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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2024, 3334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado iscritte al n. r.g. 2561/2024, 3334/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZOCCA Parte_1 C.F._1 CARLOTTA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 C.F._4 BERNARDI ANDREA e dall'avv. PAGANINI ANDREA
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 614, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“In via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi che il verbale di conciliazione del 07.01.2019 posto a fondamento e dunque titolo dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. nr. 178/21 RGE del
Tribunale di Vicenza è affetto da vizio del consenso/volontà del signor per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa e come tale deve essere annullato e di conseguenza emettere pronuncia costitutiva sul punto, con ogni effetto di legge.
pagina 1 di 9 Nel merito, ove la precedente istanza in via pregiudiziale venisse disattesa, accertato e dichiarato che le spese ingiunte per l'esecuzione dei lavori, nonché per gli oneri tecnici e accessori ex es. mob. 178/21 RGE risultano abnormi ed esorbitanti rispetto al titolo, rimodularsi le medesime limitandole a solo quanto previsto nel verbale di conciliazione del 07.01.2019 giusto
l'espresso richiamo alle perizie del 27.09.18 e 16.11.2018 geom. tenendo altresì in CP_4 considerazione che la CILA 1 sub all. 12 e dunque parte dei lavori eseguiti hanno riguardato la sola proprietà degli opposti, di modo che inutile risultava la procedura esecutiva così instaurata, temerariamente proposta dagli opposti nei confronti dell'opponente quanto a quella porzione di mura di confine e che i lavori eseguiti non rientrano tra quella programmati e progettati per la specifica esecuzione sulla base del titolo e in aderenza con lo stesso, nonché emergono come eccessivi e sproporzionati anche quanto ai relativi costi.
In ogni caso, accertata e dichiarata la fondatezza delle contestazioni svolte alla liquidazione delle spese di CTU e di giudizio di cui al i paragrafi c) e d) in narrativa, alla luce tanto dell'attività inutilmente svolta dal CTU per le immotivate pretese degli opposti, quanto rispetto all'avere gli stessi agito esecutivamente per opere già completata sulla capezzagna e nella consapevolezza di ciò, rimodulare le medesime disponendone almeno la compensazione.
Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, come per legge.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze formulate nelle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.”
Per parti convenute opposte:
“In via pregiudiziale: dichiararsi inammissibile e/ improcedibile la presente opposizione per i motivi in narrativa. In subordine dichiararla inammissibile con riferimento al primo motivo
(vizio verbale di conciliazione) e secondo motivo (enormità dei lavori eseguiti e abnorme costo dei medesimi).
In via principale e nel merito: rigettarsi ogni domanda di parte opponente e confermarsi il provvedimento di liquidazione e ingiunzione ex art. 614 e 642 c.p.c. emesso dal GE dott.
Carpenedo in data 29.04.2024 nell'ambito della procedura esecutiva nr. 178/21 RGE del
Tribunale di Vicenza;
in ogni caso accertarsi e dichiararsi che gli opposti sono creditori dell'opponente per tutte le somme liquidate dal GE nel provvedimento 29.04.2024 e portate in precetto, pari ad euro 50.374,50 oltre ad interessi dalla notifica del precetto al saldo, oltre a
pagina 2 di 9 spese di precetto e successive occorrende, ovvero della somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa.
Condannarsi l'opponente al risarcimento del danno, in via equitativa, per aver proposto tre identiche opposizioni avverso il medesimo provvedimento esecutivo, come documentato in narrativa.
In ogni caso, spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti atti di citazione ex art. 645 c.p.c., rispettivamente del 7.6.2024 e del 25.7.2024,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo esecutivo del 29.4.2024, Parte_1 con cui il G.E. gli aveva ingiunto, al termine di un procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. per l'esecuzione di alcune opere il pagamento, in favore di e CP_3 CP_1 Controparte_2
delle spese del procedimento quantificate sulla base della relazione del c.t.u. incaricato.
[...]
A fondamento dell'opposizione deduceva che: i lavori da svolgersi, consistenti in una bonifica e nel rifacimento di un muro di confine tra le rispettive proprietà, erano stati previamente individuati in un verbale di conciliazione (a seguito di C.T.U.) all'esito di un giudizio ex art. 700
c.p.c. e che gli stessi erano stati quasi totalmente eseguiti;
contravvenendo agli accordi intercorsi, gli opposti agivano ex art. 612 c.p.c., ed il G.E. disponeva altra C.T.U. con conseguente realizzazione di altri lavori non previsti nel titolo esecutivo, con costi enormemente più alti di quelli alla base dell'accordo di conciliazione;
che il G.E. non verificava la congruità delle opere e/o delle spese della C.T.U., limitandosi a liquidare ex post le stesse nel frattempo eseguite dall'ausiliario incaricato, senza entrare nel merito delle osservazioni dell'opponente a riguardo;
pertanto, il verbale di conciliazione doveva essere annullato per vizio del consenso, in quanto l'opponente, alla luce di quanto accertato in sede esecutiva, mai avrebbe concluso un siffatto accordo qualora a conoscenza della necessità di altre opere e dei relativi maggiori costi;
le spese dell'esecuzione erano del tutto esorbitanti e non necessarie, così come quelle della C.T.U., posta erroneamente a carico quasi totalmente dell'opponente; anche le spese di lite erano state liquidate senza rispettare i parametri previsti dal DM 55/2014 e senza alcuna motivazione.
Chiedeva, quindi, per tali ragioni, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
2. e si costituivano in entrambi i procedimenti con CP_3 CP_1 Controparte_2 identici atti difensivi, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta pagina 3 di 9 dopo la chiusura del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. e contestando nel merito le deduzioni attoree.
3. I due procedimenti venivano riuniti dal giudice ex art. 273 c.p.c..
Rigettata - all'esito di apposita udienza - l'istanza ex art. 649 c.p.c., la causa veniva, quindi, rinviata ex art. 127 ter c.p.c. senza ammissione delle istanze istruttorie per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice tratteneva all'esito la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. È, anzitutto, inammissibile la richiesta di annullamento per vizio del consenso del verbale di conciliazione costituente il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione.
Tale doglianza non può essere proposta nel presente procedimento, avente ad oggetto la (sola) verifica di congruità delle spese liquidate dal G.E. con il decreto ex art. 614 c.p.c. e non la validità del titolo esecutivo giudiziale costituente il presupposto stesso dell'esecuzione: tale doglianza poteva essere fatte valere, essendo il verbale di conciliazione un atto “sostanzialmente” contrattuale (anche se emesso in ambito giudiziale), con le forme previste dalla legge per l'impugnazione dei titoli esecutivi, e quindi con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma
1, c.p.c., prima del presente giudizio.
È stato, infatti, osservato che “per antico insegnamento (fin da Cass. l giugno 1968, n. 1655), sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; e così, visto che la conciliazione è frutto dell'incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione scevra da vizi logici e da errori giuridici (nello stesso senso: Cass. 15 aprile 1980, n. 2459): infatti, l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono (Cass. 18 luglio 1987, n. 6333) così Cass.
Sez. 3, 26/02/2014, n. 4564, Rv. 630130 - 01 in motivazione;
conf. Cass. n. 20913/2020).
Pertanto - ferma l'inammissibilità di tale motivo di opposizione nel presente procedimento – la censura non è più proponibile, essendosi ormai conclusa l'esecuzione in modo definitivo.
pagina 4 di 9 Tuttavia, anche ad ammettere che tale doglianza sia ammissibile nella presente opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa risulterebbe in ogni caso infondata, perché, da un lato, l'opponente non ha indicato in modo sufficientemente preciso gli elementi posti a fondamento dell'impugnativa negoziale neppure evidenziando gli elementi costituitivi dell'errore: egli ha semplicemente dedotto che, qualora correttamente rappresentatosi i maggiori lavori, non avrebbe sottoscritto la conciliazione, senza tuttavia indicare dove si anniderebbe l'errore vizio, considerato che la c.t.u., svoltasi nel contraddittorio delle parti, ha dovuto procedere con gli ulteriori interventi alla luce della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi per come accertata nel corso delle operazioni;
dall'altro, se la supposta divergenza si riferisce, invece, alla non necessità dei lavori indicati e poi realizzati, verificata solo all'esito del procedimento, la stessa non attiene all'errore rappresentativo, ma al quomodo dell'esecuzione, e doveva essere perciò fatta valere nell'ambito del procedimento esecutivo con le forme di legge.
5. Tanto premesso, l'opponente nel merito contesta: 1) la liquidazione delle spese dell'esecuzione operata dal G.E., censurando l'addebito delle diverse e maggiori opere effettuate dal c.t.u. in sede esecutiva, ritenute difformi rispetto a quelle concordate in sede conciliativa;
2) la misura delle stesse (sia di quelle, in tesi, ancora da svolgere in base all'accordo tra le parti sia di quelle nuove); 3) la ripartizione delle spese di C.T.U.; 4) infine, la misura di quelle di lite.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
5.1. Sotto il primo profilo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con
l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora
l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il
pagina 5 di 9 giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.
(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)” Cass. n. Sez. 3 -
, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 01); “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615
e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.” Sez. 3 -
, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024 (Rv. 672931 - 01).
Alla luce di tali principi, l'opposizione risulta inammissibile in quanto l'attore avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione avverso la decisone del G.E. di ammettere e poi di autorizzare le nuove/diverse opere indicate dall'ausiliario, e ciò fino alla fine del processo esecutivo, impugnando il provvedimento di estinzione “atipica” con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Sono, infatti, infondate le doglianze dell'opponente circa l'impossibilità di impugnazione di tali decisioni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, giacché, come rilevato dagli opposti,
l'opponente avrebbe potuto proporre apposito ricorso al G.E. avverso il provvedimento del
12.9.2022 che autorizzava i lavori previamente elencati dal c.t.u. e, successivamente, in esito alla comunicazione dell'8.03.2024 che comunicava la fine lavori e a quella del 12.04.2024 con la quale il c.t.u. comunicava che erano state concluse tutte le operazioni.
Da ultimo, come detto, poteva proporre tutte queste censure previa impugnazione dell'estinzione atipica del procedimento.
pagina 6 di 9 5.2. Con riferimento alla congruità dei costi svolti o anticipati dagli opposti – verifica certamente ammissibile nel presente procedimento – va rilevato che la stessa è provata dalla perfetta coincidenza tra le spese liquidate per l'esecuzione dal GE e quelle elencate dal c.t.u..
Infatti, le spese anticipate dai convenuti sono esattamente quelle autorizzate e poi liquidate dal
G.E. all'esito della procedura, non potendo quindi predicarsi alcuna esorbitanza delle stesse rispetto a presunti parametri di riferimento o di mercato (neppure indicati), perché questa verifica
è stata svolta già ex ante dal G.E. al momento dell'autorizzazione delle opere proposte dal c.t.u. e poi della successiva liquidazione sulla base della relazione finale del c.t.u.; ne consegue che alcuna contestazione postuma così formulata è accoglibile, dovendo, invero, l'opponente censurare l'eventuale l'indebita maggiorazione dei costi durante le operazioni, sollecitando, all'uopo il G.E., ovvero, in mancanza, proponendo apposita opposizione ex art. 617 c.p.c. contro gli atti dell'esecuzione.
Una volta che le spese per le opere erano state autorizzate per come quantificate sulla base dei maggiori valori indicati (essendo trascorsi due anni dal verbale di conciliazione) e poi eseguite senza alcuna opposizione, esse sono - inevitabilmente - diventate un costo “verificato” della procedura anticipato dai procedenti, e poi ingiunto, all'esito, per la ripetizione, alla parte esecutata. L'opponente, peraltro, neppure specifica perché tali spese dovrebbero ritenersi incongrue, limitandosi ad affermare che le stesse sarebbero eccessive rispetto a quelle ipotizzabili o preventivabili. Tuttavia, se l'aggiornamento delle stesse al rialzo nella misura quantificata è dipeso semplicemente dalla loro esecuzione a distanza di due anni dall'accordo originario, con conseguente aumento dei costi correttamente giustificato dal c.t.u. nella sua relazione, le spese per le altre opere, ritenute diverse o nuove, e quindi esorbitanti, dovevano essere contestate, come detto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
La censura in parte qua va quindi disattesa, non avendo l'opponente specificamente contestato né provato tale doglianza.
5.3. Anche le spese di c.t.u. sono state suddivise in base ad un criterio logico ed immune da censure, avendo il G.E. ritenuto, da un lato, necessaria la C.T.U. per la determinazione puntuale ed aggiornata delle opere da svolgersi, e, dall'altro, soccombente, nel procedimento, sotto tale profilo, l'esecutato, alla luce delle verifiche svolte.
pagina 7 di 9 5.4. Quanto invece, alle spese di lite, l'opposizione è fondata, in quanto la liquidazione non risulta motivata ed è comunque eccessiva in base ai parametri di riferimento di cui al D.M.
55/2014.
Prendendo a riferimento i valori dell'esecuzione presso terzi, per consegna o rilascio (gli unici utilizzabili - in via analogica - in quanto equiparabili per attività difensive) per lo scaglione da
26.001,00 a 52.000,00, essendo il valore del procedimento pari alle spese di esecuzione di Euro
44.197,44 (= 3.737,32 +10.325,70 +30.134,42), ed applicando i valori massimi per la complessità oggettiva e la durata della procedura, risultano dovuti Euro 3.332,00, oltre accessori di legge, e non 3.800,00.
6. In parziale accoglimento dell'opposizione, va quindi revocato il decreto ingiuntivo con conferma integrale delle statuizioni contenute nel decreto opposto, salvo che per le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.332,00, oltre accessori di legge e anticipazioni. Le maggiori somme (eventualmente) corrisposte a tale titolo in corso di causa potranno essere compensate con quelle del presente procedimento di seguito liquidate.
7. Le spese dei due procedimenti riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori medi previsti dal D.M.
55/2014, per un unico procedimento, attesa la sostanziale identità dei rispettivi atti introduttivi, per le fasi di studio ed introduttiva, e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, alla luce della natura documentale della causa.
Le spese della parentesi cautelare non vanno liquidate trattandosi di mera anticipazione della prima udienza e non di altro procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n. 2561/2024 e 3334/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo dd. 29.4.2024 R.G. 178/2021; revoca il decreto ingiuntivo;
pagina 8 di 9 conferma le statuizioni del G.E. in punto spese dell'esecuzione contenute nel decreto ingiuntivo opposto, ad eccezione di quelle relative alle spese di lite, che liquida in Euro 3.332,00 oltre accessori di legge e anticipazioni;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate d'ufficio in Euro 5.261,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege;
Vicenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
DA CI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado iscritte al n. r.g. 2561/2024, 3334/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZOCCA Parte_1 C.F._1 CARLOTTA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 C.F._4 BERNARDI ANDREA e dall'avv. PAGANINI ANDREA
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 614, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“In via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi che il verbale di conciliazione del 07.01.2019 posto a fondamento e dunque titolo dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. nr. 178/21 RGE del
Tribunale di Vicenza è affetto da vizio del consenso/volontà del signor per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa e come tale deve essere annullato e di conseguenza emettere pronuncia costitutiva sul punto, con ogni effetto di legge.
pagina 1 di 9 Nel merito, ove la precedente istanza in via pregiudiziale venisse disattesa, accertato e dichiarato che le spese ingiunte per l'esecuzione dei lavori, nonché per gli oneri tecnici e accessori ex es. mob. 178/21 RGE risultano abnormi ed esorbitanti rispetto al titolo, rimodularsi le medesime limitandole a solo quanto previsto nel verbale di conciliazione del 07.01.2019 giusto
l'espresso richiamo alle perizie del 27.09.18 e 16.11.2018 geom. tenendo altresì in CP_4 considerazione che la CILA 1 sub all. 12 e dunque parte dei lavori eseguiti hanno riguardato la sola proprietà degli opposti, di modo che inutile risultava la procedura esecutiva così instaurata, temerariamente proposta dagli opposti nei confronti dell'opponente quanto a quella porzione di mura di confine e che i lavori eseguiti non rientrano tra quella programmati e progettati per la specifica esecuzione sulla base del titolo e in aderenza con lo stesso, nonché emergono come eccessivi e sproporzionati anche quanto ai relativi costi.
In ogni caso, accertata e dichiarata la fondatezza delle contestazioni svolte alla liquidazione delle spese di CTU e di giudizio di cui al i paragrafi c) e d) in narrativa, alla luce tanto dell'attività inutilmente svolta dal CTU per le immotivate pretese degli opposti, quanto rispetto all'avere gli stessi agito esecutivamente per opere già completata sulla capezzagna e nella consapevolezza di ciò, rimodulare le medesime disponendone almeno la compensazione.
Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, come per legge.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze formulate nelle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.”
Per parti convenute opposte:
“In via pregiudiziale: dichiararsi inammissibile e/ improcedibile la presente opposizione per i motivi in narrativa. In subordine dichiararla inammissibile con riferimento al primo motivo
(vizio verbale di conciliazione) e secondo motivo (enormità dei lavori eseguiti e abnorme costo dei medesimi).
In via principale e nel merito: rigettarsi ogni domanda di parte opponente e confermarsi il provvedimento di liquidazione e ingiunzione ex art. 614 e 642 c.p.c. emesso dal GE dott.
Carpenedo in data 29.04.2024 nell'ambito della procedura esecutiva nr. 178/21 RGE del
Tribunale di Vicenza;
in ogni caso accertarsi e dichiararsi che gli opposti sono creditori dell'opponente per tutte le somme liquidate dal GE nel provvedimento 29.04.2024 e portate in precetto, pari ad euro 50.374,50 oltre ad interessi dalla notifica del precetto al saldo, oltre a
pagina 2 di 9 spese di precetto e successive occorrende, ovvero della somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa.
Condannarsi l'opponente al risarcimento del danno, in via equitativa, per aver proposto tre identiche opposizioni avverso il medesimo provvedimento esecutivo, come documentato in narrativa.
In ogni caso, spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti atti di citazione ex art. 645 c.p.c., rispettivamente del 7.6.2024 e del 25.7.2024,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo esecutivo del 29.4.2024, Parte_1 con cui il G.E. gli aveva ingiunto, al termine di un procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. per l'esecuzione di alcune opere il pagamento, in favore di e CP_3 CP_1 Controparte_2
delle spese del procedimento quantificate sulla base della relazione del c.t.u. incaricato.
[...]
A fondamento dell'opposizione deduceva che: i lavori da svolgersi, consistenti in una bonifica e nel rifacimento di un muro di confine tra le rispettive proprietà, erano stati previamente individuati in un verbale di conciliazione (a seguito di C.T.U.) all'esito di un giudizio ex art. 700
c.p.c. e che gli stessi erano stati quasi totalmente eseguiti;
contravvenendo agli accordi intercorsi, gli opposti agivano ex art. 612 c.p.c., ed il G.E. disponeva altra C.T.U. con conseguente realizzazione di altri lavori non previsti nel titolo esecutivo, con costi enormemente più alti di quelli alla base dell'accordo di conciliazione;
che il G.E. non verificava la congruità delle opere e/o delle spese della C.T.U., limitandosi a liquidare ex post le stesse nel frattempo eseguite dall'ausiliario incaricato, senza entrare nel merito delle osservazioni dell'opponente a riguardo;
pertanto, il verbale di conciliazione doveva essere annullato per vizio del consenso, in quanto l'opponente, alla luce di quanto accertato in sede esecutiva, mai avrebbe concluso un siffatto accordo qualora a conoscenza della necessità di altre opere e dei relativi maggiori costi;
le spese dell'esecuzione erano del tutto esorbitanti e non necessarie, così come quelle della C.T.U., posta erroneamente a carico quasi totalmente dell'opponente; anche le spese di lite erano state liquidate senza rispettare i parametri previsti dal DM 55/2014 e senza alcuna motivazione.
Chiedeva, quindi, per tali ragioni, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
2. e si costituivano in entrambi i procedimenti con CP_3 CP_1 Controparte_2 identici atti difensivi, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta pagina 3 di 9 dopo la chiusura del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. e contestando nel merito le deduzioni attoree.
3. I due procedimenti venivano riuniti dal giudice ex art. 273 c.p.c..
Rigettata - all'esito di apposita udienza - l'istanza ex art. 649 c.p.c., la causa veniva, quindi, rinviata ex art. 127 ter c.p.c. senza ammissione delle istanze istruttorie per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice tratteneva all'esito la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. È, anzitutto, inammissibile la richiesta di annullamento per vizio del consenso del verbale di conciliazione costituente il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione.
Tale doglianza non può essere proposta nel presente procedimento, avente ad oggetto la (sola) verifica di congruità delle spese liquidate dal G.E. con il decreto ex art. 614 c.p.c. e non la validità del titolo esecutivo giudiziale costituente il presupposto stesso dell'esecuzione: tale doglianza poteva essere fatte valere, essendo il verbale di conciliazione un atto “sostanzialmente” contrattuale (anche se emesso in ambito giudiziale), con le forme previste dalla legge per l'impugnazione dei titoli esecutivi, e quindi con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma
1, c.p.c., prima del presente giudizio.
È stato, infatti, osservato che “per antico insegnamento (fin da Cass. l giugno 1968, n. 1655), sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; e così, visto che la conciliazione è frutto dell'incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione scevra da vizi logici e da errori giuridici (nello stesso senso: Cass. 15 aprile 1980, n. 2459): infatti, l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono (Cass. 18 luglio 1987, n. 6333) così Cass.
Sez. 3, 26/02/2014, n. 4564, Rv. 630130 - 01 in motivazione;
conf. Cass. n. 20913/2020).
Pertanto - ferma l'inammissibilità di tale motivo di opposizione nel presente procedimento – la censura non è più proponibile, essendosi ormai conclusa l'esecuzione in modo definitivo.
pagina 4 di 9 Tuttavia, anche ad ammettere che tale doglianza sia ammissibile nella presente opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa risulterebbe in ogni caso infondata, perché, da un lato, l'opponente non ha indicato in modo sufficientemente preciso gli elementi posti a fondamento dell'impugnativa negoziale neppure evidenziando gli elementi costituitivi dell'errore: egli ha semplicemente dedotto che, qualora correttamente rappresentatosi i maggiori lavori, non avrebbe sottoscritto la conciliazione, senza tuttavia indicare dove si anniderebbe l'errore vizio, considerato che la c.t.u., svoltasi nel contraddittorio delle parti, ha dovuto procedere con gli ulteriori interventi alla luce della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi per come accertata nel corso delle operazioni;
dall'altro, se la supposta divergenza si riferisce, invece, alla non necessità dei lavori indicati e poi realizzati, verificata solo all'esito del procedimento, la stessa non attiene all'errore rappresentativo, ma al quomodo dell'esecuzione, e doveva essere perciò fatta valere nell'ambito del procedimento esecutivo con le forme di legge.
5. Tanto premesso, l'opponente nel merito contesta: 1) la liquidazione delle spese dell'esecuzione operata dal G.E., censurando l'addebito delle diverse e maggiori opere effettuate dal c.t.u. in sede esecutiva, ritenute difformi rispetto a quelle concordate in sede conciliativa;
2) la misura delle stesse (sia di quelle, in tesi, ancora da svolgere in base all'accordo tra le parti sia di quelle nuove); 3) la ripartizione delle spese di C.T.U.; 4) infine, la misura di quelle di lite.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
5.1. Sotto il primo profilo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con
l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora
l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il
pagina 5 di 9 giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.
(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)” Cass. n. Sez. 3 -
, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 01); “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615
e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.” Sez. 3 -
, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024 (Rv. 672931 - 01).
Alla luce di tali principi, l'opposizione risulta inammissibile in quanto l'attore avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione avverso la decisone del G.E. di ammettere e poi di autorizzare le nuove/diverse opere indicate dall'ausiliario, e ciò fino alla fine del processo esecutivo, impugnando il provvedimento di estinzione “atipica” con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Sono, infatti, infondate le doglianze dell'opponente circa l'impossibilità di impugnazione di tali decisioni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, giacché, come rilevato dagli opposti,
l'opponente avrebbe potuto proporre apposito ricorso al G.E. avverso il provvedimento del
12.9.2022 che autorizzava i lavori previamente elencati dal c.t.u. e, successivamente, in esito alla comunicazione dell'8.03.2024 che comunicava la fine lavori e a quella del 12.04.2024 con la quale il c.t.u. comunicava che erano state concluse tutte le operazioni.
Da ultimo, come detto, poteva proporre tutte queste censure previa impugnazione dell'estinzione atipica del procedimento.
pagina 6 di 9 5.2. Con riferimento alla congruità dei costi svolti o anticipati dagli opposti – verifica certamente ammissibile nel presente procedimento – va rilevato che la stessa è provata dalla perfetta coincidenza tra le spese liquidate per l'esecuzione dal GE e quelle elencate dal c.t.u..
Infatti, le spese anticipate dai convenuti sono esattamente quelle autorizzate e poi liquidate dal
G.E. all'esito della procedura, non potendo quindi predicarsi alcuna esorbitanza delle stesse rispetto a presunti parametri di riferimento o di mercato (neppure indicati), perché questa verifica
è stata svolta già ex ante dal G.E. al momento dell'autorizzazione delle opere proposte dal c.t.u. e poi della successiva liquidazione sulla base della relazione finale del c.t.u.; ne consegue che alcuna contestazione postuma così formulata è accoglibile, dovendo, invero, l'opponente censurare l'eventuale l'indebita maggiorazione dei costi durante le operazioni, sollecitando, all'uopo il G.E., ovvero, in mancanza, proponendo apposita opposizione ex art. 617 c.p.c. contro gli atti dell'esecuzione.
Una volta che le spese per le opere erano state autorizzate per come quantificate sulla base dei maggiori valori indicati (essendo trascorsi due anni dal verbale di conciliazione) e poi eseguite senza alcuna opposizione, esse sono - inevitabilmente - diventate un costo “verificato” della procedura anticipato dai procedenti, e poi ingiunto, all'esito, per la ripetizione, alla parte esecutata. L'opponente, peraltro, neppure specifica perché tali spese dovrebbero ritenersi incongrue, limitandosi ad affermare che le stesse sarebbero eccessive rispetto a quelle ipotizzabili o preventivabili. Tuttavia, se l'aggiornamento delle stesse al rialzo nella misura quantificata è dipeso semplicemente dalla loro esecuzione a distanza di due anni dall'accordo originario, con conseguente aumento dei costi correttamente giustificato dal c.t.u. nella sua relazione, le spese per le altre opere, ritenute diverse o nuove, e quindi esorbitanti, dovevano essere contestate, come detto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
La censura in parte qua va quindi disattesa, non avendo l'opponente specificamente contestato né provato tale doglianza.
5.3. Anche le spese di c.t.u. sono state suddivise in base ad un criterio logico ed immune da censure, avendo il G.E. ritenuto, da un lato, necessaria la C.T.U. per la determinazione puntuale ed aggiornata delle opere da svolgersi, e, dall'altro, soccombente, nel procedimento, sotto tale profilo, l'esecutato, alla luce delle verifiche svolte.
pagina 7 di 9 5.4. Quanto invece, alle spese di lite, l'opposizione è fondata, in quanto la liquidazione non risulta motivata ed è comunque eccessiva in base ai parametri di riferimento di cui al D.M.
55/2014.
Prendendo a riferimento i valori dell'esecuzione presso terzi, per consegna o rilascio (gli unici utilizzabili - in via analogica - in quanto equiparabili per attività difensive) per lo scaglione da
26.001,00 a 52.000,00, essendo il valore del procedimento pari alle spese di esecuzione di Euro
44.197,44 (= 3.737,32 +10.325,70 +30.134,42), ed applicando i valori massimi per la complessità oggettiva e la durata della procedura, risultano dovuti Euro 3.332,00, oltre accessori di legge, e non 3.800,00.
6. In parziale accoglimento dell'opposizione, va quindi revocato il decreto ingiuntivo con conferma integrale delle statuizioni contenute nel decreto opposto, salvo che per le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.332,00, oltre accessori di legge e anticipazioni. Le maggiori somme (eventualmente) corrisposte a tale titolo in corso di causa potranno essere compensate con quelle del presente procedimento di seguito liquidate.
7. Le spese dei due procedimenti riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori medi previsti dal D.M.
55/2014, per un unico procedimento, attesa la sostanziale identità dei rispettivi atti introduttivi, per le fasi di studio ed introduttiva, e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, alla luce della natura documentale della causa.
Le spese della parentesi cautelare non vanno liquidate trattandosi di mera anticipazione della prima udienza e non di altro procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n. 2561/2024 e 3334/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo dd. 29.4.2024 R.G. 178/2021; revoca il decreto ingiuntivo;
pagina 8 di 9 conferma le statuizioni del G.E. in punto spese dell'esecuzione contenute nel decreto ingiuntivo opposto, ad eccezione di quelle relative alle spese di lite, che liquida in Euro 3.332,00 oltre accessori di legge e anticipazioni;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate d'ufficio in Euro 5.261,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege;
Vicenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
DA CI
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