Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01341/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della Azienda Agricola Tenuta Santorosso, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e UC Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Finale Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Vallerga ed Emiliano Bottazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza 9 maggio 2024 n.-OMISSIS-, avente ad oggetto ordine di rimessa in pristino per la realizzazione di opere in assenza di titoli autorizzativi nei pressi dei fondi siti in Via -OMISSIS--OMISSIS- identificati catastalmente ai mapp. -OMISSIS- del NCT di Finale Ligure.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Finale Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. EL IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, titolare della azienda agricola Tenuta Santorosso, in esercizio dagli anni ’50 del secolo scorso, ha impugnato il provvedimento 9 maggio 2024 n.-OMISSIS-, con cui il Comune di Finale Ligure le ha ingiunto la rimessione in pristino dei manufatti (tre serre attigue realizzate in materiale plastico e ferroso, stabilmente ancorate a terra con basamenti in cls, e una struttura dotata di copertura e tamponature in materiale plastico) realizzati, in assenza di titoli autorizzativi, nei fondi siti in via -OMISSIS--OMISSIS-, identificati catastalmente ai mapp. -OMISSIS- del NCT di Finale Ligure.
Espone: - che costituisce parte essenziale dell’azienda agricola una serra multicampata, realizzata da circa 40 anni con strutture in acciaio zincato del tipo a capanna e a tunnel, la cui esistenza è sempre stata ben nota all’Amministrazione civica; - che, all’esito di un’istanza di accesso presentata dalla società proprietaria del terreno limitrofo, volta a sollecitare una verifica della regolarità edilizia dei manufatti (serre e tunnel) presenti sul fondo, il Comune effettuava un sopralluogo in data 7 novembre 2023; - che, con nota 3 gennaio 2024, nonostante, come rilevato anche nel verbale, le opere "appaiano di remota edificazione" , veniva comunicato alla -OMISSIS--OMISSIS- l’avvio di un procedimento sanzionatorio edilizio; - che la ricorrente presentava una dettagliata memoria procedimentale, adducendo plurimi elementi a sostegno della legittimità delle opere (in particolare, l’attestazione 5/13 novembre 1996 n. -OMISSIS- con cui il Sindaco del Comune di Finale Ligure certificava il regolare svolgimento dell’attività agricola in circa mq. 4.000 di serre, nonché la fruizione di contributi pubblici).
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10- bis L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Travisamento.
Lamenta la mancata considerazione dell’apporto partecipativo fornito dall’interessata in sede procedimentale, circa la risalenza nel tempo delle opere sanzionate.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L.R. 17/1976. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 L. 1150/1942. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis L. 241/1990. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/1976, al momento della realizzazione, le serre avrebbero potuto essere costruite sulla base del solo assenso sindacale, senza necessità del parere della Commissione edilizia.
A fronte dell’approvazione sindacale, l’Amministrazione civica non potrebbe pretendere, a distanza di oltre quarant’anni, che la ricorrente (che non ha realizzato l’opera, ma che l’ha solo ereditata) dimostri l’esistenza di un atto di assenso che finora non era mai stato messo in discussione.
Quand’anche il Comune potesse legittimamente mettere in discussione l’esistenza di un titolo abilitativo, addossando alla ricorrente l’onere di reperire il provvedimento di assenso, l’ordine di demolizione sarebbe comunque illegittimo, avendo l’Amministrazione, con il proprio comportamento attivo (richiesta e riscossione dell’IMU per ogni annualità dovuta, accertamento con adesione ai fini ICI), ingenerato nel privato un affidamento tale da farlo confidare nella regolarità dei manufatti.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Finale Ligure, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, il Comune obietta di aver consultato l'archivio dei voli aerei presenti nella fototeca della Regione Liguria, da cui è risultato che la realizzazione delle strutture de quibus sarebbe avvenuta nel periodo corrente tra il 1974 e il 1988.
Con ordinanza 16.9.2024, -OMISSIS-1 la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, onde pervenire all’udienza di discussione del ricorso re adhuc integra .
