TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 19.11.2025, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Marco Torelli
-appellante-
e
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Pasqualino Santamaria
- appellata–
OGGETTO: appello – opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Cassino CP_1 avverso il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n. del Nume_1
17.9.2018, notificato in data 18.12.2018, elevato dalla Polizia Provinciale di
, per aver superato di 27 km/h il limite di velocità fissato sulla SR 630 Pt_1
Ausonia-Comune di Spigno km 26+890, con applicazione della sanzione amministrativa di euro 181,00 e la decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida. La si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto
1 Con sentenza n. 2072 del 25.1.2020 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva il ricorso, con l'annullamento delle sanzioni e compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 28.05.2021, proponeva appello la
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Accogliere il presente ricorso ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza convalidare il verbale esattamente indicato in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, all'udienza del 19.11.2025 la causa
è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che l'appello sia inammissibile per le ragioni che seguono.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 2.10.2023, l'appellante ha eccepito che il timbro di deposito della sentenza impugnata reca un errore materiale nella data, indicando la data del 25.1.2020, anziché la data corretta e documentalmente provata del 25.1.2021, come si evince dall'estratto del fascicolo informatico depositato in atti.
A tal riguardo, occorre evidenziare che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico,
l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talché, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere (i.e. risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione), fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (Cass. n. 2829/2023; Cass. 2362/2019).
Nel caso de quo, l'appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Cassino senza aver previamente proposto il procedimento della querela di falso ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c. Conseguentemente, il gravame è inammissibile per tardività, essendo stato proposto in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza di primo grado.
2 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (0,00-1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'appellante, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della appellata, che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) dà atto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 17 l. 24.12.2012 n. 228 per il versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell'appellante
Cassino, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
3
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 19.11.2025, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Marco Torelli
-appellante-
e
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Pasqualino Santamaria
- appellata–
OGGETTO: appello – opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Cassino CP_1 avverso il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n. del Nume_1
17.9.2018, notificato in data 18.12.2018, elevato dalla Polizia Provinciale di
, per aver superato di 27 km/h il limite di velocità fissato sulla SR 630 Pt_1
Ausonia-Comune di Spigno km 26+890, con applicazione della sanzione amministrativa di euro 181,00 e la decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida. La si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto
1 Con sentenza n. 2072 del 25.1.2020 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva il ricorso, con l'annullamento delle sanzioni e compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 28.05.2021, proponeva appello la
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Accogliere il presente ricorso ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza convalidare il verbale esattamente indicato in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, all'udienza del 19.11.2025 la causa
è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che l'appello sia inammissibile per le ragioni che seguono.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 2.10.2023, l'appellante ha eccepito che il timbro di deposito della sentenza impugnata reca un errore materiale nella data, indicando la data del 25.1.2020, anziché la data corretta e documentalmente provata del 25.1.2021, come si evince dall'estratto del fascicolo informatico depositato in atti.
A tal riguardo, occorre evidenziare che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico,
l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talché, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere (i.e. risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione), fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (Cass. n. 2829/2023; Cass. 2362/2019).
Nel caso de quo, l'appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Cassino senza aver previamente proposto il procedimento della querela di falso ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c. Conseguentemente, il gravame è inammissibile per tardività, essendo stato proposto in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza di primo grado.
2 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (0,00-1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'appellante, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della appellata, che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) dà atto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 17 l. 24.12.2012 n. 228 per il versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell'appellante
Cassino, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
3