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Sentenza 6 luglio 2024
Sentenza 6 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/07/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 255/2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 255/2024 di r.g. v.g. iniziato con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avezzano, via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica
Fraioli che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Avezzano, via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica
Fraioli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso presentato il 29 marzo 2024, hanno adito questo tribunale al fine di vedere accolta la loro domanda di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 “-i coniugi vivranno definitivamente separati mostrandosi reciproco rispetto;
-l'abitazione coniugale sita in Avezzano (AQ) Via dei Sabini nr.46 Int.1, di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi;
Parte_1
-la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con permanenza domiciliare presso la madre nell'abitazione sita in Avezzano (AQ) Via dei
Sabini nr.46 Int.1;
-la figlia minore frequenterà il padre in tutte le occasioni in cui quest'ultimo tornerà in Italia dal posto ove risiede e lavora, ovverosia in Slovacchia;
-stante il fatto che i coniugi lavorano entrambi, non sarà disposto nulla per il loro mantenimento così come anche per' la figlia minore alla quale il Sig. provvederà (in Controparte_1 toto) quando sono insieme in Italia, anche per le spese straordinarie.
-Ai coniugi sarà concesso reciprocamente, fin da ora, il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.”
Le parti, all'udienza del 15 maggio 2024 hanno modificato tali conclusioni prevedendo che “il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma di € 150 mensile, tenuto conto che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 e Parte_1 Controparte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio in Avezzano (AQ) il 12 settembre
[...]
1998 e che, da tale unione, sono nate due figlie, (nata ad [...] il Per_2
30 agosto 1999, ad oggi maggiorenne) e (nata a [...] il 5 luglio Persona_3
2007), hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale tra gli stessi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate.
All'udienza del 15 maggio 2024 i coniugi, comparsi personalmente insieme alla figlia maggiorenne, , hanno confermato di non volersi riconciliare e Testimone_1
hanno dichiarato che la madre percepisce la totalità Parte_1 dell'assegno unico (di ammontare pari a circa € 150/200 mensili), precisando, inoltre, che la gestione delle visite paterne non è caratterizzata da conflittualità, in quanto le figlie potranno vedere e frequentare il padre ogni volta che questi tornerà in Italia e che le stesse potranno andare a trovarlo in Slovacchia. Hanno, dunque, modificato la
2 condizione relativa al mantenimento della figlia minore, stabilendo che il padre dovrà versare la somma mensile di € 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il procuratore delle parti, pertanto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni così come meglio precisate dinanzi al giudice.
Il giudice istruttore, dunque, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del ricorso sottoscritto da entrambe le parti.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta, in effetti, intollerabile.
Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse delle figlie della coppia. Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nata Parte_1
ad Avezzano (AQ) il 16 gennaio 1970) e (nato a [...], Controparte_1
Canada, il 10 dicembre 1969) alle condizioni sopra riprodotte.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano (AQ) (atto n. 87, parte 2, serie A, anno 1998).
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 255/2024 di r.g. v.g. iniziato con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avezzano, via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica
Fraioli che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Avezzano, via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Federica
Fraioli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso presentato il 29 marzo 2024, hanno adito questo tribunale al fine di vedere accolta la loro domanda di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 “-i coniugi vivranno definitivamente separati mostrandosi reciproco rispetto;
-l'abitazione coniugale sita in Avezzano (AQ) Via dei Sabini nr.46 Int.1, di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi;
Parte_1
-la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con permanenza domiciliare presso la madre nell'abitazione sita in Avezzano (AQ) Via dei
Sabini nr.46 Int.1;
-la figlia minore frequenterà il padre in tutte le occasioni in cui quest'ultimo tornerà in Italia dal posto ove risiede e lavora, ovverosia in Slovacchia;
-stante il fatto che i coniugi lavorano entrambi, non sarà disposto nulla per il loro mantenimento così come anche per' la figlia minore alla quale il Sig. provvederà (in Controparte_1 toto) quando sono insieme in Italia, anche per le spese straordinarie.
-Ai coniugi sarà concesso reciprocamente, fin da ora, il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.”
Le parti, all'udienza del 15 maggio 2024 hanno modificato tali conclusioni prevedendo che “il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma di € 150 mensile, tenuto conto che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 e Parte_1 Controparte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio in Avezzano (AQ) il 12 settembre
[...]
1998 e che, da tale unione, sono nate due figlie, (nata ad [...] il Per_2
30 agosto 1999, ad oggi maggiorenne) e (nata a [...] il 5 luglio Persona_3
2007), hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale tra gli stessi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate.
All'udienza del 15 maggio 2024 i coniugi, comparsi personalmente insieme alla figlia maggiorenne, , hanno confermato di non volersi riconciliare e Testimone_1
hanno dichiarato che la madre percepisce la totalità Parte_1 dell'assegno unico (di ammontare pari a circa € 150/200 mensili), precisando, inoltre, che la gestione delle visite paterne non è caratterizzata da conflittualità, in quanto le figlie potranno vedere e frequentare il padre ogni volta che questi tornerà in Italia e che le stesse potranno andare a trovarlo in Slovacchia. Hanno, dunque, modificato la
2 condizione relativa al mantenimento della figlia minore, stabilendo che il padre dovrà versare la somma mensile di € 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il procuratore delle parti, pertanto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni così come meglio precisate dinanzi al giudice.
Il giudice istruttore, dunque, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del ricorso sottoscritto da entrambe le parti.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta, in effetti, intollerabile.
Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse delle figlie della coppia. Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nata Parte_1
ad Avezzano (AQ) il 16 gennaio 1970) e (nato a [...], Controparte_1
Canada, il 10 dicembre 1969) alle condizioni sopra riprodotte.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano (AQ) (atto n. 87, parte 2, serie A, anno 1998).
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
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