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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2525/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7131/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Leg. Rapp.te Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - . 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2301058619 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2301058619 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a OM Capitale in data 08.03.2024, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2301058619, notificato in data 12.01.2024, col quale l'Ente impositore ha richiesto il pagamento della somma di € 3.152,98 (comprensiva di sanzioni e interessi) per omesso pagamento della tassa rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
(TEFA), dovuti per gli anni 2020-2021.
A fondamento del ricorso la Società ha lamentato l'omesso esperimento della procedura pre-coattiva, il difetto di legittimazione attiva in capo a OM Capitale, l'indeterminatezza della pretesa erariale e il mancato pagamento dei tributi per causa di forza maggiore.
Ha quindi richiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento.
Si è costituita OM Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disatteso il primo motivo, col quale la Società ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso esecutivo impugnato in quanto non preceduto dalla procedura pre-coattiva prevista dall'art. 37 del Regolamento
Generale delle Entrate Tributarie approvato con DAC n. 182/2023, che prevede l'invio al contribuente di un avviso bonario preliminare alla notifica dell'avviso di accertamento.
La disposizione del Regolamento Generale delle Entrate, sopra indicata, prevede che “Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, OM Capitale si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia”.
Sennonché, come si ricava dalla suddetta disposizione, all'Ente creditore è stata riservata soltanto “la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva”, senza prevedere alcun obbligo di invio dell'avviso bonario che non è un avviso di accertamento vero e proprio, ma un sollecito che offre al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, prima che l'ufficio proceda all'accertamento formale.
Peraltro la Ta.Ri è un tributo non armonizzato e non sussiste quindi obbligo di contraddittorio preventivo, neppure in relazione a norme nazionali.
Ne consegue che il procedimento adottato da OM Capitale è del tutto conforme alla normativa di riferimento e, di conseguenza, è da ritenere legittimo.
Con il secondo motivo la Società ricorrente deduce il difetto di legittimazione attiva in capo a OM Capitale in ordine all'esazione del tributo richiesto, atteso che la competenza esclusiva a procedere farebbe capo ad
EQ OM S.p.A.. Il motivo è infondato.
Infatti, EQ OM è una società in house interamente partecipata dal Comune di OM, che opera come braccio operativo con funzioni di supporto tecnico e gestionale svolgendo attività per il controllo e l'accertamento delle entrate capitoline, mentre la titolarità del rapporto tributario appartiene esclusivamente a OM Capitale.
Quest'ultima mantiene il potere impositivo, la titolarità del credito e la potestà regolamentare tramite il
Dipartimento Risorse Economiche e gli atti, come gli avvisi di accertamento, sono emessi dall'Amministrazione capitolina o in nome di quest'ultima.
Invece EQ OM opera quale gestore, svolgendo le attività materiali di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, e fornisce, inoltre, assistenza ai cittadini per istanze di autotutela e rateizzazioni.
In sintesi, mentre EQ OM gestisce operativamente il tributo, il rapporto giuridico d'imposta intercorre sempre tra il contribuente e OM Capitale.
E' infatti indubbio che per statuto, Equa OM S.p.a. non è “parte” del “rapporto” tributario e, dunque, non
è legittimata ad emettere direttamente atti, bensì solo a svolgere l'attività di supporto propedeutica all'emissione di avvisi di accertamento.
Tutti i provvedimenti emessi da tale società risultano sottoposti all'approvazione degli organi di competenza di OM Capitale, preposti in via esclusiva sia all'attività accertativa che alla conseguente attività di autotutela.
In coerenza con tale impostazione e nel rispetto del principio dell'affidamento del contribuente, nell'avviso impugnato risulta espressamente che OM Capitale è l'Ente impositore e creditore della tariffa dovuta, tant'è che sotto l'indicazione “avvertenze”, riportata in ogni singolo avviso di accertamento, è specificatamente indicato, alla voce impugnazione, che avverso l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, da notificarsi nei termini previsti per legge, a OM Capitale tramite posta elettronica certificata.
D'altra parte lo stesso ricorrente ha azionato il giudizio di primo grado correttamente nei confronti di OM
Capitale, notificando il proprio ricorso introduttivo nei confronti del soggetto legittimato ai sensi dell'art 10 d. lgs. n. 546/92, ovvero nei confronti del soggetto qualificato come ente impositore ai sensi della richiamata norma.
In definitiva, EQ OM non può ritenersi parte legittimata nel presente rapporto tributario perché non titolare di potestà impositiva, né del credito tributario, svolgendo soltanto funzioni di supporto tecnico e contabile che non legittimano detta società a resistere nel merito del giudizio tributario.
Ne consegue che l'Ente impositore OM Capitale resta unico legittimato.
Non coglie nel segno neppure il terzo motivo, col quale la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato per indeterminatezza della pretesa erariale, essendo stata indicata soltanto la sede legale della contribuente, senza alcun riferimento a quale immobile e/o esercizio commerciale si riferisca l'omesso pagamento, posto che la società avrebbe anche una sede secondaria.
Infatti, premesso che la ricorrente non ha prodotto alcuna visura camerale da cui desumere l'esistenza di una sede secondaria, va rilevato che nell'avviso di accertamento è stato indicato che “i riferimenti dell'immobile assoggettato alla Ta.Ri. sono indicati all'interno dei documenti di cui al successivo prospetto, la cui copia conforme è disponibile nella sezione “La mia Ta.Ri.” sul sito web www.amaroma.it, previa registrazione”. E poiché l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, deve concludersi che parte attrice ben poteva accedere a tutte le informazioni di cui necessitava seguendo le indicazioni chiaramente riportate nell'avviso di accertamento.
Infine, non è condivisibile il quarto e ultimo motivo con il quale la Società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento sul rilievo che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria, da parte della contribuente, sarebbe imputabile alle difficoltà economiche affrontate a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 ed ha aggiunto che nel caso in esame ricorrerebbe un'ipotesi di forza maggiore riconducibile all'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, che, al comma 5, stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Sennonché, nel caso in esame non ricorrono i presupposti della scriminante in questione.
Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate, senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n. 8175/19; n. 39548/21; n. 7628/24).
E poiché la società ricorrente ha omesso di valutare e provare l'elemento soggettivo con riferimento alla imprevedibilità ed inevitabilità della crisi finanziaria ed alla adozione delle misure necessarie o opportune per porvi rimedio rispetto al momento di scadenza dell'obbligazione tributaria non adempiuta, quale il ricorso al credito o a fidejussioni per affrontare i pagamenti in scadenza, anche il suddetto motivo va rigettato.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto.
Il rigetto del ricorso assorbe la richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore di OM Capitale in € 1.000,00 oltre spese generali.
OM, 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Tommaso Virga
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7131/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Leg. Rapp.te Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - . 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2301058619 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2301058619 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a OM Capitale in data 08.03.2024, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2301058619, notificato in data 12.01.2024, col quale l'Ente impositore ha richiesto il pagamento della somma di € 3.152,98 (comprensiva di sanzioni e interessi) per omesso pagamento della tassa rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
(TEFA), dovuti per gli anni 2020-2021.
A fondamento del ricorso la Società ha lamentato l'omesso esperimento della procedura pre-coattiva, il difetto di legittimazione attiva in capo a OM Capitale, l'indeterminatezza della pretesa erariale e il mancato pagamento dei tributi per causa di forza maggiore.
Ha quindi richiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento.
Si è costituita OM Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disatteso il primo motivo, col quale la Società ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso esecutivo impugnato in quanto non preceduto dalla procedura pre-coattiva prevista dall'art. 37 del Regolamento
Generale delle Entrate Tributarie approvato con DAC n. 182/2023, che prevede l'invio al contribuente di un avviso bonario preliminare alla notifica dell'avviso di accertamento.
La disposizione del Regolamento Generale delle Entrate, sopra indicata, prevede che “Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, OM Capitale si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia”.
Sennonché, come si ricava dalla suddetta disposizione, all'Ente creditore è stata riservata soltanto “la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva”, senza prevedere alcun obbligo di invio dell'avviso bonario che non è un avviso di accertamento vero e proprio, ma un sollecito che offre al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, prima che l'ufficio proceda all'accertamento formale.
Peraltro la Ta.Ri è un tributo non armonizzato e non sussiste quindi obbligo di contraddittorio preventivo, neppure in relazione a norme nazionali.
Ne consegue che il procedimento adottato da OM Capitale è del tutto conforme alla normativa di riferimento e, di conseguenza, è da ritenere legittimo.
Con il secondo motivo la Società ricorrente deduce il difetto di legittimazione attiva in capo a OM Capitale in ordine all'esazione del tributo richiesto, atteso che la competenza esclusiva a procedere farebbe capo ad
EQ OM S.p.A.. Il motivo è infondato.
Infatti, EQ OM è una società in house interamente partecipata dal Comune di OM, che opera come braccio operativo con funzioni di supporto tecnico e gestionale svolgendo attività per il controllo e l'accertamento delle entrate capitoline, mentre la titolarità del rapporto tributario appartiene esclusivamente a OM Capitale.
Quest'ultima mantiene il potere impositivo, la titolarità del credito e la potestà regolamentare tramite il
Dipartimento Risorse Economiche e gli atti, come gli avvisi di accertamento, sono emessi dall'Amministrazione capitolina o in nome di quest'ultima.
Invece EQ OM opera quale gestore, svolgendo le attività materiali di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, e fornisce, inoltre, assistenza ai cittadini per istanze di autotutela e rateizzazioni.
In sintesi, mentre EQ OM gestisce operativamente il tributo, il rapporto giuridico d'imposta intercorre sempre tra il contribuente e OM Capitale.
E' infatti indubbio che per statuto, Equa OM S.p.a. non è “parte” del “rapporto” tributario e, dunque, non
è legittimata ad emettere direttamente atti, bensì solo a svolgere l'attività di supporto propedeutica all'emissione di avvisi di accertamento.
Tutti i provvedimenti emessi da tale società risultano sottoposti all'approvazione degli organi di competenza di OM Capitale, preposti in via esclusiva sia all'attività accertativa che alla conseguente attività di autotutela.
In coerenza con tale impostazione e nel rispetto del principio dell'affidamento del contribuente, nell'avviso impugnato risulta espressamente che OM Capitale è l'Ente impositore e creditore della tariffa dovuta, tant'è che sotto l'indicazione “avvertenze”, riportata in ogni singolo avviso di accertamento, è specificatamente indicato, alla voce impugnazione, che avverso l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, da notificarsi nei termini previsti per legge, a OM Capitale tramite posta elettronica certificata.
D'altra parte lo stesso ricorrente ha azionato il giudizio di primo grado correttamente nei confronti di OM
Capitale, notificando il proprio ricorso introduttivo nei confronti del soggetto legittimato ai sensi dell'art 10 d. lgs. n. 546/92, ovvero nei confronti del soggetto qualificato come ente impositore ai sensi della richiamata norma.
In definitiva, EQ OM non può ritenersi parte legittimata nel presente rapporto tributario perché non titolare di potestà impositiva, né del credito tributario, svolgendo soltanto funzioni di supporto tecnico e contabile che non legittimano detta società a resistere nel merito del giudizio tributario.
Ne consegue che l'Ente impositore OM Capitale resta unico legittimato.
Non coglie nel segno neppure il terzo motivo, col quale la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato per indeterminatezza della pretesa erariale, essendo stata indicata soltanto la sede legale della contribuente, senza alcun riferimento a quale immobile e/o esercizio commerciale si riferisca l'omesso pagamento, posto che la società avrebbe anche una sede secondaria.
Infatti, premesso che la ricorrente non ha prodotto alcuna visura camerale da cui desumere l'esistenza di una sede secondaria, va rilevato che nell'avviso di accertamento è stato indicato che “i riferimenti dell'immobile assoggettato alla Ta.Ri. sono indicati all'interno dei documenti di cui al successivo prospetto, la cui copia conforme è disponibile nella sezione “La mia Ta.Ri.” sul sito web www.amaroma.it, previa registrazione”. E poiché l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, deve concludersi che parte attrice ben poteva accedere a tutte le informazioni di cui necessitava seguendo le indicazioni chiaramente riportate nell'avviso di accertamento.
Infine, non è condivisibile il quarto e ultimo motivo con il quale la Società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento sul rilievo che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria, da parte della contribuente, sarebbe imputabile alle difficoltà economiche affrontate a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 ed ha aggiunto che nel caso in esame ricorrerebbe un'ipotesi di forza maggiore riconducibile all'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, che, al comma 5, stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Sennonché, nel caso in esame non ricorrono i presupposti della scriminante in questione.
Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate, senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n. 8175/19; n. 39548/21; n. 7628/24).
E poiché la società ricorrente ha omesso di valutare e provare l'elemento soggettivo con riferimento alla imprevedibilità ed inevitabilità della crisi finanziaria ed alla adozione delle misure necessarie o opportune per porvi rimedio rispetto al momento di scadenza dell'obbligazione tributaria non adempiuta, quale il ricorso al credito o a fidejussioni per affrontare i pagamenti in scadenza, anche il suddetto motivo va rigettato.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto.
Il rigetto del ricorso assorbe la richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore di OM Capitale in € 1.000,00 oltre spese generali.
OM, 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Tommaso Virga