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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 562/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere relatore
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Condominio
nella causa iscritta al n. 562 /2023 promosso da:
, in Torino via Goytre 19-21, corso Potenza n. 102- Parte_1
102/A (CF ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 Parte_2
(CF rappresentato e difeso dall'Avvocato Massi Andrea (C.F. C.F._1
- PEC con domicilio C.F._2 Email_1 eletto in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 108, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(CF ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Grugliasco (TO), via Lamarmora n. 82/D rappresentato e difeso dall'Avvocato
GL LL (PEC con domicilio Email_2 eletto in Torino, via Pinelli 23, giusta procura allegata al fascicolo di primo grado valida anche per l'appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 31/7/2025 e di rimessione al collegio del 30/10/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previ gli incombenti e le più opportune declaratorie, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino
In via preliminare: Revocare l'ordinanza di resa dalla dott.ssa Aloj CO in primo grado in data del
04/03/2021 di rigetto della richiesta di sospensione ex art 295 cpc e disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295 ovvero, in subordine, disporre la sospensione del presente processo ex art. 337 comma 2° cpc.
Nel merito in via principale:
Piaccia all'On. Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, dichiarare d'ufficio la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo.
Nel merito in via subordinata:
Nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, piaccia all'On.
Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, accertare e dichiarare che
l'attore non ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla presente azione, né diritto alla impugnazione stessa, e per l'effetto respingere le domande attoree con ogni consequenziale provvedimento.
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
Nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, piaccia all'On.
Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, accertate e dichiarate
l'infondatezza le domande proposte dal sig. avanti al Tribunale di Torino e CP_1 per l'effetto respingere le domande dall'attore assolvendo il convenuto Parte_1 da ogni avversaria domanda.
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
Nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, piaccia all'On.
Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, nel denegato caso di conferma della impugnata sentenza, riformare il capo medesima relativo alla condanna del Supercondominio della somma di euro 2.000,00 ex art. 96 comma III cpc dichiarando non dovuta la somma di euro 2.000,00.
Con il favore dei compensi di difesa e delle spese, rimborso forfettario, spese successive,
IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pag. 2/8 - Nel merito respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre spese generali nella misura del 15%, iva cpa e successive occorrende”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 4172/2022 pubblicata il 27/10/2022 così decideva:
“annulla le deliberazioni assunte dal , sito in Torino, in Parte_1 data 30.10.2019, oggetto di impugnazione;
condanna il , sito in Torino, a rimborsare all'attore le spese Parte_1 di lite, che liquida, compresa la mediazione, in € 6.815,00 per compenso ed € 593,80 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
condanna il , sito in Torino, a corrispondere all'attore la somma di Parte_1
€2.000,00, ex art. 96, III comma, c.p.c.”.
Parte attrice aveva convenuto in giudizio il CP_1 Parte_1
per chiedere l'annullamento delle deliberazioni assunte da questo
[...] nell'assemblea del 30/10/2019, allegando il mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo necessario per la validità dell'assemblea.
L'attore lamentava l'erroneità del criterio utilizzato per il calcolo del suddetto quorum poiché il SUPERCONDOMINIO POTENZA (composto dai Lotti A, B e C), anziché utilizzare le tabelle millesimali previste per la ripartizione delle spese delle parti comuni, che tenevano conto del valore proporzionale dei singoli lotti, dal 2014 aveva adottato un diverso criterio. affermava che il aveva CP_1 Parte_1 determinato le quote millesimali di proprietà in rapporto di 3000/3000, di cui 1000/1000 attribuiti a ciascun lotto in parti uguali, senza tenere quindi conto della diversa consistenza degli edifici che costituivano il supercondominio.
Si costituiva in giudizio il , che resisteva alla Parte_1 domanda attorea, affermando la validità delle delibere assunte e rivendicando la correttezza del criterio adottato per calcolare il quorum assembleare, poiché le tabelle richiamate dall'attore erano previste per regolare la ripartizione delle spese e non, invece, per calcolare le quote millesimali di proprietà.
Il Tribunale di Torino, premesso che tra le parti in causa nel corso degli anni c'erano stati vari conteziosi aventi oggetto l'annullamento di altre delibere assembleari per le pag. 3/8 medesime ragioni del giudizio in corso, rilevava che tutte le pronunce intervenute, sia in primo grado, sia in appello, avevano accolto le domande attoree e annullato le delibere adottate dal , per essere arbitrario e non attendibile il Parte_1 criterio da quest'ultimo adottato per il calcolo del quorum costitutivo e deliberativo in quanto non rappresentativo del valore proporzionale dei singoli lotti che costituivano il supercondominio.
Il Tribunale di Torino, anche sulla scorta di tali precedenti pronunce, accoglieva la domanda dell'attore e annullava le deliberazioni impugnate, condannando il al pagamento delle spese di lite e a corrispondere Parte_1 all'attore la somma di € 2.000, ex art. 96, comma 3 c.p.c.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il proponeva appello e formulava plurime censure Parte_1 con cui lamentava: i) il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., chiedendo anche la sospensione del processo di appello ex art. 337
c.p.c.; ii) l'omessa pronuncia quanto alla richiesta di rigetto della domanda attorea in primo grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; iii) la violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 per avere il giudice di primo grado motivato la sentenza per relationem con riferimento a sentenze non definitive;
iv) l'errata considerazione di quanto allegato per dimostrare la prassi esistente a proposito della validità dei quorum costitutivi e deliberativi; v) l'errata valutazione da parte del Tribunale quanto alla affermata omessa prova della sussistenza di una proprietà in misura eguale delle parti comuni e la conseguente violazione del principio di proporzionalità dei rispettivi lotti all'interno del supercondominio; vi) l'erroneità della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.
L'appellante chiedeva quindi che la sentenza fosse riformata.
Si costituiva che contestava le diverse censure di controparte e chiedeva CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Era quindi fissata udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi. La causa, infine, era rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulla terza e sulla quarta doglianza di appello relative alla validità dei quorum raggiunti, in relazione all'intervenuto mutamento giurisprudenziale e alle CTU disposte in primo grado.
pag. 4/8 Occorre esaminare, preliminarmente la terza e la quarta censura di appello relative all'erroneità della sentenza impugnata in punto individuazione dei quorum utili per le delibere assunte nell'assemblea del SUPERCONDOMINIO POTENZA in data
30/10/2019.
La Corte rileva che, in pendenza del presente giudizio, come indicato dagli atti delle parti (note scritte di precisazione delle conclusioni di ), è Parte_1 intervenuta, in una causa tra le medesime, avente oggetto identico, l'ordinanza n.
2406/2024 della Corte di Cassazione, la quale, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta da , ha cassato con Parte_1 rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1975/2019 che aveva annullato altre deliberazioni assembleari impugnate da . CP_1
La Corte di Cassazione, nell'accogliere parzialmente il ricorso proposto da
, pur ritenendo inattendibile il criterio di calcolo del Parte_1 quorum assembleare utilizzato da questi, ha affermato i seguenti principi di diritto: “alle assemblee del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui all'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici
o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (da convocare personalmente
o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3).
Per agevolare lo svolgimento delle assemblee dei condomini e dei rappresentanti di supercondominio e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché abbia funzione meramente ricognitiva dei valori
e dei criteri stabiliti dalla legge, o altrimenti all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per “facta concludentia”
Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza
pag. 5/8 inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art.
1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur “a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte” (cfr. pagg. 10-11, Cass. Ord. 2406/2024).
La Corte d'Appello di Torino, nel corso del conseguente giudizio di rinvio, ha fatto applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, utilizzando le CTU successivamente disposte in due giudizi davanti al Tribunale di Torino (R.G. n.
25123/2021; R.G. n. 20593/2022), volte a determinare il valore delle quote millesimali dei singoli lotti che costituiscono il supercondominio. In tali giudizi, sulla base delle quote di partecipazione al come determinate a seguito di Parte_1 tali CTU, è stata accertata la validità delle delibere impugnate per essere stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo necessario ai fini della regolarità dell'assemblea.
Pertanto, anche nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Torino, questa ha valutato a posteriori il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea oggetto di giudizio (sulla base delle quote di partecipazione al supercondominio come determinate dalle suddette CTU) ed è stata dichiarata la validità delle deliberazioni assunte dal oggetto di Parte_1 impugnazione da parte di . CP_1
Parte appellante nel presente giudizio con le note scritte di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale, ha prodotto le pronunce sopra richiamate e ha chiesto ammettersi l'acquisizione delle CTU disposte nei giudizi citati (doc. 9, 10, 11,
12 ), ai fini dell'accertamento a posteriori della validità delle Parte_1 delibere assunte dall'assemblea del 30/10/2019, per raggiungimento del prescritto quorum costitutivo e deliberativo.
Parte appellata , con note di replica del 15 ottobre 2025, non si è opposta CP_1
a tali produzioni e ha dato atto di aver rinunciato al deposito della comparsa conclusionale, in sostanza aderendo alle allegazioni dell'appellante. Per tali motivi, parte appellata si è rimessa alla decisione della Corte d'Appello, invocando la compensazione delle spese, per il mutamento di un orientamento di merito in precedenza consolidato, mutamento intervenuto a seguito della pronuncia del Supremo Collegio emessa nel corso del giudizio (entrambe le parti, invero, nel precisare le conclusioni hanno fatto riferimento alle originali domande come proposte nei loro atti introduttivi del gravame, ma nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica hanno assunto difese non del tutto coerenti con le conclusioni precisate).
pag. 6/8 Ciò premesso, si devono ritenere fondate e meritevoli di accoglimento la terza e la quarta censura di appello rispettivamente relative alla violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 per avere il giudice di primo grado motivato la sentenza per relationem con riferimento a sentenze non definitive e alla errata considerazione di quanto allegato per dimostrare la prassi esistente a proposito della validità dei quorum costitutivi e deliberativi.
Invero, l'applicazione del principio di diritto contenuto nell'Ordinanza n. 2406/2024 emessa dal Supremo Collegio e gli accertamenti compiuti dai CTU nominati nei citati giudizi davanti al Tribunale di Torino (intercorsi tra le medesime parti in relazione alla medesima necessità di individuare i quorum) evidenziano la validità delle delibere impugnate nel presente giudizio per il raggiungimento nell'assemblea del 30/10/2019 del quorum costitutivo e deliberativo.
Va, di conseguenza riformata l'impugnata sentenza rigettando le domande avanzate da in relazione all'impugnazione della delibera 30/10/2019 emessa dal CP_1
. Parte_1
* * *
4. Sulle ulteriori doglianze di appello.
L'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati, in applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., alla lamentata carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore odierno appellato e all'errata valutazione quanto alla prova in ordine alla sussistenza di una proprietà in misura eguale delle parti comuni con violazione del principio di proporzionalità all'interno del supercondominio. La riforma della sentenza impugnata travolge anche la condanna emessa dal Tribunale di Torino ex art. 96, comma 3 c.p.c. a carico del . Parte_1
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Quanto alle spese di lite la riforma dell'impugnata sentenza comporta una nuova pronuncia sulle spese per i due gradi (Cass. 3798/2022). Atteso l'esito complessivo del giudizio è possibile procedere all'integrale compensazione delle stesse per entrambi i gradi. Invero, da un lato, si tratta di una controversia complessa, incisa dall'intervento della Corte di Cassazione che ha mutato un orientamento di merito consolidato e reiterato in diverse pronunce intercorse tra le parti, aventi tutte ad oggetto l'individuazione dei quorum utili per la costituzione dell'assemblea del supercondominio e per le relative delibere, e dall'altro, la tesi propugnata dal di Parte_1
pag. 7/8 equipollenza delle quote tra i soggetti costituenti il supercondominio è stata superata, seppur con pronuncia favorevole all'odierno appellante, solo all'esito di CTU che hanno accertato in concreto la misura della partecipazione dei condomini al supercondominio.
Si rileva da ultimo che , preso atto del mutato orientamento giurisprudenziale CP_1
e degli esiti degli accertamenti tecnici non ha insistito nelle proprie domande, rimettendosi al decisum delle più recenti pronunce intercorse tra le parti.
Quanto alla richiesta restitutoria delle somme versate dal Parte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, nulla va pronunciato sul punto,
[...] trattandosi di domanda avanzata solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente (cfr. Cass. Ord. 35093/2023), anche a fronte dell'Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 2406/2024, relativa alle problematiche oggetto di contenzioso, emessa in data anteriore al termine utile per precisare le conclusioni nel presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4172/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino pubblicata CP_1 il 27/10/2022.
