Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2525
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso esperimento procedura pre-coattiva

    La procedura pre-coattiva è una facoltà dell'ente e non un obbligo. Inoltre, la Ta.Ri. non è un tributo armonizzato, quindi non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva di OM Capitale

    OM Capitale è l'ente impositore e titolare del credito tributario, mentre EQ OM opera come gestore con funzioni di supporto tecnico e gestionale. La società ricorrente ha correttamente notificato il ricorso a OM Capitale.

  • Rigettato
    Indeterminatezza della pretesa erariale

    L'avviso di accertamento contiene indicazioni chiare per accedere alle informazioni relative all'immobile sul sito web dell'ente. La società non ha prodotto visura camerale per dimostrare l'esistenza di una sede secondaria.

  • Rigettato
    Forza maggiore per difficoltà economiche dovute alla pandemia

    La nozione di forza maggiore richiede un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee) e un elemento soggettivo (obbligo di premunirsi contro le conseguenze dell'evento). La società non ha provato l'elemento soggettivo, né l'imprevedibilità e inevitabilità della crisi finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2525
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2525
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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