che avevano dichiarato inagibili gli alloggi del AP e del EY ed ordinato lo sgombero delle macerie e il completamento dei lavori. Evidenziavano che l'assemblea condominiale aveva, in conseguenza di tali fatti, deliberato di trattenere le somme ancora dovute all'impresa. Ciò premesso, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni, da ciascuno specificati, del TO, in qualità di possessore e proprietario del lastrico, del condominio quale compossessore, e dell'impresa RA quale appaltatrice dei lavori. I convenuti si costituivano e resistevano. Il TO e il CONDOMINIO assumevano che con l'appalto dei lavori la custodia del terrazzo era passata all'impresa appaltatrice ed essi non potevano ingerirsi nella conduzione dei lavori, alla cui maldestra esecuzione dovevano collegarsi gli eventi dannosi. Il CONDOMINIO affermava, inoltre, che l'amministratore si era attivato diffidando immediatamente la ditta a provvedere ed, in via subordinata, chiedeva la condanna della s.n.c. RA al rimborso di tutte le somme che avesse dovuto corrispondere agli attori. L'appaltatrice contestava che vi fosse stata negligenza nello svolgimento dei lavori, assumendo che aveva provveduto al termine di ciascuna giornata lavorativa a coprire il terrazzo, ed indicava la causa delle infiltrazioni nella vetustà dell'impianto di riscaldamento ed in particolare dei tubi passanti nell'intercapedine tra la soletta dell'ultimo piano e “il manto di copertura del terrazzo". In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento del residuo corrispettivo pattuito per l'importo di L. 20.094.800. Disposti accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica ed espletate le prove orali dedotte, con sentenza 12/5/96 il Tribunale accoglieva la domanda degli attori nei confronti della società RA e la domanda riconvenzionale dell'appaltatrice nei confronti del Condominio per la minor somma di L. 16.094.000, oltre interessi legali, deducendo L. 4.000.000 “quale somma necessaria per ovviare ai danni del terrazzo", accertati dal C.T.U. Riteneva il Tribunale, sulla base degli accertamenti tecnici, del rapporto dei Vigili del Fuoco e della deposizione del Vigile Olivero, intervenuto sul posto, e di RE IA, che la causa unica degli allagamenti fosse la mancata rimozione delle macerie che aveva impedito il deflusso delle acque piovane e la mancata copertura con idonei teli impermeabili del terrazzo, il cui pavimento era stato smantellato. Aggiungeva che nessuna prova era stata fornita sull'asserita rottura dei tubi del riscaldamento. Escludeva la concorrente responsabilità del Condominio e del TO, non avendo costoro poteri di ingerenza nell'esecuzione dei lavori appaltati ed avendo l'amministratore provveduto il giorno successivo alle lagnanze a diffidare l'impresa appaltatrice. Liquidava i danni, secondo la stima del C.T.U., oltre rivalutazione e interessi al 7% sul capitale annualmente rivalutato a partire dal fatto. Poneva a carico della società RA le spese di lite a favore degli attori;
a carico di questi ultimi quelle del TO e del CONDOMINIO e a carico del CONDOMINIO i 4/5 delle spese di lite sostenute dalla società RA. Avverso tale sentenza proponeva appello la s.n.c. RA con atto notificato il 20/6/1997, adducendo: 1) la necessità di sospendere il processo per avere i giudici ritenuto inattendibili i testi RI e RL, trasmettendo gli atti al P.M.; 2) l'ammissione di capitoli di prova sulla rottura di una tubazione e la mancata pendenza della soletta, con istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione da parte del CONDOMINIO della "pratica relativa alla denunzia del danno alla società assicuratrice del fabbricato;
3) l'errata individuazione di tutte le cause dell'allagamento, chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica;
4) il mancato riconoscimento della rivalutazione sul compenso dovuto;
5) la deduzione d'ufficio della somma di L. 4.000.000; 6) la mancanza di indagini sull'abitabilità dell'alloggio del TO;
7) l'erronea regolamentazione delle spese. Resistevano il CONDOMINIO ALIANTE, i CONDOMINI originariamente attori ed il TO proponendo anche appelli incidentali (per la condanna solidale anche del CONDOMINIO e del TO, per il riconoscimento di ulteriori voci di danno per il CA e per le spese processuali) e la Corte torinese, con sentenza 8 marzo 1999, in parziale accoglimento del gravame dei condomini, affermava la responsabilità solidale con l'Impresa RA, del CONDOMINIO ALIANTE, riconosceva al CA l'ulteriore danno di L. 972.500 ed accessori, confermava nel resto l'impugnata sentenza ed, in punto spese, condannava il CONDOMINIO e la RA al pagamento delle spese di entrambi i gradi a favore dei danneggiati, nonché gli attori alla rifusione di tali spese a favore del TO e compensava le spese del grado tra CONDOMINIO ed IMPRESA. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa interessare: che le istanze istruttorie erano generiche od irrilevanti;
che dalle prove testimoniali e dalla C.T.U. risultava confermata la responsabilità dell'Impresa; che peraltro tale responsabilità doveva riconoscersi anche a carico del CONDOMINIO il cui amministratore, avvertito delle gravi infiltrazioni, non si era tempestivamente attivato per porvi rimedio;
che la doglianza per il mancato riconoscimento del maggior danno lamentato dall'Impresa ex art. 1224 c.c. era tardiva;
che la valutazione dei danni effettuata dal C.T.U. era congrua. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il CONDOMINIO ALIANTE sulla base di un motivo. Ha resistito la s.n.c. RA ER con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Le altre parti regolarmente intimate non si sono costituite in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale il CONDOMINIO ALIANTE, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1655 c.c. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole della declaratoria di responsabilità pronunciata nei suoi confronti, assumendo che nessuna inerzia o ritardo colposo collegabile eziologicamente all'evento dannoso, potesse addebitarsi all'amministratore. La censura è fondata. L'impugnata sentenza motiva infatti tale statuizione di responsabilità condominiale in base al rilievo che “vi fu una tempestiva ed immediata segnalazione all'amministratore sulle infiltrazioni;
questi, anziché intervenire immediatamente per porvi rimedio, si limitò a richiamare all'osservanza dei suoi obblighi l'impresa RA con una lettera scritta inviata il 24/9/81, e cioè 3 giorni dopo il fatto, mentre avrebbe dovuto tempestivamente predisporre i rimedi e, se del caso, far rimuovere le macerie, raccogliere l'acqua che era nelle pozzanghere e coprire la soletta, senza indugio alcuno, a ciò facoltizzato dalla disposizione dell'art. 1135 ultimo comma c.c.". Tanto premesso, la Corte torinese trae la conclusione giuridica che "in ogni caso, ove nel corso dell'opera venga segnalato al committente che vi è una situazione dannosa (ancorché con l'appalto la custodia del bene passi all'appaltatore ed al committente non sia consentita alcuna ingerenza nell'esecuzione dei lavori) egli ha l'obbligo di sollecitare adeguatamente l'appaltatore, da lui prescelto, a rimuovere tale situazione e, se necessario, anche ad intervenire". Trattasi di motivazione incongrua in fatto, poiché se le infiltrazioni erano iniziate fin dal 14 settembre (e, quindi, quando già erano incominciati i lavori), l'allagamento si era manifestato solo il successivo 24 (e non il 21) e l'amministratore nella stessa data (e non 3 giorni dopo), aveva allertato la ditta appaltatrice;
e viziata in diritto, poiché non si uniforma al costante insegnamento di questa Corte, alla cui stregua il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta, con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia di esso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero, in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto (potendosi ravvisare nella specie una generica culpa in eligendo: Cass. 29 ottobre 1997 n. 10652); invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, riducendo l'imprenditore-appaltatore al rango di nudus minister (Cass. 12 febbraio 1997 n. 1284 e 20 novembre 1997 n. 11566). Quanto poi al preteso obbligo, per l'amministratore condominiale, di adottare direttamente le iniziative atte ad eliminare la situazione di pericolo, è sufficiente ribadire che non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto (Cass. 5 dicembre 1997 n. 12347). Il ricorso principale va, pertanto, accolto. Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la RA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che non siano stati ammessi i mezzi probatori (prova testimoniale, ordine di esibizione ed interrogatorio formale) richiesti in appello. La doglianza non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accerta- mento del giudice del gravame il quale, preso atto che siffatti mezzi tendevano a provare la rottura di una tubazione e la mancanza di pendenza della soletta, ha osservato: sulla prima, che l'articolato era generico e, comunque, essendo già stato escusso un teste indotto dalla stessa parte, la prova, prima che irrilevante, era inammissibile ex art. 345 c.p.c.; sulla seconda, che un'eventuale fondatezza della circostanza, avrebbe (non diminuito ma) aggravato la responsabilità dell'appaltatore, che aveva l'onere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il deflusso delle acque pluvie e ad evitarne il ristagno. Ha aggiunto il suddetto giudice, con riguardo all'interrogatorio formale, di ritenerlo “ultroneo, tenuto conto delle difese svolte sul punto e ribadite anche in questo grado dal Condominio". Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che per il resto si risolve in un accertamento di fatto congruo e logico, come tale incensurabile in cassazione. L'esposto motivo va, pertanto, rigettato. Con i successivi due mezzi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, la RA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051, 2055 e 2043 c.c., 112 e 115 c.p.c. (secondo motivo), nonché 1126, 1127, 2043, 2051, 2055 e 2056 c.c. (terzo motivo), anche sotto il profilo del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che non sia stata riconosciuta la responsabilità anche del TO, quale titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare e, come tale, custode dello stesso. La pretesa non ha fondamento. Alle considerazioni svolte in ordine al- l'esclusione della responsabilità per omissione dello stesso CONDOMINIO, è sufficiente aggiungere che secondo l'impugnata sentenza - "non è nemmeno allegato che i proprietari dei piani sottostanti abbiano segnalato al TO le infiltrazioni"; e che nessun addebito può formularsi a carico di costui che, avendo ceduto la custodia del terrazzo all'appaltatore (diversamente da quanto avviene in tema di locazione), non può essere gravato della correlata responsabilità ex art. 2051 cit. Il secondo e terzo motivo vanno, pertanto, rigettati. Con il quarto motivo la RA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., 184, 189 e 190 c.p.c., nonché un ulteriore vizio della motivazione su altro punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, lamenta che non sia stata riconosciuta, sulle somme a lei dovute, la rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., poiché la relativa domanda era stata proposta nelle conclusioni definitive ed, in mancanza di accettazione esplicita da parte del Condominio, era stata ritenuta tardiva. Questa censura è fondata. Statuendo nei termini contestati, la Corte torinese non si è uniformata al principio, affermato costantemente da questo giudice di legittimità, secondo cui la domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale (Cass. sez. un. 29 agosto 1998 n. 8596; in senso conforme già Cass. 25 giugno 1985 n. 3834 e 22 marzo 1998 n. 2658). Il quarto motivo va, pertanto, accolto. Con il quinto mezzo la RA, denunciando un'ulteriore violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che i giudici del merito abbiano riconosciuto sulle somme liquidate ai singoli condomini gli “interessi nella misura del 7% annuo sulla somma anno per anno rivalutata”. La censura è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede e non in grado di appello. Concludendo, vanno accolti il ricorso principale ed il quarto motivo di quello incidentale, con rigetto degli altri motivi;
segue la correlata cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio ad altra Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà ad un nuovo esame alla luce delle considerazioni svolte, oltre alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale ed il quarto motivo di quello incidentale, rigetta nel resto;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schetom Рыба ший DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 15 LUG. 2003 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista