TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. LUCISANO Parte_1
SERGIO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA Controparte_1
GILDA;
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art
445 bis cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità;
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di ATP non riconoscendo i requisiti sanitari riconoscendo solo una percentuale di invalidità del 68% dal 15.2.2024 e del 71 % dal 13.12.2024;
- che il CTU non aveva tento conto, della documentazione agli atti, copiosa, che attestavano la sussistenza delle infermità.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al CP_1 pagamento delle prestazioni con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo nel merito l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, il procedimento è stato definito con sentenza all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa l'erroneità della valutazione operata dal CTU si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata nelle operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
La relazione della CTU appare infatti ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.(
Ed invero il CTU ha adeguatamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente e alla documentazione prodotta successivamente (consulenza psichiatrica) pag 7 della CTU)riconoscendo una sindrome depressiva endoreattiva lieve.
Peraltro il CTU quanto alla documentazione prodotta
(consulenza psichiatrica del 13.12.2024)ha evidenziato come la perizianda in occasione della visita peritale successiva (21.1.2025)non aveva fatto cenno a tale consulenza psichiatrica, non aveva indicato i farmaci prescritti dallo psichiatra,e non aveva fatto menzione di problematiche inerenti a disturbi dell'umore.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11).
La relazione del CTU (cfr. fasc. fase ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art.152 disp.att.cpc.
PQM
Rigetta la domanda.
Spese di lite irripetibili.
Cosenza,11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino