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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 292/2022 R. G., vertente tra
nato ad [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Centonze n. 137, presso lo studio dell'avv. A.
Stracuzzi, recapito professionale dell'avv. Domenico Magistro (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura allegata in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro in persona dell'amministratore e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore , P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1 P.IVA_1
Musmeci (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio in TI, via F.
Crispi n. 44, per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione,
APPELLATA
***********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di TI n. 771/2021 del 20 ottobre
2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contrattuale.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si chiede che venga dichiarata la nullità del procedimento di primo grado per omissione procedurale e, in particolare, per violazione dell'art. 269 c.p.c. e per l'effetto retroagire il presente procedimento alla prima udienza di trattazione a seguito di opposizione
1 a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e nel rispetto degli artt. 163 bis e ss. c.p.c., dei Signori - Controparte_2 nato a [...] l'[...] - e - nata a [...] il [...] - entrambi CP_3 residenti in [...], affinché garantiscano e manlevino l'Arch.
[...]
da tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia processuali che sostanziali, che dovessero Pt_1 derivare allo stesso a seguito dell'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla GN . Nel merito: - ritenere e dichiarare l'inesistenza del CP_1
credito richiesto da parte appellata e conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla è più dovuto alla GN da parte dell'Arch. ; - per effetto di cui al punto CP_1 Parte_1
precedente, in riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e/o radicalmente inefficace il decreto ingiuntivo emesso in favore della GN
; - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. CP_1
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa e chiede che l'Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, voglia ritenere inammissibile e, comunque, infondato, l'appello proposto dall'Arch. con la conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di TI (…) Con vittoria di spese compensi ed onorari anche di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di TI ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2012 emesso dallo stesso
Tribunale in data 19 giugno 2012 – che ha ingiunto al su istanza della società anzidetta, Pt_1 il pagamento della somma di € 7.585,82, oltre interessi moratori e spese del procedimento, quale corrispettivo di materiali edili vari allo stesso forniti -, per l'effetto confermandolo, ed ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato
“conclusioni delle parti”, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza medesima.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 3 ottobre 2022 si è costituita la unipersonale, in persona dell'amministratore legale e Controparte_1
2 rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, solo ), resistendo CP_1 CP_1 all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – come da ordinanza resa dalla Corte all'udienza del 7 ottobre 2022 –, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2023, rinviata poi, a causa del carico di ruolo, al
13 maggio 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello deduce la nullità del giudizio di primo grado per Parte_1 violazione dell'art. 269 c. p. c., evidenziando che sin dall'atto introduttivo, nel rispetto dei termini di cui al codice di rito, egli aveva chiesto di chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 269
c. p. c. e dell'art. 163 bis e ss. c. p. c., e affinché lo Controparte_2 CP_3
manlevassero da tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia processuali che sostanziali, eventualmente derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande.
Sostiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può avvalersi dell'istituto della chiamata in causa del terzo con l'atto di citazione, così come egli ha fatto, e l'esercizio di tale facoltà non necessiterebbe, a suo dire, di apposita autorizzazione da parte del giudice, essendo la posizione dell'opponente - stante l'assenza di una specifica disciplina per la chiamata del terzo nel procedimento monitorio - assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione, il quale, a mente del terzo comma dell'art. 269 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), “deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza”.
Reitera perciò, anche in questa sede, la chiamata in giudizio dei predetti – , CP_2 CP_3
chiedendo, allo stesso tempo, la declaratoria di nullità̀ del procedimento di primo grado per omissione procedurale e, segnatamente, per violazione dell'art. 269 c.p.c., non essendo calzanti,
a suo dire, rispetto al caso di specie, le motivazioni addotte dal Tribunale a fondamento del rigetto della chiamata in garanzia de qua.
3 Il motivo di appello non è ammissibile.
È infatti ius receptum, per costante insegnamento della Suprema Corte, che, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c. p. c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (così da ultimo Cass. Civ. n. 2331/2022; in senso conforme Cass. Civ. nn. 21706/2019; 25676/2014; 17218/2004).
Nel caso di specie non si è in presenza, evidentemente, di un caso di litisconsorzio necessario, bensì di un'ipotesi di chiamata del terzo in manleva, tale che il provvedimento del Tribunale di diniego dell'autorizzazione a chiamare in giudizio i predetti , stante la sua Controparte_4
natura discrezionale, non è censurabile in sede di impugnazione secondo il suddetto granitico insegnamento del Giudice nomofilattico.
Né potrebbe sostenersi, come ha fatto l'appellante, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente non avrebbe bisogno di autorizzazione giudiziale per la chiamata di terzo ex art. 106 c. p. c. essendo la sua posizione assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione - il quale, a differenza dell'attore, potrebbe chiamare il terzo in causa senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice secondo il disposto del terzo coma dell'art. 269 c. p. c. -.
Tale assunto è destituito di fondamento per due ordini di ragioni.
Anzitutto, in linea di principio più generale, è invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte,
a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 4309/2010, l'insegnamento secondo il quale anche nell'ipotesi in cui sia il convenuto a voler chiamare un terzo in causa, chiedendo all'uopo tempestivamente lo spostamento della prima udienza, al di fuori del caso di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, con la conseguenza che, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (in senso conforme Cass. Civ. nn. 3692/2020; 9570/2015).
In secondo luogo, ma non per importanza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – qual è il presente – è più che consolidato il principio giurisprudenziale, che si colloca lungo la stessa direttrice interpretativa appena richiamata, secondo il quale l'opponente non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta
4 autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 6503/2024; conformi Cass. Civ. nn. 16336/2020; 21706/2019;
22113/2015).
Discende da tutto quanto sopra che, stante l'insindacabilità in sede di impugnazione della decisione discrezionale del Tribunale di non autorizzare, nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo, non essendosi pacificamente in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, inammissibile è senz'altro il motivo di appello in esame.
Col secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto mancante la prova della circostanza, da lui dedotta, di non dovere pagare la merce di cui alle fatture poste alla base del provvedimento monitorio: obietta che, al contrario, egli avrebbe ampiamente provato ciò, sia con la documentazione prodotta in atti, che con le diverse escussioni testimoniali.
Rileva, anzitutto, di avere riconosciuto tre delle bolle di accompagnamento che gli sono state esibite – segnatamente la bolla n. 2925 del 21 novembre 2009 riferita alla fattura n. 831 del 30 novembre 2009, la bolla n. 2880 del 18 novembre 2009 riferita alla fattura n. 831/2009 del 30 novembre 2009 e la bolla n. 3017 del 1° dicembre 2009 riferita alla fattura n. 909 del 31 dicembre 2009.
Ciò a riprova della sua buona fede ed a conferma del fatto che il rapporto intercorso tra lui ed i
- si sarebbe protratto sino, e non oltre, il mese di dicembre 2009. CP_2 CP_3
Sostiene che tale circostanza sarebbe stata riscontrata anche dalle dichiarazioni del teste Tes_1
autista della società opposta (come tale disinteressato a favorire lui in qualsiasi modo),
[...]
laddove ha affermato di avere avuto contatti con lui sino al dicembre del 2009, periodo coincidente, sempre a detta del teste, con quello in cui egli sarebbe stato reperibile sul cantiere di esecuzione dei lavori.
Ribadisce che, invece, la somma per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in oggetto sarebbe comprensiva di fatture riferite a periodi successivi al dicembre 2009. Aggiunge, inoltre, che sia il teste , sia , hanno dichiarato che le disposizioni Testimone_2 Tes_1
impartite da lui erano nel senso che il materiale edile acquistato dallo stesso avrebbe dovuto essere consegnato direttamente presso il cantiere in cui si stavano svolgendo i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei – e che nelle occasioni in cui CP_2 CP_3
il materiale era stato ritirato in negozio, in spregio alle disposizioni da lui impartite, il solo
5 presentarsi era stato tale , soggetto a lui sconosciuto e non appartenente, per Persona_1
quanto gli constasse, all'impresa edile Casella.
Rileva ancora l'importanza della deposizione del teste (ragioniere della Testimone_2
) laddove ha affermato testualmente “finché il rapporto è durato con i Signori CP_1
per me l'Arch. era il referente”, lasciando chiaramente intendere, a dire CP_2 Pt_1 dell'appellante, che non vi era alcuna certezza circa il collegamento tra il materiale edile che i e/o ritiravano direttamente in negozio e il lavoro a lui CP_2 CP_3 Persona_1
commissionato.
Conclude, perciò, che sarebbe probabile (se non certo), sulla scorta di quanto sin qui esposto, che i - abbiano realizzato altri e ulteriori lavori, non compresi tra quelli CP_2 CP_3
pattuiti con la scrittura privata del 9 aprile 2009 (prodotta in atti), i cui materiali e attrezzi da lavoro sarebbero stati commissionati alla direttamente da loro senza la sua CP_1
autorizzazione e, soprattutto, a sua insaputa;
i predetti, poi, si sarebbero fatti lecito di inserire dette forniture nell'elenco fatture dello stesso deducente.
A riprova di ciò evidenzia di avere inviato ai ed alla legale rappresentante Parte_2
della società opposta tre lettere (prodotte in atti nel giudizio di primo grado) tramite il proprio difensore comprovanti l'immediata contestazione delle fatture azionate con il ricorso monitorio per decreto ingiuntivo.
Sostiene, infine, che la controparte avrebbe violato in tal modo i principi di buona fede e correttezza, sfruttando il rapporto fiduciario che la legava a lui, all'esclusivo fine di trarne un ingiusto vantaggio.
Il motivo non è fondato.
Con esso il ontinua a sostenere, come ha fatto in primo grado, che gli importi recati Pt_1
dalle sei fatture poste alla base del ricorso monitorio si riferirebbero ad acquisto di materiale edile presso il negozio della società a lui non riconducibile, ma effettuato CP_1 piuttosto dai per l'esecuzione di lavori ulteriori nell'immobile di loro Parte_3
proprietà, (lavori) che esulavano, a suo dire, dalle opere a lui commesse con la scrittura privata del 9 aprile 2009; assume, in particolare, che questo materiale edile ulteriore sarebbe stato ordinato dai presso la società in nome suo, pur senza Parte_3 CP_3 CP_1
avere egli dato alcuna autorizzazione in tal senso, ed in più facendolo inserire indebitamente nell'elenco delle fatture a lui riferibili.
Di questi assunti, però, osserva la Corte, non vi è riscontro nelle risultanze istruttorie del giudizio, come bene ha evidenziato il primo Giudice, i cui argomenti non possono dirsi minimamente scalfiti dalle doglianze esposte col motivo di appello in esame e, in particolare,
6 dai generici e decontestualizzati richiami, per stralcio, alle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
Vi è da dire, anzitutto, che due delle sei fatture azionate dalla società in CP_1
monitorio – e precisamente la n. 831 del 30 novembre 2009 e la n. 909 del 31 dicembre 2009 - sono state sostanzialmente non contestate dal il quale ha espressamente ammesso di Pt_1
avere riconosciuto tre delle bolle di accompagnamento, riconducibili - la n. 2025 del 21 novembre 2009 e la n. 2880 del 18 novembre 2009 – proprio alla suddetta fattura n. 831 e – la bolla n. 3017 del 1° dicembre 2009 – alla fattura n. 909.
Quanto alle restanti fatture commerciali, l'opponente/appellante sostiene che esse non riguarderebbero merce e attrezzi da lavoro da lui commissionati, né acquistati con la sua autorizzazione, e prova di ciò dovrebbe ricavarsi, nella sua prospettazione, essenzialmente dal fatto che le fatture recano una data successiva al dicembre 2009, quando ormai il suo rapporto d'opera con i – era cessato. CP_2 CP_3
Ma – osserva la Corte -, a parte il fatto che una delle fatture contestate (la n. 726) reca la data del 31 ottobre 2009, sicuramente ben anteriore al dicembre 2009, così come le nn. 831 e 909 sopra richiamate, e che le restanti tre fatture si riferiscono a periodi immediatamente successivi al dicembre 2009 (ossia gennaio, febbraio e marzo 2010), e non già a periodi che “vanno ben oltre il dicembre 2009” (come ha sostenuto il ell'atto di appello), in ogni caso, secondo Pt_1
quanto giustamente ha osservato il primo Giudice, non risulta provato con sufficiente certezza che l'opponente (odierno appellante) abbia prestato la propria opera per il cantiere Parte_3
entro e non oltre il dicembre 2009, né è stato dimostrato in giudizio che il professionista CP_3
avesse comunicato alla la fine dei lavori da lui seguiti e, Controparte_5
conseguentemente, il momento in cui sarebbe dovuta cessare la fornitura dei materiali da parte della società anzidetta nell'interesse di lui ed in relazione alle opere a lui commissionate.
Ciò non è risultato, anzitutto, dall'interrogatorio formale, nel corso del quale, come riportato dal primo Giudice, il a ammesso di essersi recato personalmente nel mese di aprile 2009 Pt_1
presso il negozio della società per dei lavori da realizzarsi in un immobile di CP_1
proprietà di e , avendo dichiarato, alla presenza dei Controparte_2 CP_3 dipendenti della società stessa, che i materiali sarebbero stati consegnati all'impresa edile
“Casella” direttamente in cantiere e da lui pagati mediante assegni.
Ma non è risultato nemmeno dalla scrittura privata del 9 aprile 2009, dalla quale non è dato affatto evincere che le parti avessero stabilito nel dicembre 2009 la data di ultimazione dei lavori commissionati all'architetto Pt_1
Costui ha sostenuto in proposito che la dichiarazione del teste , autista della ditta Tes_1
opposta, avrebbe riscontrato la circostanza (di ultimazione dei lavori) appena detta, ma sul
7 punto va osservato che il fatto che l'autista abbia affermato di avere avuto contatti con lui sino al dicembre 2009 non significa necessariamente che il bbia prestato la propria opera per Pt_1
Tes_ i sino a tale data e non oltre, non potendosi escludere che, sebbene lo Parte_3
non abbia più avuto modo di incontrarlo dopo quel mese, il professionista abbia seguito il cantiere anche nei mesi successivi (quanto meno sino al marzo 2010, cui si riferisce l'ultima delle sei fatture azionate in monitorio).
L'appellante ha dedotto ancora che entrambi i testi escussi – e Tes_1 Testimone_2
(quest'ultimo ragioniere della società opposta) – hanno riferito che, secondo le disposizioni da lui impartite, il materiale edile acquistato avrebbe dovuto essere consegnato direttamente al cantiere e che quando invece era ritirato in negozio, in spregio alle indicazioni del il Pt_1
soggetto che si presentava a ritirarlo era tale , persona a lui sconosciuta. Persona_1
Da ciò si dovrebbe evincere, a suo dire, l'assenza di ogni responsabilità in capo a lui quanto all'acquisto di quella parte della merce non consegnata direttamente in cantiere.
Tale assunto, però, anche se fosse stato appurato con certezza, non avrebbe costituito, così come non costituisce in sé, la dimostrazione certa che le somme di cui alle fatture azionate in monitorio non siano dovute dal ciò proprio perché mancherebbe, comunque, la prova Pt_1
essenziale che il materiale edile e gli attrezzi di cui alle fatture medesime coincidano esattamente e realmente con quegli oggetti che, anziché essere consegnati in cantiere, sono stati ritirati in negozio da tale – tale che, nella prospettazione dell'appellante, non Persona_1
sarebbero a lui riconducibili -.
Senza tacere che con l'appello non sono stati offerti argomenti validi per superare il dato oggettivo emerso dall'istruttoria, riportato anche dal primo Giudice a pag. 5 della motivazione della sentenza, che i testi escussi “hanno dichiarato … che a ritirare il materiale in negozio andava il sig. su incarico del il quale non ha comunicato la data di fine Persona_1 Pt_1
lavori, sicché, finché è durato il rapporto con i – , il referente è sempre inteso CP_2 CP_3 il … il non ha comunicato la fine della fornitura”. Pt_1 Pt_1
Dunque, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il tale ha ritirato la Persona_1 merce nel negozio della “su incarico del medesimo, non essendovi, CP_1 Pt_1 peraltro, alcuna prova del fatto che quest'ultimo non conoscesse il primo.
D'altra parte, la circostanza, valorizzata dall'appellante, che il teste abbia Testimone_2 dichiarato che, finché il rapporto commerciale con i – era durato, aveva CP_2 CP_3
considerato referente il eve essere letta non in maniera decontestualizzata, come si fa Pt_1 nell'atto di appello, bensì in relazione al fatto, pure affermato dai testi e giustamente rimarcato dal primo Giudice, che il professionista non ha mai comunicato alla ditta la CP_1
data di fine lavori, né la fine della fornitura nel proprio interesse.
8 Così contestualizzata la deposizione testimoniale di che trattasi, è chiaro, sul piano logico, che il teste abbia inteso evidenziare che tutti gli ordini riguardanti materiali edili ed attrezzi relativi al cantiere – , in qualsiasi modo consegnati dalla società , CP_2 CP_3 CP_1 per lui erano da ricondurre alla persona del referente dei lavori “sempre”, e cioè per tutta Pt_1
la loro durata, dunque anche successivamente al dicembre 2009, non avendo il predetto professionista mai comunicato la fine degli stessi (quanto alla propria collaborazione).
In ordine, infine, alle missive che il “si era premurato, tramite l'allora difensore, di Pt_1 inviare” ai – ed a legale rappresentante della società opposta CP_2 CP_3 CP_1
(così a pag. 9 dell'atto di appello), è appena il caso di evidenziare che, a prescindere dalla mancata prova documentale dell'invio e, soprattutto, della ricezione delle lettere medesime da parte dei destinatari, in ogni caso trattasi di documentazione di parte, di provenienza unilaterale dall'interessato, priva come tale di efficacia probatoria a favore del dichiarante/mittente, dovendosi in proposito rammentare il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale le dichiarazioni di una delle parti contenute in una lettera indirizzata all'altra hanno rilievo probatorio soltanto quando il giudice del merito possa trarne immediatamente un convincimento circa i fatti controversi, in quanto esse siano favorevoli al destinatario e costituiscano quindi confessione stragiudiziale per il dichiarante, non potendo quest'ultimo precostituirsi con quelle una prova a sé favorevole (così Cass. Civ. n. 5974/1988).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che il convincimento del Tribunale - secondo il quale l'opponente, cui spettava di provare di non essere inadempiente rispetto alla pretesa dell'opposta (attrice in senso sostanziale, che ha dimostrato il titolo negoziale del proprio credito ed ha allegato l'inadempimento di controparte), secondo la nota regola del riparto dell'onus probandi in ipotesi di azione di adempimento (ex multis v. Cass. Civ. n. 826/2015), non lo abbia fatto - non è rimasto minimamente inficiato dalle ragioni di doglianza di cui al secondo motivo di appello in esame, tutte da disattendere sia per la loro genericità, sia perché non idonee a superare taluni dati di fatto emersi oggettivamente dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali secondo quanto si è detto sin qui.
Ne derivano il rigetto integrale dell'appello e la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si quantificano secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, in considerazione della natura della contesa, dell'entità delle questioni trattate, tutt'altro che complesse, e delle relative non particolarmente impegnative prestazioni
9 defensionali rese, oltre al fatto che il valore monetario della causa è più prossimo al minimo dello scaglione che non al massimo, in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario - di cui €
567,00 per la fase di studio della controversia, € 4.61,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 956,00 per la fase decisoria -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 14 aprile 2022 nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p. t. , Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di TI n. 771/2021 del 20 ottobre 2021, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore della società Parte_1
appellata, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
- dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24 aprile 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dr.ssa Antonina Merlino, funzionaria dell'ufficio per il processo addetto alla prima sezione civile.
