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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 333 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 333 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Corigliano - Rossano– A.U. Rossano - alla Via Nazionale n. 45, presso lo studio dell'avv. Vincenzina Mazzuca, che lo rappresenta e difende in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
BI De NZ, presso il cui studio, in Corigliano Rossano - area urbana
Corigliano, alla Via Metaponto, s.n.c., è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: modifica della regolamentazione del collocamento di minore nata da relazione more uxorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.12.2025, il cui svolgimento era sostituita dal deposito di note, i difensori delle parti davano atto – e chiedevano il recepimento - di un accordo raggiunto dalle parti medesime sull'oggetto del procedimento, all'esito di mediazione familiare. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il Parte_1 quale, premesso che in forza di sentenza di questo Tribunale n. 96/2024 era stato stabilito l'affido condiviso della figlia minore nata dalla convivenza more uxorio con con collocamento presso quest'ultima della medesima Controparte_1 minore, chiedeva invertirsi il collocamento giudizialmente stabilito, lamentando comportamenti dell'altro genitore non del tutto conformi all'interesse della bambina, principalmente a causa della trascuratezza e della noncuranza dimostrata dalla resistente nel suo accudimento. Chiedeva, conseguentemente, regolarsi il diritto di visita della madre e porre a carico di quest'ultima un concorso al mantenimento e un contributo alle spese straordinarie, con revoca degli obblighi economici a proprio carico. Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando il contenuto del ricorso introduttivo, di cui domandava il rigetto.
All'esito di diversi rinvii interlocutori, dovuti all'inizio di un percorso di mediazione familiare da parte dei genitori, i difensori all'udienza del 15.12.2025 davano atto di un accordo raggiunto dalle parti, di cui chiedevano il recepimento.
La causa era, quindi, trattenuta in decisione.
1.1 Ciò posto, la modifica congiuntamente proposta (che prevede, in sintesi, un collocamento paritetico della minore, una nuova regolamentazione del diritto di visita di ciascun genitore, il perdurante obbligo in capo al di Parte_1 corrispondere all'altro genitore la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento ordinario, la ripartizione paritaria dell'assegno unico e delle spese straordinarie, l'impegno alla riduzione concordata dell'assegno di mantenimento a carico del in concomitanza al rinvenimento di attività lavorativa da Parte_1 parte della , oltre ad una serie di altri impegni inerenti i rapporti negoziali CP_1 tra le parti) può certamente recepirsi in questa sede, anche perché frutto di un 3
percorso di mediazione familiare intrapreso e concluso positivamente dai genitori, con l'ausilio di personale specializzato. Esso in ogni caso appare conforme ai bisogni attuali della minore, in quanto pienamente attuativa della rappresentata sua volontà di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori.
2. Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. Recepisce l'accordo intervenuto tra le parti per la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 96/2024 di questo Tribunale, come compendiato nel verbale del 19.11.2025 redatto a conclusione del percorso di mediazione familiare intrapreso dalle medesime parti;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma