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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 12 marzo 2025
ed iscritta al n. 399 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- PI AL ), ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2
), rappresentate e difese dal proc. dom. avv. Maria Laura Parte_2 C.F._3
Giglio del foro di Lecco e con elezione di domicilio in PI Degli Affari n. 12 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTRICI
contro
- Eredi o aventi causa di , nata a [...] il [...] Persona_1
CONVENUTI/CONTUMACI
Oggetto: Usucapione.
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici: “Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare:
dichiarare le attrici LE PI (C.F. ) (C.F. C.F._1 Parte_1
) (C.F. ) proprietarie in pari quota del terreno C.F._2 Parte_2 C.F._3
identificato al Catasto Terreni del Comune di Lierna al foglio 9, particella n.1531 (seminativo di classe 1, reddito
dominicale euro 0,31, reddito agrario euro 0,21 superficie 80 mq), per intervenuta usucapione ventennale;
pagina 1 di 4 ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco, con esonero di
responsabilità in capo al Conservatore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Come risulta dai documenti prodotti, con atto di compravendita del 2.12.1969 (doc. 1)
e hanno alienato ai coniugi PI AL e un Persona_2 Persona_3 Controparte_1
fabbricato con annesso orto siti in Lierna, via Roma n. 60-61, identificati a Catasto Fabbricati al Foglio
15, mappali 1530 (abitazione) e 3711 (box) ed a Catasto Terreni al Foglio 9, mappali 3199 (prato) e
3692 (seminativo).
Secondo le prospettazioni delle attrici, sin dall'acquisto il terreno utilizzato ad orto comprendeva anche una porzione identificata col mappale 1531, non oggetto della compravendita ma da allora utilizzata in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto dagli acquirenti e dalle loro figlie (eredi del padre, deceduto il 25.7.2022 come da dichiarazione di successione al doc. 4), peraltro nella convinzione che formasse oggetto dell'acquisto.
Sulla premessa di aver goduto sin dall'atto di acquisto del dicembre 1969 anche di tale porzione di terreno, esercitandovi il possesso in modo continuativo ed indisturbato da oltre vent'anni, le attrici hanno chiesto che fosse riconosciuto ed affermato l'acquisto a loro favore per usucapione ordinaria del mappale 1531.
2. - Poiché dalla visura catastale del terreno (doc. 5), risulta ancora intestato a Persona_1
Per_ fu , vedova e dalle ricerche effettuate presso il Comune di Lierna non è stato possibile
[...] Per_4
ricavare altro che fosse “nata a [...] il [...], data della prima iscrizione a Lierna il 5
maggio 1900 con provenienza Buenos Aires, coniugata con a Buenos Aires, vedova il I Persona_6
gennaio 1938 a Milano, emigrata a Buenos Aires il 07/10/1957. Nel cartellino non è registrato alcun
riferimento relativo al decesso e non abbiamo informazioni relativamente agli eredi” (doc. 7), le attrici sono state autorizzate alla notifica del ricorso per pubblici proclami.
In atti è stato depositato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 20.3.2025 e la prova del deposito in data 20.3.2025 alla casa comunale di Lecco: la notifica è dunque corretta ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
3. - Passando al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 4 Il teste , marito dell'attrice , ha confermato che dall'anno Testimone_1 Parte_2
1999, “quando ho iniziato a frequentare la casa di quella che è poi divenuta mia moglie, sita in Lierna,
via Roma, ho potuto verificare che il mappale per cui oggi è causa è sempre stato utilizzato dai miei
suoceri, inizialmente per coltivarlo ad orto e successivamente come giardino con fiori ed erba. Questo appezzamento, insieme ad altri, l'ho sempre visto recintato e per entrare occorreva passare da un cancello chiuso a chiave e la chiave l'hanno sempre avuta i miei suoceri. Da quando è mancato mio
suocero nel 2022, nella casa ora abita soltanto mia suocera e sono io che mi occupo del taglio dell'erba e della pulizia del giardino”.