1. ACCOGLIE
l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata,
2. RIGETTA la domanda di annullamento delle delibere approvate in data 30 ottobre 2019 dall'assemblea del;
Parte_1
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 5/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
(Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Camilla Liberati)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 562/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere relatore
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Condominio
nella causa iscritta al n. 562 /2023 promosso da:
, in Torino via Goytre 19-21, corso Potenza n. 102- Parte_1
102/A (CF ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 Parte_2
(CF rappresentato e difeso dall'Avvocato Massi Andrea (C.F. C.F._1
- PEC con domicilio C.F._2 Email_1 eletto in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 108, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(CF ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Grugliasco (TO), via Lamarmora n. 82/D rappresentato e difeso dall'Avvocato
GL LL (PEC con domicilio Email_2 eletto in Torino, via Pinelli 23, giusta procura allegata al fascicolo di primo grado valida anche per l'appello appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 31/7/2025 e di rimessione al collegio del 30/10/2025 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previ gli incombenti e le più opportune declaratorie, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino
In via preliminare: Revocare l'ordinanza di resa dalla dott.ssa Aloj CO in primo grado in data del
04/03/2021 di rigetto della richiesta di sospensione ex art 295 cpc e disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295 ovvero, in subordine, disporre la sospensione del presente processo ex art. 337 comma 2° cpc.
Nel merito in via principale:
Piaccia all'On. Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, dichiarare d'ufficio la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo.
Nel merito in via subordinata:
Nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, piaccia all'On.
Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, accertare e dichiarare che
l'attore non ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla presente azione, né diritto alla impugnazione stessa, e per l'effetto respingere le domande attoree con ogni consequenziale provvedimento.
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
Nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, piaccia all'On.
Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, accertate e dichiarate
l'infondatezza le domande proposte dal sig. avanti al Tribunale di Torino e CP_1 per l'effetto respingere le domande dall'attore assolvendo il convenuto Parte_1 da ogni avversaria domanda.
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
Nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, piaccia all'On.
Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4172/2022 del Tribunale di Torino del 27/10/2022, pubblicata in data del 27/10/2022, nel denegato caso di conferma della impugnata sentenza, riformare il capo medesima relativo alla condanna del Supercondominio della somma di euro 2.000,00 ex art. 96 comma III cpc dichiarando non dovuta la somma di euro 2.000,00.
Con il favore dei compensi di difesa e delle spese, rimborso forfettario, spese successive,
IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
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-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pag. 2/8 - Nel merito respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre spese generali nella misura del 15%, iva cpa e successive occorrende”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 4172/2022 pubblicata il 27/10/2022 così decideva:
“annulla le deliberazioni assunte dal , sito in Torino, in Parte_1 data 30.10.2019, oggetto di impugnazione;
condanna il , sito in Torino, a rimborsare all'attore le spese Parte_1 di lite, che liquida, compresa la mediazione, in € 6.815,00 per compenso ed € 593,80 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
condanna il , sito in Torino, a corrispondere all'attore la somma di Parte_1
€2.000,00, ex art. 96, III comma, c.p.c.”.
Parte attrice aveva convenuto in giudizio il CP_1 Parte_1
per chiedere l'annullamento delle deliberazioni assunte da questo
[...] nell'assemblea del 30/10/2019, allegando il mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo necessario per la validità dell'assemblea.
L'attore lamentava l'erroneità del criterio utilizzato per il calcolo del suddetto quorum poiché il SUPERCONDOMINIO POTENZA (composto dai Lotti A, B e C), anziché utilizzare le tabelle millesimali previste per la ripartizione delle spese delle parti comuni, che tenevano conto del valore proporzionale dei singoli lotti, dal 2014 aveva adottato un diverso criterio. affermava che il aveva CP_1 Parte_1 determinato le quote millesimali di proprietà in rapporto di 3000/3000, di cui 1000/1000 attribuiti a ciascun lotto in parti uguali, senza tenere quindi conto della diversa consistenza degli edifici che costituivano il supercondominio.
Si costituiva in giudizio il , che resisteva alla Parte_1 domanda attorea, affermando la validità delle delibere assunte e rivendicando la correttezza del criterio adottato per calcolare il quorum assembleare, poiché le tabelle richiamate dall'attore erano previste per regolare la ripartizione delle spese e non, invece, per calcolare le quote millesimali di proprietà.
Il Tribunale di Torino, premesso che tra le parti in causa nel corso degli anni c'erano stati vari conteziosi aventi oggetto l'annullamento di altre delibere assembleari per le pag. 3/8 medesime ragioni del giudizio in corso, rilevava che tutte le pronunce intervenute, sia in primo grado, sia in appello, avevano accolto le domande attoree e annullato le delibere adottate dal , per essere arbitrario e non attendibile il Parte_1 criterio da quest'ultimo adottato per il calcolo del quorum costitutivo e deliberativo in quanto non rappresentativo del valore proporzionale dei singoli lotti che costituivano il supercondominio.
Il Tribunale di Torino, anche sulla scorta di tali precedenti pronunce, accoglieva la domanda dell'attore e annullava le deliberazioni impugnate, condannando il al pagamento delle spese di lite e a corrispondere Parte_1 all'attore la somma di € 2.000, ex art. 96, comma 3 c.p.c.
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2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il proponeva appello e formulava plurime censure Parte_1 con cui lamentava: i) il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., chiedendo anche la sospensione del processo di appello ex art. 337
c.p.c.; ii) l'omessa pronuncia quanto alla richiesta di rigetto della domanda attorea in primo grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; iii) la violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 per avere il giudice di primo grado motivato la sentenza per relationem con riferimento a sentenze non definitive;
iv) l'errata considerazione di quanto allegato per dimostrare la prassi esistente a proposito della validità dei quorum costitutivi e deliberativi; v) l'errata valutazione da parte del Tribunale quanto alla affermata omessa prova della sussistenza di una proprietà in misura eguale delle parti comuni e la conseguente violazione del principio di proporzionalità dei rispettivi lotti all'interno del supercondominio; vi) l'erroneità della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.
L'appellante chiedeva quindi che la sentenza fosse riformata.
Si costituiva che contestava le diverse censure di controparte e chiedeva CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Era quindi fissata udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi. La causa, infine, era rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
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3. Sulla terza e sulla quarta doglianza di appello relative alla validità dei quorum raggiunti, in relazione all'intervenuto mutamento giurisprudenziale e alle CTU disposte in primo grado.
pag. 4/8 Occorre esaminare, preliminarmente la terza e la quarta censura di appello relative all'erroneità della sentenza impugnata in punto individuazione dei quorum utili per le delibere assunte nell'assemblea del SUPERCONDOMINIO POTENZA in data
30/10/2019.
La Corte rileva che, in pendenza del presente giudizio, come indicato dagli atti delle parti (note scritte di precisazione delle conclusioni di ), è Parte_1 intervenuta, in una causa tra le medesime, avente oggetto identico, l'ordinanza n.
2406/2024 della Corte di Cassazione, la quale, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta da , ha cassato con Parte_1 rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1975/2019 che aveva annullato altre deliberazioni assembleari impugnate da . CP_1
La Corte di Cassazione, nell'accogliere parzialmente il ricorso proposto da
, pur ritenendo inattendibile il criterio di calcolo del Parte_1 quorum assembleare utilizzato da questi, ha affermato i seguenti principi di diritto: “alle assemblee del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui all'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici
o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (da convocare personalmente
o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3).
Per agevolare lo svolgimento delle assemblee dei condomini e dei rappresentanti di supercondominio e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché abbia funzione meramente ricognitiva dei valori
e dei criteri stabiliti dalla legge, o altrimenti all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per “facta concludentia”
Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza
pag. 5/8 inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art.
1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur “a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte” (cfr. pagg. 10-11, Cass. Ord. 2406/2024).
La Corte d'Appello di Torino, nel corso del conseguente giudizio di rinvio, ha fatto applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, utilizzando le CTU successivamente disposte in due giudizi davanti al Tribunale di Torino (R.G. n.
25123/2021; R.G. n. 20593/2022), volte a determinare il valore delle quote millesimali dei singoli lotti che costituiscono il supercondominio. In tali giudizi, sulla base delle quote di partecipazione al come determinate a seguito di Parte_1 tali CTU, è stata accertata la validità delle delibere impugnate per essere stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo necessario ai fini della regolarità dell'assemblea.
Pertanto, anche nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Torino, questa ha valutato a posteriori il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea oggetto di giudizio (sulla base delle quote di partecipazione al supercondominio come determinate dalle suddette CTU) ed è stata dichiarata la validità delle deliberazioni assunte dal oggetto di Parte_1 impugnazione da parte di . CP_1
Parte appellante nel presente giudizio con le note scritte di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale, ha prodotto le pronunce sopra richiamate e ha chiesto ammettersi l'acquisizione delle CTU disposte nei giudizi citati (doc. 9, 10, 11,
12 ), ai fini dell'accertamento a posteriori della validità delle Parte_1 delibere assunte dall'assemblea del 30/10/2019, per raggiungimento del prescritto quorum costitutivo e deliberativo.
