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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel.
3) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 740/2023 R.G. posto in decisione all'udienza del 18.12.2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.to MARCONATO
MARINA, con studio in Nettuno ( ROMA), via Trieste n.80.
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.to ODINO ADA e dall'avv.to GIANNOTTI AMEDEO GIULIO, con studio in Milano, Via Pietro
Mascagni n.7.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12476/2022 del Tribunale di Roma, depositata in data 11/08/2022 in materia di opposizione a precetto (art. 615, l^ comma c.p.c.)
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con cui il Parte_1
Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione a precetto spiegata da CP_1
avverso il precetto notificatogli in data 23.12.2020 con cui l'odierna
[...] appellante le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 61.278,28, ha così deciso: “ Accoglie l'opposizione proposta da;
Condanna altresì CP_1
la parte a rifondere alla parte le spese di lite, che Parte_1 CP_1 si liquidano in €18.000 per onorari, comprensivi della fase cautelare, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese”.
L'appellato si è costituito resistendo all'appello.
Con istanza congiunta depositata in data 9.12.2024 parte appellante dichiarava di volere rinunziare agli atti del giudizio, e la parte appellata accettava la rinunzia;
le parti rappresentavano inoltre di avere raggiunto un accordo di compensazione sulle spese di lite.
Ottemperando all' ordinanza di questa Corte in data 11.12.2024, la parte appellante depositava procura speciale conferita al proprio difensore ai fini della rinunzia.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito di udienza tenutasi in modalità cartolare.
Considerata dunque la ritualità di rinunzia ed accettazione, e la volontà, espressa dalle parti, di derogare all'obbligo, gravante sulla parte rinunziante, di rimborsare la controparte delle spese del giudizio, siccome previsto dall'art. 306 c.p.c. ultimo comma, non può che pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del giudizio di appello, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di appello, con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 08/01/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Patrizia Mannacio Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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