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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 969059 CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato alla società Area S.r.l. e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, ha impugnato l'atto di ingiunzione in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2020, eccependo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica degli atti presupposti, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La documentazione prodotta in giudizio da Area S.r.l. non è idonea a comprovare la regolarità della notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Invero, la resistente ha allegato in giudizio cartoline di ricevimento degli atti presupposti sottoscritte da persona diversa dalla destinataria, prive di indicazione della qualifica dei soggetti riceventi.
Il difetto di notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto a esso conseguenziale, in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass.
S.U. sent. n. 10012/2021; Cass. ord. n. 33400/2023).
Per tale motivo il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Così deciso in Cosenza, il 20.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 969059 CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato alla società Area S.r.l. e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, ha impugnato l'atto di ingiunzione in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2020, eccependo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica degli atti presupposti, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La documentazione prodotta in giudizio da Area S.r.l. non è idonea a comprovare la regolarità della notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Invero, la resistente ha allegato in giudizio cartoline di ricevimento degli atti presupposti sottoscritte da persona diversa dalla destinataria, prive di indicazione della qualifica dei soggetti riceventi.
Il difetto di notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto a esso conseguenziale, in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass.
S.U. sent. n. 10012/2021; Cass. ord. n. 33400/2023).
Per tale motivo il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Così deciso in Cosenza, il 20.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco