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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 luglio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1 alla Via A. Palumbo, 57 presso lo studio dell'avv. Andrea D'Alterio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania alla Via A. Palumbo, 57 presso lo studio dell'avv. Andrea D' Alterio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 2227/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/6/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli l'8 maggio 1999, dal quale Per_ sono nati due figlie (nata a Giugliano in [...] il [...]) e (nata a R_
Giugliano in Campania il 4 aprile 2006)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 7-7-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 22-11-2017) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 14/29 dicembre 2017; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Figli maggiorenni e loro mantenimento:
La figlia maggiorenne (laureanda in Medicina) e la figlia maggiorenne Persona_3 Per_4
(studentessa-Facoltà di Ingegneria) continueranno a risiedere presso l'abitazione della
[...]
madre I coniugi concordano che il contributo al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne (studentessa-Facoltà di Ingegneria) non ancora economicamente Persona_4
autosufficiente, sarà a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, da Controparte_1
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla madre . Tale obbligo permarrà fino al raggiungimento della indipendenza economica Parte_1
della detta figlia maggiorenne . I coniugi hanno espressamente e specificamente Persona_4
concordato, in relazione alla figlia maggiorenne e primogenita , che il padre non Persona_3
verserà alcunchè a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa , sia perché ella R_
2 V.G. n. 2227/2025
è prossima alla laurea in Medicina e sia perché per il mantenimento della detta figlia maggiorenne
, in forza di questo specifico accordo tra i coniugi, provvederà integralmente la madre SI.ra R_
. Parte_1
Le spese straordinarie per le figlie, fino al raggiungimento rispettivamente della loro indipendenza economica, saranno suddivise al 50 % tra i due genitori previa intesa tra gli stessi.
2. Assegno divorzile:
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi in una condizione di indipendenza economica.
3. Assegnazione della casa coniugale:
Nell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Giovanni
XXIII n. 12, di esclusiva proprietà della SI. , continuerà a risiedervi la stessa con le due Parte_1 figlie.
4. Documento valido per l'espatrio:
I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso ad esperire ogni attività idonea al rilascio o al rinnovo di documento valido per l'espatrio.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse delle figlie.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli l'8 maggio
1999 (atto n. 31, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) tra Parte_1
(nata a [...] l' 8.5.1971) e (nato a [...] il [...]) Controparte_1 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 luglio 2025
3 V.G. n. 2227/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 luglio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1 alla Via A. Palumbo, 57 presso lo studio dell'avv. Andrea D'Alterio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania alla Via A. Palumbo, 57 presso lo studio dell'avv. Andrea D' Alterio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 2227/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/6/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli l'8 maggio 1999, dal quale Per_ sono nati due figlie (nata a Giugliano in [...] il [...]) e (nata a R_
Giugliano in Campania il 4 aprile 2006)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 7-7-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 22-11-2017) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 14/29 dicembre 2017; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Figli maggiorenni e loro mantenimento:
La figlia maggiorenne (laureanda in Medicina) e la figlia maggiorenne Persona_3 Per_4
(studentessa-Facoltà di Ingegneria) continueranno a risiedere presso l'abitazione della
[...]
madre I coniugi concordano che il contributo al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne (studentessa-Facoltà di Ingegneria) non ancora economicamente Persona_4
autosufficiente, sarà a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, da Controparte_1
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla madre . Tale obbligo permarrà fino al raggiungimento della indipendenza economica Parte_1
della detta figlia maggiorenne . I coniugi hanno espressamente e specificamente Persona_4
concordato, in relazione alla figlia maggiorenne e primogenita , che il padre non Persona_3
verserà alcunchè a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa , sia perché ella R_
2 V.G. n. 2227/2025
è prossima alla laurea in Medicina e sia perché per il mantenimento della detta figlia maggiorenne
, in forza di questo specifico accordo tra i coniugi, provvederà integralmente la madre SI.ra R_
. Parte_1
Le spese straordinarie per le figlie, fino al raggiungimento rispettivamente della loro indipendenza economica, saranno suddivise al 50 % tra i due genitori previa intesa tra gli stessi.
2. Assegno divorzile:
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi in una condizione di indipendenza economica.
3. Assegnazione della casa coniugale:
Nell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Giovanni
XXIII n. 12, di esclusiva proprietà della SI. , continuerà a risiedervi la stessa con le due Parte_1 figlie.
4. Documento valido per l'espatrio:
I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso ad esperire ogni attività idonea al rilascio o al rinnovo di documento valido per l'espatrio.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse delle figlie.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli l'8 maggio
1999 (atto n. 31, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) tra Parte_1
(nata a [...] l' 8.5.1971) e (nato a [...] il [...]) Controparte_1 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 luglio 2025
3 V.G. n. 2227/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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