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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 118/2025 R.G. promosso con ricorso in data 17 gennaio 2025 da parte di:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Copparo, frazione Saletta (FE), Via Corlo n. 7
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del
Foro di Ferrara (c.f. , presso il cui Studio in Ferrara, C.so della Giovecca n. C.F._3
73 sono elettivamente domiciliati;
i quali inoltre dichiarano, insieme al predetto difensore, di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di Posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I tre figli minori verranno affidati in modalità condivisa e collocati presso la madre in Copparo-
Saletta (FE), via Corlo n 7.
2) L'abitazione coniugale sita in Copparo – Saletta (FE), via Corlo n. 7, viene assegnata alla signora
, in virtù della collocazione prevalente dei minori presso di sé. Parte_1
3) Con riguardo alla frequentazione dei minori, i ricorrenti congiuntamente concordano che: - i minori pernotteranno sempre presso la madre nella casa coniugale, ma il padre potrà vederli almeno 3 pomeriggi ogni settimana sino all'orario di cena compreso, riportandoli dalla madre per il pernotto;
- il padre potrà comunque stare con i figli a weekend alternati dal venerdì alla domenica.
4) Le vacanze estive, saranno decise congiuntamente dai ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno e saranno suddivise in parti uguali evitando che i minori non possano vedere l'altro genitore per un periodo superiore ai 7 giorni.
5) Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in periodi di pari durata con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua.
6) Ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé i figli, si impegnerà altresì a garantire all'altro la possibilità di sentirli quotidianamente.
7) Il signor i impegna a versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 dei tre minori, la somma mensile di €. 900,00* (somma rivalutabile ex lege), mediante bonifico entro il 10 di ogni mese sul conto corrente della signora oltre al 50% delle spese di natura Pt_1
straordinaria per i figli minori, tutte previamente concordate tra i genitori, fatte salve: - le spese giustificate da oggettive urgenze terapeutiche, intendendosi tali quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi); - le spese per l'istruzione e la formazione (quali, in via esemplificativa, tasse di iscrizione scolastica, libri, gite, attività integrative);
- le spese inerenti alle attività sportive praticate dai minori. Dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro il mese successivo alla ricezione della documentazione che ne comprava l'avvenuto esborso.
8) Il Sig. si impegna altresì a versare alla sig.ra la somma di € 300,00* a Parte_2 Pt_1 titolo di mantenimento mensile, poiché la stessa ha dedicato e tutt'ora continua a dedicare interamente il suo tempo per l'accudimento della prole, sacrificando in tal modo ogni prospettiva di carattere lavorativo e professionale.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01/09/1984, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Tresigallo il 29 giugno 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Tresignana: Atto n. 2 Parte II Serie A - Anno 2013).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 118/2025 R.G. promosso con ricorso in data 17 gennaio 2025 da parte di:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Copparo, frazione Saletta (FE), Via Corlo n. 7
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del
Foro di Ferrara (c.f. , presso il cui Studio in Ferrara, C.so della Giovecca n. C.F._3
73 sono elettivamente domiciliati;
i quali inoltre dichiarano, insieme al predetto difensore, di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di Posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I tre figli minori verranno affidati in modalità condivisa e collocati presso la madre in Copparo-
Saletta (FE), via Corlo n 7.
2) L'abitazione coniugale sita in Copparo – Saletta (FE), via Corlo n. 7, viene assegnata alla signora
, in virtù della collocazione prevalente dei minori presso di sé. Parte_1
3) Con riguardo alla frequentazione dei minori, i ricorrenti congiuntamente concordano che: - i minori pernotteranno sempre presso la madre nella casa coniugale, ma il padre potrà vederli almeno 3 pomeriggi ogni settimana sino all'orario di cena compreso, riportandoli dalla madre per il pernotto;
- il padre potrà comunque stare con i figli a weekend alternati dal venerdì alla domenica.
4) Le vacanze estive, saranno decise congiuntamente dai ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno e saranno suddivise in parti uguali evitando che i minori non possano vedere l'altro genitore per un periodo superiore ai 7 giorni.
5) Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in periodi di pari durata con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua.
6) Ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé i figli, si impegnerà altresì a garantire all'altro la possibilità di sentirli quotidianamente.
7) Il signor i impegna a versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 dei tre minori, la somma mensile di €. 900,00* (somma rivalutabile ex lege), mediante bonifico entro il 10 di ogni mese sul conto corrente della signora oltre al 50% delle spese di natura Pt_1
straordinaria per i figli minori, tutte previamente concordate tra i genitori, fatte salve: - le spese giustificate da oggettive urgenze terapeutiche, intendendosi tali quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi); - le spese per l'istruzione e la formazione (quali, in via esemplificativa, tasse di iscrizione scolastica, libri, gite, attività integrative);
- le spese inerenti alle attività sportive praticate dai minori. Dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro il mese successivo alla ricezione della documentazione che ne comprava l'avvenuto esborso.
8) Il Sig. si impegna altresì a versare alla sig.ra la somma di € 300,00* a Parte_2 Pt_1 titolo di mantenimento mensile, poiché la stessa ha dedicato e tutt'ora continua a dedicare interamente il suo tempo per l'accudimento della prole, sacrificando in tal modo ogni prospettiva di carattere lavorativo e professionale.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01/09/1984, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Tresigallo il 29 giugno 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Tresignana: Atto n. 2 Parte II Serie A - Anno 2013).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Costanza Perri
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