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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 290/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 290/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. D'ONOFRIO FRANCESCO, e dell'Avv. GRAZIANI ERNESTO
( ), con domicilio eletto in C.SO GARIBALDI N. 27 C.F._2
66020 PAGLIETA;
presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) quale cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA, con P.IVA_2 domicilio eletto in VIA PACEVECCHIA 14 C BENEVENTO presso il difensore
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Nel merito, per i motivi in fatto e diritto esposti in premessa, revocare, rigettare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto decreto ingiuntivo pagina 1 di 20 oggetto di opposizione e, di conseguenza, il pedissequo atto di precetto allegato;
In subordine, accertare che la somma ingiunta risulta errata ed inesatta e/o, in ogni caso, minore rispetto a quella richiesta;
Con vittoria di competenze e spese di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
in via principale e nel merito:
accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 435/2022 del Tribunale Ordinario di Lanciano, condannando controparte al pagamento della somma di 23.128,07 euro, oltre spese ed interessi come ivi liquidati sino al soddisfo in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 23.128,07 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio fino al saldo effettivo in ogni caso condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
pagina 2 di 20 condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il Sig. ha opposto il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Lanciano, notificato il 31 gennaio 2023 (n. 435/2022 del
9.12.2022), su richiesta di . L'ingiunzione intima il pagamento CP_2 immediato di € 23.128,07, di cui € 16.070,30 di capitale ed € 7.057,77 di interessi di mora, più onorari e spese.
L'importo indicato è richiesto quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento personale di € 20.000,00 concesso da Banca DO nel
2009, credito poi ceduto da DO a Banca IS nel 2015, e da Banca
IS a tramite cessione in blocco. CP_2
A base dell'opposizione il sostiene la carenza di Legittimazione attiva Pt_1 di che non ha fornito prove valide della cessione del credito da CP_2
DO a IS. Il documento presentato da per la cessione CP_2 tra DO e IS contiene "omissis", non include un elenco dei crediti ceduti e non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale come richiesto per le cessioni in blocco (art. 58 TUB); analogo rilevo viene sollevato sul contratto di cessione tra IS e che presenta anch'esso "omissis", non CP_2 contiene elenchi di crediti, non è sottoscritto da Banca IS e la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare il fondamento della pretesa.
Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito.
Ha dedotto la sussistenza di tassi usurari: Il contratto di finanziamento prevede un TAN del 12,95% e un TAEG-ISC del 14,37%, con spese di istruttoria (€ 250,00) e premio assicurativo (€ 1.356,00), oltre a costi mensili
(spese incasso rata, invio rendiconto) e costi occulti (ammortamento alla francese, penale estinzione anticipata). Sull'assunto dell'attore calcolando tutti i costi, il TEG effettivo del finanziamento risulta pari al 15,11%, superando il tasso soglia di usura del 14.895% (vigente dal gennaio al marzo pagina 3 di 20 2009 per i finanziamenti personali, pari al tasso medio del 9,93% maggiorato del 50%).
Violazione dell'Art. 124, comma 5, TUB per omessa/Errata Indicazione del
TAEG-ISC riportato nel contratto che risulta inferiore a quello effettivamente applicato al cliente, non includendo il costo dell'assicurazione e altri costi occulti, con conseguente nullità delle clausole contrattuali ed applicazione dei tassi ai minimi dei BOT annuali.
Contesta gli interessi di mora richiesti, pari a € 14.841,99 che ritiene non dovuti o comunque errati e sproporzionati, in quanto il Sig. è un Pt_1 consumatore, e richiama Cass SU n. 19597/2020 secondo cui le clausole relative agli interessi moratori nei contratti con i consumatori sono equiparabili a clausole penali (ex art. 1384 c.c.) e possono essere ridotte dal giudice secondo equità.
Per si è costituita quale cessionaria del credito in CP_2 CP_1 contesa con contratto del 30/06/2023, ed ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo. Sostenendo l'indeterminatezza della domanda, ha richiamato i documenti allegati al monitorio a fondamento della propria legittimazione attiva, e la riconoscibilità del credito ceduto in base al
NGD 0319116847 riferito al contratto di finanziamento del oltre al Pt_1 richiamo delle racc.te ar 10/04/2015 e 01/02/17 con cui era informato Pt_1 delle cessioni da DO a IFIS e da IS LO Spv;
ha contestato l'esistenza della prescrizione richiamando il decorso dall'ultima rata prevista nel piano di restituzione (03/2014), oltre all'efficacia interruttiva delle comunicazioni di cessione, e del ricorso monitorio;
la legittimità del calcolo interessi, ed il rispetto della soglia di legge anti usura, la corrispondenza del
TAEG indicato a quello effettivo, e comunque l'irrilevanza dell'eventuale difformità in quanto mero indicatore sintetico del costo;
l'accettazione specifica delle clausole contrattuali da parte del contraente.
La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata confermata;
le parti sono state rimesse in mediazione;
il giudizio è proseguito nell'istruttoria, mediante CTU;
all'esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta e qui trattenuto pagina 4 di 20 in decisine con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
I. Sull'eccepito difetto di procura, eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla ricorrente in monitorio, si osserva che con atto pubblico del 15/12/2016 Rep2790 e racc2080 del notaio Persona_1
ha conferito alla Credit Network e Finance spa una procura
[...] speciale a compiere tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti di cui la società diverrà titolare con il relativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 cpc con il conferimento di tutti i poteri necessari, tra cui viene espressamente menzionata la facoltà di conferire le necessarie procure alle liti con ogni più ampia opportuna facoltà in proposito ai legali incaricati dei procedimenti relativi ai crediti al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della società in ogni Stato e grado del giudizio davanti a ogni competente autorità giudiziaria in tutte le cause per passivo e nessuna esclusa.
