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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16891 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA ES deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 42179 dell'anno 2023 promossa da:
C.F. e P. IVA , con sede in Roma, via Marcantonio Bragadin 6, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t. Ing. C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Valerio Papi
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
in persona della legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_2 Controparte_3
Roma, Via G. Libetta, 15/C (Cod. Fisc. e Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
AB FE
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 11347 del 3.7.2023 NRG 25904/2023
CONCLUSIONI: per parte opponente – “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, previo mutamento del rito, dichiarare che il rapporto contrattuale intrattenuto tra le parti è affetto nullità insanabile per i motivi di cui in atti e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il Decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare non dovute tutte le somme in esso ingiunte a favore di di conseguenza condannare in via riconvenzionale a rifondere a CP_2 CP_2 Parte_1 le somme già corrisposte all'opposta; in via subordinata determinare il diverso dare/avere tra le parti in base ai risultati di calcolo che verrà effettuato in sede di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto. Con espressa riserva di ripetere, in un futuro giudizio, nei confronti di tutte le somme ingiustamente riscosse in base ai motivi tutti di cui alla CP_2 presente azione e che non dovessero essere a qualsiasi titolo restituite e/o compensate. Il tutto oltre interessi legali a far data da ciascuno degli addebiti non dovuti e corrisposti e/o comunque pretesi. Con vittoria di spese di lite ed onorari”; per parte opposta – “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rigettare sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale ex adverso proposte, poiché totalmente infondate, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 11347/2023; o comunque, ed in ogni caso, previo riconoscimento delle ragioni creditorie di CP_2 nei confronti di condannare quest'ultima al pagamento della somma di
[...] Parte_1 euro 11.821,40, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società opponente al versamento di un indennizzo a favore della ai sensi dell'art. 96, comma 3, CP_2
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per abuso dello strumento processuale, avendo proposto l'opposizione al solo fine di posticipare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
e/o comunque per lite temeraria;
- condannare la società opponente al pagamento degli onorari della procedura di mediazione, nonché al rimborso delle relative spese pari ad euro 192,00, come da contabile che si deposita;
- condannare in ogni caso la società opponente al pagamento di onorari e spese del presente grado di giudizio, liquidandole tenendo conto della temerarietà della lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sul seguente motivo: nullità del contratto da qualificarsi quale contratto di locazione e non di coworking.
Tale motivo risulta del tutto infondato.
Dal tenore letterale del contratto (doc. 9 fascicolo monitorio) risulta di chiara evidenza che, come sostenuto da parte ricorrente/opposta, effettivamente tra le parti è intercorso un contratto atipico.
Trattasi di contratto di durata a causalità mista: infatti, l'oggetto del contratto di coworking è la disponibilità, a fronte del pagamento di un corrispettivo, di uno spazio, che per le sue caratteristiche può prestarsi ad esser concesso, per brevi-medi periodi di tempo, in godimento, di norma a professionisti e/o imprenditori, che possono accedere ad una postazione di lavoro già attrezzata e fornita di servizi.
Le Parti del contratto sono il concedente (persona fisica o società) che dispone di un immobile idoneo a essere a frazionato in postazioni per ufficio e l'utilizzatore o coworker, che, avendo bisogno di un posto attrezzato per svolgere la propria attività professionale, ha la possibilità di disporre, per il tempo che gli occorre, di un suo spazio all'interno del locale. Tale contratto rappresenta una commistione tra il contratto di locazione e il contratto di appalto di servizi.
Va esclusa la riconducibilità di tale contratto all' ipotesi tipica del contratto di locazione, in quanto nel contratto di coworking stipulato nella specie non è previsto che l'utilizzatore o coworker possa vantare diritti di godimento sull'immobile.
Un altro elemento che contraddistingue espressamente il contratto di coworking dai contratti tipici è l'esclusione all'interno del contratto della individuazione specifica dello spazio. Il concedente, infatti, si impegna a fornire una tipologia di spazio, che viene definita sulla base delle caratteristiche, della dimensione e dei servizi accessori che vengono forniti (di solito mediante diverse ipotesi di servizio e di prezzo). Pertanto, l'utilizzatore o coworker acconsente ad esser collocato fisicamente negli spazi disponibili individuati discrezionalmente da parte del concedente.