Anche il teste , geometra e tecnico delle parti “da almeno trent'anni e ho Testimone_2
frequentato la loro casa anche come amico”, ha precisato come, in occasione delle pratiche per la successione di , deceduto nel 2022, le parti hanno scoperto di non avere acquistato il Controparte_1
mappale 1531: “So che hanno comprato la casa di Lierna nel 1969 e, avendo io seguito la successione
di che è morto nel 2022, le parti si sono rese conto che un piccolo mappale identificato Controparte_1
col numero 1531 non ha formato oggetto della compravendita. Il mappale è un orto/prato/giardino che
è sempre stato utilizzato da e dalla moglie PI AL che lo consideravano il Controparte_1
loro. Questo lotto, infatti, è cintato insieme ad altri e per entrarvi occorreva accedere da un cancelletto
di cui le parti avevano le chiavi. Essendo io nato nel 1973, posso confermare che almeno dal 1990,
quando io ho cominciato a frequentare la famiglia, ho constatato di persona che questo appezzamento
di terreno era in loro godimento esclusivo”.
Le dichiarazioni dei testi, in uno con la ubicazione del terreno, vengono stimate sufficienti a fornire prova certa per dichiarare acquisito dalle attrici, a titolo originario, per usucapione ordinaria, il diritto di proprietà sul mappale 1531.
4. - Stante la mancata costituzione ed opposizione dei convenuti, le spese di lite sono poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 DICHIARA
PI AL (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Roma n.91, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._2
Lierna, Via Roma n. 65, e (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente a [...], proprietarie in pari quota del terreno identificato al Catasto
Terreni del Comune di Lierna al foglio 9, particella n.1531 (seminativo di classe 1, reddito dominicale euro 0,31, reddito agrario euro 0,21 superficie 80 mq) a seguito di usucapione ordinaria.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità da parte del Conservatore.
Spese di lite definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Lecco il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Mirco Lombardi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 12 marzo 2025
ed iscritta al n. 399 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- PI AL ), ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2
), rappresentate e difese dal proc. dom. avv. Maria Laura Parte_2 C.F._3
Giglio del foro di Lecco e con elezione di domicilio in PI Degli Affari n. 12 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTRICI
contro
- Eredi o aventi causa di , nata a [...] il [...] Persona_1
CONVENUTI/CONTUMACI
Oggetto: Usucapione.
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici: “Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare:
dichiarare le attrici LE PI (C.F. ) (C.F. C.F._1 Parte_1
) (C.F. ) proprietarie in pari quota del terreno C.F._2 Parte_2 C.F._3
identificato al Catasto Terreni del Comune di Lierna al foglio 9, particella n.1531 (seminativo di classe 1, reddito
dominicale euro 0,31, reddito agrario euro 0,21 superficie 80 mq), per intervenuta usucapione ventennale;
pagina 1 di 4 ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco, con esonero di
responsabilità in capo al Conservatore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Come risulta dai documenti prodotti, con atto di compravendita del 2.12.1969 (doc. 1)
e hanno alienato ai coniugi PI AL e un Persona_2 Persona_3 Controparte_1
fabbricato con annesso orto siti in Lierna, via Roma n. 60-61, identificati a Catasto Fabbricati al Foglio
15, mappali 1530 (abitazione) e 3711 (box) ed a Catasto Terreni al Foglio 9, mappali 3199 (prato) e
3692 (seminativo).
Secondo le prospettazioni delle attrici, sin dall'acquisto il terreno utilizzato ad orto comprendeva anche una porzione identificata col mappale 1531, non oggetto della compravendita ma da allora utilizzata in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto dagli acquirenti e dalle loro figlie (eredi del padre, deceduto il 25.7.2022 come da dichiarazione di successione al doc. 4), peraltro nella convinzione che formasse oggetto dell'acquisto.