V'è quindi espresso richiamo alla facoltà che la Credit Network &
Finance, nell'esercizio delle attività di competenza, nomini autonomamente difensori per le liti attive o passive connesse. A tale facoltà si connette la procura generale autenticata rep1616- racc.1161 del notaio in Monteforte d'Alpone, con cui il presidente del Per_1
CDA di Credit Network & Finance Spa dott. ha CP_3 nominato procuratore generale alle liti L'Avv. Elena Frascino
La procura generale alle liti è espressamente prevista dall'art. 83 cpc, ed il suo connotato saliente è proprio la destinazione ad essere valida per tutte le liti (attive o passive) del mandante, senza necessità di quelle specifiche indicazioni per ogni singola causa che invece i commi 2 e 3 dell'art.83 cpc richiedono in relazione alla procura speciale;
in particolare il riferimento alla specifica controversia e la presunzione di validità per un solo grado di giudizio specificano i limiti della sola procura speciale. Ne deriva la validità della procura alla lite allegata al monitorio ed il rigetto della relativa eccezione di parte pagina 5 di 20 attrice.
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II. Del pari regolare e legittima risulta la procura alle liti che , CP_1 cessionaria di ha rilasciato all'avv. Frascino per la fase di CP_2 opposizione come risulta dalla documentazione allegata, in particolare l'avviso di cessione pubblicato in G.U. e l'atto pubblico del 27/06/23 rep2427 racc2122 contenente l'elenco dei rapporti ceduti tra cui figura quello riferito al sig. da cui si evince la legittima posizione di Pt_1 quale successore processuale di , in precedenza CP_1 CP_2
(fase monitoria e case introduttiva dell'opposizione) rappresentata da credit network & Finance.
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III. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in
Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca.
In tale caso è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
IV. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass. n.17944/2023; conf.
Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024; Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti,
pagina 6 di 20 ha enunciato i seguenti principi di diritto: a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
a. la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio
(la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023; Cass. n.
17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la pagina 7 di 20 sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
V. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto, 03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così "diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
VI. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della
Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la documentazione CP_2 formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
pagina 8 di 20 VII. Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della italo spv al monitorio
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VIII. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore opponente non è fondata. A contrasto di questa eccezione, la convenuta, dopo il richiamo all'unitarietà della prestazione, all'unicità della causa debendi, ed alla giurisprudenza che individua il termine prescrizionale decennale, deduce che “il contratto veniva stipulato a settembre 2008, che l'ultima delle 84 mensilità complessive pattuite scadeva il
20/10/2015 (con termine prescrizionale, quindi, inizialmente spostato al 20/10/2025), che in data 10/08/2015 veniva interrotto il predetto termine dalla Banca IS e che, in data 13/02/2017, il predetto termine prescrizionale era interrotto anche dalla (con nuovo termine CP_2 prescrizionale spostato, pertanto, al 13/02/2027!), è assolutamente pacifico che non si sia verificata alcuna prescrizione”
Tale richiamo non ha pertinenza all'oggetto della contesa che si fonda su di un contratto concluso il 19/01/2009, con restituzione mediante 60 ratei a partire dal 05/03/2009, il che individua la decorrenza del termine prescrizionale al 05/03/2014, salve le successive interruzioni.
IX. Ciò tuttavia non impedisce di rilevare che il rapporto in esame, per cui si prevede la restituzione rateale dell'importo finanziato, configura nel rimborso da parte del soggetto finanziato (il mutuatario) una prestazione unitaria dilazionata nel tempo, in relazione alla quale si applica il termine prescrizionale ordinario, decorrente dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di rimborso, anche con riferimento alla corresponsione degli interessi remunerativi, proprio in quanto ricompresi nella determinazione del piano di rimborso.
X. La previsione contrattuale iniziale prevedeva la scadenza dell'ultima rata al marzo 2014, onde da tale data va ritenuta decorrente la prescrizione, che tra l'altro risulta validamente interrotta dall'invio delle raccomandate del 10/04/2015 e 01/02/2017, che risultano pervenute all'indirizzo del destinatario, e tornate al mittente per compiuta pagina 9 di 20 giacenza.
XI. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti ad un determinato destinatario si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
XII. Al riguardo cass Sez. L, Sent. n. 15397 del 31/05/2023 ha ritenuto idonea alla presunzione legale di conoscenza la prova della restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza, estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio CP_4 pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione;
l'assunto è pertanto valido ai fini del presente giudizio ove la ricorrente in monitorio ha allegato i plichi restituiti al mittente con attestazione di compiuta giacenza.
XIII. Va poi considerato l'impegno assunto dal contraente a comunicare variazioni di indirizzo, cui il non ha dimostrato dia vere Pt_1 adempiuto;
a fronte di ciò, l'attestazione di compiuta giacenza postula l'esatta indicazione dell'indirizzo di recapito da parte del mittente e la corretta attivazione della procedura di deposito in giacenza da parte dell'addetto al recapito, evidentemente non perfezionabile laddove il nominativo del destinatario non corrispondesse all'indirizzo di recapito.
XIV. L'efficacia interruttiva delle suddette missive va riconosciuta anche in riferimento alla data di decadenza dal beneficio del termine, che le parti hanno indicato nel 03/08/2012. Pertinente al caso è il principio risalente (Cass. civ. n. 5371/1989) secondo cui la decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta (…) integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal pagina 10 di 20 momento in cui perviene a conoscenza del debitore.
XV. Sugli tassi applicati, sugli interessi di mora e sulla inclusione dei costi assicurativi nel TAEG, Il CTU ha rilevato la corrispondenza del TAN praticato a quello indicato nel contratto;
con riferimento al TAEG ha invece rilevato l'erronea indicazione in misura del 14,37%, in violazione delle istruzioni della Banca D'Italia che impongono di includere nel TAEG le spese d'incasso rata: con l'applicazione di tale correttivo, il TAEG risulta del 14,51%, rilevando, comunque, il rispetto dei tassi soglia medio tempore vigenti (.il D.M. 19.12.2008, che per la categoria dei “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, indica un tasso medio annuo del 9,93%, al quale corrisponde un tasso soglia del 14,895% (All. 4 – D.M.
19.12.2008)
XVI. Il CTU ha poi rilevato quanto agli interessi di mora la applicazione di un'indennità dell'8% su ogni singola rata pagata in ritardo, indipendentemente dalla durata del ritardo, con la conseguenza che anche per un solo giorno di ritardo nel pagamento di una rata mensile di Euro 484,20, viene addebitata l'indennità di mora di Euro 38,73, corrispondente ad un tasso annuo di mora del 2.919,55% (indennità di
Euro 38,73 / rata di Euro 484,20 x 365). Tale tasso è evidentemente superiore al tasso soglia di mora che alla data della stipula del contratto era pari al 18,045%, calcolato sommando al tasso effettivo globale medio il 2,1% ed il tutto maggiorato del 50% come indicato nel
D.M. 19.12.2008. In ordine alla concreta attuazione del rapporto in questione il CTU ha rilevato che, a fronte di ritardi dei pagamenti compresi tra i 14 e i 415 giorni, risultano applicati tassi di mora compresi tra il 7,04% ed il 208,92% annui.
Ha pertanto ricalcolato il debito residuo eliminando la indennità di mora, in quanto applicata con tassi oltre soglia, e mantenendo il calcolo degli interessi corrispettivi, individuando il debito del Sig. alla data di decadenza del beneficio del termine (3.08.2012) Pt_1 nell'ammontare di Euro 17.125,30, pari alla somma del debito residuo pagina 11 di 20 per capitale (Euro 7.868,74), delle rate scadute e non pagate (Euro
9.175,10) e della quota residua dovuta del premio di assicurazione
(Euro 429,40) a tale data, al netto delle indennità di mora pagate
(Euro 347,94).
XVII. Quanto invece alle spese assicurative il CTU, sulla scorta delle osservazioni dell'attore, ha richiamato l'orientamento sulla cui scorta tali spese vanno incluse nel TAEG solo ove imposte dal contraente, ha tuttavia proceduto al ricalcolo evidenziando che dalla inclusione nel calcolo dei costi di assicurazione risulterebbe un TAEG del 16,97%, superiore al tasso soglia del 14,895% (All.
7 - Calcolo TAEG includendo i costi di assicurazione). In tal caso andrebbero eliminati anche gli interessi corrispettivi con la conseguenza che il debito del
Sig. alla data di decadenza del beneficio del termine Pt_1
(3.08.2012) sarebbe ricalcolato in Euro 10.634,26, pari alla somma del debito residuo per capitale (Euro 7.868,74), della quota capitale delle rate scadute e non pagate (Euro 6.416,37) e della quota residua dovuta del premio di assicurazione (Euro 858,80) a tale data, al netto delle indennità di mora pagate (Euro 347,94) e degli interessi corrispettivi sulle rate pagate (Euro 4.161,71)
XVIII. Il presupposto logico e giuridico per la statuizione in ordine a tale aspetto della domanda consiste quindi nel valutare se la polizza assicurativa sottoscritta dall'attore alla conclusione del contratto di finanziamento sia da ritenersi o meno obbligatoria e sia o meno da includere nel computo del TAEG contrattuale.
XIX. Sul punto si è pronunciato l'ABF (oltre alla giurisprudenza di legittimità
Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 22458 del 24/9/1; Cass. Civ., Sez.I, Sent. n.
3025 del 2/2/22; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 8806 del 5/4/17 Cass..
15114 del 29/05/2025, che conferma la Cass. 8806/2017) desumendo l'obbligatorietà delle polizze da sintomatici indici individuati nel trattarsi di polizza collettiva stipulata dell'intermediario con la compagnia assicuratrice, la contestualità della sottoscrizione al finanziamento e la coincidenza della durata, il finanziamento del premio da parte pagina 12 di 20 dell'intermediario, la finalità di garanzia del rimborso del credito, e ritiene irrilevante che il modulo indichi la polizza come facoltativa, che non si evince se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla polizza, né se tale possibilità sia stata prospettata al ricorrente.
XX. Va dunque valutata la sussistenza di tali presupposti e la correttezza dell'assunto che ne è conseguito. A tale fine bisogna preliminarmente osservare che l'indicatore sintetico di costo (ISC o TAEG) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del
4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché Par svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, e per questo non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_3 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente nel 2010 e quindi successivo alla stipula del contratto de quo) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo pagina 13 di 20 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“.
XXI. L'art.124 del Testo Unico Bancario (TUB), nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 (che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori) e poi, più specificamente, all'introduzione dell'Art. 125-bis TUB, non conteneva una disciplina dettagliata e specifica sull'inclusione dei costi nel TAEG, che si rinviene nell'attuale Art. 125-bis. Tuttavia, anche sotto la vigenza del vecchio Art. 124 TUB, il principio generale di trasparenza e la necessità di una corretta indicazione del costo complessivo del credito erano già presenti. Il punto chiave del vecchio Art. 124 TUB, è il comma 5, il quale stabiliva che: "Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore." Quindi anche se il vecchio Art. 124 non specificava con la stessa chiarezza dell'attuale 125-bis quali costi dovessero essere inclusi nel TAEG (e in particolare le assicurazioni), la giurisprudenza e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno interpretato la norma in modo da applicare principi simili a quelli odierni, basandosi sul concetto di costo effettivo del credito per il consumatore.
XXII. In particolare, il problema si presentava quando il TAEG indicato in contratto era "erroneo" perché non includeva tutti i costi, come ad esempio il premio assicurativo che, pur formalmente facoltativo, era di fatto obbligatorio per l'ottenimento del finanziamento o per le condizioni a cui era stato concesso. La conseguenza di un TAEG indicato in modo errato (perché sottostimato a causa dell'omessa inclusione di costi come l'assicurazione "obbligatoria") era la nullità della clausola relativa al TAEG stesso. Una volta dichiarata la nullità, il pagina 14 di 20 comma 5 dell'Art. 124 TUB prevedeva una sostituzione automatica del tasso con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali
(BOT), e stabiliva che nessuna garanzia o copertura assicurativa fosse dovuta.
XXIII. Quindi, anche sotto il vecchio Art. 124 TUB, l'interpretazione prevalente era che:
I costi dell'assicurazione che fossero, di fatto, obbligatori per ottenere il finanziamento o le condizioni offerte, dovevano essere inclusi nel calcolo del TAEG.
L'omessa inclusione di tali costi rendeva il TAEG indicato in contratto non veritiero e, di conseguenza, la clausola relativa al TAEG era considerata nulla.
La conseguenza della nullità del TAEG era la sostituzione del tasso con il tasso BOT, e l'esclusione di qualsiasi garanzia o copertura assicurativa (comma 5).
XXIV. Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisioni come quella dell'8.11.2018, ha espressamente chiarito che, anche in vigenza del vecchio art. 124 TUB, in caso di TAEG inesatto per mancata inclusione di tutti i costi dovuti (inclusa l'assicurazione sostanzialmente obbligatoria), doveva essere applicato il meccanismo sanzionatorio del comma 5, con la sostituzione del tasso.
XXV. Trattandosi nel caso in esame di contratto di credito al consumo la distinzione tra polizza facoltativa ed obbligatoria è rilevante, in quanto l'art. 121 comma 2 del TUB prevede che nel costo totale del credito sono inclusi: “ gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (I comma, lett. e); il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” (I comma, lett. m). “Nel costo totale del credito sono inclusi pagina 15 di 20 anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (II comma).
XXVI. Ne consegue che la polizza assicurativa, laddove avente natura obbligatoria nei contratti di credito al consumo deve essere, per legge, inclusa nel calcolo del TAEG.
XXVII. Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, si è ritenuto che ai fini della qualificazione obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa non rilevi (esclusivamente) la definizione contrattuale, dovendosi valutare l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito;
pertanto, la mera qualificazione della polizza “come facoltativa” non sarebbe di per sé sufficiente per connotare la stessa in un senso o nell'altro.
XXVIII. La Suprema Corte, nell'affrontare la questione dell'inclusione della spesa in esame nel calcolo del TAEG ai fini della comparazione con il tasso soglia, ha affermato che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, , n.8806).
XXIX. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva: “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata pagina 16 di 20 con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (cfr. n.
22458/2018; Cass. n. 17466/2020).
XXX. Spetta dunque al beneficiario del finanziamento dimostrare che la polizza, prevista nel contratto come facoltativa, riveste invece carattere obbligatorio, e tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
XXXI. In definitiva, a fronte del dato della contestualità temporale e/o nella ricorrenza degli ulteriori indici sopra citati, è lecito ritenere, secondo la comune esperienza, che la stipulazione della polizza assicurativa sia stata imposta unilateralmente dalla quale condizione e contropartita necessaria in cambio dell'erogazione del credito al cliente;
sorge quindi una presunzione relativa che spetta alla superare, offrendo la prova contraria dell'assenza del collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, la non obbligatorietà della polizza.
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XXXII. Ebbene, tali orientamenti non si ritengono planarmente pertinenti al caso in esame, perché nel contratto polizza in atti, si evince che i costi di copertura assicurativa facoltative sono esclusi dal calcolo del
TAEG, che la caratteristica della non obbligatorietà della polizza emerge con evidenza dal dato letterale del contratto, sia nelle parti in pagina 17 di 20 cui si fa espresso riferimento alla “adesione all'assicurazione facoltativa” nelle condizioni economiche, tra i “Servizi accessori facoltativi”; sia per converso dall'esame dell'art. 20 delle condizioni generali che elenca gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG, tra cui il costo della copertura assicurativa, facoltativa;
tale costo viene poi individuato nel successivo art. 25 in misura del 4,90% della rata mensile;
nelle condizioni economiche è indicato il premio per l'assicurazione sul credito (€1356,00); la previsione delle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'aderente, senza incidenza sulla validità del rapporto finanziato;
l'indicazione del contraente assicurato come beneficiario diretto dell'erogazione alla liquidazione del sinistro;
XXXIII. Inoltre la stipula della polizza non può ritenersi obbligatoria in quanto, nonostante risulti stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, a favore della sua facoltatività depongono, oltre al dato terminologico già evidenziato, ulteriori circostanze che si ritengono idonee e sufficienti a superare la presunzione del collegamento necessario tra finanziamento ed assicurazione e la natura obbligatoria di quest'ultima, come la previsione in contratto delle clausola di garanzia del coniuge che non viene indicata come necessaria, né in alternativa obbligatoria alla sottoscrizione della polizza assicurativa;
o ancora, le condizioni di assicurazione che prevedono le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato, per il quale non sono previsti costi aggiuntivi.
XXXIV. L'incidente richiamo terminologico alla facoltatività o non obbligatorietà della prestazione assicurativa non consente peraltro di accedere in modo planare all'orientamento secondo cui l'obbligatorietà vada presunta dalla contestualità della sottoscrizione – carattere precipuo che pure ha formato cardine delle statuizioni ABF.
XXXV. E' noto che l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione grava sul mutuatario, nel senso che grava su quest'ultimo dimostrare che la polizza riveste carattere pagina 18 di 20 obbligatorio – in altri termini, che abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
XXXVI. Ebbene a fronte del dato terminologico e delle altre evidenze richiamate, si ritiene che era onere del mutuatario fornire prova che in difetto di adesione al contratto ed alla polizza assicurativa lo stesso non sarebbe stato concluso o lo sarebbe stato a condizioni deteriori, o ancora, che egli poteva fruire delle medesime garanzie assicurative a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle emergenti dall'intercorso accordo, ciò che nel caso di specie non è stato provato.
XXXVII. Ne consegue così che, in ragione dei rilevi del CTU, e ritenute non pertinenti le ulteriori critiche sollevate dall'attore alla quantificazione del credito residuo, l'ammontare del credito ingiunto va rideterminato nella misura indicata dal Consulente.
XXXVIII. La sostanziale ricognizione della posizione debitoria dell'opponente , pur a fronte della revoca del decreto opposto, concretizza accoglimento parziale della domanda e comporta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Ridetermina il credito residuo spettante alla convenuta opposta alla data di decadenza del beneficio del termine (3.08.2012) in Euro
17.125,30, pari alla somma del debito residuo per capitale (Euro
7.868,74), delle rate scadute e non pagate (Euro 9.175,10) e della quota residua dovuta del premio di assicurazione (Euro 429,40) a tale data, al netto delle indennità di mora pagate (Euro 347,94), come dettagliato nella tabella all.6 della CTU resa il 29/10/2024 Per_2
3. Condanna l'attore al versamento in favore della convenuta della somma indicata al punto che precede, oltre agli interessi come da pagina 19 di 20 contratto ed esclusa l'indennità di mora dell'8% sulla singola rata
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ed il compenso liquidato in favore del CTU in corso di giudizio, con solidarietà esterna nei confronti del medesimo
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 24 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 290/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. D'ONOFRIO FRANCESCO, e dell'Avv. GRAZIANI ERNESTO
( ), con domicilio eletto in C.SO GARIBALDI N. 27 C.F._2
66020 PAGLIETA;
presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) quale cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA, con P.IVA_2 domicilio eletto in VIA PACEVECCHIA 14 C BENEVENTO presso il difensore
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Nel merito, per i motivi in fatto e diritto esposti in premessa, revocare, rigettare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto decreto ingiuntivo pagina 1 di 20 oggetto di opposizione e, di conseguenza, il pedissequo atto di precetto allegato;
In subordine, accertare che la somma ingiunta risulta errata ed inesatta e/o, in ogni caso, minore rispetto a quella richiesta;
Con vittoria di competenze e spese di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
in via principale e nel merito:
accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 435/2022 del Tribunale Ordinario di Lanciano, condannando controparte al pagamento della somma di 23.128,07 euro, oltre spese ed interessi come ivi liquidati sino al soddisfo in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 23.128,07 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio fino al saldo effettivo in ogni caso condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
pagina 2 di 20 condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il Sig. ha opposto il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Lanciano, notificato il 31 gennaio 2023 (n. 435/2022 del
9.12.2022), su richiesta di . L'ingiunzione intima il pagamento CP_2 immediato di € 23.128,07, di cui € 16.070,30 di capitale ed € 7.057,77 di interessi di mora, più onorari e spese.
L'importo indicato è richiesto quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento personale di € 20.000,00 concesso da Banca DO nel
2009, credito poi ceduto da DO a Banca IS nel 2015, e da Banca
IS a tramite cessione in blocco. CP_2
A base dell'opposizione il sostiene la carenza di Legittimazione attiva Pt_1 di che non ha fornito prove valide della cessione del credito da CP_2
DO a IS. Il documento presentato da per la cessione CP_2 tra DO e IS contiene "omissis", non include un elenco dei crediti ceduti e non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale come richiesto per le cessioni in blocco (art. 58 TUB); analogo rilevo viene sollevato sul contratto di cessione tra IS e che presenta anch'esso "omissis", non CP_2 contiene elenchi di crediti, non è sottoscritto da Banca IS e la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare il fondamento della pretesa.
Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito.
Ha dedotto la sussistenza di tassi usurari: Il contratto di finanziamento prevede un TAN del 12,95% e un TAEG-ISC del 14,37%, con spese di istruttoria (€ 250,00) e premio assicurativo (€ 1.356,00), oltre a costi mensili
(spese incasso rata, invio rendiconto) e costi occulti (ammortamento alla francese, penale estinzione anticipata). Sull'assunto dell'attore calcolando tutti i costi, il TEG effettivo del finanziamento risulta pari al 15,11%, superando il tasso soglia di usura del 14.895% (vigente dal gennaio al marzo pagina 3 di 20 2009 per i finanziamenti personali, pari al tasso medio del 9,93% maggiorato del 50%).
Violazione dell'Art. 124, comma 5, TUB per omessa/Errata Indicazione del
TAEG-ISC riportato nel contratto che risulta inferiore a quello effettivamente applicato al cliente, non includendo il costo dell'assicurazione e altri costi occulti, con conseguente nullità delle clausole contrattuali ed applicazione dei tassi ai minimi dei BOT annuali.
Contesta gli interessi di mora richiesti, pari a € 14.841,99 che ritiene non dovuti o comunque errati e sproporzionati, in quanto il Sig. è un Pt_1 consumatore, e richiama Cass SU n. 19597/2020 secondo cui le clausole relative agli interessi moratori nei contratti con i consumatori sono equiparabili a clausole penali (ex art. 1384 c.c.) e possono essere ridotte dal giudice secondo equità.
Per si è costituita quale cessionaria del credito in CP_2 CP_1 contesa con contratto del 30/06/2023, ed ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo. Sostenendo l'indeterminatezza della domanda, ha richiamato i documenti allegati al monitorio a fondamento della propria legittimazione attiva, e la riconoscibilità del credito ceduto in base al
NGD 0319116847 riferito al contratto di finanziamento del oltre al Pt_1 richiamo delle racc.te ar 10/04/2015 e 01/02/17 con cui era informato Pt_1 delle cessioni da DO a IFIS e da IS LO Spv;
ha contestato l'esistenza della prescrizione richiamando il decorso dall'ultima rata prevista nel piano di restituzione (03/2014), oltre all'efficacia interruttiva delle comunicazioni di cessione, e del ricorso monitorio;
la legittimità del calcolo interessi, ed il rispetto della soglia di legge anti usura, la corrispondenza del
TAEG indicato a quello effettivo, e comunque l'irrilevanza dell'eventuale difformità in quanto mero indicatore sintetico del costo;
l'accettazione specifica delle clausole contrattuali da parte del contraente.
La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata confermata;
le parti sono state rimesse in mediazione;
il giudizio è proseguito nell'istruttoria, mediante CTU;
all'esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta e qui trattenuto pagina 4 di 20 in decisine con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
I. Sull'eccepito difetto di procura, eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla ricorrente in monitorio, si osserva che con atto pubblico del 15/12/2016 Rep2790 e racc2080 del notaio Persona_1
ha conferito alla Credit Network e Finance spa una procura
[...] speciale a compiere tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti di cui la società diverrà titolare con il relativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 cpc con il conferimento di tutti i poteri necessari, tra cui viene espressamente menzionata la facoltà di conferire le necessarie procure alle liti con ogni più ampia opportuna facoltà in proposito ai legali incaricati dei procedimenti relativi ai crediti al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della società in ogni Stato e grado del giudizio davanti a ogni competente autorità giudiziaria in tutte le cause per passivo e nessuna esclusa.
V'è quindi espresso richiamo alla facoltà che la Credit Network &
Finance, nell'esercizio delle attività di competenza, nomini autonomamente difensori per le liti attive o passive connesse. A tale facoltà si connette la procura generale autenticata rep1616- racc.1161 del notaio in Monteforte d'Alpone, con cui il presidente del Per_1
CDA di Credit Network & Finance Spa dott. ha CP_3 nominato procuratore generale alle liti L'Avv. Elena Frascino
La procura generale alle liti è espressamente prevista dall'art. 83 cpc, ed il suo connotato saliente è proprio la destinazione ad essere valida per tutte le liti (attive o passive) del mandante, senza necessità di quelle specifiche indicazioni per ogni singola causa che invece i commi 2 e 3 dell'art.83 cpc richiedono in relazione alla procura speciale;
in particolare il riferimento alla specifica controversia e la presunzione di validità per un solo grado di giudizio specificano i limiti della sola procura speciale. Ne deriva la validità della procura alla lite allegata al monitorio ed il rigetto della relativa eccezione di parte pagina 5 di 20 attrice.
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II. Del pari regolare e legittima risulta la procura alle liti che , CP_1 cessionaria di ha rilasciato all'avv. Frascino per la fase di CP_2 opposizione come risulta dalla documentazione allegata, in particolare l'avviso di cessione pubblicato in G.U. e l'atto pubblico del 27/06/23 rep2427 racc2122 contenente l'elenco dei rapporti ceduti tra cui figura quello riferito al sig. da cui si evince la legittima posizione di Pt_1 quale successore processuale di , in precedenza CP_1 CP_2
(fase monitoria e case introduttiva dell'opposizione) rappresentata da credit network & Finance.
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III. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in
Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca.
In tale caso è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
IV. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass. n.17944/2023; conf.
Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024; Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti,
pagina 6 di 20 ha enunciato i seguenti principi di diritto: a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
a. la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio
(la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023; Cass. n.
17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la pagina 7 di 20 sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
V. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto, 03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così "diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
VI. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della
Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la documentazione CP_2 formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
pagina 8 di 20 VII. Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della italo spv al monitorio
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VIII. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore opponente non è fondata. A contrasto di questa eccezione, la convenuta, dopo il richiamo all'unitarietà della prestazione, all'unicità della causa debendi, ed alla giurisprudenza che individua il termine prescrizionale decennale, deduce che “il contratto veniva stipulato a settembre 2008, che l'ultima delle 84 mensilità complessive pattuite scadeva il
20/10/2015 (con termine prescrizionale, quindi, inizialmente spostato al 20/10/2025), che in data 10/08/2015 veniva interrotto il predetto termine dalla Banca IS e che, in data 13/02/2017, il predetto termine prescrizionale era interrotto anche dalla (con nuovo termine CP_2 prescrizionale spostato, pertanto, al 13/02/2027!), è assolutamente pacifico che non si sia verificata alcuna prescrizione”
Tale richiamo non ha pertinenza all'oggetto della contesa che si fonda su di un contratto concluso il 19/01/2009, con restituzione mediante 60 ratei a partire dal 05/03/2009, il che individua la decorrenza del termine prescrizionale al 05/03/2014, salve le successive interruzioni.
IX. Ciò tuttavia non impedisce di rilevare che il rapporto in esame, per cui si prevede la restituzione rateale dell'importo finanziato, configura nel rimborso da parte del soggetto finanziato (il mutuatario) una prestazione unitaria dilazionata nel tempo, in relazione alla quale si applica il termine prescrizionale ordinario, decorrente dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di rimborso, anche con riferimento alla corresponsione degli interessi remunerativi, proprio in quanto ricompresi nella determinazione del piano di rimborso.
X. La previsione contrattuale iniziale prevedeva la scadenza dell'ultima rata al marzo 2014, onde da tale data va ritenuta decorrente la prescrizione, che tra l'altro risulta validamente interrotta dall'invio delle raccomandate del 10/04/2015 e 01/02/2017, che risultano pervenute all'indirizzo del destinatario, e tornate al mittente per compiuta pagina 9 di 20 giacenza.
XI. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti ad un determinato destinatario si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
XII. Al riguardo cass Sez. L, Sent. n. 15397 del 31/05/2023 ha ritenuto idonea alla presunzione legale di conoscenza la prova della restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza, estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio CP_4 pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione;
l'assunto è pertanto valido ai fini del presente giudizio ove la ricorrente in monitorio ha allegato i plichi restituiti al mittente con attestazione di compiuta giacenza.
XIII. Va poi considerato l'impegno assunto dal contraente a comunicare variazioni di indirizzo, cui il non ha dimostrato dia vere Pt_1 adempiuto;
a fronte di ciò, l'attestazione di compiuta giacenza postula l'esatta indicazione dell'indirizzo di recapito da parte del mittente e la corretta attivazione della procedura di deposito in giacenza da parte dell'addetto al recapito, evidentemente non perfezionabile laddove il nominativo del destinatario non corrispondesse all'indirizzo di recapito.
XIV. L'efficacia interruttiva delle suddette missive va riconosciuta anche in riferimento alla data di decadenza dal beneficio del termine, che le parti hanno indicato nel 03/08/2012. Pertinente al caso è il principio risalente (Cass. civ. n. 5371/1989) secondo cui la decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta (…) integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal pagina 10 di 20 momento in cui perviene a conoscenza del debitore.
XV. Sugli tassi applicati, sugli interessi di mora e sulla inclusione dei costi assicurativi nel TAEG, Il CTU ha rilevato la corrispondenza del TAN praticato a quello indicato nel contratto;
con riferimento al TAEG ha invece rilevato l'erronea indicazione in misura del 14,37%, in violazione delle istruzioni della Banca D'Italia che impongono di includere nel TAEG le spese d'incasso rata: con l'applicazione di tale correttivo, il TAEG risulta del 14,51%, rilevando, comunque, il rispetto dei tassi soglia medio tempore vigenti (.il D.M. 19.12.2008, che per la categoria dei “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, indica un tasso medio annuo del 9,93%, al quale corrisponde un tasso soglia del 14,895% (All. 4 – D.M.
