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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/10/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 90000130 del Registro Generale Contenzioso 2012
TRA
(c.f. ) nato a [...] il 26 Parte_1 C.F._1
maggio 1949 ed ivi residente in [...], quale erede di
(c.f. nata a [...] il 19 luglio Persona_1 C.F._2
1925 e deceduta in Catania in data 16 luglio 2023, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Daniele Di Gloria (c.f.
con studio in Catania, Via della Fiaccola n. 14, C.F._3
eleggendo domicilio presso il suo domicilio digitale ed indirizzo pec comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania
PARTE ATTRICE Email_1
E
in persona del sindaco rappresentante Controparte_1
pro-tempore, Dott.ssa CF/P.Iva: Persona_2 P.IVA_1
domiciliato per la carica e funzione presso il Municipio di Controparte_1
elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva (Me), Via F. Crispi 74,
[...]
presso l'Avv. Sebastiano Massimo Brigandì, che lo rappresentata e difende per procura in atti, giusta delibera della Giunta Municipale n.28 del
25/5/2016, il quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni al
1 recapito fax. N 0942750702 e indirizzo email pec: Email_2
PARTE CONVENUTA
E corrente in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Controparte_2
Consolare Valeria n° 61/ Via Sciascia, C.F. in persona P.IVA_2
dell'Amm.re p.t. sig. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, per delibera assembleare del
29.04.2012, dall'avv. Rossana Caponetto cod. fisc. CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Teresa di Riva,
Via Padre Giampietro 19, la quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento anche a mezzo fax al n. 0942388859 ovvero all'indirizzo pec:
PARTE CONVENUTA Email_3
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.02.2012, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Persona_1
e il deducendo Controparte_4 Controparte_2
di essere proprietaria di un appartamento adibito a civile abitazione, sito al piano seminterrato del predetto condominio, in Sant'Alessio Siculo, via
Sciascia; che, nel periodo compreso tra il 16 e il 24 settembre 2009,
l'immobile aveva subito gravi inondazioni a causa dell'allagamento della corte di pertinenza esclusiva, attraversata da un canale a cielo aperto destinato a raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle parti comuni dell'edificio e a convogliarle nella rete fognaria pubblica;
che tale canale non aveva assolto alla propria funzione, determinando un accumulo d'acqua che aveva invaso l'appartamento fino a un'altezza di 1,05 metri.
2 Evidenziava di avere più volte segnalato l'accaduto all'amministratore del condominio, senza ottenere alcun intervento risolutivo, e di avere successivamente formalizzato la denuncia dei fatti sia al condominio che al mediante raccomandate del 22 dicembre 2009; che, in tali CP_1
comunicazioni, aveva individuato le cause dell'inondazione nell'inadeguatezza dello scarico condominiale e in alcuni interventi manutentivi eseguiti dal sulla via Sciascia;
che, stante l'inerzia dei CP_1
convenuti, aveva richiesto l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, autorizzato dal Presidente del Tribunale di Messina con nomina del geom. quale CTU;
che quest'ultimo, con relazione del Persona_3
4 ottobre 2010, aveva accertato che l'inondazione era imputabile congiuntamente al e al per carenze strutturali e CP_2 CP_1
manutentive rispettivamente ascrivibili a ciascuno;
che, nonostante il decorso di oltre un anno dal deposito della relazione peritale, nessuna misura era stata adottata dai convenuti per eliminare le cause delle inondazioni, che si erano successivamente ripetute, seppur con minore intensità. Chiedeva, pertanto, che, accertata la responsabilità del
[...]
e del i convenuti fossero Controparte_4 Controparte_2
condannati all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante l'esecuzione delle opere necessarie a prevenire ulteriori inondazioni, ed al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 13.000,00 per il ripristino dell'immobile e degli arredi, nonché dei danni non patrimoniali, stimati in euro 11.000,00, in ragione della prolungata impossibilità di godere del bene e della lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
chiedeva, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari complessivamente a euro 3.861,03; chiedeva, infine, che i convenuti fossero condannati alla corresponsione di una
3 somma giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Con comparsa depositata il 25.05.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio il che contestava Controparte_2
integralmente le domande attoree, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i danni lamentati dall'attrice non erano in alcun modo riconducibili a responsabilità condominiali.
Rilevava, infatti, che l'evento alluvionale verificatosi tra il 16 e il 24 settembre 2009, che aveva causato l'allagamento dell'immobile della
, doveva essere qualificato come caso fortuito e forza maggiore, Per_1
trattandosi di precipitazioni eccezionali e imprevedibili che avevano interessato l'intera fascia ionica della provincia di Messina. Deduceva, poi, di avere sempre adempiuto gli obblighi di manutenzione e pulizia delle condotte di scolo come dimostrato dagli interventi CP_5
documentati e dalle dichiarazioni della stessa attrice, la quale non aveva mai segnalato malfunzionamenti o ostruzioni. Evidenziava, inoltre, che, a seguito dell'evento, era stata prontamente attivata la ditta specializzata
, la quale aveva accertato il corretto funzionamento della Controparte_6
rete condominiale e, al contrario, aveva rilevato gravi inefficienze nella condotta comunale, ostruita per oltre il 50% da detriti, come confermato anche dalla relazione del CTU geom. Ribadiva, pertanto, che Per_3
l'allagamento dell'appartamento dell'attrice era da attribuire esclusivamente all'ostruzione della condotta comunale posta a valle dell'immobile, situata nel sottopasso di via Sciascia, la cui inadeguatezza strutturale e manutentiva era stata accertata sia dal CTU che da perizie di parte. In particolare, evidenziava che, in base agli accertamenti compiuti dal CTU, l'innesto tra la condotta e quella comunale aveva CP_7
costituito un punto critico per il deflusso delle acque meteoriche,
4 determinando un accumulo a monte e il conseguente allagamento, anche perché la pendenza della condotta comunale era inferiore agli standard tecnici minimi e le caditoie comunali risultavano insufficienti e mal posizionate. Eccepiva, inoltre, la colpa concorrente dell'attrice, la quale, nonostante l'allagamento iniziale del 16 settembre 2009, non aveva adottato alcuna misura idonea a prevenire ulteriori danni, lasciando nel seminterrato beni facilmente deteriorabili. Tale condotta, secondo il convenuto, integrava, infatti, un comportamento negligente CP_2
rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento richiesto. Quanto ai danni non patrimoniali, rilevava che gli stessi non erano meritevoli di tutela giuridica, trattandosi di meri disagi non riconducibili a responsabilità condominiali e comunque non risarcibili secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie o, comunque, la riduzione del quantum risarcitorio per effetto della colpa concorrente dell'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna del
[...]
al risarcimento dei danni subiti nelle parti comuni Controparte_4
dell'edificio, anch'esse allagate a seguito dell'evento meteorico, per un importo pari a euro 13.582,21 oltre IVA, corrispondente al 60% del danno complessivo stimato in euro 22.637,01, come da perizia dell'ing. . Per_4
Chiedeva, inoltre, la condanna del al Controparte_4
rimborso delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a euro 1.404,20, comprensive di onorari legali, consulenze tecniche e interventi di spurgo.
Con comparsa depositata il 15.06.2012, si costituiva tempestivamente il il quale Controparte_4
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e carente esposizione dei fatti, rilevando
5 come l'attrice avesse genericamente collocato l'evento dannoso in un arco temporale di nove giorni, senza specificare con precisione il numero, la natura e la dinamica delle inondazioni lamentate, né le opere che il CP_1
avrebbe omesso di eseguire o quelle la cui realizzazione sarebbe stata richiesta. In via ulteriormente preliminare, l'amministrazione convenuta deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, evidenziando che, sulla base delle stesse allegazioni attoree, la causa efficiente dell'evento dannoso sarebbe stata da individuarsi nel malfunzionamento del canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle parti comuni del , la cui gestione e CP_2
manutenzione competeva esclusivamente al Controparte_2
Rilevava, infatti, che l'attrice aveva attribuito al un ruolo CP_1
meramente secondario, facendo riferimento a non meglio precisati interventi manutentivi sulla via Sciascia, la cui incidenza causale non era stata né dimostrata né adeguatamente allegata. Nel merito, il CP_1
contestava ogni addebito di responsabilità, negando l'esistenza di un nesso causale tra la propria condotta e i danni lamentati, e sottolineava di avere già eseguito, sin dagli anni '90, interventi di miglioramento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, ritenuti sufficienti anche da precedenti pronunce giudiziarie. In particolare, richiamava un'ordinanza del Pretore di
S. Teresa di Riva del 1994, che aveva escluso la sussistenza di pericoli derivanti dalla rete comunale. Invocava, altresì, la forza maggiore, evidenziando che gli eventi alluvionali verificatisi nel settembre 2009, collocati dall'attrice nel periodo compreso tra il 16 e il 24 settembre, si inserivano in un contesto di eccezionale calamità naturale che aveva colpito l'intera fascia jonica, culminando con l'alluvione di LI e TA
Zanclea dell'ottobre 2009, ed in tale contesto, il aveva già CP_1
effettuato ingenti interventi di protezione costiera, per un ammontare di
6 circa venti milioni di euro, ottenendo finanziamenti statali e agendo con la massima diligenza possibile. Quanto alle richieste risarcitorie dell'attrice, il ne contestava l'ammissibilità e la fondatezza, ritenendole CP_1
eccessive, non provate e comunque non imputabili all'ente. In particolare, sosteneva che la richiesta di eliminazione delle cause delle inondazioni non poteva essere rivolta al che non aveva causato i danni;
che la CP_1
somma richiesta per danni patrimoniali era sproporzionata e non supportata da idonea documentazione e che il danno morale invocato era privo di fondamento giuridico e non quantificabile nei termini indicati. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attrice, nonché l'eventuale espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'incidenza degli eventi alluvionali del 2009, la riconducibilità delle inondazioni al sistema condominiale di raccolta delle acque e l'adeguatezza degli interventi comunali eseguiti.
Alla prima udienza di comparizione del 19.09.2012, il procuratore del ribadiva la richiesta di rigetto delle Controparte_4
domande attoree e contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dal , della quale chiedeva, parimenti il Controparte_2
rigetto. Le altre parti ribadivano le rispettive deduzioni difensive ed il
Giudice, su concorde richiesta di tutte le parti, concedeva i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c..
Con ordinanza del 03.07.2013 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo recante il numero
2200/2010 R.G. e con successiva ordinanza del 12.03.2015, rilevato che il convenuto aveva, nel corpo della comparsa di costituzione, CP_2
ritualmente chiamato in causa l'altro convenuto Controparte_4
proponendo una c.d. “domanda riconvenzionale trasversale”, ma il
[...]
Giudice non aveva disposto lo spostamento della prima udienza per
7 consentire al convenuto di apprestare adeguate difese su tale CP_1
domanda, autorizzava la chiamata del terzo Controparte_4
a cura del convenuto per l'udienza che sarebbe stata fissata dal CP_2
Giudice tabellarmente designato.
Il provvedeva a notificare ritualmente in Controparte_2
data 16.03.2016 la comparsa di costituzione e risposta al
[...]
che, in data 10.06.2016, si costituiva anche con Controparte_4
riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti del ribadendo che nessuna responsabilità era Controparte_2
ascrivibile all'ente convenuto, in quanto l'evento lesivo si era determinato per fattori esterni, assurgenti a caso fortuito o forza maggiore o, eventualmente, per l'incapacità dello scarico condominiale presente nel cortile di proprietà a smaltire le acque meteoriche provenienti Per_1
principalmente dalla copertura del . CP_2
All'udienza del 15.06.2016 il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva nuovamente i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio convenuto nei confronti del . Controparte_4
Con ordinanza del 28.10.2019 il Giudice ammetteva le prove orali chieste dalle parti nei limiti indicati nella medesima ordinanza, riservando di decidere all'esito di tale prova sulle altre richieste istruttorie.
Escussi alcuni testimoni, con ordinanza del 29.11.2022 il Giudice disponeva C.T.U. al fine di accertare “a) se tenuto conto dell'eccezionalità dell'evento alluvionale che ha interessato l'intera zona ionica del
Messinese nell'autunno del 2009 e la portata delle acque abbattutasi sull'intero territorio rilevabile dai dati ufficiali anche pluviometrici, qualora la condotta comunale nonchè l'allaccio dell'acqua potabile del condominio alla condotta comunale effettuata attraverso il tubo fi63, fossero stati
8 realizzati a regola d'arte (avuto riguardo, sul punto, alle problematiche rilevate nell'ATP) e non fosse stata presente alcuna ostruzione della condotta comunale medesima, l'allagamento dell'immobile attoreo e delle parti comuni del convenuto si sarebbe – con alto grado di CP_2
probabilità- verificato lo stesso o se, secondo valutazioni tecniche che il
CTU indicherà specificamente in relazione al caso concreto, le condotte suddette sarebbero state in grado di far defluire l'eccezionale quantitativo di acqua evitando il verificarsi dell'evento”.
In data 24.10.2023 il nominato C.T.U., ing. Persona_5
depositava la relazione degli accertamenti effettuati.
Con comparsa depositata il 13.11.2023 si costituiva
[...]
, quale unico erede universale dell'attrice Parte_1 Persona_1
deceduta in Catania in data 16 luglio 2023, ribadendo tutte le domande formulate da quest'ultima.
Alla successiva udienza del 14.11.2023 i procuratori di tutte le parti chiedevano che fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissando, all'uopo, una successiva udienza.
All'udienza del 09.12.2024 il Giudice, ritenuto di non potere assumere la causa in decisione secondo le modalità previste dall'art. 281 sexies c.p.c., su richiesta dei procuratori delle parti, assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quater c.p.c..
Con ordinanza dell'08/09.02.2025 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, disponendo il richiamo del CTU Ing. Persona_5
affinché “1) chiarisca se il nubifragio (determinato congiuntamente dalle riferite precipitazioni atmosferiche e dalla mareggiata) - che ha interessato i luoghi di causa nel periodo indicato in citazione - abbia costituito fatto
9 idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento (allagamento) e del danno lamentato dalla parte attrice;
2) tenga conto, nella risposta al quesito, dei criteri indicati in parte motiva;
3) in caso di accertamento negativo di quanto riportato al punto 1) specifichi, tenuto conto dello stato delle condotte comunali e condominiali e della tubazione di allaccio dell'acqua potabile del alle suddette CP_2
condotte comunali per come documentato nell'ATP, il grado di responsabilità delle singole efficienze causali delle parti del giudizio nella determinazione dell'allagamento e dei danni conseguiti allo stesso
(quantificati nell'ATP), esplicitando le valutazioni/motivazioni tecniche su cui si fonderanno le conclusioni”.
In data 22.02.2025 il CTU, Ing. depositava la Persona_5
relazione integrativa e, all'udienza del 28.04.2025, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti di controdedurre sulle conclusioni del consulente.
Alla successiva udienza del 17.06.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, preso atto del fatto che i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni, assegnava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quater c.p.c., concedendo alle parti giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice sia infondata e vada, pertanto, disattesa.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione pregiudiziale, avanzata dal convenuto , di nullità della domanda per Controparte_4
indeterminatezza dell'oggetto. Come ha, infatti, sottolineato la giurisprudenza della Suprema Corte in numerose pronunce, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della
10 domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti, desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (Cass. civ. 12.01.1996 n. 1888; Cass. civ. 30.03.2001 n. 4712;
Cass. civ.
1.06.2001 n. 7448). Nella fattispecie in esame il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla cognizione di questo Giudice è, invero sufficientemente determinata, sia in relazione ai provvedimenti giurisdizionali richiesti, sia in relazione alla natura delle situazioni dedotte, sicché l'eccezione va disattesa.
Parte attrice ha fondato la propria domanda risarcitoria sull'esito di un accertamento tecnico preventivo effettuato a seguito di ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Messina in data 29.06.2010, volto alla descrizione dello stato dei luoghi, dell'entità dei danni subiti dall'immobile di proprietà della ricorrente sito al piano Persona_1
seminterrato del Condominio ” in Sant'Alessio Siculo, e delle CP_2
cause dell'inondazione verificatasi tra il 16 e il 24 settembre 2009. Il tecnico nominato, geom. ha accertato che l'immobile Persona_3
in questione aveva subito un allagamento con innalzamento del livello dell'acqua fino a 1,05 metri, con conseguenti danni strutturali e alla mobilia. Riguardo alle cause di tale allagamento, il CTU ha rilevato che l'acqua meteorica proveniente dalle parti comuni del e che CP_2
defluiva mediante un canale di raccolta che attraversava la corte lato monte dell'appartamento della ricorrente e confluiva nella rete comunale di smaltimento delle acque bianche, non era stata smaltita, in quanto il sistema
11 di allaccio tra il canale condominiale, dal muro di confine con la via
Sciascia, e il pozzetto comunale era stato realizzato in modo difforme dalle regole dell'arte, in quanto all'interno del canale di cemento erano stati incastrati tre spezzoni di tubi in direzione inversa rispetto al deflusso, verosimilmente destinati all'allaccio idrico del , che CP_2
generavano un ostacolo al regolare deflusso. Il CTU ha, inoltre, evidenziato che, a seguito di ispezione della condotta comunale, era stata accertata l'ostruzione del secondo pozzetto d'ispezione, posto a valle del sottopasso di via Sciascia, per oltre il 50% della sua capacità, a causa di detriti e legname verosimilmente trasportati dai marosi. Il CTU ha, infine, rilevato ulteriori criticità nel sistema comunale di smaltimento, tra cui la collocazione non conforme delle caditoie di raccolta, nonché una pendenza insufficiente della condotta (pari a circa 0,6%) rispetto agli standard tecnici minimi richiesti per il deflusso delle acque bianche. Il CTU ha, quindi, concluso che tale ostruzione, unitamente alle carenze strutturali del sistema di smaltimento delle acque ed all'intensità dell'evento meteorico, aveva determinato il rigurgito delle acque verso il , causando CP_2
l'allagamento della corte, dell'appartamento della ricorrente e di altre unità immobiliari adiacenti.
In conclusione, il consulente geom. ha attribuito Persona_3
la responsabilità dell'allagamento in misura prevalente al
[...]
, per l'inadeguatezza e la mancata manutenzione della Controparte_4
rete comunale di smaltimento, stimando tale incidenza nella misura del
70%, mentre ha ricondotto la restante quota del 30% di responsabilità agli autori dell'allaccio condominiale realizzato in modo tecnicamente scorretto.
I convenuti hanno contestato la correttezza delle conclusioni cui era giunto il CTU geom. in particolare, il ha Persona_3 CP_2
12 evidenziato che la condotta condominiale non aveva mai avuto malfunzionamenti o ostruzioni, sicché doveva escludersi che l'innesto nel canale di scolo di tre spezzoni di tubi in direzione inversa rispetto al deflusso delle acque meteoriche potesse avere compromesso la funzionalità dello stesso canale ed ha affermato che l'allagamento era stato, invece, una conseguenza delle carenze dell'impianto comunale di smaltimento delle acque meteoriche o della eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano verificati in occasione dell'allagamento; il Controparte_4
ha, dal canto suo, affermato che l'evento dannoso era stato determinato dal malfunzionamento del canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle parti comuni del condominio e, comunque, ha sottolineato che gli eventi alluvionali verificatisi nel settembre 2009, si inserivano in un contesto di eccezionale calamità naturale che integrava una forza maggiore, tale da escludere qualsiasi responsabilità dell'ente locale.
Per la decisione della controversia, si deve premettere che, avendo parte attrice affermato, sulla scorta delle conclusioni del CTU geom.
che l'allagamento del proprio immobile sarebbe stato Persona_3
una conseguenza delle condizioni strutturali della condotta condominiale di smaltimento delle acque meteoriche e di difetti costruttivi o manutentivi della condotta comunale di smaltimento delle acque reflue, occorre applicare, nell'ambito della disciplina generale della responsabilità civile, la speciale previsione di cui all'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), che opera nei confronti del soggetto che, al momento in cui la cosa ha cagionato il danno, aveva un potere di fatto su di essa, anche a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio obbligo di custodia, quando il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 14.01.1992 n. 347; Cass. civ. 20.05.1998 n.
13 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331). Infatti, quando il danno è riconducibile alla cattiva esecuzione o alla cattiva manutenzione di un manufatto, la circostanza stessa che detto manufatto appartiene ad un soggetto privato o pubblico determina a carico del custode una presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. civ. 27.01.1988 n. 723).
Sulla base di tali principi si è, peraltro, da tempo sottolineato in giurisprudenza che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è responsabile dei danni arrecati alla proprietà privata a causa della cattiva esecuzione o della cattiva manutenzione di un'opera pubblica e ciò si verifica tipicamente nel caso di mancato apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare alluvioni ed allagamenti in caso di precipitazioni intense
(Cass. civ. 13.07.1976 n. 2693) o comunque atte ad impedire il versamento nel fondo confinante con la strada delle acque piovane in essa defluenti
(Cass. civ. 16.09.1981 n. 5136). Non si è mai dubitato, infatti, che la discrezionalità di cui la Pubblica Amministrazione gode circa i criteri e le modalità di esecuzione di un'opera pubblica (in riflesso della libertà di apprezzamento ad essa riservata degli interessi pubblici e dei mezzi idonei a soddisfarli) non esclude che anche la P.A. sia tenuta ad osservare, oltre alle specifiche norme regolamentari e tecniche, le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio fondamentale del neminem laedere a tutela della incolumità dei cittadini e della integrità del loro patrimonio;
con la conseguenza che, ove dalla inosservanza di tali norme derivi danno al terzo, deve a questi essere riconosciuta azione risarcitoria davanti al giudice ordinario vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo (cfr. tra le altre le sentenze delle Sezioni
Unite n. 35 del 1988, n. 5916 del 1982, n. 3290 del 1980, n. 2693 del 1976
e n. 937 del 1971).
14 Il primo presupposto della fattispecie prevista nell'art. 2051 c.c. resta integrato quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n.
11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Il secondo presupposto resta integrato quando l'evento dannoso è
“cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, vale a dire esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. (cfr. Cass. 01/02/2018,
n.2480; più recentemente, Cass.27/4/2023, n.11152).
Tale forma di responsabilità, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha carattere oggettivo e, in particolare perché possa configurarsi in concreto una responsabilità da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
15 responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa
(Cass. civ. 10.08.2004 n. 15429).
Il danneggiato ha, pertanto, l'onere di provare oltre al rapporto custodiale, insito nel fatto stesso della proprietà del manufatto, il rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso, vale a dire che l'evento lesivo si è verificato per le specifiche condizioni della cosa che lo aveva reso possibile, vale a dire, nella specie, per le specifiche condizioni della condotta comunale e di quella condominiale di smaltimento delle acque reflue, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito e, nel caso in esame, la questione fondamentale concerne il contenuto della prova liberatoria che incombe sul custode.
Nella nozione di “caso fortuito” si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché chi sostiene che questa abbia natura soggettiva, fondandosi su una presunzione di colpa che sanziona il comportamento di colui che non abbia svolto in modo diligente l'attività del custode, fa consistere il caso fortuito con la situazione in cui il custode è esente da colpa, mentre chi sostiene che questa abbia natura oggettiva addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e
16 dell'assoluta eccezionalità. Orbene, il secondo dei due orientamenti sopra esposti, come si è detto sopra, è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a sezioni unite
11.11.1991 n. 12019, ed è pienamente condivisibile, poiché il profilo del comportamento del responsabile sembra estraneo alla previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Conseguentemente, è stato sottolineato che “se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art.41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento. Invero, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, primo comma, cod. pen., che costituisce norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse
(Cass. civ. 02.02.2010 n. 2360; Cass. civ. 28.07.2017 n. 18753).
Nondimeno, ai sensi del secondo comma del citato art. 41 c.p., “le cause
17 sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.
Il fatto integrante il “caso fortuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una “interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno. Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico” (Cass. civ. 07.09.2023 n.
26142).
Inoltre, è stato precisato che “il fatto integrante il caso fortuito, pur attenendo, nel senso che si è precisato, al profilo materiale dell'illecito, ponendosi in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno,
è tuttavia connotato da imprevedibilità e inevitabilità; tali attributi, peraltro, devono intendersi, non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio e ponendosi come causa esclusiva di questo (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, cit.; Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.). In altre parole, il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente imprevenibile da parte del custode (cfr. ancora la citata Cass. n. 11152 del
2023, Punto 1.V. della motivazione), il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione, in ragione di tali
18 caratteristiche, di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno”. Coerentemente con tali principi, la Suprema
Corte ha sottolineato che la riconducibilità di eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia (Cass. civ. 31.05.2019 n.
14861; Cass. civ. 22.11.2019 n. 30521; Cass. civ. 11.02.2022 n. 4588).
Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame la responsabilità per danno da cose in custodia, prefigurata sulla base dell'accertamento compiuto in sede di ATP dal geom. sia venuta meno per l'esistenza di un fattore Persona_3
esterno idoneo ad interrompere il nesso causale, attraverso una valutazione che, come ha sottolineato la Suprema Corte nella citata pronuncia a sezioni unite, “va operata con riferimento alle condizioni della cosa in concreto, che risulteranno per lo più dal modo con il quale si è esplicato il governo della cosa da parte del custode”.
19 Sul punto è stato effettuato uno specifico accertamento da parte del
C.T.U. ing. che, nella relazione depositata il Persona_5
24.10.2023, a seguito di approfondite indagini tecniche, sopralluoghi e analisi documentali, tra cui l'esame del progetto originario del , CP_2
delle ordinanze comunali relative agli eventi calamitosi, dei dati pluviometrici rilevati presso la stazione di Fiumedinisi, nonché delle condizioni strutturali e funzionali del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, ha concluso affermando che il sistema condominiale di raccolta delle acque meteoriche, pur presentando criticità costruttive nell'allaccio alla rete comunale, era tecnicamente idoneo a smaltire la portata generata dall'evento meteorico, pari a circa 25,07 litri al secondo, a condizione che la condotta comunale fosse stata libera da ostruzioni. I calcoli idraulici eseguiti hanno infatti dimostrato che la condotta condominiale, in condizioni di piena efficienza, era in grado di gestire una portata di 26,83 litri al secondo.
Sulla base del suddetto accertamento deve, allora, escludersi una qualche responsabilità da cose in custodia a carico del Controparte_2
, poiché, pur essendo vero che il canale condominiale di raccolta e
[...]
smaltimento delle acque meteoriche presentava una anomalia, che non lo rendeva perfettamente conforme ai criteri costruttivi, essendo stato incassato al suo interno un tubo che ne restringeva la portata, esso era, comunque, idoneo a smaltire le acque piovane precipitate in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, anche tenendo conto della situazione della sezione più svantaggiosa ovvero quella iniziale, mentre l'allagamento era stato con alto grado di probabilità una conseguenza dell'occlusione della condotta comunale a valle, in mancanza della quale esso non si sarebbe verificato. Si è, pertanto, al cospetto di una tipica ipotesi di
20 concorso di cause nella quale una finisce con l'escludere l'efficacia causale delle altre, in quanto da sola sufficiente a determinare l'evento.
Quanto al il nominato CTU, ing. ha CP_1 Persona_5
evidenziato che, come già rilevato dal geom. la Persona_3
capacità di deflusso della condotta comunale, in occasione dell'evento lesivo per cui è causa, si era ridotta al di sotto della soglia necessaria, a causa di una sua parziale ostruzione, mentre, in assenza di ostruzioni, il sistema di smaltimento sarebbe stato idoneo a prevenire l'evento dannoso.
Il CTU ha, quindi, osservato che la suddetta ostruzione era stata una conseguenza della mareggiata che si era verificata, aggravata dalla straordinarietà dell'evento meteorico, che configurava una situazione di forza maggiore.
Sul punto sono stati chiesti al CTU dei chiarimenti e, nella relazione depositata il 22.02.2025 l'ing. ha confermato i contenuti Persona_5
della precedente consulenza. In particolare, ha determinato l'estensione del bacino idrografico afferente al sistema di smaltimento condominiale, pari a circa 1.233,75 mq, e ha calcolato la portata massima di pioggia compatibile con l'evento meteorico, sulla base dei dati pluviometrici rilevati presso la stazione di Fiumedinisi, distante circa 11,9 km dal sito, accertando che il 23 settembre 2009 si era verificata una precipitazione di intensità pari a 73,2 mm/h, valore che, rapportato all'area impermeabile, aveva generato una portata stimata in 0,02507 mc/s. Il CTU ha, quindi, evidenziato che la condotta condominiale presentava una capacità di smaltimento tecnicamente idonea a gestire la portata derivante dall'evento meteorico, potendo smaltire fino a 0,02683 mc/s. Tuttavia, il CTU ha rilevato che, in presenza di un'ostruzione parziale della condotta comunale a valle, la capacità di deflusso si era ridotta al di sotto della soglia necessaria, generando il ristagno e l'allagamento lamentato. Quanto, poi, alle cause
21 della parziale ostruzione della condotta condominiale, il CTU ha osservato che il nubifragio, che aveva interessato i luoghi di causa nel periodo indicato in citazione, determinato dalle precipitazioni atmosferiche, accompagnate verosimilmente da una mareggiata, aveva costituito fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento. In particolare, il CTU ha osservato che la condotta comunale, a causa delle mareggiate tendeva ad otturarsi, nonostante la manutenzione che veniva effettuata, in quanto le violente mareggiate tendevano a determinare un insabbiamento della condotta, anche se, di regola, in assenza di un vero e proprio nubifragio, non si verificavano fatti del tipo di quelli lamentati da parte attrice. Nella fattispecie in esame, nondimeno, “le precipitazioni atmosferiche riscontrate e determinate per intensità (valori presi dai dati pluviometrici di zona) congiuntamente con la mareggiata” avevano “assunto rilievo causale esclusivo avendo il carattere di imprevedibilità, contemporaneità degli eventi avversi e dell'eccezionalità
(basti pensare per l'appunto che in un ora sola sono caduti oltre 73 mm di pioggia e nelle ore vicine sono avvenuti ulteriori precipitazioni)”.
Parte attrice ha lamentato che le operazioni peritali esitate nella seconda relazione erano state effettuate dal CTU senza avere prima convocato le parti ed i loro CC.TT.PP., sicché questi non avevano potuto esercitare il loro diritto di difesa. A tal proposito va, però, osservato che, avendo parte attrice, all'udienza del 28.04.2025, chiesto solamente “la concessione di un termine per note in merito al supplemento di CTU” ed avendo il Giudice concesso il termine richiesto, nessuna nullità può essere dichiarata. In ogni caso va osservato che il CTU, per redigere il supplemento di relazione, non ha compiuto alcun ulteriore accertamento ma si è limitato a meglio illustrare le conclusioni già prese e, come è noto, il diritto delle parti ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo
22 dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare (Cass. civ. 05.10.2021 n. 26992). Parte attrice ha, altresì, contestato le conclusioni del CTU, evidenziando che dagli atti di causa non si desumeva in alcun modo che in occasione dell'evento lesivo per cui è causa vi fosse stata anche una violenta mareggiata, ma a tal proposito è sufficiente esaminare la documentazione fotografica prodotta dal ed Controparte_4
allegata alla relazione di CTU depositata il 24.10.2023 per comprendere la natura e le conseguenze dell'evento atmosferico per cui è causa, a seguito del quale la strada che separa la spiaggia dalle abitazioni (tra le quali anche quelle facenti parte del convenuto) era stata invasa da sabbia e CP_2
fanghiglia oltre che da rami e pezzi di legno, chiaramente trascinati a valle dalla furia delle acque. In ogni caso, appare assorbente il rilievo che, secondo quanto accertato dal CTU, in assenza di ostruzioni, verificatesi proprio in occasione degli eventi atmosferici oggetto di giudizio, il sistema comunale di smaltimento delle acque sarebbe stato idoneo a prevenire l'evento dannoso.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che l'allagamento sia stato causato da eventi naturali eccezionali e imprevedibili, escludendo responsabilità tecniche sia in capo al che al e tale CP_2 CP_1
giudizio appare pienamente condivisibile, in quanto fondato su un esame coerente e logico dei dati pluviometrici acquisiti e delle condizioni strutturali e funzionali del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, mentre è evidente che le diverse conclusioni cui era giunto il geom. si fondavano su conoscenze incomplete, che non Persona_3
tenevano conto della natura e della entità dell'evento alluvionale che ha interessato l'intera zona ionica del Messinese nell'autunno del 2009.
23 Non vale, d'altronde, osservare che, se fossero state realizzate delle opere di protezione del litorale, verosimilmente le mareggiate non avrebbero determinato l'insabbiamento delle condotte comunali di scarico delle acque che di per sé erano in grado di sopportare le precipitazioni atmosferiche che si erano verificate in occasione dell'evento lesivo, sebbene di tipo “eccezionale”. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ripetutamente (Cass. civ. Sez. Un. 25.05.2010 n. 12792), che quando il privato lamenti dei danni in relazione alla esecuzione di un'opera pubblica, occorre distinguere quei danni che derivano dalla localizzazione dell'opera pubblica, che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo, in quanto riconducibili ad un'attività di natura provvedimentale, e quei danni che derivano dalla concreta realizzazione e manutenzione dell'opera pubblica, che spettano alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto trattasi di attività di natura materiale nello svolgimento della quale la
Pubblica Amministrazione deve osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza. Di conseguenza, quando venga lamentata la mancata esecuzione, da parte della Pubblica Amministrazione, di opere a protezione del litorale, la suddetta questione esula dalla competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario, riguardando le scelte discrezionali della P.A..
Analoghe considerazioni vanno, poi, effettuate quando il danno lamentato sia la conseguenza non di difetti costruttivi o del cattivo stato di manutenzione della rete fognaria o di deflusso delle acque bianche, bensì esclusivamente dell'inadeguatezza di questa, dovuta, ad esempio, al rapido sviluppo della zona. Anche in tal caso, infatti, non può applicarsi la speciale forma di responsabilità prevista a carico del custode dall'art. 2051
c.c., non già perché sia impossibile pretendere da parte dell'ente un controllo continuo ed efficace su un impianto di così vaste dimensioni
(tanto che la Suprema Corte ha, viceversa, fatto ripetutamente applicazione
24 di tale norma nell'ipotesi di rottura della condotta fognaria – vedi Cass. civ. sez. I, 26 gennaio 1999, n. 674; Cass. civ. sez. III 18 maggio 2000, n.
6463), bensì perché detta norma presuppone che il danno sia prodotto
“dalla cosa”, suscettibile di cagionarlo per sua intrinseca natura o per la insorgenza in essa di agenti dannosi, sia pure provocati da fatti od elementi esterni, mentre quando la rete fognaria o di smaltimento delle acque bianche sia inadeguata a nulla varrebbe una migliore e più oculata custodia potendo il concetto di custodia estendersi fino al rifacimento della rete fognaria nella sua attuale consistenza, ma non già al dovere, implicante l'impiego di mezzi straordinari, di costruirne una nuova, di dimensioni e portata maggiori o, comunque, di struttura diversa rispetto a quella preesistente. Invero, in passato si è talvolta affermata la responsabilità del quando, malgrado la conoscenza di inconvenienti verificatisi in CP_4
precedenza e la prevedibilità dei danni, l'amministrazione non abbia provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza, vale a dire quando l'amministrazione non abbia adottato le cautele richieste dalle regole di prudenza e diligenza e della buona tecnica per evitare un danno all'incolumità o al patrimonio dei cittadini, in relazione ai compiti istituzionali concernenti la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature (Cass. civ. sez. III 27.01.1988 n. 722).
In tal caso, però, la responsabilità non può che fondarsi sulla disposizione generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ., che richiede la dimostrazione da parte del danneggiato non solo del nesso causale, ma anche della colpa dell'ente, sicché, a prescindere dalle considerazioni sopra svolte in ordine alla insussistenza del nesso causale in presenza di un evento atmosferico di tale eccezionalità da potersi qualificare come “caso fortuito”, si deve prendere atto che, nella specie, non è stata allegata e provata da parte attrice una colpa del per Controparte_4
25 non essere intervenuto mediante la realizzazione di opere che scongiurassero l'insabbiamento della conduttura, poiché, pur in presenza di una prevedibilità dell'evento dannoso, essendosi anche in altre circostanze, come rilevato dal CTU, verificato tale insabbiamento, non vi sono elementi di alcun tipo per potere affermare la sua evitabilità con l'adozione di opportune iniziative, dovendosi, al contrario, rilevare che, trattandosi di conduttura in prossimità della spiaggia, per tale motivo, la stessa è verosimilmente soggetta a simili inconvenienti in occasione di mareggiate.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda avanzata da parte attrice va rigettata e parte attrice, in base al principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal
D.M. 147/2022, in favore del , in Controparte_4
complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, €
777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., ed in favore del in complessivi € Controparte_2
di cui € 5.077,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, di cui
€ 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., ed € 1.404,20 per spese relative al procedimento di ATP, così come richiesto, spese che appaiono di importo comunque inferiore rispetto a quelle determinate sulla base dei menzionati parametri.
Va, infine, rigettata anche la domanda avanzata dal Controparte_2
nei confronti del , per le medesime
[...] Controparte_4
26 ragioni sopra esposte. Infatti, i danni lamentati dal non CP_2
possono essere considerati una conseguenza delle condizioni della condotta comunale di smaltimento delle acque reflue, bensì degli eventi alluvionali verificatisi in occasione dei fatti di causa, aventi la natura di “caso fortuito”.