Sulla premessa di aver goduto sin dall'atto di acquisto del dicembre 1969 anche di tale porzione di terreno, esercitandovi il possesso in modo continuativo ed indisturbato da oltre vent'anni, le attrici hanno chiesto che fosse riconosciuto ed affermato l'acquisto a loro favore per usucapione ordinaria del mappale 1531.
2. - Poiché dalla visura catastale del terreno (doc. 5), risulta ancora intestato a Persona_1
Per_ fu , vedova e dalle ricerche effettuate presso il Comune di Lierna non è stato possibile
[...] Per_4
ricavare altro che fosse “nata a [...] il [...], data della prima iscrizione a Lierna il 5
maggio 1900 con provenienza Buenos Aires, coniugata con a Buenos Aires, vedova il I Persona_6
gennaio 1938 a Milano, emigrata a Buenos Aires il 07/10/1957. Nel cartellino non è registrato alcun
riferimento relativo al decesso e non abbiamo informazioni relativamente agli eredi” (doc. 7), le attrici sono state autorizzate alla notifica del ricorso per pubblici proclami.
In atti è stato depositato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 20.3.2025 e la prova del deposito in data 20.3.2025 alla casa comunale di Lecco: la notifica è dunque corretta ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
3. - Passando al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 4 Il teste , marito dell'attrice , ha confermato che dall'anno Testimone_1 Parte_2
1999, “quando ho iniziato a frequentare la casa di quella che è poi divenuta mia moglie, sita in Lierna,
via Roma, ho potuto verificare che il mappale per cui oggi è causa è sempre stato utilizzato dai miei
suoceri, inizialmente per coltivarlo ad orto e successivamente come giardino con fiori ed erba. Questo appezzamento, insieme ad altri, l'ho sempre visto recintato e per entrare occorreva passare da un cancello chiuso a chiave e la chiave l'hanno sempre avuta i miei suoceri. Da quando è mancato mio
suocero nel 2022, nella casa ora abita soltanto mia suocera e sono io che mi occupo del taglio dell'erba e della pulizia del giardino”.
Anche il teste , geometra e tecnico delle parti “da almeno trent'anni e ho Testimone_2
frequentato la loro casa anche come amico”, ha precisato come, in occasione delle pratiche per la successione di , deceduto nel 2022, le parti hanno scoperto di non avere acquistato il Controparte_1
mappale 1531: “So che hanno comprato la casa di Lierna nel 1969 e, avendo io seguito la successione
di che è morto nel 2022, le parti si sono rese conto che un piccolo mappale identificato Controparte_1
col numero 1531 non ha formato oggetto della compravendita. Il mappale è un orto/prato/giardino che
è sempre stato utilizzato da e dalla moglie PI AL che lo consideravano il Controparte_1
loro. Questo lotto, infatti, è cintato insieme ad altri e per entrarvi occorreva accedere da un cancelletto
di cui le parti avevano le chiavi. Essendo io nato nel 1973, posso confermare che almeno dal 1990,
quando io ho cominciato a frequentare la famiglia, ho constatato di persona che questo appezzamento
di terreno era in loro godimento esclusivo”.
Le dichiarazioni dei testi, in uno con la ubicazione del terreno, vengono stimate sufficienti a fornire prova certa per dichiarare acquisito dalle attrici, a titolo originario, per usucapione ordinaria, il diritto di proprietà sul mappale 1531.
4. - Stante la mancata costituzione ed opposizione dei convenuti, le spese di lite sono poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 DICHIARA
PI AL (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Roma n.91, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._2
Lierna, Via Roma n. 65, e (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente a [...], proprietarie in pari quota del terreno identificato al Catasto
Terreni del Comune di Lierna al foglio 9, particella n.1531 (seminativo di classe 1, reddito dominicale euro 0,31, reddito agrario euro 0,21 superficie 80 mq) a seguito di usucapione ordinaria.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità da parte del Conservatore.
Spese di lite definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Lecco il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Mirco Lombardi
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