In concreto (cfr. contratto sottoscritto in data 9.2.22 - doc. 9) la società ha concesso alla CP_2 società utilizzatrice non l'intero spazio denominato “Cowall”, bensì il mero utilizzo di una serie di postazioni e precisamente 20, ognuna delle quali comprendeva, come da art. 1 del contratto suppellettili (tavolo, sedute, spazio su scaffali ecc.), nonché una serie di servizi compresi nel prezzo concordato e cioè: utilizzo stampante, collegamento internet Lan/Wi-Fi, impianto di illuminazione e climatizzazione, pulizie settimanali, utilizzo cucina e relax corner, domicilio postale/sede operativa).
In più parte opposta ha provato (cfr. doc.5 fatture emesse) che anche altri soggetti hanno fruito dello stesso spazio “Cowall” e dei servizi ivi resi disponibili. Ciò significa senza ombra di dubbio che la non ha avuto la disponibilità esclusiva degli spazi locati. Pt_1
Ciò detto va osservato che non sono stati in alcun modo contestati dalla né Parte_1
l'utilizzo delle postazioni né la fruizione dei servizi per i periodi di cui alle fatture azionate.
Ebbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”.
Ebbene la quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova con i documenti CP_2 prodotti dell'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni di facere assunte con il suddetto contratto.
Non risulta, peraltro, che né il completo ed esatto adempimento né l'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto delle fatture sono stati in alcuna occasione né in alcun modo messi in discussione nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale che ha avuto luogo tra le odierne parti in causa fino all'avvenuto recesso.
Conclusivamente l'opposizione è infondata va respinta.
Parte opposta ha chiesto di essere risarcita ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Insegna la Suprema Corte che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020). Nella specie appaiono sintomatiche della condotta tenuta da parte opponente abusiva dello strumento processuale le seguenti scelte processuali adottate da parte opponente: l'aver indicato quale data di udienza il giorno 27 febbraio 2024 mentre la data di notifica dell'opposizione è il 12.9.2023 (con un intervallo di 168 giorni), e quindi ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge;
l'aver proposto l'opposizione sfornita di prova scritta;
l'aver formulato un motivo di opposizione del tutto contrastante con il chiaro tenore letterale del contratto;
il non aver articolato alcuna prova diretta sull'asserito uso esclusivo dell'immobile; in non essersi neanche presentata al primo incontro fissato per la mediazione delegata, sebbene regolarmente invitata da controparte.
Tutto ciò merita adeguata sanzione. Per la quantificazione del danno occorre ricorrere all'equità.
L'ammontare della somma a tale titolo dovuta deve essere rapportato: al valore della controversia ( Euro 11.821,40, oltre interessi moratori ); alla durata del processo (decreto ingiuntivo notificato il 19/12/2022 ); alle prevedibili conseguenze della condotta censurata e a quanto possa avere inciso sulla parte vittoriosa in special modo per l'ingiustificato disagio psicologico derivato dal protrarsi dell'attesa della definizione del giudizio.
Tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione di cui sopra reputa questo tribunale equo liquidare a favore di parte opposta e a carico della società opponente una somma pari a quella dei compensi liquidati d'ufficio pari a Euro 5077,00.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, così come liquidate d'ufficio, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi per totali Euro 5077,00 di cui Fase di studio della controversia, valore medio:€ 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre spese generali (pari al 15% dei compensi), IVA e CPA.
Vanno poste anche a carico di parte opponente gli onorari della procedura di mediazione liquidati in Euro 300,00 (oltre accessori di legge) secondo l'importo medio liquidabile in base alle tariffe vigenti, nonché al rimborso delle relative spese pari ad euro 192,00 (come documentate).
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali (comprese quelle della mediazione delegata), così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 11347 del 3.7.2023 NRG 25904/2023 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto;
condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare a e spese del Parte_1 CP_2 presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. ; condanna alle spese della mediazione delegata di cui Euro 300,00 per Parte_1 compensi (oltre accessori di legge) ed euro 192,00 per spese di mediazione;
condanna ex art. 96 terzo comma cpc a pagare a a somma di Euro Parte_1 CP_2
5077,00.
Così deciso, Roma, 28.11.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
IA ES
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA ES deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 42179 dell'anno 2023 promossa da:
C.F. e P. IVA , con sede in Roma, via Marcantonio Bragadin 6, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t. Ing. C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Valerio Papi
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
in persona della legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_2 Controparte_3
Roma, Via G. Libetta, 15/C (Cod. Fisc. e Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
AB FE
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 11347 del 3.7.2023 NRG 25904/2023
CONCLUSIONI: per parte opponente – “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, previo mutamento del rito, dichiarare che il rapporto contrattuale intrattenuto tra le parti è affetto nullità insanabile per i motivi di cui in atti e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il Decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare non dovute tutte le somme in esso ingiunte a favore di di conseguenza condannare in via riconvenzionale a rifondere a CP_2 CP_2 Parte_1 le somme già corrisposte all'opposta; in via subordinata determinare il diverso dare/avere tra le parti in base ai risultati di calcolo che verrà effettuato in sede di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto. Con espressa riserva di ripetere, in un futuro giudizio, nei confronti di tutte le somme ingiustamente riscosse in base ai motivi tutti di cui alla CP_2 presente azione e che non dovessero essere a qualsiasi titolo restituite e/o compensate. Il tutto oltre interessi legali a far data da ciascuno degli addebiti non dovuti e corrisposti e/o comunque pretesi. Con vittoria di spese di lite ed onorari”; per parte opposta – “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rigettare sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale ex adverso proposte, poiché totalmente infondate, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 11347/2023; o comunque, ed in ogni caso, previo riconoscimento delle ragioni creditorie di CP_2 nei confronti di condannare quest'ultima al pagamento della somma di
[...] Parte_1 euro 11.821,40, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società opponente al versamento di un indennizzo a favore della ai sensi dell'art. 96, comma 3, CP_2
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per abuso dello strumento processuale, avendo proposto l'opposizione al solo fine di posticipare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
e/o comunque per lite temeraria;
- condannare la società opponente al pagamento degli onorari della procedura di mediazione, nonché al rimborso delle relative spese pari ad euro 192,00, come da contabile che si deposita;
- condannare in ogni caso la società opponente al pagamento di onorari e spese del presente grado di giudizio, liquidandole tenendo conto della temerarietà della lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sul seguente motivo: nullità del contratto da qualificarsi quale contratto di locazione e non di coworking.
Tale motivo risulta del tutto infondato.
Dal tenore letterale del contratto (doc. 9 fascicolo monitorio) risulta di chiara evidenza che, come sostenuto da parte ricorrente/opposta, effettivamente tra le parti è intercorso un contratto atipico.
Trattasi di contratto di durata a causalità mista: infatti, l'oggetto del contratto di coworking è la disponibilità, a fronte del pagamento di un corrispettivo, di uno spazio, che per le sue caratteristiche può prestarsi ad esser concesso, per brevi-medi periodi di tempo, in godimento, di norma a professionisti e/o imprenditori, che possono accedere ad una postazione di lavoro già attrezzata e fornita di servizi.
Le Parti del contratto sono il concedente (persona fisica o società) che dispone di un immobile idoneo a essere a frazionato in postazioni per ufficio e l'utilizzatore o coworker, che, avendo bisogno di un posto attrezzato per svolgere la propria attività professionale, ha la possibilità di disporre, per il tempo che gli occorre, di un suo spazio all'interno del locale. Tale contratto rappresenta una commistione tra il contratto di locazione e il contratto di appalto di servizi.
Va esclusa la riconducibilità di tale contratto all' ipotesi tipica del contratto di locazione, in quanto nel contratto di coworking stipulato nella specie non è previsto che l'utilizzatore o coworker possa vantare diritti di godimento sull'immobile.
Un altro elemento che contraddistingue espressamente il contratto di coworking dai contratti tipici è l'esclusione all'interno del contratto della individuazione specifica dello spazio. Il concedente, infatti, si impegna a fornire una tipologia di spazio, che viene definita sulla base delle caratteristiche, della dimensione e dei servizi accessori che vengono forniti (di solito mediante diverse ipotesi di servizio e di prezzo). Pertanto, l'utilizzatore o coworker acconsente ad esser collocato fisicamente negli spazi disponibili individuati discrezionalmente da parte del concedente.
In concreto (cfr. contratto sottoscritto in data 9.2.22 - doc. 9) la società ha concesso alla CP_2 società utilizzatrice non l'intero spazio denominato “Cowall”, bensì il mero utilizzo di una serie di postazioni e precisamente 20, ognuna delle quali comprendeva, come da art. 1 del contratto suppellettili (tavolo, sedute, spazio su scaffali ecc.), nonché una serie di servizi compresi nel prezzo concordato e cioè: utilizzo stampante, collegamento internet Lan/Wi-Fi, impianto di illuminazione e climatizzazione, pulizie settimanali, utilizzo cucina e relax corner, domicilio postale/sede operativa).
In più parte opposta ha provato (cfr. doc.5 fatture emesse) che anche altri soggetti hanno fruito dello stesso spazio “Cowall” e dei servizi ivi resi disponibili. Ciò significa senza ombra di dubbio che la non ha avuto la disponibilità esclusiva degli spazi locati. Pt_1
Ciò detto va osservato che non sono stati in alcun modo contestati dalla né Parte_1
l'utilizzo delle postazioni né la fruizione dei servizi per i periodi di cui alle fatture azionate.
Ebbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”.
Ebbene la quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova con i documenti CP_2 prodotti dell'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni di facere assunte con il suddetto contratto.
Non risulta, peraltro, che né il completo ed esatto adempimento né l'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto delle fatture sono stati in alcuna occasione né in alcun modo messi in discussione nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale che ha avuto luogo tra le odierne parti in causa fino all'avvenuto recesso.
Conclusivamente l'opposizione è infondata va respinta.
Parte opposta ha chiesto di essere risarcita ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Insegna la Suprema Corte che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020). Nella specie appaiono sintomatiche della condotta tenuta da parte opponente abusiva dello strumento processuale le seguenti scelte processuali adottate da parte opponente: l'aver indicato quale data di udienza il giorno 27 febbraio 2024 mentre la data di notifica dell'opposizione è il 12.9.2023 (con un intervallo di 168 giorni), e quindi ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge;
l'aver proposto l'opposizione sfornita di prova scritta;
l'aver formulato un motivo di opposizione del tutto contrastante con il chiaro tenore letterale del contratto;
il non aver articolato alcuna prova diretta sull'asserito uso esclusivo dell'immobile; in non essersi neanche presentata al primo incontro fissato per la mediazione delegata, sebbene regolarmente invitata da controparte.
Tutto ciò merita adeguata sanzione. Per la quantificazione del danno occorre ricorrere all'equità.
L'ammontare della somma a tale titolo dovuta deve essere rapportato: al valore della controversia ( Euro 11.821,40, oltre interessi moratori ); alla durata del processo (decreto ingiuntivo notificato il 19/12/2022 ); alle prevedibili conseguenze della condotta censurata e a quanto possa avere inciso sulla parte vittoriosa in special modo per l'ingiustificato disagio psicologico derivato dal protrarsi dell'attesa della definizione del giudizio.
Tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione di cui sopra reputa questo tribunale equo liquidare a favore di parte opposta e a carico della società opponente una somma pari a quella dei compensi liquidati d'ufficio pari a Euro 5077,00.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, così come liquidate d'ufficio, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi per totali Euro 5077,00 di cui Fase di studio della controversia, valore medio:€ 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre spese generali (pari al 15% dei compensi), IVA e CPA.
Vanno poste anche a carico di parte opponente gli onorari della procedura di mediazione liquidati in Euro 300,00 (oltre accessori di legge) secondo l'importo medio liquidabile in base alle tariffe vigenti, nonché al rimborso delle relative spese pari ad euro 192,00 (come documentate).
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali (comprese quelle della mediazione delegata), così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 11347 del 3.7.2023 NRG 25904/2023 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto;
condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare a e spese del Parte_1 CP_2 presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. ; condanna alle spese della mediazione delegata di cui Euro 300,00 per Parte_1 compensi (oltre accessori di legge) ed euro 192,00 per spese di mediazione;
condanna ex art. 96 terzo comma cpc a pagare a a somma di Euro Parte_1 CP_2
5077,00.
Così deciso, Roma, 28.11.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
IA ES