Conseguentemente, il va condannato al Controparte_2
pagamento in favore del delle spese Controparte_4
processuali che, in base ai criteri sopra indicati, possono essere liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, €
777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione ritualmente notificato, in data 08.02.2012, da Persona_1
nei confronti del e del Controparte_4 Controparte_2
, proseguito, a seguito del decesso dell'attrice, da
[...] [...]
nei confronti di entrambi i suddetti convenuti, sentiti i procuratori Parte_1
delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta le domande avanzate da parte attrice e dal convenuto
2) condanna al pagamento Controparte_2 Parte_1
in favore del , delle spese processuali che Controparte_4
liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed €
1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; 3) condanna al pagamento Parte_1
27 in favore del delle spese processuali che liquida Controparte_2
in complessivi € 5.077,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., nonché in complessivi € 1.404,20 per spese relative al procedimento di ATP;
4) condanna il al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_4
5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, lì 12 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Corrado Bonanzinga)
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 90000130 del Registro Generale Contenzioso 2012
TRA
(c.f. ) nato a [...] il 26 Parte_1 C.F._1
maggio 1949 ed ivi residente in [...], quale erede di
(c.f. nata a [...] il 19 luglio Persona_1 C.F._2
1925 e deceduta in Catania in data 16 luglio 2023, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Daniele Di Gloria (c.f.
con studio in Catania, Via della Fiaccola n. 14, C.F._3
eleggendo domicilio presso il suo domicilio digitale ed indirizzo pec comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania
PARTE ATTRICE Email_1
E
in persona del sindaco rappresentante Controparte_1
pro-tempore, Dott.ssa CF/P.Iva: Persona_2 P.IVA_1
domiciliato per la carica e funzione presso il Municipio di Controparte_1
elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva (Me), Via F. Crispi 74,
[...]
presso l'Avv. Sebastiano Massimo Brigandì, che lo rappresentata e difende per procura in atti, giusta delibera della Giunta Municipale n.28 del
25/5/2016, il quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni al
1 recapito fax. N 0942750702 e indirizzo email pec: Email_2
PARTE CONVENUTA
E corrente in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Controparte_2
Consolare Valeria n° 61/ Via Sciascia, C.F. in persona P.IVA_2
dell'Amm.re p.t. sig. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, per delibera assembleare del
29.04.2012, dall'avv. Rossana Caponetto cod. fisc. CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Teresa di Riva,
Via Padre Giampietro 19, la quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento anche a mezzo fax al n. 0942388859 ovvero all'indirizzo pec:
PARTE CONVENUTA Email_3
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.02.2012, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Persona_1
e il deducendo Controparte_4 Controparte_2
di essere proprietaria di un appartamento adibito a civile abitazione, sito al piano seminterrato del predetto condominio, in Sant'Alessio Siculo, via
Sciascia; che, nel periodo compreso tra il 16 e il 24 settembre 2009,
l'immobile aveva subito gravi inondazioni a causa dell'allagamento della corte di pertinenza esclusiva, attraversata da un canale a cielo aperto destinato a raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle parti comuni dell'edificio e a convogliarle nella rete fognaria pubblica;
che tale canale non aveva assolto alla propria funzione, determinando un accumulo d'acqua che aveva invaso l'appartamento fino a un'altezza di 1,05 metri.
2 Evidenziava di avere più volte segnalato l'accaduto all'amministratore del condominio, senza ottenere alcun intervento risolutivo, e di avere successivamente formalizzato la denuncia dei fatti sia al condominio che al mediante raccomandate del 22 dicembre 2009; che, in tali CP_1
comunicazioni, aveva individuato le cause dell'inondazione nell'inadeguatezza dello scarico condominiale e in alcuni interventi manutentivi eseguiti dal sulla via Sciascia;
che, stante l'inerzia dei CP_1
convenuti, aveva richiesto l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, autorizzato dal Presidente del Tribunale di Messina con nomina del geom. quale CTU;
che quest'ultimo, con relazione del Persona_3
4 ottobre 2010, aveva accertato che l'inondazione era imputabile congiuntamente al e al per carenze strutturali e CP_2 CP_1
manutentive rispettivamente ascrivibili a ciascuno;
che, nonostante il decorso di oltre un anno dal deposito della relazione peritale, nessuna misura era stata adottata dai convenuti per eliminare le cause delle inondazioni, che si erano successivamente ripetute, seppur con minore intensità. Chiedeva, pertanto, che, accertata la responsabilità del
[...]
e del i convenuti fossero Controparte_4 Controparte_2
condannati all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante l'esecuzione delle opere necessarie a prevenire ulteriori inondazioni, ed al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 13.000,00 per il ripristino dell'immobile e degli arredi, nonché dei danni non patrimoniali, stimati in euro 11.000,00, in ragione della prolungata impossibilità di godere del bene e della lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
chiedeva, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari complessivamente a euro 3.861,03; chiedeva, infine, che i convenuti fossero condannati alla corresponsione di una
3 somma giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Con comparsa depositata il 25.05.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio il che contestava Controparte_2
integralmente le domande attoree, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i danni lamentati dall'attrice non erano in alcun modo riconducibili a responsabilità condominiali.
Rilevava, infatti, che l'evento alluvionale verificatosi tra il 16 e il 24 settembre 2009, che aveva causato l'allagamento dell'immobile della
, doveva essere qualificato come caso fortuito e forza maggiore, Per_1
trattandosi di precipitazioni eccezionali e imprevedibili che avevano interessato l'intera fascia ionica della provincia di Messina. Deduceva, poi, di avere sempre adempiuto gli obblighi di manutenzione e pulizia delle condotte di scolo come dimostrato dagli interventi CP_5
documentati e dalle dichiarazioni della stessa attrice, la quale non aveva mai segnalato malfunzionamenti o ostruzioni. Evidenziava, inoltre, che, a seguito dell'evento, era stata prontamente attivata la ditta specializzata
, la quale aveva accertato il corretto funzionamento della Controparte_6
rete condominiale e, al contrario, aveva rilevato gravi inefficienze nella condotta comunale, ostruita per oltre il 50% da detriti, come confermato anche dalla relazione del CTU geom. Ribadiva, pertanto, che Per_3
l'allagamento dell'appartamento dell'attrice era da attribuire esclusivamente all'ostruzione della condotta comunale posta a valle dell'immobile, situata nel sottopasso di via Sciascia, la cui inadeguatezza strutturale e manutentiva era stata accertata sia dal CTU che da perizie di parte. In particolare, evidenziava che, in base agli accertamenti compiuti dal CTU, l'innesto tra la condotta e quella comunale aveva CP_7
costituito un punto critico per il deflusso delle acque meteoriche,
4 determinando un accumulo a monte e il conseguente allagamento, anche perché la pendenza della condotta comunale era inferiore agli standard tecnici minimi e le caditoie comunali risultavano insufficienti e mal posizionate. Eccepiva, inoltre, la colpa concorrente dell'attrice, la quale, nonostante l'allagamento iniziale del 16 settembre 2009, non aveva adottato alcuna misura idonea a prevenire ulteriori danni, lasciando nel seminterrato beni facilmente deteriorabili. Tale condotta, secondo il convenuto, integrava, infatti, un comportamento negligente CP_2
rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento richiesto. Quanto ai danni non patrimoniali, rilevava che gli stessi non erano meritevoli di tutela giuridica, trattandosi di meri disagi non riconducibili a responsabilità condominiali e comunque non risarcibili secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie o, comunque, la riduzione del quantum risarcitorio per effetto della colpa concorrente dell'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna del
[...]
al risarcimento dei danni subiti nelle parti comuni Controparte_4
dell'edificio, anch'esse allagate a seguito dell'evento meteorico, per un importo pari a euro 13.582,21 oltre IVA, corrispondente al 60% del danno complessivo stimato in euro 22.637,01, come da perizia dell'ing. . Per_4
Chiedeva, inoltre, la condanna del al Controparte_4
rimborso delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a euro 1.404,20, comprensive di onorari legali, consulenze tecniche e interventi di spurgo.
Con comparsa depositata il 15.06.2012, si costituiva tempestivamente il il quale Controparte_4
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e carente esposizione dei fatti, rilevando
5 come l'attrice avesse genericamente collocato l'evento dannoso in un arco temporale di nove giorni, senza specificare con precisione il numero, la natura e la dinamica delle inondazioni lamentate, né le opere che il CP_1
avrebbe omesso di eseguire o quelle la cui realizzazione sarebbe stata richiesta. In via ulteriormente preliminare, l'amministrazione convenuta deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, evidenziando che, sulla base delle stesse allegazioni attoree, la causa efficiente dell'evento dannoso sarebbe stata da individuarsi nel malfunzionamento del canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle parti comuni del , la cui gestione e CP_2
manutenzione competeva esclusivamente al Controparte_2
Rilevava, infatti, che l'attrice aveva attribuito al un ruolo CP_1
meramente secondario, facendo riferimento a non meglio precisati interventi manutentivi sulla via Sciascia, la cui incidenza causale non era stata né dimostrata né adeguatamente allegata. Nel merito, il CP_1
contestava ogni addebito di responsabilità, negando l'esistenza di un nesso causale tra la propria condotta e i danni lamentati, e sottolineava di avere già eseguito, sin dagli anni '90, interventi di miglioramento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, ritenuti sufficienti anche da precedenti pronunce giudiziarie. In particolare, richiamava un'ordinanza del Pretore di
S. Teresa di Riva del 1994, che aveva escluso la sussistenza di pericoli derivanti dalla rete comunale. Invocava, altresì, la forza maggiore, evidenziando che gli eventi alluvionali verificatisi nel settembre 2009, collocati dall'attrice nel periodo compreso tra il 16 e il 24 settembre, si inserivano in un contesto di eccezionale calamità naturale che aveva colpito l'intera fascia jonica, culminando con l'alluvione di LI e TA
Zanclea dell'ottobre 2009, ed in tale contesto, il aveva già CP_1
effettuato ingenti interventi di protezione costiera, per un ammontare di
6 circa venti milioni di euro, ottenendo finanziamenti statali e agendo con la massima diligenza possibile. Quanto alle richieste risarcitorie dell'attrice, il ne contestava l'ammissibilità e la fondatezza, ritenendole CP_1
eccessive, non provate e comunque non imputabili all'ente. In particolare, sosteneva che la richiesta di eliminazione delle cause delle inondazioni non poteva essere rivolta al che non aveva causato i danni;
che la CP_1
somma richiesta per danni patrimoniali era sproporzionata e non supportata da idonea documentazione e che il danno morale invocato era privo di fondamento giuridico e non quantificabile nei termini indicati. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attrice, nonché l'eventuale espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'incidenza degli eventi alluvionali del 2009, la riconducibilità delle inondazioni al sistema condominiale di raccolta delle acque e l'adeguatezza degli interventi comunali eseguiti.
