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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11599 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli –nella persona del giudice unico dott.ssa Vincenzina
RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 23300/2024 Ruolo Gen. Affari Civili e vertente
TRA
c.f. e P.Iva: ), in persona del l.r.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Marco Di
[...]
TI (c.f.: e con questi elettivamente domiciliati C.F._1 presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13
ATTORI
E
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera Di Chiaia n. 257, presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi, C.F.
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti CodiceFiscale_2
CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la n persona Parte_1 del l.r.p.t., e di , premesso di essere proprietari, ciascuno, di Parte_2 Parte_2 due unità immobiliare facenti parte dell'edificio sito in Napoli, alla Riviera di Chiaia
n. 257, costituito in Condominio denominato ” Controparte_1 che entrambe le unità immobiliari erano state locate alla ma che CP_2 all'interno delle stesse la ricezione della rete telefonica mobile risultava scarsa, impedendo di fatto alla conduttrice di svolgere talune importanti mansioni connesse all'attività di impresa, che al fine di risolvere tale problematica la Controparte_3 si era dichiarata disponibile all'installazione, a proprie spese, di un'antenna ad esclusivo servizio della da collocare esternamente per la funzionale CP_2 trasmissione dei segnali utilizzati dagli apparati di telefonia mobile meno ingombrante e invasiva di quelle dedite alla ricezione e trasmissione del segnale satellitare, che l'unico posto adeguato ove istallare l'antenna era il lastrico solare condominiale ma che, portata la questione all'assemblea in data 22.07.2024, la maggioranza dei condomini aveva deliberato di non autorizzare la richiesta de qua, che tale delibera era illegittima, oltreché priva di motivazione alcuna, in quanto violativa dell'art 1117 c.c., che tutela il diritto di proprietà sulle parti comuni, qual
è il lastrico solare nonchè degli articoli 1102 e 1122 bis c.c., che tutelano l'utilizzo delle parti comuni per garantire il diritto dei singoli condomini all'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque flusso informativo, anche da satellite o via cavo;
e del diritto primario all'informazione, tutelato dall'art 21Cost., tutto ciò premesso convenivano in giudizio il dinanzi al Tribunale di Napoli al fine Controparte_1 di fine sentire dichiarare nulla o, comunque, inefficace la delibera impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'approvazione del punto n. 5 posto all'o.d.g. avente ad oggetto “Autorizzazione alla condomina ad installare nello spazio CP_4 condominiale riservato alle antenne TV un'antenna al servizio dei loro CP_3 uffici”, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio il il quale, eccepiva che la decisione Controparte_5 assembleare era stata assunta legittimamente, considerando: la tardiva presentazione della relazione tecnica, che non aveva permesso ai condomini di esaminarla adeguatamente né di comprenderne i complessi aspetti tecnici;
•l'incertezza degli stessi attori circa la sicurezza e legittimità dell'installazione, dimostrata dalla circostanza che non procedevano, autonomamente, come consentito dall'art. 1122-bis c.c., chiedendo, invece, il consenso dell'assemblea; il rischio per la salute pubblica, in assenza di garanzie circa l'innocuità delle emissioni elettromagnetiche, considerando che non si trattava di una semplice antenna tv;
l'esistenza di alternative tecnologiche, che rendevano superflua l'installazione proposta;
l'omessa indicazione dei motivi che rendevano impossibile l'utilizzo delle proprietà private di esclusiva pertinenza delle parti attrici per l'installazione del ripetitore presumibilmente di piccole dimensioni;
l'assenza di atti CP_3 emulativi e di un abuso del potere della maggioranza.
In esito alla prima udienza di comparizione il GI formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva la presentazione da parte delle attrici di un progetto di installazione dell'antenna esaustivo specificamente di ogni dubbio sulla non incidenza sulla salute umana dell'impianto, e con la minore occupazione possibile dello spazio condominiale;
il G.I. richiedeva anche che il progetto venisse portato tempestivamente all'attenzione dell'amministratore, per sottoporlo all'assemblea, che poi avrebbe deliberato su ogni possibile accorgimento ulteriore nell'interesse del detto tentativo di conciliazione non sortiva alcun effetto, quindi la Parte_3 causa all'udienza del 21.11.2025 veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto del presente giudizio attiene essenzialmente alla verifica circa la possibilità per le attrici, condomine del condominio di Napoli Via
Rivieri di Chiaia n. 257 di ottenere l'autorizzazione ad istallare sul lastrico condominiale una antenna di ricezione del segnale di telefonia mobile, e dunque della legittimità o meno della delibera assembleare che detta autorizzazione ha negato. Orbene va rilevato sul punto che al fine di transigere la controversia ed attesa la circostanza che il convenuto nel proprio atto di costituzione CP_1 non aveva negato in linea di principio la possibilità di istallare l'antenna sul lastrico solare, ma aveva eccepito la non indispensabilità di tale soluzione nonché la mancanza di una relazione tecnica dettagliata che risolvesse ogni dubbio quanto al pericolo di salute dei condomini, il G.I. ha sottoposto alle parti una proposta di conciliazione che prevedeva di portare in assemblea nuovamente la richiesta di autorizzazione ma accompagnata da una relazione tecnica dettagliata. Il CP_1 ha eccepito che tale relazione era stata consegnata all'amministratore in ritardo solo pochi giorni prima della data fissata per l'udienza e che, comunque, la relazione era sempre incompleta e non specifica quanto ai punti richiesti dallo stesso G.I.-
Quanto sostenuto dal sul punto è fondato. Ed invero parte attrice ha sia CP_1 in occasione dell'assemblea tenutasi in data 22.07.2024, dalla quale è scaturita la delibera impugnata, sia successivamente su sollecitazione del G.I, allegato una relazione nella quale sono, esclusivamente, riportate le schede tecniche, i dati e le caratteristiche tecniche del prodotto, le certificazioni di conformità rilasciate dalla ditta produttrice ed indicato lo spazio di ingombro sul lastrico solare, documentazione, quindi, di difficile lettura non idonea ex se a fugare i dubbi sollevati dai condomini nè a soddisfare quanto richiesto dal G.I. in vista della possibile conciliazione della causa. I condomini, infatti, avevano richiesto la valutazione di un tecnico specializzato che potesse consentire loro di verificare con consapevolezza la richiesta delle attrice e, quindi, consentire eventualmente la istallazione, se assolutamente necessaria, con tutti gli accorgimenti più opportuni.
Deiva da quanto detto in mancanza di una relazione tecnica dettagliata che possa superare i rilevi critici mossi dal convenuto in questa sede la domanda CP_1 deve essere rigettata non configurando il diniego espresso da parte dell'assemblea atto immotivato e ingiustificato, tale da costituire abuso della maggioranza.
Per tali motivi la domanda di annullamento della delibera impugnata come formulata deve essere rigettata.
L'esito della causa, la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa Vincenzina
RI, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_4
in persona del l.r.p.t., e , nei confronti del
[...] Parte_2 disattesa ogni diversa richiesta, Controparte_6 eccezione o conclusione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina RI