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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre MA Presidente
- dott.ssa GE FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 01.12.2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Debora Chironi;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Vetere;
RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.01.2008 in Parte_1
AN RC NT (CS), unione da cui sono nati i figli in data 30.06.2008 e Per_1 in data 02.10.2011, deduceva che questi, comparsi innanzi al Persona_2
Presidente del Tribunale di Cosenza in data 16.02.2023, si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso in data 09.05.2023 (proc. n. 4078/2022 r.g.a.c.), e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare e contributo al mantenimento per i figli minori di 500,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio la resistente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda di divorzio, in subordine aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori, il collocamento presso sé degli stessi con assegnazione della casa familiare, nonché disporre un assegno di mantenimento in capo a per i figli minorenni di euro 600,00 mensili oltre al 70% delle spese Parte_1
straordinarie, nonché un assegno divorzile di euro 150,00 mensili in favore di CP_1
[...]
All'udienza del 1° dicembre 2025, le parti confermavano la volontà di divorziare, chiedendo recepirsi provvisoriamente l'accordo raggiunto sulle questioni accessorie, pertanto la causa veniva trattenuta in decisione sullo status.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RC NT
(CS) in data 20.01.2008 da e Parte_1 CP_1
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN RC NT
(CS) per quanto di sua competenza;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
GE FF RE MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre MA Presidente
- dott.ssa GE FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 01.12.2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Debora Chironi;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Vetere;
RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.01.2008 in Parte_1
AN RC NT (CS), unione da cui sono nati i figli in data 30.06.2008 e Per_1 in data 02.10.2011, deduceva che questi, comparsi innanzi al Persona_2
Presidente del Tribunale di Cosenza in data 16.02.2023, si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso in data 09.05.2023 (proc. n. 4078/2022 r.g.a.c.), e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare e contributo al mantenimento per i figli minori di 500,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio la resistente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda di divorzio, in subordine aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori, il collocamento presso sé degli stessi con assegnazione della casa familiare, nonché disporre un assegno di mantenimento in capo a per i figli minorenni di euro 600,00 mensili oltre al 70% delle spese Parte_1
straordinarie, nonché un assegno divorzile di euro 150,00 mensili in favore di CP_1
[...]
All'udienza del 1° dicembre 2025, le parti confermavano la volontà di divorziare, chiedendo recepirsi provvisoriamente l'accordo raggiunto sulle questioni accessorie, pertanto la causa veniva trattenuta in decisione sullo status.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RC NT
(CS) in data 20.01.2008 da e Parte_1 CP_1
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN RC NT
(CS) per quanto di sua competenza;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
GE FF RE MA