10
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
11
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 292/2022 R. G., vertente tra
nato ad [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Centonze n. 137, presso lo studio dell'avv. A.
Stracuzzi, recapito professionale dell'avv. Domenico Magistro (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura allegata in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro in persona dell'amministratore e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore , P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1 P.IVA_1
Musmeci (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio in TI, via F.
Crispi n. 44, per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione,
APPELLATA
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di TI n. 771/2021 del 20 ottobre
2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contrattuale.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si chiede che venga dichiarata la nullità del procedimento di primo grado per omissione procedurale e, in particolare, per violazione dell'art. 269 c.p.c. e per l'effetto retroagire il presente procedimento alla prima udienza di trattazione a seguito di opposizione
1 a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e nel rispetto degli artt. 163 bis e ss. c.p.c., dei Signori - Controparte_2 nato a [...] l'[...] - e - nata a [...] il [...] - entrambi CP_3 residenti in [...], affinché garantiscano e manlevino l'Arch.
[...]
da tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia processuali che sostanziali, che dovessero Pt_1 derivare allo stesso a seguito dell'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla GN . Nel merito: - ritenere e dichiarare l'inesistenza del CP_1
credito richiesto da parte appellata e conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla è più dovuto alla GN da parte dell'Arch. ; - per effetto di cui al punto CP_1 Parte_1
precedente, in riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e/o radicalmente inefficace il decreto ingiuntivo emesso in favore della GN
; - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. CP_1
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa e chiede che l'Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, voglia ritenere inammissibile e, comunque, infondato, l'appello proposto dall'Arch. con la conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di TI (…) Con vittoria di spese compensi ed onorari anche di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di TI ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2012 emesso dallo stesso
Tribunale in data 19 giugno 2012 – che ha ingiunto al su istanza della società anzidetta, Pt_1 il pagamento della somma di € 7.585,82, oltre interessi moratori e spese del procedimento, quale corrispettivo di materiali edili vari allo stesso forniti -, per l'effetto confermandolo, ed ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato
“conclusioni delle parti”, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza medesima.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 3 ottobre 2022 si è costituita la unipersonale, in persona dell'amministratore legale e Controparte_1
2 rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, solo ), resistendo CP_1 CP_1 all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – come da ordinanza resa dalla Corte all'udienza del 7 ottobre 2022 –, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2023, rinviata poi, a causa del carico di ruolo, al
13 maggio 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello deduce la nullità del giudizio di primo grado per Parte_1 violazione dell'art. 269 c. p. c., evidenziando che sin dall'atto introduttivo, nel rispetto dei termini di cui al codice di rito, egli aveva chiesto di chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 269
c. p. c. e dell'art. 163 bis e ss. c. p. c., e affinché lo Controparte_2 CP_3
manlevassero da tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia processuali che sostanziali, eventualmente derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande.
Sostiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può avvalersi dell'istituto della chiamata in causa del terzo con l'atto di citazione, così come egli ha fatto, e l'esercizio di tale facoltà non necessiterebbe, a suo dire, di apposita autorizzazione da parte del giudice, essendo la posizione dell'opponente - stante l'assenza di una specifica disciplina per la chiamata del terzo nel procedimento monitorio - assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione, il quale, a mente del terzo comma dell'art. 269 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), “deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza”.
Reitera perciò, anche in questa sede, la chiamata in giudizio dei predetti – , CP_2 CP_3
chiedendo, allo stesso tempo, la declaratoria di nullità̀ del procedimento di primo grado per omissione procedurale e, segnatamente, per violazione dell'art. 269 c.p.c., non essendo calzanti,
a suo dire, rispetto al caso di specie, le motivazioni addotte dal Tribunale a fondamento del rigetto della chiamata in garanzia de qua.
3 Il motivo di appello non è ammissibile.
È infatti ius receptum, per costante insegnamento della Suprema Corte, che, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c. p. c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (così da ultimo Cass. Civ. n. 2331/2022; in senso conforme Cass. Civ. nn. 21706/2019; 25676/2014; 17218/2004).
Nel caso di specie non si è in presenza, evidentemente, di un caso di litisconsorzio necessario, bensì di un'ipotesi di chiamata del terzo in manleva, tale che il provvedimento del Tribunale di diniego dell'autorizzazione a chiamare in giudizio i predetti , stante la sua Controparte_4
natura discrezionale, non è censurabile in sede di impugnazione secondo il suddetto granitico insegnamento del Giudice nomofilattico.
Né potrebbe sostenersi, come ha fatto l'appellante, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente non avrebbe bisogno di autorizzazione giudiziale per la chiamata di terzo ex art. 106 c. p. c. essendo la sua posizione assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione - il quale, a differenza dell'attore, potrebbe chiamare il terzo in causa senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice secondo il disposto del terzo coma dell'art. 269 c. p. c. -.
Tale assunto è destituito di fondamento per due ordini di ragioni.