19.12.2008)
XVI. Il CTU ha poi rilevato quanto agli interessi di mora la applicazione di un'indennità dell'8% su ogni singola rata pagata in ritardo, indipendentemente dalla durata del ritardo, con la conseguenza che anche per un solo giorno di ritardo nel pagamento di una rata mensile di Euro 484,20, viene addebitata l'indennità di mora di Euro 38,73, corrispondente ad un tasso annuo di mora del 2.919,55% (indennità di
Euro 38,73 / rata di Euro 484,20 x 365). Tale tasso è evidentemente superiore al tasso soglia di mora che alla data della stipula del contratto era pari al 18,045%, calcolato sommando al tasso effettivo globale medio il 2,1% ed il tutto maggiorato del 50% come indicato nel
D.M. 19.12.2008. In ordine alla concreta attuazione del rapporto in questione il CTU ha rilevato che, a fronte di ritardi dei pagamenti compresi tra i 14 e i 415 giorni, risultano applicati tassi di mora compresi tra il 7,04% ed il 208,92% annui.
Ha pertanto ricalcolato il debito residuo eliminando la indennità di mora, in quanto applicata con tassi oltre soglia, e mantenendo il calcolo degli interessi corrispettivi, individuando il debito del Sig. alla data di decadenza del beneficio del termine (3.08.2012) Pt_1 nell'ammontare di Euro 17.125,30, pari alla somma del debito residuo pagina 11 di 20 per capitale (Euro 7.868,74), delle rate scadute e non pagate (Euro
9.175,10) e della quota residua dovuta del premio di assicurazione
(Euro 429,40) a tale data, al netto delle indennità di mora pagate
(Euro 347,94).
XVII. Quanto invece alle spese assicurative il CTU, sulla scorta delle osservazioni dell'attore, ha richiamato l'orientamento sulla cui scorta tali spese vanno incluse nel TAEG solo ove imposte dal contraente, ha tuttavia proceduto al ricalcolo evidenziando che dalla inclusione nel calcolo dei costi di assicurazione risulterebbe un TAEG del 16,97%, superiore al tasso soglia del 14,895% (All.
7 - Calcolo TAEG includendo i costi di assicurazione). In tal caso andrebbero eliminati anche gli interessi corrispettivi con la conseguenza che il debito del
Sig. alla data di decadenza del beneficio del termine Pt_1
(3.08.2012) sarebbe ricalcolato in Euro 10.634,26, pari alla somma del debito residuo per capitale (Euro 7.868,74), della quota capitale delle rate scadute e non pagate (Euro 6.416,37) e della quota residua dovuta del premio di assicurazione (Euro 858,80) a tale data, al netto delle indennità di mora pagate (Euro 347,94) e degli interessi corrispettivi sulle rate pagate (Euro 4.161,71)
XVIII. Il presupposto logico e giuridico per la statuizione in ordine a tale aspetto della domanda consiste quindi nel valutare se la polizza assicurativa sottoscritta dall'attore alla conclusione del contratto di finanziamento sia da ritenersi o meno obbligatoria e sia o meno da includere nel computo del TAEG contrattuale.
XIX. Sul punto si è pronunciato l'ABF (oltre alla giurisprudenza di legittimità
Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 22458 del 24/9/1; Cass. Civ., Sez.I, Sent. n.
3025 del 2/2/22; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 8806 del 5/4/17 Cass..
15114 del 29/05/2025, che conferma la Cass. 8806/2017) desumendo l'obbligatorietà delle polizze da sintomatici indici individuati nel trattarsi di polizza collettiva stipulata dell'intermediario con la compagnia assicuratrice, la contestualità della sottoscrizione al finanziamento e la coincidenza della durata, il finanziamento del premio da parte pagina 12 di 20 dell'intermediario, la finalità di garanzia del rimborso del credito, e ritiene irrilevante che il modulo indichi la polizza come facoltativa, che non si evince se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla polizza, né se tale possibilità sia stata prospettata al ricorrente.
XX. Va dunque valutata la sussistenza di tali presupposti e la correttezza dell'assunto che ne è conseguito. A tale fine bisogna preliminarmente osservare che l'indicatore sintetico di costo (ISC o TAEG) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del
4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché Par svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, e per questo non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_3 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente nel 2010 e quindi successivo alla stipula del contratto de quo) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo pagina 13 di 20 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“.
XXI. L'art.124 del Testo Unico Bancario (TUB), nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 (che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori) e poi, più specificamente, all'introduzione dell'Art. 125-bis TUB, non conteneva una disciplina dettagliata e specifica sull'inclusione dei costi nel TAEG, che si rinviene nell'attuale Art. 125-bis. Tuttavia, anche sotto la vigenza del vecchio Art. 124 TUB, il principio generale di trasparenza e la necessità di una corretta indicazione del costo complessivo del credito erano già presenti. Il punto chiave del vecchio Art. 124 TUB, è il comma 5, il quale stabiliva che: "Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore." Quindi anche se il vecchio Art. 124 non specificava con la stessa chiarezza dell'attuale 125-bis quali costi dovessero essere inclusi nel TAEG (e in particolare le assicurazioni), la giurisprudenza e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno interpretato la norma in modo da applicare principi simili a quelli odierni, basandosi sul concetto di costo effettivo del credito per il consumatore.
XXII. In particolare, il problema si presentava quando il TAEG indicato in contratto era "erroneo" perché non includeva tutti i costi, come ad esempio il premio assicurativo che, pur formalmente facoltativo, era di fatto obbligatorio per l'ottenimento del finanziamento o per le condizioni a cui era stato concesso. La conseguenza di un TAEG indicato in modo errato (perché sottostimato a causa dell'omessa inclusione di costi come l'assicurazione "obbligatoria") era la nullità della clausola relativa al TAEG stesso. Una volta dichiarata la nullità, il pagina 14 di 20 comma 5 dell'Art. 124 TUB prevedeva una sostituzione automatica del tasso con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali
(BOT), e stabiliva che nessuna garanzia o copertura assicurativa fosse dovuta.
XXIII. Quindi, anche sotto il vecchio Art. 124 TUB, l'interpretazione prevalente era che:
I costi dell'assicurazione che fossero, di fatto, obbligatori per ottenere il finanziamento o le condizioni offerte, dovevano essere inclusi nel calcolo del TAEG.
L'omessa inclusione di tali costi rendeva il TAEG indicato in contratto non veritiero e, di conseguenza, la clausola relativa al TAEG era considerata nulla.
La conseguenza della nullità del TAEG era la sostituzione del tasso con il tasso BOT, e l'esclusione di qualsiasi garanzia o copertura assicurativa (comma 5).