Con atto ritualmente notificato alle altre parti è intervenuta in giudizio, ad opponendum , la società -OMISSIS-s.r.l., titolare di una media struttura di vendita a confine con il fondo della -OMISSIS--OMISSIS-.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come la contestazione sembrerebbe aver preso l’avvio da una segnalazione della società -OMISSIS-in risposta alle iniziative giudiziali (denuncia di nuova opera ex artt. 688 c.p.c. e 1171 c.c. dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e ricorso al T.A.R. avverso il permesso di costruire) avviate dalla ricorrente per contestare la legittimità della realizzazione, da parte della società -OMISSIS-, di una media struttura di vendita in asserita violazione delle distanze dal confine e dalle costruzioni presenti sul proprio fondo.
Ciò posto, la questione giuridica sottesa al ricorso concerne la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla data di realizzazione delle serre, che, ove risalenti a data antecedente il 1° settembre 1967, non necessitavano del previo rilascio di un titolo edilizio.
Una costante giurisprudenza – cui aderisce anche la sezione – afferma che, in tema di abusi edilizi, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un’opera gravi sull'interessato, anche in applicazione del principio di prossimità della prova ex art. 64 comma 1 c.p.a., e non già sul Comune, il quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla secondo la previsione normativa (cfr. TAR Liguria, I, 7.2.2020, n. 93).
È pur vero che il rigore di tale principio è stato temperato da alcune sentenze, ma ciò ha riguardato sempre singole fattispecie concrete in cui, da un lato, il privato aveva portato a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi non implausibili, ed espresso tutti i tentativi ragionevoli per giungere alla datazione dell’immobile, rimasta incerta anche a seguito di un’infruttuosa istruttoria disposta dal giudice; dall’altro, il Comune aveva fornito a sua volta elementi incerti in ordine alla presumibile data di realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 16 maggio 2022 n. 3807; TAR Liguria, 17 gennaio 2023 n. 83).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti eccezionali per derogare al principio generale sulla ripartizione dell’onere della prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie in questione.
Premesso che, tradizionalmente, una serra di notevoli dimensioni, stabilmente ancorata al suolo e priva del requisito della stagionalità deve considerarsi una nuova costruzione ai fini di cui agli articoli 31 comma 1 della legge n. 1150/1942, 1 della legge 28.1.1977, n. 10 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/6/1983, n. 272; T.A.R. Liguria, 26/10/1987, n. 542; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 20/05/2002, n. 1033; da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 05/07/2024, n. 5977), e che – coerentemente – già il piano regolatore generale del 1978 del Comune di Finale Ligure fissava i parametri urbanistico-edilizi per la costruzione di serre in zona agricola, previa “concessione singola” (doc. 9 delle produzioni 9.10.2025 di parte comunale) o apposita autorizzazione sindacale ex art. 5 L.R. 17/1976, rileva il collegio come da un lato la ricorrente non abbia apportato alcun indizio da cui possa desumersi la realizzazione delle serre in questione in una data antecedente il 1° settembre 1967, dall’altro il Comune abbia invece dimostrato come, ancora negli anni ’70 (cfr. il “volo del 1973/1974” – doc. 7 delle produzioni 10.9.2024 di parte comunale), il terreno in questione apparisse coltivato e spoglio di costruzioni.
Donde l’infondatezza del ricorso, non avendo la ricorrente provato l'esistenza di un titolo edilizio, né fornito la prova della risalenza dell'immobile ad un periodo precedente il 1° settembre 1967.
Né rileva l’eventuale consapevolezza dell’esistenza dei manufatti che l’Amministrazione comunale abbia acquisito aliunde , cioè ad altri fini (p.e., fiscali, cfr. il doc. 5 delle produzioni 10.9.2024 di parte ricorrente), conoscenza che non equivale al rilascio di un titolo edilizio, né può fondare in capo al privato un affidamento tutelabile al mantenimento delle opere abusive, con effetto “sanante” dell’abuso, o, in capo all’amministrazione comunale, un onere motivazionale suppletivo circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (giurisprudenza costante: cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 10/11/2025, n. 8721; id., VII, 11/8/2025, n. 6996; id., 06/05/2025, n. 3850).
Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC MO, Presidente
EL IT, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IT | UC MO |
IL SEGRETARIO