Anzitutto, in linea di principio più generale, è invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte,
a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 4309/2010, l'insegnamento secondo il quale anche nell'ipotesi in cui sia il convenuto a voler chiamare un terzo in causa, chiedendo all'uopo tempestivamente lo spostamento della prima udienza, al di fuori del caso di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, con la conseguenza che, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (in senso conforme Cass. Civ. nn. 3692/2020; 9570/2015).
In secondo luogo, ma non per importanza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – qual è il presente – è più che consolidato il principio giurisprudenziale, che si colloca lungo la stessa direttrice interpretativa appena richiamata, secondo il quale l'opponente non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta
4 autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 6503/2024; conformi Cass. Civ. nn. 16336/2020; 21706/2019;
22113/2015).
Discende da tutto quanto sopra che, stante l'insindacabilità in sede di impugnazione della decisione discrezionale del Tribunale di non autorizzare, nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo, non essendosi pacificamente in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, inammissibile è senz'altro il motivo di appello in esame.
Col secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto mancante la prova della circostanza, da lui dedotta, di non dovere pagare la merce di cui alle fatture poste alla base del provvedimento monitorio: obietta che, al contrario, egli avrebbe ampiamente provato ciò, sia con la documentazione prodotta in atti, che con le diverse escussioni testimoniali.
Rileva, anzitutto, di avere riconosciuto tre delle bolle di accompagnamento che gli sono state esibite – segnatamente la bolla n. 2925 del 21 novembre 2009 riferita alla fattura n. 831 del 30 novembre 2009, la bolla n. 2880 del 18 novembre 2009 riferita alla fattura n. 831/2009 del 30 novembre 2009 e la bolla n. 3017 del 1° dicembre 2009 riferita alla fattura n. 909 del 31 dicembre 2009.
Ciò a riprova della sua buona fede ed a conferma del fatto che il rapporto intercorso tra lui ed i
- si sarebbe protratto sino, e non oltre, il mese di dicembre 2009. CP_2 CP_3
Sostiene che tale circostanza sarebbe stata riscontrata anche dalle dichiarazioni del teste Tes_1
autista della società opposta (come tale disinteressato a favorire lui in qualsiasi modo),
[...]
laddove ha affermato di avere avuto contatti con lui sino al dicembre del 2009, periodo coincidente, sempre a detta del teste, con quello in cui egli sarebbe stato reperibile sul cantiere di esecuzione dei lavori.
Ribadisce che, invece, la somma per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in oggetto sarebbe comprensiva di fatture riferite a periodi successivi al dicembre 2009. Aggiunge, inoltre, che sia il teste , sia , hanno dichiarato che le disposizioni Testimone_2 Tes_1
impartite da lui erano nel senso che il materiale edile acquistato dallo stesso avrebbe dovuto essere consegnato direttamente presso il cantiere in cui si stavano svolgendo i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei – e che nelle occasioni in cui CP_2 CP_3
il materiale era stato ritirato in negozio, in spregio alle disposizioni da lui impartite, il solo
5 presentarsi era stato tale , soggetto a lui sconosciuto e non appartenente, per Persona_1
quanto gli constasse, all'impresa edile Casella.
Rileva ancora l'importanza della deposizione del teste (ragioniere della Testimone_2
) laddove ha affermato testualmente “finché il rapporto è durato con i Signori CP_1
per me l'Arch. era il referente”, lasciando chiaramente intendere, a dire CP_2 Pt_1 dell'appellante, che non vi era alcuna certezza circa il collegamento tra il materiale edile che i e/o ritiravano direttamente in negozio e il lavoro a lui CP_2 CP_3 Persona_1
commissionato.
Conclude, perciò, che sarebbe probabile (se non certo), sulla scorta di quanto sin qui esposto, che i - abbiano realizzato altri e ulteriori lavori, non compresi tra quelli CP_2 CP_3
pattuiti con la scrittura privata del 9 aprile 2009 (prodotta in atti), i cui materiali e attrezzi da lavoro sarebbero stati commissionati alla direttamente da loro senza la sua CP_1
autorizzazione e, soprattutto, a sua insaputa;
i predetti, poi, si sarebbero fatti lecito di inserire dette forniture nell'elenco fatture dello stesso deducente.
A riprova di ciò evidenzia di avere inviato ai ed alla legale rappresentante Parte_2
della società opposta tre lettere (prodotte in atti nel giudizio di primo grado) tramite il proprio difensore comprovanti l'immediata contestazione delle fatture azionate con il ricorso monitorio per decreto ingiuntivo.
Sostiene, infine, che la controparte avrebbe violato in tal modo i principi di buona fede e correttezza, sfruttando il rapporto fiduciario che la legava a lui, all'esclusivo fine di trarne un ingiusto vantaggio.
Il motivo non è fondato.
Con esso il ontinua a sostenere, come ha fatto in primo grado, che gli importi recati Pt_1
dalle sei fatture poste alla base del ricorso monitorio si riferirebbero ad acquisto di materiale edile presso il negozio della società a lui non riconducibile, ma effettuato CP_1 piuttosto dai per l'esecuzione di lavori ulteriori nell'immobile di loro Parte_3
proprietà, (lavori) che esulavano, a suo dire, dalle opere a lui commesse con la scrittura privata del 9 aprile 2009; assume, in particolare, che questo materiale edile ulteriore sarebbe stato ordinato dai presso la società in nome suo, pur senza Parte_3 CP_3 CP_1
avere egli dato alcuna autorizzazione in tal senso, ed in più facendolo inserire indebitamente nell'elenco delle fatture a lui riferibili.
Di questi assunti, però, osserva la Corte, non vi è riscontro nelle risultanze istruttorie del giudizio, come bene ha evidenziato il primo Giudice, i cui argomenti non possono dirsi minimamente scalfiti dalle doglianze esposte col motivo di appello in esame e, in particolare,
6 dai generici e decontestualizzati richiami, per stralcio, alle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
Vi è da dire, anzitutto, che due delle sei fatture azionate dalla società in CP_1
monitorio – e precisamente la n. 831 del 30 novembre 2009 e la n. 909 del 31 dicembre 2009 - sono state sostanzialmente non contestate dal il quale ha espressamente ammesso di Pt_1
avere riconosciuto tre delle bolle di accompagnamento, riconducibili - la n. 2025 del 21 novembre 2009 e la n. 2880 del 18 novembre 2009 – proprio alla suddetta fattura n. 831 e – la bolla n. 3017 del 1° dicembre 2009 – alla fattura n. 909.
Quanto alle restanti fatture commerciali, l'opponente/appellante sostiene che esse non riguarderebbero merce e attrezzi da lavoro da lui commissionati, né acquistati con la sua autorizzazione, e prova di ciò dovrebbe ricavarsi, nella sua prospettazione, essenzialmente dal fatto che le fatture recano una data successiva al dicembre 2009, quando ormai il suo rapporto d'opera con i – era cessato. CP_2 CP_3
Ma – osserva la Corte -, a parte il fatto che una delle fatture contestate (la n. 726) reca la data del 31 ottobre 2009, sicuramente ben anteriore al dicembre 2009, così come le nn. 831 e 909 sopra richiamate, e che le restanti tre fatture si riferiscono a periodi immediatamente successivi al dicembre 2009 (ossia gennaio, febbraio e marzo 2010), e non già a periodi che “vanno ben oltre il dicembre 2009” (come ha sostenuto il ell'atto di appello), in ogni caso, secondo Pt_1
quanto giustamente ha osservato il primo Giudice, non risulta provato con sufficiente certezza che l'opponente (odierno appellante) abbia prestato la propria opera per il cantiere Parte_3
entro e non oltre il dicembre 2009, né è stato dimostrato in giudizio che il professionista CP_3
avesse comunicato alla la fine dei lavori da lui seguiti e, Controparte_5
conseguentemente, il momento in cui sarebbe dovuta cessare la fornitura dei materiali da parte della società anzidetta nell'interesse di lui ed in relazione alle opere a lui commissionate.
Ciò non è risultato, anzitutto, dall'interrogatorio formale, nel corso del quale, come riportato dal primo Giudice, il a ammesso di essersi recato personalmente nel mese di aprile 2009 Pt_1
presso il negozio della società per dei lavori da realizzarsi in un immobile di CP_1
proprietà di e , avendo dichiarato, alla presenza dei Controparte_2 CP_3 dipendenti della società stessa, che i materiali sarebbero stati consegnati all'impresa edile
“Casella” direttamente in cantiere e da lui pagati mediante assegni.
Ma non è risultato nemmeno dalla scrittura privata del 9 aprile 2009, dalla quale non è dato affatto evincere che le parti avessero stabilito nel dicembre 2009 la data di ultimazione dei lavori commissionati all'architetto Pt_1
Costui ha sostenuto in proposito che la dichiarazione del teste , autista della ditta Tes_1
opposta, avrebbe riscontrato la circostanza (di ultimazione dei lavori) appena detta, ma sul
7 punto va osservato che il fatto che l'autista abbia affermato di avere avuto contatti con lui sino al dicembre 2009 non significa necessariamente che il bbia prestato la propria opera per Pt_1
Tes_ i sino a tale data e non oltre, non potendosi escludere che, sebbene lo Parte_3
non abbia più avuto modo di incontrarlo dopo quel mese, il professionista abbia seguito il cantiere anche nei mesi successivi (quanto meno sino al marzo 2010, cui si riferisce l'ultima delle sei fatture azionate in monitorio).
L'appellante ha dedotto ancora che entrambi i testi escussi – e Tes_1 Testimone_2
(quest'ultimo ragioniere della società opposta) – hanno riferito che, secondo le disposizioni da lui impartite, il materiale edile acquistato avrebbe dovuto essere consegnato direttamente al cantiere e che quando invece era ritirato in negozio, in spregio alle indicazioni del il Pt_1
soggetto che si presentava a ritirarlo era tale , persona a lui sconosciuta. Persona_1
Da ciò si dovrebbe evincere, a suo dire, l'assenza di ogni responsabilità in capo a lui quanto all'acquisto di quella parte della merce non consegnata direttamente in cantiere.
Tale assunto, però, anche se fosse stato appurato con certezza, non avrebbe costituito, così come non costituisce in sé, la dimostrazione certa che le somme di cui alle fatture azionate in monitorio non siano dovute dal ciò proprio perché mancherebbe, comunque, la prova Pt_1
essenziale che il materiale edile e gli attrezzi di cui alle fatture medesime coincidano esattamente e realmente con quegli oggetti che, anziché essere consegnati in cantiere, sono stati ritirati in negozio da tale – tale che, nella prospettazione dell'appellante, non Persona_1
sarebbero a lui riconducibili -.
Senza tacere che con l'appello non sono stati offerti argomenti validi per superare il dato oggettivo emerso dall'istruttoria, riportato anche dal primo Giudice a pag. 5 della motivazione della sentenza, che i testi escussi “hanno dichiarato … che a ritirare il materiale in negozio andava il sig. su incarico del il quale non ha comunicato la data di fine Persona_1 Pt_1
lavori, sicché, finché è durato il rapporto con i – , il referente è sempre inteso CP_2 CP_3 il … il non ha comunicato la fine della fornitura”. Pt_1 Pt_1
Dunque, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il tale ha ritirato la Persona_1 merce nel negozio della “su incarico del medesimo, non essendovi, CP_1 Pt_1 peraltro, alcuna prova del fatto che quest'ultimo non conoscesse il primo.
D'altra parte, la circostanza, valorizzata dall'appellante, che il teste abbia Testimone_2 dichiarato che, finché il rapporto commerciale con i – era durato, aveva CP_2 CP_3
considerato referente il eve essere letta non in maniera decontestualizzata, come si fa Pt_1 nell'atto di appello, bensì in relazione al fatto, pure affermato dai testi e giustamente rimarcato dal primo Giudice, che il professionista non ha mai comunicato alla ditta la CP_1
data di fine lavori, né la fine della fornitura nel proprio interesse.
8 Così contestualizzata la deposizione testimoniale di che trattasi, è chiaro, sul piano logico, che il teste abbia inteso evidenziare che tutti gli ordini riguardanti materiali edili ed attrezzi relativi al cantiere – , in qualsiasi modo consegnati dalla società , CP_2 CP_3 CP_1 per lui erano da ricondurre alla persona del referente dei lavori “sempre”, e cioè per tutta Pt_1
la loro durata, dunque anche successivamente al dicembre 2009, non avendo il predetto professionista mai comunicato la fine degli stessi (quanto alla propria collaborazione).
In ordine, infine, alle missive che il “si era premurato, tramite l'allora difensore, di Pt_1 inviare” ai – ed a legale rappresentante della società opposta CP_2 CP_3 CP_1
(così a pag. 9 dell'atto di appello), è appena il caso di evidenziare che, a prescindere dalla mancata prova documentale dell'invio e, soprattutto, della ricezione delle lettere medesime da parte dei destinatari, in ogni caso trattasi di documentazione di parte, di provenienza unilaterale dall'interessato, priva come tale di efficacia probatoria a favore del dichiarante/mittente, dovendosi in proposito rammentare il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale le dichiarazioni di una delle parti contenute in una lettera indirizzata all'altra hanno rilievo probatorio soltanto quando il giudice del merito possa trarne immediatamente un convincimento circa i fatti controversi, in quanto esse siano favorevoli al destinatario e costituiscano quindi confessione stragiudiziale per il dichiarante, non potendo quest'ultimo precostituirsi con quelle una prova a sé favorevole (così Cass. Civ. n. 5974/1988).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che il convincimento del Tribunale - secondo il quale l'opponente, cui spettava di provare di non essere inadempiente rispetto alla pretesa dell'opposta (attrice in senso sostanziale, che ha dimostrato il titolo negoziale del proprio credito ed ha allegato l'inadempimento di controparte), secondo la nota regola del riparto dell'onus probandi in ipotesi di azione di adempimento (ex multis v. Cass. Civ. n. 826/2015), non lo abbia fatto - non è rimasto minimamente inficiato dalle ragioni di doglianza di cui al secondo motivo di appello in esame, tutte da disattendere sia per la loro genericità, sia perché non idonee a superare taluni dati di fatto emersi oggettivamente dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali secondo quanto si è detto sin qui.
Ne derivano il rigetto integrale dell'appello e la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si quantificano secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, in considerazione della natura della contesa, dell'entità delle questioni trattate, tutt'altro che complesse, e delle relative non particolarmente impegnative prestazioni
9 defensionali rese, oltre al fatto che il valore monetario della causa è più prossimo al minimo dello scaglione che non al massimo, in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario - di cui €
567,00 per la fase di studio della controversia, € 4.61,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 956,00 per la fase decisoria -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 14 aprile 2022 nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p. t. , Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di TI n. 771/2021 del 20 ottobre 2021, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore della società Parte_1
appellata, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
- dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24 aprile 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dr.ssa Antonina Merlino, funzionaria dell'ufficio per il processo addetto alla prima sezione civile.
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Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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