Parte appellata , con note di replica del 15 ottobre 2025, non si è opposta CP_1
a tali produzioni e ha dato atto di aver rinunciato al deposito della comparsa conclusionale, in sostanza aderendo alle allegazioni dell'appellante. Per tali motivi, parte appellata si è rimessa alla decisione della Corte d'Appello, invocando la compensazione delle spese, per il mutamento di un orientamento di merito in precedenza consolidato, mutamento intervenuto a seguito della pronuncia del Supremo Collegio emessa nel corso del giudizio (entrambe le parti, invero, nel precisare le conclusioni hanno fatto riferimento alle originali domande come proposte nei loro atti introduttivi del gravame, ma nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica hanno assunto difese non del tutto coerenti con le conclusioni precisate).
pag. 6/8 Ciò premesso, si devono ritenere fondate e meritevoli di accoglimento la terza e la quarta censura di appello rispettivamente relative alla violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 per avere il giudice di primo grado motivato la sentenza per relationem con riferimento a sentenze non definitive e alla errata considerazione di quanto allegato per dimostrare la prassi esistente a proposito della validità dei quorum costitutivi e deliberativi.
Invero, l'applicazione del principio di diritto contenuto nell'Ordinanza n. 2406/2024 emessa dal Supremo Collegio e gli accertamenti compiuti dai CTU nominati nei citati giudizi davanti al Tribunale di Torino (intercorsi tra le medesime parti in relazione alla medesima necessità di individuare i quorum) evidenziano la validità delle delibere impugnate nel presente giudizio per il raggiungimento nell'assemblea del 30/10/2019 del quorum costitutivo e deliberativo.
Va, di conseguenza riformata l'impugnata sentenza rigettando le domande avanzate da in relazione all'impugnazione della delibera 30/10/2019 emessa dal CP_1
. Parte_1
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4. Sulle ulteriori doglianze di appello.
L'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati, in applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., alla lamentata carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore odierno appellato e all'errata valutazione quanto alla prova in ordine alla sussistenza di una proprietà in misura eguale delle parti comuni con violazione del principio di proporzionalità all'interno del supercondominio. La riforma della sentenza impugnata travolge anche la condanna emessa dal Tribunale di Torino ex art. 96, comma 3 c.p.c. a carico del . Parte_1
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5. Sulla pronuncia in punto spese.
Quanto alle spese di lite la riforma dell'impugnata sentenza comporta una nuova pronuncia sulle spese per i due gradi (Cass. 3798/2022). Atteso l'esito complessivo del giudizio è possibile procedere all'integrale compensazione delle stesse per entrambi i gradi. Invero, da un lato, si tratta di una controversia complessa, incisa dall'intervento della Corte di Cassazione che ha mutato un orientamento di merito consolidato e reiterato in diverse pronunce intercorse tra le parti, aventi tutte ad oggetto l'individuazione dei quorum utili per la costituzione dell'assemblea del supercondominio e per le relative delibere, e dall'altro, la tesi propugnata dal di Parte_1
pag. 7/8 equipollenza delle quote tra i soggetti costituenti il supercondominio è stata superata, seppur con pronuncia favorevole all'odierno appellante, solo all'esito di CTU che hanno accertato in concreto la misura della partecipazione dei condomini al supercondominio.
Si rileva da ultimo che , preso atto del mutato orientamento giurisprudenziale CP_1
e degli esiti degli accertamenti tecnici non ha insistito nelle proprie domande, rimettendosi al decisum delle più recenti pronunce intercorse tra le parti.
Quanto alla richiesta restitutoria delle somme versate dal Parte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, nulla va pronunciato sul punto,
[...] trattandosi di domanda avanzata solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente (cfr. Cass. Ord. 35093/2023), anche a fronte dell'Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 2406/2024, relativa alle problematiche oggetto di contenzioso, emessa in data anteriore al termine utile per precisare le conclusioni nel presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4172/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino pubblicata CP_1 il 27/10/2022.
1. ACCOGLIE
l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata,
2. RIGETTA la domanda di annullamento delle delibere approvate in data 30 ottobre 2019 dall'assemblea del;
Parte_1
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 5/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
(Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Camilla Liberati)
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