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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr.612/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Lucia Rambone e Antonio Panico ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Torino n.118, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
[...
( , in persona del legale raap. Controparte_1 P.IVA_1
CP rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Diaz n. 11, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa dallo
02.11.1988 alle dipendenze del resistente in virtù dei contratti a termine indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo. Parte resistente si è costituita.
Il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato, come pacificamente indicato nel ricorso introduttivo, a far data dal 22.12.2000.
2) L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è fondata nei limiti indicati
Va rilevato come: “L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita
1 oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti…essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi” ed è quindi “…insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano…il diritto alla progressione economica…sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.;
Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
…”.
Sul punto la Cassazione ha precisato che “…il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
…di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti..” (Cass. n. 2232/2020; Cass. n. 12443/2020).
2 Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione, non essendo stata prodotta la prova della notifica del ricorso, va collocata alla data del 18.11.2024, ossia del giorno del deposito della memoria di costituzione di parte resistente, posto che la notifica del ricorso non può essere stata posteriore.
Risultano quindi prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al quinquennio, e fino al 17.11.2019.
3) Nel merito, e quindi valutando i periodi successivi, la domanda è fondata e va accolta.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva CE 1999/70 dispone che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul punto, la CGUE (sentenze n.307/07; n. 444/10; n.302-305/11) ha affermato che: “La clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto al trattamento accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine… 2. La comparabilità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato presuppone che essi svolgano mansioni identiche o simili tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego… 4. La nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro non può consistere nel fatto che la differenza di trattamento tra lavoratori e termine e a tempo indeterminato è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo… dovendo essa piuttosto consistere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria… a tal fine… elementi che possono risultare dalla natura e dalle caratteristiche delle mansioni per le quali
3 sono stati conclusi i contratti a termine o anche dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro…”
4) Da ultimo, in un caso analogo e con specifico riferimento alla irretroattività della direttiva 1999/70/CE, la CGUE con Sentenza del 19.09.2024 ha affermato che: “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
In motivazione, la CGUE ha chiarito che: “…Il semplice fatto che un lavoratore abbia acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato non esclude la sua possibilità di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato in tale clausola 4… Per quanto riguarda l'applicabilità nel tempo di detta clausola 4, occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-
267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata). 40. Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa…C-428/20,
EU:C:2021:1043, punto 32]… 41. Si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né
l'accordo quadro contengono disposizioni particolari che determinano
4 specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo…Tali considerazioni si applicano…anche con riferimento alla direttiva 1999/70 e alla retribuzione richiesta dal ricorrente nel procedimento principale a titolo dell'anzianità acquisita nell'ambito dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato, poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale ricorrente potrà effettivamente avvalersi di tale diritto”.
5) In analoga direzione, la Suprema Corte che ha statuito che: “La Clausola 4, pertanto, vale a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato - e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro…Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La sua logica, quindi, richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive, da ciò conseguendo che una valutazione globale delle condizioni di impiego non può giungere al risultato di giustificare un ingiustificato trattamento deteriore…” (cfr. Cass. Ordinanza n. 38100/2022).
Da ultimo, Cass. n.310/2024: “…Qualora venga in rilievo il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepita dall'art.6 del d.lgs n.368/2001…e successivamente, nell'art.25 del d.lgs n.81/2015, sul piano contrattuale è posta a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all'assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili…e, pertanto, spetterà al datore di lavoro dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale e eurounitario, o di non
5 essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale…” Parte 6) Nel caso in esame, il ha affermato la sussistenza di ragioni oggettive asseritamente idonee a giustificare la diversità di trattamento, quali “la diversità delle mansioni svolte, la diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa, la diversità del grado di professionalità ed esperienza richiesti” (così pag. 6 della memoria di costituzione).
A parere del Tribunale, con riferimento alla diversità delle mansioni svolte tra i lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, è irrilevante la circostanza che il ricercatore sia stato assunto per la realizzazione di un progetto specifico, giacché una tale finalità, se astrattamente idonea ad incidere sulla legittimità dell'assunzione a termine, non varrebbe di per sé a costituire una di quelle
"ragioni oggettive" richiamate nella clausola 4 che attengono alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione. La specificità del progetto delimita l'oggetto dell'attività di ricerca, ma non la qualifica in termini differenziali rispetto a quella dei ricercatori assunti a tempo indeterminato con pregresse esperienze.
