CASS
Sentenza 16 marzo 2022
Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2022, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
Testo completo
{"numdec": "08934", "szdec": "5", "datdep": ["20220316"], "kind": "snpen", "datdec": "20220113", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2022508934S", "anno": "2022", "filename": ["./20220316/snpen@s50@a2022@n08934@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI AB nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso. *
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa citt\u00e0, che aveva dichiarato AB OL colpevole di lesioni personali commesse con l'uso di un matterello, con il quale colpiva la condomina IZ GI NT, cagionandole lesioni guaribili in giorni 20, e lo aveva condannato alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi.
2.1. Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., e illogicit\u00e0 della motivazione in punto di affermazione della responsabilit\u00e0 dell'imputato, alla quale la Corte di appello \u00e8 pervenuta sulla base di un ragionamento congetturale svincolato dalla reale dinamica dei fatti, che vedevano il ricorrente costretto a difendersi dalla aggressione inusitata della persona offesa, che tentava di colpirla, nell'androne condominiale dove si era nascosta, con il mattarello che aveva con s\u00e9, venendo, tuttavia, disarmata dalla pronta reazione del ricorrente.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen, e vizio della motivazione in ordine al secondo comma del predetto articolo. La condotta del OL fu chiaramente ispirata dall'intento difensivo, essendo stato sorpreso all'interno dello stabile condominiale dalla condomina armata di un matterello. Nella sentenza impugnata risulta del tutto travisato il fatto, giacch\u00e8 la Corte di appello si \u00e8 soffermata solo sulla condotta del OL che, dopo avere disarmato la donna, l'avrebbe colpita volontariamente procurandole le lesioni refertate in atti;
tale reazione \u00e8 stata erroneamente considerata come dolosamente esorbitante dalla giusta proporzione tra offesa e difesa, in quanto il OL sarebbe stato mosso da intento ritorsivo nei confronti della donna. Invece, la reazione difensiva del ricorrente \u00e8 stata condizionata dallo stato emotivo di shock per la sorpresa della condotta della donna. In ogni caso, la Corte di appello ha omesso di considerare la riconducibilit\u00e0 della condotta del ricorrente nella fattispecie della legittima difesa domiciliare.
2.3. Falsa applicazione dell'art. 55 co. 2 cod. pen., come modificato dall'art. 2 comma 1 della legge 26 aprile 2019 n. 36, e correlato vizio della motivazione, dal momento che, nel caso di specie, la reazione sproporzionata ravvisata dalla Corte di appello \u00e8 giustificabile alla luce del \"grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto\", ricorrendo il presupposto di fatto di cui all'art. 52 co. 2 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non \u00e8 fondato.
1.Come premesso, il ricorrente lamenta violazione del canone di giudizio di cui all'art.192 cod. proc. pen., denunciando anche la illogicit\u00e0 della motivazione in punto di affermazione di responsabilit\u00e0, che si rivelerebbe incongruente rispetto alla ricostruzione del fatto proveniente dall'istruttoria dibattimentale. Secondo la Difesa, infatti, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che il ricorrente venne sorpreso nell'androne del condominio, dalla persona offesa, trovandosi costretto a difendersi dall'aggressione. Cosicch\u00e8, il fatto andrebbe considerato scriminato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., anche nella forma della legittima difesa domiciliare, o comunque avrebbe dovuto essere considerato l'eccesso colposo.
2. Due osservazioni sono preliminari. La prima attiene alla possibilit\u00e0 di dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nel giudizio di legittimit\u00e0, che il tradizionale insegnamento della S.C., ha, da sempre, escluso, sulla base della considerazione che, poich\u00e9 la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullit\u00e0, inutilizzabilit\u00e0, inammissibilit\u00e0 o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non \u00e8 ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non \u00e8 in tal modo sanzionata\u00bb (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004\u201e Rv. 229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306). Il principio \u00e8 stato recentemente ribadito anche dalle sezioni Unite, ( Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ), Filardo, Rv. 280027 - 04), affermando, appunto, che, in tema di ricorso per cassazione, \u00e8 inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilit\u00e0 delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullit\u00e0. Q 2.1. Cos\u00ec, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, la dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla prova indiziaria, rimane incentrata sul vizio di motivazione.