XXIV. Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisioni come quella dell'8.11.2018, ha espressamente chiarito che, anche in vigenza del vecchio art. 124 TUB, in caso di TAEG inesatto per mancata inclusione di tutti i costi dovuti (inclusa l'assicurazione sostanzialmente obbligatoria), doveva essere applicato il meccanismo sanzionatorio del comma 5, con la sostituzione del tasso.
XXV. Trattandosi nel caso in esame di contratto di credito al consumo la distinzione tra polizza facoltativa ed obbligatoria è rilevante, in quanto l'art. 121 comma 2 del TUB prevede che nel costo totale del credito sono inclusi: “ gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (I comma, lett. e); il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” (I comma, lett. m). “Nel costo totale del credito sono inclusi pagina 15 di 20 anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (II comma).
XXVI. Ne consegue che la polizza assicurativa, laddove avente natura obbligatoria nei contratti di credito al consumo deve essere, per legge, inclusa nel calcolo del TAEG.
XXVII. Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, si è ritenuto che ai fini della qualificazione obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa non rilevi (esclusivamente) la definizione contrattuale, dovendosi valutare l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito;
pertanto, la mera qualificazione della polizza “come facoltativa” non sarebbe di per sé sufficiente per connotare la stessa in un senso o nell'altro.
XXVIII. La Suprema Corte, nell'affrontare la questione dell'inclusione della spesa in esame nel calcolo del TAEG ai fini della comparazione con il tasso soglia, ha affermato che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, , n.8806).
XXIX. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva: “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata pagina 16 di 20 con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (cfr. n.
22458/2018; Cass. n. 17466/2020).
XXX. Spetta dunque al beneficiario del finanziamento dimostrare che la polizza, prevista nel contratto come facoltativa, riveste invece carattere obbligatorio, e tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
XXXI. In definitiva, a fronte del dato della contestualità temporale e/o nella ricorrenza degli ulteriori indici sopra citati, è lecito ritenere, secondo la comune esperienza, che la stipulazione della polizza assicurativa sia stata imposta unilateralmente dalla quale condizione e contropartita necessaria in cambio dell'erogazione del credito al cliente;
sorge quindi una presunzione relativa che spetta alla superare, offrendo la prova contraria dell'assenza del collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, la non obbligatorietà della polizza.
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XXXII. Ebbene, tali orientamenti non si ritengono planarmente pertinenti al caso in esame, perché nel contratto polizza in atti, si evince che i costi di copertura assicurativa facoltative sono esclusi dal calcolo del
TAEG, che la caratteristica della non obbligatorietà della polizza emerge con evidenza dal dato letterale del contratto, sia nelle parti in pagina 17 di 20 cui si fa espresso riferimento alla “adesione all'assicurazione facoltativa” nelle condizioni economiche, tra i “Servizi accessori facoltativi”; sia per converso dall'esame dell'art. 20 delle condizioni generali che elenca gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG, tra cui il costo della copertura assicurativa, facoltativa;
tale costo viene poi individuato nel successivo art. 25 in misura del 4,90% della rata mensile;
nelle condizioni economiche è indicato il premio per l'assicurazione sul credito (€1356,00); la previsione delle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'aderente, senza incidenza sulla validità del rapporto finanziato;
l'indicazione del contraente assicurato come beneficiario diretto dell'erogazione alla liquidazione del sinistro;
XXXIII. Inoltre la stipula della polizza non può ritenersi obbligatoria in quanto, nonostante risulti stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, a favore della sua facoltatività depongono, oltre al dato terminologico già evidenziato, ulteriori circostanze che si ritengono idonee e sufficienti a superare la presunzione del collegamento necessario tra finanziamento ed assicurazione e la natura obbligatoria di quest'ultima, come la previsione in contratto delle clausola di garanzia del coniuge che non viene indicata come necessaria, né in alternativa obbligatoria alla sottoscrizione della polizza assicurativa;
o ancora, le condizioni di assicurazione che prevedono le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato, per il quale non sono previsti costi aggiuntivi.
XXXIV. L'incidente richiamo terminologico alla facoltatività o non obbligatorietà della prestazione assicurativa non consente peraltro di accedere in modo planare all'orientamento secondo cui l'obbligatorietà vada presunta dalla contestualità della sottoscrizione – carattere precipuo che pure ha formato cardine delle statuizioni ABF.
XXXV. E' noto che l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione grava sul mutuatario, nel senso che grava su quest'ultimo dimostrare che la polizza riveste carattere pagina 18 di 20 obbligatorio – in altri termini, che abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
XXXVI. Ebbene a fronte del dato terminologico e delle altre evidenze richiamate, si ritiene che era onere del mutuatario fornire prova che in difetto di adesione al contratto ed alla polizza assicurativa lo stesso non sarebbe stato concluso o lo sarebbe stato a condizioni deteriori, o ancora, che egli poteva fruire delle medesime garanzie assicurative a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle emergenti dall'intercorso accordo, ciò che nel caso di specie non è stato provato.
XXXVII. Ne consegue così che, in ragione dei rilevi del CTU, e ritenute non pertinenti le ulteriori critiche sollevate dall'attore alla quantificazione del credito residuo, l'ammontare del credito ingiunto va rideterminato nella misura indicata dal Consulente.
XXXVIII. La sostanziale ricognizione della posizione debitoria dell'opponente , pur a fronte della revoca del decreto opposto, concretizza accoglimento parziale della domanda e comporta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Ridetermina il credito residuo spettante alla convenuta opposta alla data di decadenza del beneficio del termine (3.08.2012) in Euro
17.125,30, pari alla somma del debito residuo per capitale (Euro
7.868,74), delle rate scadute e non pagate (Euro 9.175,10) e della quota residua dovuta del premio di assicurazione (Euro 429,40) a tale data, al netto delle indennità di mora pagate (Euro 347,94), come dettagliato nella tabella all.6 della CTU resa il 29/10/2024 Per_2
3. Condanna l'attore al versamento in favore della convenuta della somma indicata al punto che precede, oltre agli interessi come da pagina 19 di 20 contratto ed esclusa l'indennità di mora dell'8% sulla singola rata
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ed il compenso liquidato in favore del CTU in corso di giudizio, con solidarietà esterna nei confronti del medesimo
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 24 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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