Alla prima udienza di comparizione del 19.09.2012, il procuratore del ribadiva la richiesta di rigetto delle Controparte_4
domande attoree e contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dal , della quale chiedeva, parimenti il Controparte_2
rigetto. Le altre parti ribadivano le rispettive deduzioni difensive ed il
Giudice, su concorde richiesta di tutte le parti, concedeva i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c..
Con ordinanza del 03.07.2013 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo recante il numero
2200/2010 R.G. e con successiva ordinanza del 12.03.2015, rilevato che il convenuto aveva, nel corpo della comparsa di costituzione, CP_2
ritualmente chiamato in causa l'altro convenuto Controparte_4
proponendo una c.d. “domanda riconvenzionale trasversale”, ma il
[...]
Giudice non aveva disposto lo spostamento della prima udienza per
7 consentire al convenuto di apprestare adeguate difese su tale CP_1
domanda, autorizzava la chiamata del terzo Controparte_4
a cura del convenuto per l'udienza che sarebbe stata fissata dal CP_2
Giudice tabellarmente designato.
Il provvedeva a notificare ritualmente in Controparte_2
data 16.03.2016 la comparsa di costituzione e risposta al
[...]
che, in data 10.06.2016, si costituiva anche con Controparte_4
riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti del ribadendo che nessuna responsabilità era Controparte_2
ascrivibile all'ente convenuto, in quanto l'evento lesivo si era determinato per fattori esterni, assurgenti a caso fortuito o forza maggiore o, eventualmente, per l'incapacità dello scarico condominiale presente nel cortile di proprietà a smaltire le acque meteoriche provenienti Per_1
principalmente dalla copertura del . CP_2
All'udienza del 15.06.2016 il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva nuovamente i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio convenuto nei confronti del . Controparte_4
Con ordinanza del 28.10.2019 il Giudice ammetteva le prove orali chieste dalle parti nei limiti indicati nella medesima ordinanza, riservando di decidere all'esito di tale prova sulle altre richieste istruttorie.
Escussi alcuni testimoni, con ordinanza del 29.11.2022 il Giudice disponeva C.T.U. al fine di accertare “a) se tenuto conto dell'eccezionalità dell'evento alluvionale che ha interessato l'intera zona ionica del
Messinese nell'autunno del 2009 e la portata delle acque abbattutasi sull'intero territorio rilevabile dai dati ufficiali anche pluviometrici, qualora la condotta comunale nonchè l'allaccio dell'acqua potabile del condominio alla condotta comunale effettuata attraverso il tubo fi63, fossero stati
8 realizzati a regola d'arte (avuto riguardo, sul punto, alle problematiche rilevate nell'ATP) e non fosse stata presente alcuna ostruzione della condotta comunale medesima, l'allagamento dell'immobile attoreo e delle parti comuni del convenuto si sarebbe – con alto grado di CP_2
probabilità- verificato lo stesso o se, secondo valutazioni tecniche che il
CTU indicherà specificamente in relazione al caso concreto, le condotte suddette sarebbero state in grado di far defluire l'eccezionale quantitativo di acqua evitando il verificarsi dell'evento”.
In data 24.10.2023 il nominato C.T.U., ing. Persona_5
depositava la relazione degli accertamenti effettuati.
Con comparsa depositata il 13.11.2023 si costituiva
[...]
, quale unico erede universale dell'attrice Parte_1 Persona_1
deceduta in Catania in data 16 luglio 2023, ribadendo tutte le domande formulate da quest'ultima.
Alla successiva udienza del 14.11.2023 i procuratori di tutte le parti chiedevano che fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissando, all'uopo, una successiva udienza.
All'udienza del 09.12.2024 il Giudice, ritenuto di non potere assumere la causa in decisione secondo le modalità previste dall'art. 281 sexies c.p.c., su richiesta dei procuratori delle parti, assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quater c.p.c..
Con ordinanza dell'08/09.02.2025 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, disponendo il richiamo del CTU Ing. Persona_5
affinché “1) chiarisca se il nubifragio (determinato congiuntamente dalle riferite precipitazioni atmosferiche e dalla mareggiata) - che ha interessato i luoghi di causa nel periodo indicato in citazione - abbia costituito fatto
9 idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento (allagamento) e del danno lamentato dalla parte attrice;
2) tenga conto, nella risposta al quesito, dei criteri indicati in parte motiva;
3) in caso di accertamento negativo di quanto riportato al punto 1) specifichi, tenuto conto dello stato delle condotte comunali e condominiali e della tubazione di allaccio dell'acqua potabile del alle suddette CP_2
condotte comunali per come documentato nell'ATP, il grado di responsabilità delle singole efficienze causali delle parti del giudizio nella determinazione dell'allagamento e dei danni conseguiti allo stesso
(quantificati nell'ATP), esplicitando le valutazioni/motivazioni tecniche su cui si fonderanno le conclusioni”.
In data 22.02.2025 il CTU, Ing. depositava la Persona_5
relazione integrativa e, all'udienza del 28.04.2025, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti di controdedurre sulle conclusioni del consulente.
Alla successiva udienza del 17.06.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, preso atto del fatto che i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni, assegnava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quater c.p.c., concedendo alle parti giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice sia infondata e vada, pertanto, disattesa.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione pregiudiziale, avanzata dal convenuto , di nullità della domanda per Controparte_4
indeterminatezza dell'oggetto. Come ha, infatti, sottolineato la giurisprudenza della Suprema Corte in numerose pronunce, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della
10 domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti, desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (Cass. civ. 12.01.1996 n. 1888; Cass. civ. 30.03.2001 n. 4712;
Cass. civ.
1.06.2001 n. 7448). Nella fattispecie in esame il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla cognizione di questo Giudice è, invero sufficientemente determinata, sia in relazione ai provvedimenti giurisdizionali richiesti, sia in relazione alla natura delle situazioni dedotte, sicché l'eccezione va disattesa.
Parte attrice ha fondato la propria domanda risarcitoria sull'esito di un accertamento tecnico preventivo effettuato a seguito di ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Messina in data 29.06.2010, volto alla descrizione dello stato dei luoghi, dell'entità dei danni subiti dall'immobile di proprietà della ricorrente sito al piano Persona_1
seminterrato del Condominio ” in Sant'Alessio Siculo, e delle CP_2
cause dell'inondazione verificatasi tra il 16 e il 24 settembre 2009. Il tecnico nominato, geom. ha accertato che l'immobile Persona_3
in questione aveva subito un allagamento con innalzamento del livello dell'acqua fino a 1,05 metri, con conseguenti danni strutturali e alla mobilia. Riguardo alle cause di tale allagamento, il CTU ha rilevato che l'acqua meteorica proveniente dalle parti comuni del e che CP_2
defluiva mediante un canale di raccolta che attraversava la corte lato monte dell'appartamento della ricorrente e confluiva nella rete comunale di smaltimento delle acque bianche, non era stata smaltita, in quanto il sistema
11 di allaccio tra il canale condominiale, dal muro di confine con la via
Sciascia, e il pozzetto comunale era stato realizzato in modo difforme dalle regole dell'arte, in quanto all'interno del canale di cemento erano stati incastrati tre spezzoni di tubi in direzione inversa rispetto al deflusso, verosimilmente destinati all'allaccio idrico del , che CP_2
generavano un ostacolo al regolare deflusso. Il CTU ha, inoltre, evidenziato che, a seguito di ispezione della condotta comunale, era stata accertata l'ostruzione del secondo pozzetto d'ispezione, posto a valle del sottopasso di via Sciascia, per oltre il 50% della sua capacità, a causa di detriti e legname verosimilmente trasportati dai marosi. Il CTU ha, infine, rilevato ulteriori criticità nel sistema comunale di smaltimento, tra cui la collocazione non conforme delle caditoie di raccolta, nonché una pendenza insufficiente della condotta (pari a circa 0,6%) rispetto agli standard tecnici minimi richiesti per il deflusso delle acque bianche. Il CTU ha, quindi, concluso che tale ostruzione, unitamente alle carenze strutturali del sistema di smaltimento delle acque ed all'intensità dell'evento meteorico, aveva determinato il rigurgito delle acque verso il , causando CP_2
l'allagamento della corte, dell'appartamento della ricorrente e di altre unità immobiliari adiacenti.
In conclusione, il consulente geom. ha attribuito Persona_3
la responsabilità dell'allagamento in misura prevalente al
[...]
, per l'inadeguatezza e la mancata manutenzione della Controparte_4
rete comunale di smaltimento, stimando tale incidenza nella misura del
70%, mentre ha ricondotto la restante quota del 30% di responsabilità agli autori dell'allaccio condominiale realizzato in modo tecnicamente scorretto.
I convenuti hanno contestato la correttezza delle conclusioni cui era giunto il CTU geom. in particolare, il ha Persona_3 CP_2
12 evidenziato che la condotta condominiale non aveva mai avuto malfunzionamenti o ostruzioni, sicché doveva escludersi che l'innesto nel canale di scolo di tre spezzoni di tubi in direzione inversa rispetto al deflusso delle acque meteoriche potesse avere compromesso la funzionalità dello stesso canale ed ha affermato che l'allagamento era stato, invece, una conseguenza delle carenze dell'impianto comunale di smaltimento delle acque meteoriche o della eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano verificati in occasione dell'allagamento; il Controparte_4
ha, dal canto suo, affermato che l'evento dannoso era stato determinato dal malfunzionamento del canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle parti comuni del condominio e, comunque, ha sottolineato che gli eventi alluvionali verificatisi nel settembre 2009, si inserivano in un contesto di eccezionale calamità naturale che integrava una forza maggiore, tale da escludere qualsiasi responsabilità dell'ente locale.
Per la decisione della controversia, si deve premettere che, avendo parte attrice affermato, sulla scorta delle conclusioni del CTU geom.
che l'allagamento del proprio immobile sarebbe stato Persona_3
una conseguenza delle condizioni strutturali della condotta condominiale di smaltimento delle acque meteoriche e di difetti costruttivi o manutentivi della condotta comunale di smaltimento delle acque reflue, occorre applicare, nell'ambito della disciplina generale della responsabilità civile, la speciale previsione di cui all'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), che opera nei confronti del soggetto che, al momento in cui la cosa ha cagionato il danno, aveva un potere di fatto su di essa, anche a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio obbligo di custodia, quando il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 14.01.1992 n. 347; Cass. civ. 20.05.1998 n.
13 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331). Infatti, quando il danno è riconducibile alla cattiva esecuzione o alla cattiva manutenzione di un manufatto, la circostanza stessa che detto manufatto appartiene ad un soggetto privato o pubblico determina a carico del custode una presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. civ. 27.01.1988 n. 723).
Sulla base di tali principi si è, peraltro, da tempo sottolineato in giurisprudenza che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è responsabile dei danni arrecati alla proprietà privata a causa della cattiva esecuzione o della cattiva manutenzione di un'opera pubblica e ciò si verifica tipicamente nel caso di mancato apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare alluvioni ed allagamenti in caso di precipitazioni intense
(Cass. civ. 13.07.1976 n. 2693) o comunque atte ad impedire il versamento nel fondo confinante con la strada delle acque piovane in essa defluenti
(Cass. civ. 16.09.1981 n. 5136). Non si è mai dubitato, infatti, che la discrezionalità di cui la Pubblica Amministrazione gode circa i criteri e le modalità di esecuzione di un'opera pubblica (in riflesso della libertà di apprezzamento ad essa riservata degli interessi pubblici e dei mezzi idonei a soddisfarli) non esclude che anche la P.A. sia tenuta ad osservare, oltre alle specifiche norme regolamentari e tecniche, le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio fondamentale del neminem laedere a tutela della incolumità dei cittadini e della integrità del loro patrimonio;
con la conseguenza che, ove dalla inosservanza di tali norme derivi danno al terzo, deve a questi essere riconosciuta azione risarcitoria davanti al giudice ordinario vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo (cfr. tra le altre le sentenze delle Sezioni
Unite n. 35 del 1988, n. 5916 del 1982, n. 3290 del 1980, n. 2693 del 1976
e n. 937 del 1971).
14 Il primo presupposto della fattispecie prevista nell'art. 2051 c.c. resta integrato quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n.
11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Il secondo presupposto resta integrato quando l'evento dannoso è
“cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, vale a dire esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. (cfr. Cass. 01/02/2018,
n.2480; più recentemente, Cass.27/4/2023, n.11152).
Tale forma di responsabilità, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha carattere oggettivo e, in particolare perché possa configurarsi in concreto una responsabilità da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
15 responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa
(Cass. civ. 10.08.2004 n. 15429).
Il danneggiato ha, pertanto, l'onere di provare oltre al rapporto custodiale, insito nel fatto stesso della proprietà del manufatto, il rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso, vale a dire che l'evento lesivo si è verificato per le specifiche condizioni della cosa che lo aveva reso possibile, vale a dire, nella specie, per le specifiche condizioni della condotta comunale e di quella condominiale di smaltimento delle acque reflue, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito e, nel caso in esame, la questione fondamentale concerne il contenuto della prova liberatoria che incombe sul custode.
Nella nozione di “caso fortuito” si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché chi sostiene che questa abbia natura soggettiva, fondandosi su una presunzione di colpa che sanziona il comportamento di colui che non abbia svolto in modo diligente l'attività del custode, fa consistere il caso fortuito con la situazione in cui il custode è esente da colpa, mentre chi sostiene che questa abbia natura oggettiva addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e
16 dell'assoluta eccezionalità. Orbene, il secondo dei due orientamenti sopra esposti, come si è detto sopra, è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a sezioni unite
11.11.1991 n. 12019, ed è pienamente condivisibile, poiché il profilo del comportamento del responsabile sembra estraneo alla previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Conseguentemente, è stato sottolineato che “se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art.41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento. Invero, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, primo comma, cod. pen., che costituisce norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse
(Cass. civ. 02.02.2010 n. 2360; Cass. civ. 28.07.2017 n. 18753).
Nondimeno, ai sensi del secondo comma del citato art. 41 c.p., “le cause
17 sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.
Il fatto integrante il “caso fortuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una “interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno. Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico” (Cass. civ. 07.09.2023 n.
26142).
Inoltre, è stato precisato che “il fatto integrante il caso fortuito, pur attenendo, nel senso che si è precisato, al profilo materiale dell'illecito, ponendosi in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno,
è tuttavia connotato da imprevedibilità e inevitabilità; tali attributi, peraltro, devono intendersi, non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio e ponendosi come causa esclusiva di questo (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, cit.; Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.). In altre parole, il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente imprevenibile da parte del custode (cfr. ancora la citata Cass. n. 11152 del
2023, Punto 1.V. della motivazione), il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione, in ragione di tali
18 caratteristiche, di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno”. Coerentemente con tali principi, la Suprema
Corte ha sottolineato che la riconducibilità di eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia (Cass. civ. 31.05.2019 n.
14861; Cass. civ. 22.11.2019 n. 30521; Cass. civ. 11.02.2022 n. 4588).
Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame la responsabilità per danno da cose in custodia, prefigurata sulla base dell'accertamento compiuto in sede di ATP dal geom. sia venuta meno per l'esistenza di un fattore Persona_3
esterno idoneo ad interrompere il nesso causale, attraverso una valutazione che, come ha sottolineato la Suprema Corte nella citata pronuncia a sezioni unite, “va operata con riferimento alle condizioni della cosa in concreto, che risulteranno per lo più dal modo con il quale si è esplicato il governo della cosa da parte del custode”.
19 Sul punto è stato effettuato uno specifico accertamento da parte del
C.T.U. ing. che, nella relazione depositata il Persona_5
24.10.2023, a seguito di approfondite indagini tecniche, sopralluoghi e analisi documentali, tra cui l'esame del progetto originario del , CP_2
delle ordinanze comunali relative agli eventi calamitosi, dei dati pluviometrici rilevati presso la stazione di Fiumedinisi, nonché delle condizioni strutturali e funzionali del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, ha concluso affermando che il sistema condominiale di raccolta delle acque meteoriche, pur presentando criticità costruttive nell'allaccio alla rete comunale, era tecnicamente idoneo a smaltire la portata generata dall'evento meteorico, pari a circa 25,07 litri al secondo, a condizione che la condotta comunale fosse stata libera da ostruzioni. I calcoli idraulici eseguiti hanno infatti dimostrato che la condotta condominiale, in condizioni di piena efficienza, era in grado di gestire una portata di 26,83 litri al secondo.
Sulla base del suddetto accertamento deve, allora, escludersi una qualche responsabilità da cose in custodia a carico del Controparte_2
, poiché, pur essendo vero che il canale condominiale di raccolta e
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smaltimento delle acque meteoriche presentava una anomalia, che non lo rendeva perfettamente conforme ai criteri costruttivi, essendo stato incassato al suo interno un tubo che ne restringeva la portata, esso era, comunque, idoneo a smaltire le acque piovane precipitate in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, anche tenendo conto della situazione della sezione più svantaggiosa ovvero quella iniziale, mentre l'allagamento era stato con alto grado di probabilità una conseguenza dell'occlusione della condotta comunale a valle, in mancanza della quale esso non si sarebbe verificato. Si è, pertanto, al cospetto di una tipica ipotesi di
20 concorso di cause nella quale una finisce con l'escludere l'efficacia causale delle altre, in quanto da sola sufficiente a determinare l'evento.
Quanto al il nominato CTU, ing. ha CP_1 Persona_5
evidenziato che, come già rilevato dal geom. la Persona_3
capacità di deflusso della condotta comunale, in occasione dell'evento lesivo per cui è causa, si era ridotta al di sotto della soglia necessaria, a causa di una sua parziale ostruzione, mentre, in assenza di ostruzioni, il sistema di smaltimento sarebbe stato idoneo a prevenire l'evento dannoso.
Il CTU ha, quindi, osservato che la suddetta ostruzione era stata una conseguenza della mareggiata che si era verificata, aggravata dalla straordinarietà dell'evento meteorico, che configurava una situazione di forza maggiore.
Sul punto sono stati chiesti al CTU dei chiarimenti e, nella relazione depositata il 22.02.2025 l'ing. ha confermato i contenuti Persona_5
della precedente consulenza. In particolare, ha determinato l'estensione del bacino idrografico afferente al sistema di smaltimento condominiale, pari a circa 1.233,75 mq, e ha calcolato la portata massima di pioggia compatibile con l'evento meteorico, sulla base dei dati pluviometrici rilevati presso la stazione di Fiumedinisi, distante circa 11,9 km dal sito, accertando che il 23 settembre 2009 si era verificata una precipitazione di intensità pari a 73,2 mm/h, valore che, rapportato all'area impermeabile, aveva generato una portata stimata in 0,02507 mc/s. Il CTU ha, quindi, evidenziato che la condotta condominiale presentava una capacità di smaltimento tecnicamente idonea a gestire la portata derivante dall'evento meteorico, potendo smaltire fino a 0,02683 mc/s. Tuttavia, il CTU ha rilevato che, in presenza di un'ostruzione parziale della condotta comunale a valle, la capacità di deflusso si era ridotta al di sotto della soglia necessaria, generando il ristagno e l'allagamento lamentato. Quanto, poi, alle cause
21 della parziale ostruzione della condotta condominiale, il CTU ha osservato che il nubifragio, che aveva interessato i luoghi di causa nel periodo indicato in citazione, determinato dalle precipitazioni atmosferiche, accompagnate verosimilmente da una mareggiata, aveva costituito fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento. In particolare, il CTU ha osservato che la condotta comunale, a causa delle mareggiate tendeva ad otturarsi, nonostante la manutenzione che veniva effettuata, in quanto le violente mareggiate tendevano a determinare un insabbiamento della condotta, anche se, di regola, in assenza di un vero e proprio nubifragio, non si verificavano fatti del tipo di quelli lamentati da parte attrice. Nella fattispecie in esame, nondimeno, “le precipitazioni atmosferiche riscontrate e determinate per intensità (valori presi dai dati pluviometrici di zona) congiuntamente con la mareggiata” avevano “assunto rilievo causale esclusivo avendo il carattere di imprevedibilità, contemporaneità degli eventi avversi e dell'eccezionalità
(basti pensare per l'appunto che in un ora sola sono caduti oltre 73 mm di pioggia e nelle ore vicine sono avvenuti ulteriori precipitazioni)”.
Parte attrice ha lamentato che le operazioni peritali esitate nella seconda relazione erano state effettuate dal CTU senza avere prima convocato le parti ed i loro CC.TT.PP., sicché questi non avevano potuto esercitare il loro diritto di difesa. A tal proposito va, però, osservato che, avendo parte attrice, all'udienza del 28.04.2025, chiesto solamente “la concessione di un termine per note in merito al supplemento di CTU” ed avendo il Giudice concesso il termine richiesto, nessuna nullità può essere dichiarata. In ogni caso va osservato che il CTU, per redigere il supplemento di relazione, non ha compiuto alcun ulteriore accertamento ma si è limitato a meglio illustrare le conclusioni già prese e, come è noto, il diritto delle parti ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo
22 dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare (Cass. civ. 05.10.2021 n. 26992). Parte attrice ha, altresì, contestato le conclusioni del CTU, evidenziando che dagli atti di causa non si desumeva in alcun modo che in occasione dell'evento lesivo per cui è causa vi fosse stata anche una violenta mareggiata, ma a tal proposito è sufficiente esaminare la documentazione fotografica prodotta dal ed Controparte_4
allegata alla relazione di CTU depositata il 24.10.2023 per comprendere la natura e le conseguenze dell'evento atmosferico per cui è causa, a seguito del quale la strada che separa la spiaggia dalle abitazioni (tra le quali anche quelle facenti parte del convenuto) era stata invasa da sabbia e CP_2
fanghiglia oltre che da rami e pezzi di legno, chiaramente trascinati a valle dalla furia delle acque. In ogni caso, appare assorbente il rilievo che, secondo quanto accertato dal CTU, in assenza di ostruzioni, verificatesi proprio in occasione degli eventi atmosferici oggetto di giudizio, il sistema comunale di smaltimento delle acque sarebbe stato idoneo a prevenire l'evento dannoso.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che l'allagamento sia stato causato da eventi naturali eccezionali e imprevedibili, escludendo responsabilità tecniche sia in capo al che al e tale CP_2 CP_1
giudizio appare pienamente condivisibile, in quanto fondato su un esame coerente e logico dei dati pluviometrici acquisiti e delle condizioni strutturali e funzionali del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, mentre è evidente che le diverse conclusioni cui era giunto il geom. si fondavano su conoscenze incomplete, che non Persona_3
tenevano conto della natura e della entità dell'evento alluvionale che ha interessato l'intera zona ionica del Messinese nell'autunno del 2009.
23 Non vale, d'altronde, osservare che, se fossero state realizzate delle opere di protezione del litorale, verosimilmente le mareggiate non avrebbero determinato l'insabbiamento delle condotte comunali di scarico delle acque che di per sé erano in grado di sopportare le precipitazioni atmosferiche che si erano verificate in occasione dell'evento lesivo, sebbene di tipo “eccezionale”. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ripetutamente (Cass. civ. Sez. Un. 25.05.2010 n. 12792), che quando il privato lamenti dei danni in relazione alla esecuzione di un'opera pubblica, occorre distinguere quei danni che derivano dalla localizzazione dell'opera pubblica, che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo, in quanto riconducibili ad un'attività di natura provvedimentale, e quei danni che derivano dalla concreta realizzazione e manutenzione dell'opera pubblica, che spettano alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto trattasi di attività di natura materiale nello svolgimento della quale la
Pubblica Amministrazione deve osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza. Di conseguenza, quando venga lamentata la mancata esecuzione, da parte della Pubblica Amministrazione, di opere a protezione del litorale, la suddetta questione esula dalla competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario, riguardando le scelte discrezionali della P.A..
Analoghe considerazioni vanno, poi, effettuate quando il danno lamentato sia la conseguenza non di difetti costruttivi o del cattivo stato di manutenzione della rete fognaria o di deflusso delle acque bianche, bensì esclusivamente dell'inadeguatezza di questa, dovuta, ad esempio, al rapido sviluppo della zona. Anche in tal caso, infatti, non può applicarsi la speciale forma di responsabilità prevista a carico del custode dall'art. 2051
c.c., non già perché sia impossibile pretendere da parte dell'ente un controllo continuo ed efficace su un impianto di così vaste dimensioni
(tanto che la Suprema Corte ha, viceversa, fatto ripetutamente applicazione
24 di tale norma nell'ipotesi di rottura della condotta fognaria – vedi Cass. civ. sez. I, 26 gennaio 1999, n. 674; Cass. civ. sez. III 18 maggio 2000, n.
6463), bensì perché detta norma presuppone che il danno sia prodotto
“dalla cosa”, suscettibile di cagionarlo per sua intrinseca natura o per la insorgenza in essa di agenti dannosi, sia pure provocati da fatti od elementi esterni, mentre quando la rete fognaria o di smaltimento delle acque bianche sia inadeguata a nulla varrebbe una migliore e più oculata custodia potendo il concetto di custodia estendersi fino al rifacimento della rete fognaria nella sua attuale consistenza, ma non già al dovere, implicante l'impiego di mezzi straordinari, di costruirne una nuova, di dimensioni e portata maggiori o, comunque, di struttura diversa rispetto a quella preesistente. Invero, in passato si è talvolta affermata la responsabilità del quando, malgrado la conoscenza di inconvenienti verificatisi in CP_4
precedenza e la prevedibilità dei danni, l'amministrazione non abbia provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza, vale a dire quando l'amministrazione non abbia adottato le cautele richieste dalle regole di prudenza e diligenza e della buona tecnica per evitare un danno all'incolumità o al patrimonio dei cittadini, in relazione ai compiti istituzionali concernenti la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature (Cass. civ. sez. III 27.01.1988 n. 722).
In tal caso, però, la responsabilità non può che fondarsi sulla disposizione generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ., che richiede la dimostrazione da parte del danneggiato non solo del nesso causale, ma anche della colpa dell'ente, sicché, a prescindere dalle considerazioni sopra svolte in ordine alla insussistenza del nesso causale in presenza di un evento atmosferico di tale eccezionalità da potersi qualificare come “caso fortuito”, si deve prendere atto che, nella specie, non è stata allegata e provata da parte attrice una colpa del per Controparte_4
25 non essere intervenuto mediante la realizzazione di opere che scongiurassero l'insabbiamento della conduttura, poiché, pur in presenza di una prevedibilità dell'evento dannoso, essendosi anche in altre circostanze, come rilevato dal CTU, verificato tale insabbiamento, non vi sono elementi di alcun tipo per potere affermare la sua evitabilità con l'adozione di opportune iniziative, dovendosi, al contrario, rilevare che, trattandosi di conduttura in prossimità della spiaggia, per tale motivo, la stessa è verosimilmente soggetta a simili inconvenienti in occasione di mareggiate.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda avanzata da parte attrice va rigettata e parte attrice, in base al principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal
D.M. 147/2022, in favore del , in Controparte_4
complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, €
777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., ed in favore del in complessivi € Controparte_2
di cui € 5.077,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, di cui
€ 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., ed € 1.404,20 per spese relative al procedimento di ATP, così come richiesto, spese che appaiono di importo comunque inferiore rispetto a quelle determinate sulla base dei menzionati parametri.
Va, infine, rigettata anche la domanda avanzata dal Controparte_2
nei confronti del , per le medesime
[...] Controparte_4
26 ragioni sopra esposte. Infatti, i danni lamentati dal non CP_2
possono essere considerati una conseguenza delle condizioni della condotta comunale di smaltimento delle acque reflue, bensì degli eventi alluvionali verificatisi in occasione dei fatti di causa, aventi la natura di “caso fortuito”.
Conseguentemente, il va condannato al Controparte_2
pagamento in favore del delle spese Controparte_4
processuali che, in base ai criteri sopra indicati, possono essere liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, €
777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione ritualmente notificato, in data 08.02.2012, da Persona_1
nei confronti del e del Controparte_4 Controparte_2
, proseguito, a seguito del decesso dell'attrice, da
[...] [...]
nei confronti di entrambi i suddetti convenuti, sentiti i procuratori Parte_1
delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta le domande avanzate da parte attrice e dal convenuto
2) condanna al pagamento Controparte_2 Parte_1
in favore del , delle spese processuali che Controparte_4
liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed €
1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; 3) condanna al pagamento Parte_1
27 in favore del delle spese processuali che liquida Controparte_2
in complessivi € 5.077,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., nonché in complessivi € 1.404,20 per spese relative al procedimento di ATP;
4) condanna il al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_4
5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, lì 12 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Corrado Bonanzinga)
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