2.2. Un'ulteriore considerazione va fatta con riguardo alla circostanza che si \u00e8 di fronte ad una doppia condanna conforme, e cio\u00e8 a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, s\u00ec da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa 5ede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilit\u00e0 non pu\u00f2 certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una \"mirata rilettura\" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perch\u00e9 illustrati come maggiormente plausibili, o perch\u00e9 assertivamente dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si \u00e8 in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si \u00e8 chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimit\u00e0, e indicate le condizioni di proponibilit\u00e0 e ammissibilit\u00e0 di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. \"doppia conforme\" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimit\u00e0 \u00e8 soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
3. Cos\u00ec delineato il perimetro valutativo, la prima considerazione \u00e8 che - contrariamente a quanto deduce la Difesa - i giudici di merito non hanno affatto obliterato n\u00e8 l'antefatto n\u00e9 la concreta dinamica degli accadimenti, per come emersi dalla istruttoria dibattimentale. Il primo giudice ha dato atto, infatti, del deterioramento dei rapporti tra le parti, con querele reciproche e plurimi interventi delle Forze dell'Ordine, sempre sollecitati dalla sola persona offesa, le cui peculiarit\u00e0 caratteriali erano emerse dalla prova dichiarativa, con riferimento a comportamenti persecutori, disturbanti, istigatori alla lite nei confronti di tutti i cond\u00f2mini. E' proprio in ragione di tali connotazioni della personalit\u00e0 della IZ che il Tribunale ha formulato un negativo giudizio di attendibilit\u00e0 soggettiva della persona offesa, assolvendo l'imputato dal reato di atti persecutori.
3.1. Con riguardo, poi, al reato di lesioni, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti nel senso che, effettivamente, il OL si trov\u00f2 a patire una aggressione \"a sorpresa\", quando era appena rientrato nello stabile condominiale in cui si trova la sua abitazione ( cos\u00ec come quella della persona offesa). Gi\u00e0 il primo giudice ha considerato, sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dalle due persone coinvolte, in assenza di testimoni, che l'imputato, dopo l'iniziale sorpresa, aveva disarmato la persona offesa, e con lo stesso matterello aveva colpito due volte la donna. Sotto tale ultimo profilo, ha valorizzato il certificato medico attestante le lesioni alla IZ, colpita pi\u00f9 volte alla testa, dopo essere stata disarmata, nonch\u00e9 le stesse dichiarazioni dell'imputato circa la volont\u00e0 di colpire, e ha considerato anche che, per la diversa statura fisica dell'imputato, questi, dopo avere disarmato la persona offesa, non aveva alcuna necessit\u00e0 di colpirla.
3.1. Analoghe valutazioni ha operato la Corte di appello - sulla base del medesimo materiale probatorio - pervenendo allo stesso esito di ritenere che, una volta disarmata la donna, era cessata l'attualit\u00e0 della minaccia, mentre la asserita ulteriore \"condotta aggressiva della donna deve confrontarsi sia con la nuova condizione dell'uomo, armato, sia con la intrinseca sua condizione di superiorit\u00e0 fisica, che gli avrebbe consentito di non adoperare l'arma in uso\", altres\u00ec considerando la possibilit\u00e0 di un commodus discessus, non precluso dalle circostanze di fatto.
4. Cosicch\u00e8, come \u00e8 chiaro che i giudici di merito hanno ritenuto eliso il nesso tra la condotta aggressiva iniziale della persona offesa e il secondo colpo inferto dall'imputato, allo stesso modo balza all'occhio la genericit\u00e0 argomentativa e l'inconsistenza giuridica delle deduzioni difensive che aggrediscono la motivazione della sentenza impugnata - laddove la si ritiene apparente in ordine alla asserita superiorit\u00e0 fisica dell'imputato, e alla ricostruita intenzione di colpire pi\u00f9 volte la vittima- giacch\u00e8, esse, pi\u00f9 che incidere significativamente sulla tenuta logica del ragionamento giustificativo posto alla base delle conformi decisioni di merito, si risolvono nel reiterato tentativo di accreditare la alternativa tesi della legittima difesa che, tuttavia, \u00e8 stata affrontata correttamente nelle sedi di merito, considerandosi, in estrema sintesi, che, per le circostanze di fatto accertate, una volta disarmata la donna, colpendola con il matterello di cui si era impossessato, l'imputato non aveva pi\u00f9 alcuna ragione per infierire nuovamente, essendosi reciso il nesso causale con l'iniziale azione aggressiva, mentre la condotta del ricorrente ha trovato una spinta psicologica autonoma.
5. In conseguenza di tale valutazione, correttamente, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dell' invocata scriminante della legittima difesa, richiamando il risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento relativo a tale scriminante, reale o putativa, e all'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta, e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere l'erroneo convincimento di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, eluderebbero l'antigiuridicit\u00e0 della condotta prevista dalla legge come reato, con la precisazione che, in una simile prospettiva interpretativa delle risultanze probatorie, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possono avere avuto effettiva influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalit\u00e0 del singolo episodio in s\u00e9 considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che - pur essendo antecedenti all'azione - possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda e avere avuto concreta incidenza sulla insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere s\u00e9 od altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 1, n. 4456 del 17.2.2000 rv. 215808; Sez. 5 n. 2505 del 154/11/2008, Rv. 242349; Sez. 5 n. 3507 del 04/11/2009). La Corte territoriale si \u00e8 determinata correttamente con argomenti giuridicamente corretti e allineati all'orientamento della Suprema Corte che individua i presupposti essenziali della legittima difesa in un'aggressione ingiusta e in una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessit\u00e0 di difendersi, alla inevitabilit\u00e0 del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. (Sez. 4, n. 16908 del 12/02/2004, Rv. 228045).
6. Neppure coglie nel segno la deduzione oggetto del secondo motivo di ricorso, con la quale si invoca la c.d. legittima difesa domiciliare, giacch\u00e8, la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., cos\u00ec come modificato dall'art. 1, legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma presuppone pur sempre un attacco, o quantomeno il pericolo di un'aggressione, all'altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano (Sez. 5 n. 33191 del 15/04/2019, Rv. 277003), evenienza che, come si \u00e8 visto, i giudici di merito hanno escluso nel caso di specie con riguardo ai colpi inferti dall'imputato dopo avere disarmato la persona offesa, ritenendo che la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentisero all'imputato di porre in essere senza pericolo per s\u00e9 o per altri una iniziativa qualificabile come \"commodus discessus\" (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008 Ud. (dep. 24/06/2008 ) Rv. 240447; Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080).
7. La valutazione dei giudici di merito che, attenendosi ai richiamati principi di diritto, hanno escluso che il ricorrente si sia trovato in una situazione di legittima difesa, reale o putativa, regge, pertanto, al vaglio di legittimit\u00e0, atteso che, dalla ricostruzione dei fatti proveniente dalle plurimi fonti di prova esaminate, \u00e8 stato escluso che il ricorrente abbia agito - se non quando ebbe a colpire la vittima per la prima volta - in presenza di una aggressione, evenienza che \u00e8 stata esclusa sia in ragione dell'avvenuto disarmo, che alla luce della pi\u00f9 imponente possenza fisica del ricorrente rispetto alla persona offesa, mentre si \u00e8 ritenuto che le circostanze di fatto indicavano nell'imputato l'autore di una autonoma, quanto ingiustificata, aggressione ai danni della persona offesa, perpetrata servendosi della stessa arma inizialmente utilizzata dalla IZ, con cui ha attinto al capo la persona offesa.
8. Altrettanto correttamente, la Corte territoriale ha, poi, escluso che l'utilizzo, da parte del ricorrente, di un corpo contundente dotato di intrinseca attitudine offensiva per dimensioni e fattura, potesse integrare a favore dell'imputato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen., il quale sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, non potendo essere configurato in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante di cui si eccedono i colposamente i limiti(Sez. 1 n. 18926 del 10/04/2013, Rv. 256017). L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessit\u00e0 di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati, e tanto vale anche con riguardo alla c.d. legittima difesa domiciliare (Sez. 5 - , n. 19065 del 12/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27934402) in una fattispecie di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessit\u00e0 o di inevitabilit\u00e0 altrimenti dell'azione asseritamente difensiva). In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica, cio\u00e8, quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessit\u00e0 della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, cos\u00ec trasformando la reazione in uno strumento di aggressione. (Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018 Rv. 273731). Infatti, la scelta deliberata di una determinata condotta, ancorch\u00e8 reattiva, la quale superi i limiti imposti dalla necessit\u00e0 della difesa, e non per precipitazione, imprudenza o errata valutazione delle circostanze di fatto, bens\u00ec per consapevole determinazione, esclude l'eccesso colposo perch\u00e9 radica la volontariet\u00e0 dell'evento, che diviene semplicemente punitivo, trovando nella precedente azione altrui pretesto, non causale (Sez. 1 n. 8773 del 16.6.1992).
8.1. Nel caso di specie, come si ripete, i giudici di merito, con ragionevoli argomenti ancorati ai dati fattuali emersi nell'istruttoria dibattimentale, hanno escluso che la situazione di iniziale pericolo conseguente alla aggressione della persona offesa si sia mantenuta dopo che quest'ultima era stata disarmata. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos\u00ec decis"], "relatore": ["BELMONTE MARIA TERESA"], "presidente": ["VESSICHELLI MARIA"], "decision_date": "2022-03-16", "hearing_date": "2022-01-13", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.08934 del 16/03/2022", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.08934 del 16/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:08934PEN), udienza del 13/01/2022,Presidente
VESSICHELLI MARIA
Relatore BELMONTE MARIA TERESA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2022:08934PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20220316/snpen@s50@a2022@n08934@tS.clean.pdf"}
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa citt\u00e0, che aveva dichiarato AB OL colpevole di lesioni personali commesse con l'uso di un matterello, con il quale colpiva la condomina IZ GI NT, cagionandole lesioni guaribili in giorni 20, e lo aveva condannato alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi.
2.1. Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., e illogicit\u00e0 della motivazione in punto di affermazione della responsabilit\u00e0 dell'imputato, alla quale la Corte di appello \u00e8 pervenuta sulla base di un ragionamento congetturale svincolato dalla reale dinamica dei fatti, che vedevano il ricorrente costretto a difendersi dalla aggressione inusitata della persona offesa, che tentava di colpirla, nell'androne condominiale dove si era nascosta, con il mattarello che aveva con s\u00e9, venendo, tuttavia, disarmata dalla pronta reazione del ricorrente.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen, e vizio della motivazione in ordine al secondo comma del predetto articolo. La condotta del OL fu chiaramente ispirata dall'intento difensivo, essendo stato sorpreso all'interno dello stabile condominiale dalla condomina armata di un matterello. Nella sentenza impugnata risulta del tutto travisato il fatto, giacch\u00e8 la Corte di appello si \u00e8 soffermata solo sulla condotta del OL che, dopo avere disarmato la donna, l'avrebbe colpita volontariamente procurandole le lesioni refertate in atti;
tale reazione \u00e8 stata erroneamente considerata come dolosamente esorbitante dalla giusta proporzione tra offesa e difesa, in quanto il OL sarebbe stato mosso da intento ritorsivo nei confronti della donna. Invece, la reazione difensiva del ricorrente \u00e8 stata condizionata dallo stato emotivo di shock per la sorpresa della condotta della donna. In ogni caso, la Corte di appello ha omesso di considerare la riconducibilit\u00e0 della condotta del ricorrente nella fattispecie della legittima difesa domiciliare.
2.3. Falsa applicazione dell'art. 55 co. 2 cod. pen., come modificato dall'art. 2 comma 1 della legge 26 aprile 2019 n. 36, e correlato vizio della motivazione, dal momento che, nel caso di specie, la reazione sproporzionata ravvisata dalla Corte di appello \u00e8 giustificabile alla luce del \"grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto\", ricorrendo il presupposto di fatto di cui all'art. 52 co. 2 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non \u00e8 fondato.
1.Come premesso, il ricorrente lamenta violazione del canone di giudizio di cui all'art.192 cod. proc. pen., denunciando anche la illogicit\u00e0 della motivazione in punto di affermazione di responsabilit\u00e0, che si rivelerebbe incongruente rispetto alla ricostruzione del fatto proveniente dall'istruttoria dibattimentale. Secondo la Difesa, infatti, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che il ricorrente venne sorpreso nell'androne del condominio, dalla persona offesa, trovandosi costretto a difendersi dall'aggressione. Cosicch\u00e8, il fatto andrebbe considerato scriminato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., anche nella forma della legittima difesa domiciliare, o comunque avrebbe dovuto essere considerato l'eccesso colposo.
2. Due osservazioni sono preliminari. La prima attiene alla possibilit\u00e0 di dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nel giudizio di legittimit\u00e0, che il tradizionale insegnamento della S.C., ha, da sempre, escluso, sulla base della considerazione che, poich\u00e9 la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullit\u00e0, inutilizzabilit\u00e0, inammissibilit\u00e0 o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non \u00e8 ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non \u00e8 in tal modo sanzionata\u00bb (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004\u201e Rv. 229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306). Il principio \u00e8 stato recentemente ribadito anche dalle sezioni Unite, ( Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ), Filardo, Rv. 280027 - 04), affermando, appunto, che, in tema di ricorso per cassazione, \u00e8 inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilit\u00e0 delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullit\u00e0. Q 2.1. Cos\u00ec, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, la dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla prova indiziaria, rimane incentrata sul vizio di motivazione.
2.2. Un'ulteriore considerazione va fatta con riguardo alla circostanza che si \u00e8 di fronte ad una doppia condanna conforme, e cio\u00e8 a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, s\u00ec da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa 5ede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilit\u00e0 non pu\u00f2 certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una \"mirata rilettura\" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perch\u00e9 illustrati come maggiormente plausibili, o perch\u00e9 assertivamente dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si \u00e8 in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si \u00e8 chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimit\u00e0, e indicate le condizioni di proponibilit\u00e0 e ammissibilit\u00e0 di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. \"doppia conforme\" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimit\u00e0 \u00e8 soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
3. Cos\u00ec delineato il perimetro valutativo, la prima considerazione \u00e8 che - contrariamente a quanto deduce la Difesa - i giudici di merito non hanno affatto obliterato n\u00e8 l'antefatto n\u00e9 la concreta dinamica degli accadimenti, per come emersi dalla istruttoria dibattimentale. Il primo giudice ha dato atto, infatti, del deterioramento dei rapporti tra le parti, con querele reciproche e plurimi interventi delle Forze dell'Ordine, sempre sollecitati dalla sola persona offesa, le cui peculiarit\u00e0 caratteriali erano emerse dalla prova dichiarativa, con riferimento a comportamenti persecutori, disturbanti, istigatori alla lite nei confronti di tutti i cond\u00f2mini. E' proprio in ragione di tali connotazioni della personalit\u00e0 della IZ che il Tribunale ha formulato un negativo giudizio di attendibilit\u00e0 soggettiva della persona offesa, assolvendo l'imputato dal reato di atti persecutori.
3.1. Con riguardo, poi, al reato di lesioni, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti nel senso che, effettivamente, il OL si trov\u00f2 a patire una aggressione \"a sorpresa\", quando era appena rientrato nello stabile condominiale in cui si trova la sua abitazione ( cos\u00ec come quella della persona offesa). Gi\u00e0 il primo giudice ha considerato, sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dalle due persone coinvolte, in assenza di testimoni, che l'imputato, dopo l'iniziale sorpresa, aveva disarmato la persona offesa, e con lo stesso matterello aveva colpito due volte la donna. Sotto tale ultimo profilo, ha valorizzato il certificato medico attestante le lesioni alla IZ, colpita pi\u00f9 volte alla testa, dopo essere stata disarmata, nonch\u00e9 le stesse dichiarazioni dell'imputato circa la volont\u00e0 di colpire, e ha considerato anche che, per la diversa statura fisica dell'imputato, questi, dopo avere disarmato la persona offesa, non aveva alcuna necessit\u00e0 di colpirla.
3.1. Analoghe valutazioni ha operato la Corte di appello - sulla base del medesimo materiale probatorio - pervenendo allo stesso esito di ritenere che, una volta disarmata la donna, era cessata l'attualit\u00e0 della minaccia, mentre la asserita ulteriore \"condotta aggressiva della donna deve confrontarsi sia con la nuova condizione dell'uomo, armato, sia con la intrinseca sua condizione di superiorit\u00e0 fisica, che gli avrebbe consentito di non adoperare l'arma in uso\", altres\u00ec considerando la possibilit\u00e0 di un commodus discessus, non precluso dalle circostanze di fatto.
4. Cosicch\u00e8, come \u00e8 chiaro che i giudici di merito hanno ritenuto eliso il nesso tra la condotta aggressiva iniziale della persona offesa e il secondo colpo inferto dall'imputato, allo stesso modo balza all'occhio la genericit\u00e0 argomentativa e l'inconsistenza giuridica delle deduzioni difensive che aggrediscono la motivazione della sentenza impugnata - laddove la si ritiene apparente in ordine alla asserita superiorit\u00e0 fisica dell'imputato, e alla ricostruita intenzione di colpire pi\u00f9 volte la vittima- giacch\u00e8, esse, pi\u00f9 che incidere significativamente sulla tenuta logica del ragionamento giustificativo posto alla base delle conformi decisioni di merito, si risolvono nel reiterato tentativo di accreditare la alternativa tesi della legittima difesa che, tuttavia, \u00e8 stata affrontata correttamente nelle sedi di merito, considerandosi, in estrema sintesi, che, per le circostanze di fatto accertate, una volta disarmata la donna, colpendola con il matterello di cui si era impossessato, l'imputato non aveva pi\u00f9 alcuna ragione per infierire nuovamente, essendosi reciso il nesso causale con l'iniziale azione aggressiva, mentre la condotta del ricorrente ha trovato una spinta psicologica autonoma.
5. In conseguenza di tale valutazione, correttamente, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dell' invocata scriminante della legittima difesa, richiamando il risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento relativo a tale scriminante, reale o putativa, e all'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta, e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere l'erroneo convincimento di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, eluderebbero l'antigiuridicit\u00e0 della condotta prevista dalla legge come reato, con la precisazione che, in una simile prospettiva interpretativa delle risultanze probatorie, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possono avere avuto effettiva influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalit\u00e0 del singolo episodio in s\u00e9 considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che - pur essendo antecedenti all'azione - possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda e avere avuto concreta incidenza sulla insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere s\u00e9 od altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 1, n. 4456 del 17.2.2000 rv. 215808; Sez. 5 n. 2505 del 154/11/2008, Rv. 242349; Sez. 5 n. 3507 del 04/11/2009). La Corte territoriale si \u00e8 determinata correttamente con argomenti giuridicamente corretti e allineati all'orientamento della Suprema Corte che individua i presupposti essenziali della legittima difesa in un'aggressione ingiusta e in una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessit\u00e0 di difendersi, alla inevitabilit\u00e0 del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. (Sez. 4, n. 16908 del 12/02/2004, Rv. 228045).
6. Neppure coglie nel segno la deduzione oggetto del secondo motivo di ricorso, con la quale si invoca la c.d. legittima difesa domiciliare, giacch\u00e8, la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., cos\u00ec come modificato dall'art. 1, legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma presuppone pur sempre un attacco, o quantomeno il pericolo di un'aggressione, all'altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano (Sez. 5 n. 33191 del 15/04/2019, Rv. 277003), evenienza che, come si \u00e8 visto, i giudici di merito hanno escluso nel caso di specie con riguardo ai colpi inferti dall'imputato dopo avere disarmato la persona offesa, ritenendo che la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentisero all'imputato di porre in essere senza pericolo per s\u00e9 o per altri una iniziativa qualificabile come \"commodus discessus\" (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008 Ud. (dep. 24/06/2008 ) Rv. 240447; Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080).
7. La valutazione dei giudici di merito che, attenendosi ai richiamati principi di diritto, hanno escluso che il ricorrente si sia trovato in una situazione di legittima difesa, reale o putativa, regge, pertanto, al vaglio di legittimit\u00e0, atteso che, dalla ricostruzione dei fatti proveniente dalle plurimi fonti di prova esaminate, \u00e8 stato escluso che il ricorrente abbia agito - se non quando ebbe a colpire la vittima per la prima volta - in presenza di una aggressione, evenienza che \u00e8 stata esclusa sia in ragione dell'avvenuto disarmo, che alla luce della pi\u00f9 imponente possenza fisica del ricorrente rispetto alla persona offesa, mentre si \u00e8 ritenuto che le circostanze di fatto indicavano nell'imputato l'autore di una autonoma, quanto ingiustificata, aggressione ai danni della persona offesa, perpetrata servendosi della stessa arma inizialmente utilizzata dalla IZ, con cui ha attinto al capo la persona offesa.
8. Altrettanto correttamente, la Corte territoriale ha, poi, escluso che l'utilizzo, da parte del ricorrente, di un corpo contundente dotato di intrinseca attitudine offensiva per dimensioni e fattura, potesse integrare a favore dell'imputato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen., il quale sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, non potendo essere configurato in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante di cui si eccedono i colposamente i limiti(Sez. 1 n. 18926 del 10/04/2013, Rv. 256017). L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessit\u00e0 di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati, e tanto vale anche con riguardo alla c.d. legittima difesa domiciliare (Sez. 5 - , n. 19065 del 12/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27934402) in una fattispecie di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessit\u00e0 o di inevitabilit\u00e0 altrimenti dell'azione asseritamente difensiva). In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica, cio\u00e8, quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessit\u00e0 della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, cos\u00ec trasformando la reazione in uno strumento di aggressione. (Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018 Rv. 273731). Infatti, la scelta deliberata di una determinata condotta, ancorch\u00e8 reattiva, la quale superi i limiti imposti dalla necessit\u00e0 della difesa, e non per precipitazione, imprudenza o errata valutazione delle circostanze di fatto, bens\u00ec per consapevole determinazione, esclude l'eccesso colposo perch\u00e9 radica la volontariet\u00e0 dell'evento, che diviene semplicemente punitivo, trovando nella precedente azione altrui pretesto, non causale (Sez. 1 n. 8773 del 16.6.1992).
8.1. Nel caso di specie, come si ripete, i giudici di merito, con ragionevoli argomenti ancorati ai dati fattuali emersi nell'istruttoria dibattimentale, hanno escluso che la situazione di iniziale pericolo conseguente alla aggressione della persona offesa si sia mantenuta dopo che quest'ultima era stata disarmata. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos\u00ec decis"], "relatore": ["BELMONTE MARIA TERESA"], "presidente": ["VESSICHELLI MARIA"], "decision_date": "2022-03-16", "hearing_date": "2022-01-13", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.08934 del 16/03/2022", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.08934 del 16/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:08934PEN), udienza del 13/01/2022,Presidente
VESSICHELLI MARIA
Relatore BELMONTE MARIA TERESA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2022:08934PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20220316/snpen@s50@a2022@n08934@tS.clean.pdf"}