Le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore, pur essendo le prime svolte in una fase formativa del lavoratore ed in relazione ad un progetto.
Inoltre, la specificità del progetto non è idonea a privare del tutto il datore di lavoro dello ius variandi e quindi della possibilità di utilizzare la prestazione del dipendente secondo le variabili esigenze della propria organizzazione nei limiti segnati dall'equivalenza delle mansioni, così che, su questo piano, a parere del
Tribunale, non può apprezzarsi alcuna effettiva differenza tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Quanto, poi, alla diversità del grado di professionalità ed esperienza richiesti,
l'art. 20 comma 3 del D.lgs 127/2003 prevede espressamente l'assunzione a termine con chiamata diretta di ricercatori “con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali”, esperienza che potrebbe essere quindi anche ultratriennale (e perciò utile anche ai fini di un'eventuale assunzione a tempo indeterminato), così non essendovi alcuna
6 differenza necessaria sul piano della formazione tra personale precario e dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Con riferimento alle modalità di selezione, il citato art. 20 quarto comma del
D.Lgs 127/2003 prescrive il pubblico concorso per l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato.
Ad ogni buon conto, a parere del Tribunale modalità selettive possano essere disposte anche per le assunzioni precarie, cosicché anche la selezione non rappresenta un indefettibile fattore discretivo tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato.
7) Da tutto quanto argomentato, deriva che il Controparte_1 deve essere condannato a procedere ai fini della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal Controparte_3 applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso. Parte Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre-ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali Parte maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, e nel limite della prescrizione quinquennale.
8) va condannato al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1 liquidate nella somma di €#2.938# (duemilanovecentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
7
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.612/2024 proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni contraria
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il ad effettuare ai Controparte_1 fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi come per Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 dei restanti due terzi che liquida nella somma di €#2.938# Parte_1
(duemilanovecentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili,
e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr.612/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Lucia Rambone e Antonio Panico ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Torino n.118, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
[...
( , in persona del legale raap. Controparte_1 P.IVA_1
CP rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Diaz n. 11, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa dallo
02.11.1988 alle dipendenze del resistente in virtù dei contratti a termine indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo. Parte resistente si è costituita.
Il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato, come pacificamente indicato nel ricorso introduttivo, a far data dal 22.12.2000.
2) L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è fondata nei limiti indicati
Va rilevato come: “L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita
1 oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti…essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi” ed è quindi “…insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano…il diritto alla progressione economica…sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.;
Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
…”.
Sul punto la Cassazione ha precisato che “…il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
…di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti..” (Cass. n. 2232/2020; Cass. n. 12443/2020).
2 Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione, non essendo stata prodotta la prova della notifica del ricorso, va collocata alla data del 18.11.2024, ossia del giorno del deposito della memoria di costituzione di parte resistente, posto che la notifica del ricorso non può essere stata posteriore.
Risultano quindi prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al quinquennio, e fino al 17.11.2019.
3) Nel merito, e quindi valutando i periodi successivi, la domanda è fondata e va accolta.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva CE 1999/70 dispone che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul punto, la CGUE (sentenze n.307/07; n. 444/10; n.302-305/11) ha affermato che: “La clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto al trattamento accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine… 2. La comparabilità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato presuppone che essi svolgano mansioni identiche o simili tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego… 4. La nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro non può consistere nel fatto che la differenza di trattamento tra lavoratori e termine e a tempo indeterminato è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo… dovendo essa piuttosto consistere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria… a tal fine… elementi che possono risultare dalla natura e dalle caratteristiche delle mansioni per le quali
3 sono stati conclusi i contratti a termine o anche dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro…”
4) Da ultimo, in un caso analogo e con specifico riferimento alla irretroattività della direttiva 1999/70/CE, la CGUE con Sentenza del 19.09.2024 ha affermato che: “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
In motivazione, la CGUE ha chiarito che: “…Il semplice fatto che un lavoratore abbia acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato non esclude la sua possibilità di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato in tale clausola 4… Per quanto riguarda l'applicabilità nel tempo di detta clausola 4, occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-
267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata). 40. Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa…C-428/20,
EU:C:2021:1043, punto 32]… 41. Si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né
l'accordo quadro contengono disposizioni particolari che determinano
4 specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo…Tali considerazioni si applicano…anche con riferimento alla direttiva 1999/70 e alla retribuzione richiesta dal ricorrente nel procedimento principale a titolo dell'anzianità acquisita nell'ambito dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato, poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale ricorrente potrà effettivamente avvalersi di tale diritto”.
5) In analoga direzione, la Suprema Corte che ha statuito che: “La Clausola 4, pertanto, vale a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato - e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro…Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La sua logica, quindi, richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive, da ciò conseguendo che una valutazione globale delle condizioni di impiego non può giungere al risultato di giustificare un ingiustificato trattamento deteriore…” (cfr. Cass. Ordinanza n. 38100/2022).
Da ultimo, Cass. n.310/2024: “…Qualora venga in rilievo il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepita dall'art.6 del d.lgs n.368/2001…e successivamente, nell'art.25 del d.lgs n.81/2015, sul piano contrattuale è posta a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all'assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili…e, pertanto, spetterà al datore di lavoro dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale e eurounitario, o di non
5 essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale…” Parte 6) Nel caso in esame, il ha affermato la sussistenza di ragioni oggettive asseritamente idonee a giustificare la diversità di trattamento, quali “la diversità delle mansioni svolte, la diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa, la diversità del grado di professionalità ed esperienza richiesti” (così pag. 6 della memoria di costituzione).
A parere del Tribunale, con riferimento alla diversità delle mansioni svolte tra i lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, è irrilevante la circostanza che il ricercatore sia stato assunto per la realizzazione di un progetto specifico, giacché una tale finalità, se astrattamente idonea ad incidere sulla legittimità dell'assunzione a termine, non varrebbe di per sé a costituire una di quelle
"ragioni oggettive" richiamate nella clausola 4 che attengono alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione. La specificità del progetto delimita l'oggetto dell'attività di ricerca, ma non la qualifica in termini differenziali rispetto a quella dei ricercatori assunti a tempo indeterminato con pregresse esperienze.
Le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore, pur essendo le prime svolte in una fase formativa del lavoratore ed in relazione ad un progetto.
Inoltre, la specificità del progetto non è idonea a privare del tutto il datore di lavoro dello ius variandi e quindi della possibilità di utilizzare la prestazione del dipendente secondo le variabili esigenze della propria organizzazione nei limiti segnati dall'equivalenza delle mansioni, così che, su questo piano, a parere del
Tribunale, non può apprezzarsi alcuna effettiva differenza tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Quanto, poi, alla diversità del grado di professionalità ed esperienza richiesti,
l'art. 20 comma 3 del D.lgs 127/2003 prevede espressamente l'assunzione a termine con chiamata diretta di ricercatori “con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali”, esperienza che potrebbe essere quindi anche ultratriennale (e perciò utile anche ai fini di un'eventuale assunzione a tempo indeterminato), così non essendovi alcuna
6 differenza necessaria sul piano della formazione tra personale precario e dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Con riferimento alle modalità di selezione, il citato art. 20 quarto comma del
D.Lgs 127/2003 prescrive il pubblico concorso per l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato.
Ad ogni buon conto, a parere del Tribunale modalità selettive possano essere disposte anche per le assunzioni precarie, cosicché anche la selezione non rappresenta un indefettibile fattore discretivo tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato.
7) Da tutto quanto argomentato, deriva che il Controparte_1 deve essere condannato a procedere ai fini della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal Controparte_3 applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso. Parte Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre-ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali Parte maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, e nel limite della prescrizione quinquennale.
8) va condannato al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1 liquidate nella somma di €#2.938# (duemilanovecentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
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PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.612/2024 proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni contraria
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il ad effettuare ai Controparte_1 fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi come per Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 dei restanti due terzi che liquida nella somma di €#2.938# Parte_1
(duemilanovecentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili,
e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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