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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- d.ssa Rita Carosella Presidente
- dr.Federico Scioli Consigliere
- avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art. 281 sexies
cpc n.461/2020 del 7/10/2020, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso,
avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo-somministrazione”
T R A
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.Francesco Maria Lino,
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Caserta alla Piazza Pitesti n.9
APPELLANTE
E
1 ( ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Antonello Mite, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso alla Piazza V.Emanuele II n.44
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di il Tribunale di Campobasso emetteva decreto ingiuntivo Parte_1
n.746/2016 del 9/12/2016 nei confronti dell Controparte_1
(da ora per brevità solamente “ ”), per il pagamento della somma
[...] CP_2
di € 18.499,15, oltre gli interessi di mora, per il mancato pagamento di fatture per la fornitura di materiali negli anni 2014, 2015 e 2016 (comprensiva di spese notarili per l'autentica delle scritture contabili per € 790,00);
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, la prefata “ ” CP_2
formulava opposizione, deducendo di avere eseguito il pagamento di alcune fatture per un importo complessivo di € 11.666,50 già prima della notifica dell'ingiunzione opposta e nel contempo contestando l'inidoneità delle fatture a costituire valida prova per la concessione del decreto ingiuntivo stesso, per cui chiedeva -in suo accoglimento- la revoca dell'ingiunzione opposto;
2 -costituitasi, dando atto del pagamento della minor somma di € 11.666,50 Parte_1
avvenuto in concomitanza del deposito del ricorso ingiunzionale, chiedeva la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo con la condanna alle spese;
-in corso di causa, ” provvedeva al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
dell'ulteriore somma di € 1.152,51;
- con sentenza ex art. 281 sexies cpc n.461/2020 del 7/12/2020, pubblicata in pari data,
l'adito Tribunale, previa revoca del decreto, accoglieva parzialmente l'opposizione condannando ” al pagamento di favore di della minor somma di € CP_2 Parte_1
4.890,14, oltre gli interessi di mora al saggio e secondo la decorrenza di cui al D.Lgs
231/2002 sull'ingiunta somma di € 18.499,15, e le spese di causa compensate nella misura di 1/2.
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 4/01/2021, ha interposto appello Parte_1
avverso la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa depositata il 25/03/2021 si è costituita l'appellata ” la quale si è CP_2
riportata ai propri atti, con il favore delle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Vanno innanzitutto evidenziati e ribaditi i pacifici principi relativi alla natura della fase monitoria ed alla successiva di cognizione piena conseguente alla opposizione sulla quale
3 il Giudice è tenuto a pronunciarsi nel rispetto del preciso riparto dell'onere probatorio a carico delle parti, all'applicabilità e riconoscimento -anche alle degli interessi Pt_2
moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sul credito accertato, alla inammissibile “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato nel corso del primo grado, alla necessaria revoca dell'ingiunzione opposta -in caso in caso di accoglimento parziale dell'opposizione- che va sostituita dalla relativa sentenza sia in presenza di un qualsiasi pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto ove il diritto del creditore risulti provato (come pacificamente nella fattispecie), e sia per le determinazioni relative alle spese, della fase monitoria come dell'opposizione, ed all'accertato -e non impugnato- credito della opposta per Parte_1
cui sui punti de quibus -per quanto di ragione- si è formato il giudicato, e comunque non si vedono i motivi per ulteriormente disquisirne anche alla luce dei pacifici ed unanimamente conformi principi ed insegnamenti della S.C.=
A) Ciò che, con il primo motivo di impugnazione, sostanzialmente l'appellante Pt_1
contesta è l'omessa condanna di al pagamento anche delle spese di € 790,00 dalla CP_2
stessa sopportate per l'autentica notarile delle scritture contabili, quale spesa necessaria per dimostrare la corretta appostazione nella contabilità di delle fatture azionate Parte_1
in via monitoria e al contempo, per ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore,
che, riconosciute nel decreto ingiuntivo e travolte dalla sua revoca, non sono state erratamente confermate dal giudice della cognizione piena.
La doglianza è fondata.
4 Costituisce pacifico principio che la revoca, a seguito del giudizio di primo grado, del decreto ingiuntivo opposto non esclude che il creditore possa recuperare le spese sostenute per ottenere il provvedimento, allorché lo stesso risulti confermato nel successivo grado di giudizio -come nella fattispecie per la definitività della sentenza di primo grado quanto ai capi non contestati di fondatezza e riconoscimento del credito di atteso che, ai fini Pt_1
della pronunzia sulle spese processuali, il criterio della soccombenza non è frazionabile in rapporto agli esiti delle diverse fasi del giudizio, ma deve avere riguardo alla decisione conclusiva della lite, in particolare a quella di appello, che conclude definitivamente la contestazione del merito.
È indiscusso che, tra le spese della fase monitoria, abbia sostenuto l'esborso di € Pt_1
790,00 per l'autentica notarile delle scritture contabili al fine dell'ottenimento della ingiunzione in parola.
Orbene, va sottolineato che seppur vero che le fatture elettroniche in formato XML
possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili, contenente l'annotazione delle fatture e l'attestazione di regolare tenuta da parte del notaio, in quanto il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie, ciò che renderebbe superflua la presentazione degli estratti autentici per l'ottenimento della chiesta ingiunzione di pagamento, è altrettanto vero che tale richiesta documentale non costituisce una mera formalità, bensì -attraverso il collegamento tra le fatture e le scritture contabili ufficiali- risponde a esigenze sostanziali di tutela delle stesse parti per garantire l'affidabilità della pretesa creditoria.
5 Infatti, l'art. 634 c.p.c. ammette diverse tipologie di prove scritte, ponendo come elemento centrale la regolare tenuta delle scritture contabili ai fini IVA (L. n. 178/2020, e D.L. n.
41/2021), per cui la sola fattura elettronica, di per sé, non rappresenterebbe un titolo sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, per cui si rende necessaria una base documentale più solida idonea ad attestare - attraverso un collegamento con la documentazione contabile autentica- la correttezza contabile e la fondatezza del credito,.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni, vanno quindi riconosciute in favore dell'appellante le necessarie spese sostenute per l'autentica notarile delle scritture Pt_1
contabili, oltre gli interessi legali dal decreto ingiuntivo opposto.
Per completezza di scrutinio, va, infine, precisato che con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164,
contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, recante attuazione della legge 26 novembre2021, n. 206, recante delega al Governo
per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ha previsto, apportando modifiche all'art. 634 cpc, che: «per i crediti
di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche
trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e
delle finanze e gestito dall'Agenzia », ma appare ovvio che tale ultima CP_3
disposizione normativa non possa che applicarsi in tutte le fattispecie successive alla sua entrata in vigore (G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024), e quindi non a quella oggi in scrutinio.
6 B) Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'omessa statuizione di condanna al pagamento in suo favore anche delle competenze liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo, pure queste travolte dalla sua revoca.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Per costante giurisprudenza della S.C. e di merito, ed ad ulteriore conforto ed in aggiunta alle motivazioni di cui al punto A), l'accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite, in quanto l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
Nella fattispecie il primo Giudice -in forza della pronuncia di parziale accoglimento dell'opposizione- ha correttamente proceduto all'unitaria liquidazione delle spese di causa
(e quindi del compenso) con loro parziale compensazione nella misura di ½, ciò che è
assolutamente giustificato e condiviso dal Collegio.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di parziale accoglimento dell'appello per i motivi così come dedotti, ed applicando il D.M. 55/2014 -aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla conferma delle spese del primo grado così come liquidate con l'impugnata sentenza ed alla determinazione di quelle del presente che, compensate nella misura di ½, si
7 liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa (disputatum) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies cpc n.461/2020 del 7/10/2020, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da con citazione notificata a mezzo Parte_1
PEC del 4/01/2021, nei confronti dell Controparte_1
così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l Controparte_1
al pagamento -in favore di della somma di € 790,00, oltre interessi
[...] Parte_1
legali dal decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellata a Controparte_1
rimborsare all'appellante le spese di lite del presente grado, che compensa Parte_1
nella misura di ½, liquidate per l'intero in complessivi € 564,50 di cui € 64,50 per spese borsuali e € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%,
IVA e Cap come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario;
3) rigetta per il resto l'appello, rimanendo confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente
8 impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 2/05/2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
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