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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.589 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.159/2019 emessa il 17.4.2019 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica e pubblicata il 23.4.2019, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Salvatore Grisolia e Antonello Coppola ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Viggiano, alla Via Genova n.9; APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Sabella ed elettivamente domiciliata in Lagonegro, alla Via Tribunale n. 5, presso lo studio legale Cioffi;
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._3
Avv.ti Cosimo Damiano Nicoletti e Concetta Iannibelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima in Lagonegro, alla Via del Popolo n. 5;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 27.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 12.5.2025, 20.5.2025 e 22.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2012 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro i sigg. e Parte_2 Controparte_1 per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di € 30.000,00, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni, con vittoria di spese di lite. Assumeva l'attore di aver prestato nel mese di gennaio 2011 la somma di € 30.000,00 al sig.
, il quale aveva successivamente girato in Lagonegro la somma stessa alla Parte_2
sig.ra che ne aveva fatto richiesta al fine di perfezionare l'acquisto di Controparte_1
un immobile in Roma. Aggiungeva l'attore che nell'ambito di indagini preliminari, disposte in un distinto procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lagonegro, erano state effettuate delle intercettazioni ambientali di una conversazione tra
[...]
e avvenuta in data Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_1
15.6.2011 presso l'abitazione della in Praia a Mare, conversazione nel corso della quale CP_1
la donna si era impegnata nei confronti sia del che del a restituire entro il 30.6.2011 Pt_2 Pt_1
la somma ricevuta, maggiorata degli interessi maturati. Sempre dalle operazioni di intercettazione ambientale di conversazioni era emerso che in data 28.6.2011 la su Controparte_1
incessante invito del , si era nuovamente impegnata alla restituzione al della somma Pt_2 Pt_1
capitale, indicando a tal fine il termine massimo del 4.7.2011. Concludeva l'attore che la somma in questione non era stata mai a lui restituita e, quindi, si era determinato ad adire il giudice.
Con comparsa depositata in cancelleria il 5.3.2013 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Controparte_1
Lagonegro in favore del Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti, rilevando la natura usuraria del prestito e lamentando di avere subito danni in conseguenza del reato ex art.644 c.p. commesso nei suoi confronti dal Propato e dal , in Pt_1
concorso tra loro. Pertanto, chiedeva, innanzitutto, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, che fosse rigettata la domanda stessa;
in via riconvenzionale, pretendeva che fosse pronunciata la condanna dei sig.ri e al risarcimento del danno Parte_2 Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale da lei patito, da liquidarsi nella somma di € 25.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa depositata il 22.3.2013 si costituiva in giudizio il sig. il Parte_2
quale contestava di avere ricevuto una somma in prestito dal e, Parte_1
quindi, insisteva per il rigetto della domanda attesa la assoluta infondatezza della stessa.
Con sentenza n.159/2019, pronunciata il 17.4.2019 e pubblicata il 23.4.2019, il Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale, compensando le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_1
pag. 2 e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
. Parte_2
Con atto di citazione notificato il 17.11.2019 il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la incongruenza e contraddittorietà della decisione in riferimento alla posizione della sig.ra Controparte_1 ed al mancato riconoscimento del credito vantato dall'attore nonché la iniqua ed
[...] ingiustificata regolamentazione delle spese di lite come operata dal primo giudice, dovendo a suo avviso essere disposta la compensazione delle spese anche con riguardo al rapporto processuale tra l'attore ed il Propato. Su tali basi il sig. conveniva dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Potenza i sigg. e affinché, Parte_2 Controparte_1 previa ammissione degli interrogatori formali degli appellati, in riforma della sentenza impugnata fosse pronunciata la condanna in solido degli stessi appellati alla restituzione della somma di €
30.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni ovvero, in via subordinata, fosse almeno disposta la compensazione delle spese del primo grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale tra l'attore ed il Propato;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 30.4.2020 si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_1
la quale ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva per mancata prova del
[...]
rapporto sinallagmatico intercorrente tra lei ed il ed eccepiva Parte_1
l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, facendo comunque valere la circostanza, in caso di accertamento della sua legittimazione passiva, che sui fatti oggetto di causa si fosse formato il giudicato in ragione della decisione intervenuta in un distinto giudizio tra la stessa ed il . Pertanto, concludeva per il rigetto integrale dell'appello o, in CP_1 Pt_1
subordine, per l'accoglimento dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22.5.2020 si costituiva in giudizio il sig. , il Parte_2
quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno dell'appello rimarcando la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio e l'insussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'appellante. Quindi, concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 6.5.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 27.5.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il
12.5.2025, 20.5.2025 e 22.5.2025, con provvedimento emesso il 27.5.2025 la causa veniva pag. 3 assegnata in decisione senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per avervi tutte le parti espressamente rinunciato.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, si impone la valutazione dell'istanza istruttoria avanzata dall'appellante,
[...]
nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. Parte_1
Si tratta dell'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale di entrambe le parti appellate,
e sulle circostanze articolate nei capitoli Parte_2 Controparte_1 riportati alle pagine 13 e 14 dell'atto di appello.
Detta istanza era già stata formulata dal nella citazione introduttiva Parte_1
del giudizio di primo grado ed era stata ribadita all'udienza del 28.3.2014. Su di essa il primo giudice si è pronunciato sempre all'udienza del 28.3.2014 con provvedimento di rigetto sul rilievo della superfluità dell'assunzione del mezzo istruttorio.
Dalle risultanze del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado non emerge che il procuratore dell'attore, nel corso dell'attività processuale espletata dopo il provvedimento reso dal giudice all'udienza del 28.3.2014, abbia mai reiterato l'istanza istruttoria, neppure nelle udienze in cui lo stesso procuratore ha rassegnato le conclusioni.
Orbene, la parte che si sia vista rigettare (in via esplicita od implicita) dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (cfr. Cass.civ.sez.III, 14 ottobre 2008 n.25157). Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n.19352 del 03/08/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346
c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt.
24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che
pag. 4 decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato” (Cass..Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del
05/02/2019).
Il procuratore di parte attrice in primo grado, come già messo in evidenza, in sede di precisazione delle conclusioni non ha mai reiterato in modo specifico – come era suo onere - le proprie richieste istruttorie in precedenza respinte e, segnatamente, l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale di e Parte_2 Controparte_1
Ne consegue che l'istanza in discorso debba considerarsi abbandonata e non possa essere riproposta in appello.
La stessa, dunque, è inammissibile.
Peraltro, è opportuno rimarcare che l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito, la quale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perchè altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione. Ne discende che il giudice istruttore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa rifiutare l'ammissione totale o parziale della prova (nella specie, dell'interrogatorio formale di e ove Parte_2 Controparte_1
ricorrano motivi di economia processuale, come nel caso in cui il mezzo istruttorio si riveli superfluo perché non rilevante ai fini della decisione ovvero perché le circostanze di fatto che formino oggetto della prova siano state ammesse o siano state negate in modo esplicito dalla controparte, sicchè il dedotto mezzo istruttorio, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, si rivela meramente dilatorio e defatigatorio.
Su tali basi la decisione del primo giudice di rigettare l'istanza istruttoria formulata dall'attore, decisione fondata sul rilievo della superfluità dell'assunzione del mezzo istruttorio, va condivisa atteso che le circostanze articolate nei capitoli di prova risultano già negate in modo esplicito negli scritti difensivi depositati in primo grado da e Parte_2 Controparte_1
.
[...]
*
Nel merito, l'appello è infondato.
*
Con un primo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato la Parte_1
incongruenza e contraddittorietà della decisione del primo giudice in riferimento alla posizione della sig.ra ed al mancato riconoscimento del credito vantato Controparte_1 dall'attore.
pag. 5 In particolare, l'appellante ha sostenuto:
a) che il Tribunale di Lagonegro, assumendo che l'attore non avesse dimostrato l'effettiva consegna al Propato della somma di € 30.000,00 ed il riconoscimento di debito operato dalla nei CP_1
suoi confronti, abbia sostanzialmente privato di valenza processuale la produzione documentale operata dallo stesso , documentazione che, valorizzata in sede penale ai fini della pronuncia Pt_1
di condanna nei confronti del e del resa dal Tribunale di Lagonegro con sentenza Pt_1 Pt_2
n.3/13 passata in giudicato, è idonea a comprovare la traditio della suindicata somma dal al Pt_1
e, successivamente, nel gennaio 2011, dal alla nonché l'impegno Pt_2 Pt_2 CP_1
assunto dalla di restituire al la medesima somma maggiorata di interessi al tasso CP_1 Pt_1
del 10% mensile;
b) che il Tribunale di Lagonegro abbia completamente disatteso, omettendo al riguardo ogni motivazione in sentenza, la richiesta dell'attore di assunzione dell'interrogatorio formale di
[...]
e a supporto delle risultanze della menzionata Parte_2 Controparte_1
documentazione;
c) che la semplice lettura delle intercettazioni ambientali depositate in atti valga a comprovare le circostanze dedotte a fondamento della pretesa azionata in giudizio, vale a dire la consegna, da parte del , della somma di € 30.000,00 in contanti al affinché questi, a sua volta, la Pt_1 Pt_2
consegnasse alla la quale si era impegnata a restituirla ad una certa scadenza maggiorata CP_1
di interessi usurari, sicché il giudice di prime cure, ove pure avesse voluto ritenere la non CP_1
vincolata giuridicamente al , avrebbe dovuto comunque riconoscere provata la domanda Pt_1 azionata nei confronti del Propato e pronunciare la condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore dell'attore, della suindicata somma;
d) che sempre dalla semplice lettura delle intercettazioni ambientali e degli atti processuali si evinca la piena consapevolezza, da parte della della provenienza della somma a lei erogata dal CP_1
e della causale della dazione di denaro, risultando dalle intercettazioni che la in Pt_2 CP_1
data 15.6.2011 avesse accolto presso la propria abitazione in Praia a Mare il ed il , Pt_1 Pt_2
entrambi da lei già conosciuti, ai quali la donna aveva dato assicurazioni in ordine alla restituzione della somma ricevuta in prestito e, in particolare, al aveva indicato la data del 30.6.2011 Pt_1
come termine per la restituzione del denaro;
e) che sia errato l'assunto del Tribunale di Lagonegro secondo cui l'attore non avrebbe dimostrato la circostanza che la avesse chiesto la somma in questione per l'acquisto di una CP_1
abitazione in Roma ed avesse di conseguenza riconosciuto ex art.1988 c.c. il relativo debito assunto anche nei confronti del;
Pt_1
f) che la “destinazione della somma” non abbia implicato il sorgere tra le parti di una obbligazione pag. 6 avente natura di mutuo di scopo, difettando peraltro nell'incarto processuale qualunque atto in tal senso sottoscritto.
Le esposte argomentazioni non attingono il nucleo essenziale della decisione del primo giudice.
A.1) Con riferimento alle argomentazioni riportate in via sintetica nei punti a), c) e d), il tema centrale intorno al quale gravitano le difese dell'appellante è sostanzialmente l'efficacia probatoria da attribuire alla produzione documentale operata in primo grado dal Parte_1
e consistente negli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate in un distinto
[...]
procedimento penale promosso a carico del e del dalla Procura Pt_1 Parte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro e definito con sentenza n.3/13 pronunciata dal
Tribunale di Lagonegro e passata in giudicato.
Nell'incarto processuale non si rinviene copia della sentenza penale evocata, ma dai contenuti della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 5.3.2013 da Controparte_1
si evince che si tratta di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art.444
[...]
c.p.p. emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Lagonegro, come confermato dallo stesso attore in primo grado nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 23.4.2013 (v. pag.3).
Nella produzione documentale in primo grado di è rinvenibile, invece, Controparte_1
la copia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata al G.U.P. dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Lagonegro a definizione delle indagini preliminari relative al procedimento penale a carico di e di in ordine al reato previsto e Parte_1 Parte_2
punito dagli artt.81 cpv., 110 e 644 co.3 e 4 c.p. (più fatti di usura in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in danno della sig.ra . Controparte_1
Non vi è ragione, dunque, di dubitare che il menzionato procedimento penale sia stato definito con sentenza di cd. “patteggiamento”. Tuttavia, non v'è riscontro in atti che la sentenza medesima sia divenuta irrevocabile.
A2) Un primo ordine di questioni investe la efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Secondo un primo orientamento, "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (così Sez. L, Sentenza n. 3980 del
29/02/2016; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del 18/12/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n.
pag. 7 13034 del 24/05/2017; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del 02/03/2017; Sez. U, Sentenza n.21591 del
20/09/2013; Sez. U, Sentenza n.17289 del 31/07/2006).
Un secondo orientamento ritiene, invece, che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio.
Ha ritenuto, in particolare, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, che "poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile
o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza" (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004; Sez. 3,
Sentenza n. 6863 del 06/05/2003).
Va tuttavia soggiunto che, in seno a tale orientamento, si rinvengono decisioni che, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, lo ritengono poi così rilevante da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare" (così Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007; Sez. L,
Sentenza n. 20765 del 26/10/2005; Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005; Sez. L, Sentenza n.
4193 del 21/03/2003).
Un terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento, pertanto, esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. Ha ritenuto, in particolare, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, che
"non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile" (nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n.27835 del 22/11/2017; Sez. 3, Ordinanza n.8421 del
12/04/2011; Sez. L, Sentenza n.7196 del 29/03/2006; Sez. L, Sentenza n.6047 del 16/04/2003; Sez.
3, Sentenza n.15572 del 11/12/2000; Sez. 3, Sentenza n.6218 del 15/05/2000; Sez. L, Sentenza
n.9976 del 08/10/1998).
Ad avviso di questa Corte territoriale, il primo orientamento giurisprudenziale non può essere condiviso per ragioni letterali, sistematiche e finalistiche.
Dal punto di vista letterale, l'orientamento in esame non sembra coerente con il testo della legge.
L'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, stabilisce, infatti, espressamente che la sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi".
pag. 8 L'"efficacia" della sentenza penale nel processo civile può essere di due tipi:
- efficacia di vincolo, che si ha quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale;
- efficacia di preclusione, che si ha quando la legge vieta al giudice civile anche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale.
L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale "efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non abbia voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento né effetti di vincolo, né effetti di preclusione, e che il giudice civile debba decidere ex novo sulla domanda a lui sottoposta, come se il giudizio penale non ci fosse stato.
Dal punto di vista sistematico, giova ricordare che l'art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento "non si applica la disposizione dell'art. 75 c.p.p., comma 3".
L'art. 75 c.p.p., comma 3, è la norma che impone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l'azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado.
Pertanto, la deroga all'art. 75 c.p.p. contenuta nell'art. 444 c.p.p. significa che, anche se la sentenza di patteggiamento venga impugnata, al danneggiato è consentito proporre l'azione di danno in sede civile.
Questa deroga all'art. 75 c.p.p., comma 3, dettata dall'art. 444 c.p.p., comma 2, ha un senso ed una logica solo se si ammette che la sentenza penale definitiva non possa mai avere alcun impatto sull'esito del giudizio civile medio tempore iniziato. Se così non fosse, infatti, sarebbe una norma totalmente irrazionale ed inspiegabile, perchè condurrebbe al seguente paradosso: che il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto di una sentenza penale ancora suscettibile di riforma.
Dal punto di vista finalistico, va ricordato che l'art. 444 c.p.p. ha una funzione "premiale- incentivante" (così si esprime la relazione al codice di procedura penale, in Gazz. uff. n. 250 del
24.10.1988, Supplemento Ordinario n. 93, Titolo II), voluta già dal primo progetto del c.p.p. del
1982 e poi dalla L. Delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, punto (45).
Tale funzione premiale-incentivante verrebbe ovviamente meno oppure sarebbe depotenziata se l'imputato sapesse che la sua richiesta di patteggiamento lo vincolerà in sede civile, addossandogli sempre e comunque l'onere della prova.
Non può, pertanto, condividersi l'interpretazione dell'art. 444 c.p.p. invocata dall'appellante, perchè porrebbe la norma in conflitto con lo scopo per il quale è stata emanata.
Sennonché pure il terzo degli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati non sembra meritevole di condivisione.
pag. 9 Negare, infatti, ogni e qualsiasi valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (il che è corretto), ma anche come fatto storico, è affermazione non conciliabile con i principi del libero convincimento del giudice dell'atipicità della prova.
Una sentenza penale di condanna può essere riguardata, dal punto di vista del giudice civile, come atto o come fatto storico.
Come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile solo gli effetti stabiliti dalla legge, sicchè, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto.
Ma la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni.
Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
Le considerazioni che precedono non paiono vinte da due rilievi prospettati in dottrina, secondo cui la sentenza di patteggiamento è pur sempre una sentenza di condanna ed il giudice penale, per pronunciare la sentenza di patteggiamento, deve pur sempre verificare che non debba pronunciarsi una sentenza di proscioglimento e valutare se sia corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444 c.p.p., comma 3).
Quanto al primo rilievo, deve in contrario osservarsi che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti nel giudizio civile non per il solo fatto che si tratti di una sentenza penale, ma solo se tali effetti siano previsti dalla legge e nel caso della sentenza penale di patteggiamento la legge non prevede alcuno di questi effetti. Se, dunque, è vero che la sentenza di patteggiamento è pur sempre una sentenza di condanna, è altresì vero che non si tratta di una sentenza di condanna a tutti gli effetti: è una sentenza equiparata a quelle di condanna "salve diverse disposizioni di legge".
E sul punto degli effetti civili, poiché per quanto detto esiste una norma espressa che proclama l'inefficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p. in sede civile, essa non può essere equiparata ad una ordinaria sentenza penale di condanna pronunciata all'esito del dibattimento.
Quanto al secondo rilievo, va osservato, da un lato, che le valutazioni richieste al giudice penale, al fine di pronunciarsi sull'accoglibilità della richiesta di patteggiamento, vengono compiute rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria;
dall'altro, che sarebbe una ben strana scelta pag. 10 ermeneutica quella che negasse efficacia vincolante, per il giudice civile, alla sentenza di patteggiamento in sé considerata, ma l'attribuisse agli accertamenti propedeutici ad essa.
In conclusione, va privilegiato il secondo orientamento giurisprudenziale a tenore del quale la sentenza di patteggiamento costituisce un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice e, dunque, si sostanzia in un mero indizio, da valutarsi unitamente alle altre risultanze processuali.
Pertanto, in applicazione degli esposti principi di diritto, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova e, per il giudice civile, non è un atto, ma un fatto e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
In applicazione degli illustrati principi di diritto, la pronuncia, ad opera del G.U.P. presso il
Tribunale di Lagonegro della sentenza n.3/13 di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. a definizione del procedimento penale promosso a carico di Parte_1
e di in ordine al reato previsto e punito dagli artt.81 cpv., 110 e
[...] Parte_2
644 co.3 e 4 c.p. costituisce esclusivamente un fatto e, come tale, può assurgere a dignità di mero indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi ove ricorrano i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
La sentenza stessa, dunque, non ha efficacia di vincolo, né ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile.
E di tanto ha mostrato di essere ben consapevole in primo grado lo stesso Parte_1
il quale nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 23.4.2013 (v. pag.3) ha
[...]
tenuto a sottolineare che, come recita l'art.445 co.1 bis c.p.p., la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”. Tale convincimento, tuttavia, non è stato mantenuto fermo dal giacché questi nell'atto di appello ha insistito nel Parte_1 sostenere che la consegna, da parte del , della somma di € 30.000,00 in contanti, tramite il Pt_1
, alla “risulta accertata con sentenza penale Parte_2 Controparte_1 passata in giudicato” (v. pag.6 dell'atto di impugnazione), così di fatto inspiegabilmente riconoscendo alla sentenza n.3/13 di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lagonegro una efficacia vincolante nel presente giudizio civile, efficacia vincolante che proprio il in Pt_1
primo grado aveva escluso e che la giurisprudenza di legittimità in precedenza evocata nega in maniera ferma e decisa.
Può, quindi, sostenersi che sulla questione dell'efficacia giuridica della sentenza penale di patteggiamento nel processo civile l'appellante abbia assunto una posizione contraddittoria rispetto a quella serbata nel giudizio di primo grado.
pag. 11 Ad ogni modo, nessuna delle parti ha prodotto copia integrale della sentenza n.3/13 di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lagonegro, sicché in questa sede è precluso l'esame della motivazione resa dal giudice penale a supporto della decisione e, ai fini della valutazione del gravame, può soltanto considerarsi la circostanza di fatto, pacificamente acquisita, che una sentenza di patteggiamento sia stata emessa, pur ignorandosene i contenuti.
A3) Un secondo ordine di questioni investe la efficacia da riconoscere nel presente giudizio civile agli esiti delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale promosso a carico di e di in ordine al reato previsto e punito Parte_1 Parte_2
dagli artt.81 cpv., 110 e 644 co.3 e 4 c.p. e, segnatamente, agli stralci delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali disposte ed eseguite in detto procedimento.
Come già anticipato, infatti, l'appellante ha sostenuto che la semplice lettura delle intercettazioni ambientali depositate in atti valga a comprovare le circostanze dedotte a fondamento della pretesa azionata in giudizio, vale a dire la consegna, da parte del , della somma di € 30.000,00 in Pt_1
contanti al affinché questi, a sua volta, la consegnasse alla la quale si era Pt_2 CP_1
impegnata a restituirla ad una certa scadenza maggiorata di interessi usurari.
Innanzitutto, deve rilevarsi che, non essendo il predetto procedimento penale mai approdato alla fase dibattimentale, non può ritenersi acquisita nessuna “prova” nel giudizio penale di cui possa valutarsene l'eventuale incidenza nel presente giudizio civile. Di conseguenza, agli stralci delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite nel procedimento penale può essere al più riconosciuta la dignità di meri atti di indagini preliminari.
Orbene, è stato autorevolmente sostenuto che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass.civ.sez.3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019).
Pertanto, la considerazione in via esclusiva – senza cioè la indicazione e valutazione di altri utili e concorrenti indizi – dei contenuti delle evocate trascrizioni delle intercettazioni ambientali non può valere da sola a fondare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Occorre che alle trascrizioni in commento siano associati altri diversi indizi, eventualmente raccolti nella fase istruttoria del giudizio di primo grado, che, valutati pag. 12 unitamente agli esiti delle intercettazioni, soddisfino i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
Nel caso di specie, l'appellante a supporto del motivo di impugnazione ha evocato esclusivamente le risultanze delle menzionate intercettazioni ambientali delle conversazioni tra Parte_1
e senza evidenziare e
[...] Parte_2 Controparte_1 dimostrare la sussistenza nell'incarto processuale di ulteriori elementi indiziari perché possa applicarsi la regola dettata in tema di prova per presunzioni.
Ma vi è di più.
E' consolidato in giurisprudenza il principio alla stregua del quale le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili in un altro procedimento purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (v. Cass.Sez. L, Sentenza n.109 del 03/01/2024; Cass.SS.UU, 23 dicembre 2009 n. 27292, in mot.; Cass.Sez. Lav., 16/05/2016,
n.10017; in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, v. Cass. SS.UU. n. 3271 del
2013; Cass. SS.UU. n. 3020 del 2015).
È stato anche precisato che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, l'efficacia probatoria, seppure indiziaria, va attribuita alle bobine ed ai verbali mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico (v., in termini, Cass. n. 5317 del
2017, che richiama la giurisprudenza penale in materia).
Con riguardo al caso di specie, giova subito mettere in evidenza che in primo grado il
[...]
ha prodotto esclusivamente una copia informale di pagine verosimilmente Parte_1
estratte da un più corposo documento, contenenti quella che in apparenza si configura come la trascrizione di conversazioni tra e Parte_1 Parte_2
oggetto di intercettazioni ambientali. Controparte_1
È ragionevole opinare che si tratti di documenti estrapolati dal fascicolo per le indagini preliminari relativo al procedimento penale promosso a carico di e di Parte_1 [...]
in ordine al reato previsto e punito dagli artt.81 cpv., 110 e 644 co.3 e 4 c.p. Parte_2
Tuttavia, non può sottacersi che difetti qualsiasi certificazione o adeguato riscontro di cancelleria che valga senz'altro ad attestare la provenienza dei documenti o il rilascio, ad opera del P.M. o del
G.U.P., di idonea autorizzazione ad estrarre copia di atti contenuti nel fascicolo per le indagini preliminari.
pag. 13 A tanto si aggiunga che l'operazione della trascrizione delle conversazioni tra Parte_1
e oggetto di intercettazioni
[...] Parte_2 Controparte_1
ambientali è stata verosimilmente eseguita da agenti di Polizia Giudiziaria e non risulta depositata nel presente giudizio civile copia dei supporti magnetici o digitali contenenti le conversazioni intercettate perché possa operarsi - a cura del giudice civile sul quale grava l'onere di assumere la decisione sulla domanda azionata dal – il preventivo controllo Parte_1
della fedele corrispondenza dei contenuti delle conversazioni intercettate alla trascrizione degli stessi come eseguita sui documenti cartacei prodotti dall'attore in primo grado.
Neppure risulta prodotta idonea certificazione che attesti che un siffatto controllo sia stato preventivamente operato dal P.M. o dal G.U.P. nell'anzidetto procedimento penale.
Ed infine, difetta del tutto la prova che nell'ambito del predetto procedimento penale promosso a carico di e di le operazioni di Parte_1 Parte_2
intercettazione ambientale siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, avendo l'appellante del tutto omesso di produrre in primo grado la copia dei provvedimenti autorizzativi emessi al riguardo dal P.M. e dal G.U.P.
Pertanto, appare corretta la valutazione del Tribunale di Lagonegro che ha negato alle risultanze degli stralci delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali disposte ed eseguite nel predetto procedimento penale la piena idoneità a comprovare profili determinanti dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della pretesa azionata.
In altre parole, tenuto altresì conto delle difese articolate da (che ha Parte_2
negato la dazione di denaro e, quindi, la sussistenza di ogni rapporto obbligatorio con l'attore) e da
(che ha costantemente affermato la propria estraneità a qualsiasi Controparte_1
rapporto obbligatorio diretto con il ), deve escludersi che i contenuti degli stralci delle Pt_1
trascrizioni delle intercettazioni ambientali prodotti in giudizio dal Parte_1
possano costituire prova certa, adeguata e sufficiente, dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio e, segnatamente, della consegna, da parte del , della somma di € 30.000,00 in Pt_1
contanti al affinché questi, a sua volta, la consegnasse alla Parte_2 [...] nonché dell'impegno, assunto da quest'ultima direttamente nei confronti del Controparte_1
, di restituire la predetta somma ad una certa scadenza maggiorata di interessi usurari. Pt_1
B) Con riferimento all'argomentazione difensiva di cui al punto b), vale ribadire che sull'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale di e Parte_2 Controparte_1
il Tribunale di Lagonegro ha provveduto con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.3.2014, rigettando l'istanza stessa sul rilievo della superfluità dell'assunzione del mezzo istruttorio.
Pertanto, non avendo l'attore reiterato in modo specifico l'istanza istruttoria in sede di precisazione pag. 14 delle conclusioni, non sussisteva a carico del Tribunale di Lagonegro nessun obbligo di valutare nuovamente l'istanza in questione al momento della decisione e, quindi, di inserire in sentenza una motivazione per il rigetto dell'istanza, atteso che tale motivazione già era stata resa con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 28.3.2014.
C) Con riferimento all'argomentazione difensiva di cui al punto e), vale osservare, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, che, pur volendo aderire all'orientamento di pensiero che sostiene la libertà delle forme per la promessa di pagamento e per la ricognizione di debito, il problema si sposta comunque sul piano pratico nel senso che, quand'anche si ammetta che la ricognizione di debito possa non rivestire la forma scritta, occorre pur sempre provare l'atto di riconoscimento, vale a dire l'atto che rechi la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.
Nel caso di specie, ribadito ancora una volta che la ha sempre Controparte_1
contestato qualsiasi tipo di rapporto obbligatorio con il un Pt_1 Parte_1
eventuale possibile riscontro dell'esistenza di un atto di riconoscimento del debito da parte della dovrebbe, in ipotesi, rinvenirsi negli stralci delle trascrizioni delle intercettazioni CP_1
ambientali prodotti in giudizio dal , cioè in documenti di cui in precedenza è stata negata la Pt_1
valenza probatoria.
E tanto è sufficiente a privare di consistenza l'argomentazione difensiva sub e).
D) Infine, alla stregua dei contenuti della motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto priva di giustificazione l'affermazione dell'appellante secondo la quale la “destinazione della somma” non ha implicato il sorgere tra le parti di una obbligazione avente natura di mutuo di scopo.
Non è dato comprendere sotto quale profilo tale affermazione si rapporti alla motivazione del primo giudice e valga a metterne in crisi l'efficacia persuasiva.
D'altronde, è evidente che, ove l'attore in primo grado avesse fornito adeguata dimostrazione della finalità che in ipotesi la avesse inteso perseguire chiedendo in prestito Controparte_1
la somma di denaro al , tanto sarebbe valso a confermare, sotto uno Parte_2
specifico aspetto, la ricostruzione della vicenda storica operata dal Parte_1
nella citazione introduttiva del giudizio in primo grado.
*
Con un secondo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato che la Parte_1
regolamentazione delle spese di lite, come operata dal primo giudice nella sentenza impugnata, sia iniqua ed ingiustificata in quanto, a suo avviso, sarebbe dovuta essere disposta la compensazione delle spese anche con riguardo al rapporto processuale tra l'attore ed il . Parte_2
Il motivo di gravame è infondato.
pag. 15 Il Tribunale di Lagonegro ha disposto la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio in riferimento al rapporto processuale tra l'attore, e la Parte_1
convenuta, sul rilievo che le domande azionate dalle due parti (quella Controparte_1
principale del e quella riconvenzionale della fossero risultate entrambe Pt_3 CP_1
infondate, così configurandosi una situazione di soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art.92 co.2 c.p.c., legittima la pronuncia di compensazione delle spese.
Per converso, il Tribunale di Lagonegro, riconosciuta infondata la pretesa azionata dall'attore,
nei confronti del convenuto, , ha Parte_1 Parte_2
condannato il primo alla refusione delle spese processuali in favore del secondo.
L'appellante ha ritenuto quest'ultima statuizione “iniqua ed ingiustificata” e ciò “per tutte le considerazioni svolte ed acclarato il fatto che il G.I. non ha mai contestato il diritto dell'appellante ad essere ricompensato, bensì solo la eventuale mancata prova in relazione all'an richiesto” (v. pag.11 dell'atto di appello). Su tali basi, ha preteso che la Corte, in riforma della statuizione in commento, disponga la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio anche in riferimento al rapporto processuale tra l'attore, ed il convenuto, Parte_1
. Parte_2
Innanzitutto, la esposta stitica argomentazione spesa a sostegno del motivo di gravame non consente di comprendere quali siano in concreto le ragioni della doglianza, non essendo stato chiarito quali siano “tutte le considerazioni svolte” che giustificherebbero la invocata riforma del capo della sentenza del primo giudice riferita alla regolamentazione delle spese di lite ed evidenziandosi una manifesta contraddizione nel ragionamento successivamente espresso. Ed invero, se – come opinato dall'appellante – il giudice di prime cure ha solo negato che sia stata fornita la prova dell'an debeatur, deve in via logica inferirsi che lo stesso giudice di fatto abbia “contestato” che sussistesse in capo all'appellante il diritto ad essere ricompensato.
Ad ogni modo, è opportuno rimarcare che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso pag. 16 nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Per converso, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni siano accolti ed altri rigettati.
Orbene, in sede di regolamentazione delle spese di lite, il principio di causalità dell'introduzione del giudizio non viene in rilievo nelle ipotesi di soccombenza integrale, giacché è fin troppo evidente che in tali ipotesi l'applicazione di detto principio non possa che condurre inevitabilmente a riconoscere nella parte totalmente soccombente quella sulla quale far gravare le spese di lite per avere ingiustificatamente promosso il giudizio ovvero per avere senza ragione resistito in giudizio.
Piuttosto, il principio di causalità dell'introduzione del giudizio assume rilevanza nei casi di soccombenza reciproca.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre pag. 17 2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Orbene, in riferimento al rapporto processuale tra l'attore, ed il Parte_1
convenuto, , in primo grado si configura un'ipotesi di soccombenza Parte_2
integrale dell'attore, giacchè ad una parte interamente soccombente (attore) si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa (convenuto). Pertanto, trova applicazione il principio della soccombenza, nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo
2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
In conclusione, il motivo di impugnazione articolato dal è Parte_1
destituito di ogni fondamento giuridico e va rigettato.
*
In conclusione, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna di in Parte_1
quanto soccombente, al pagamento, in favore di e di Parte_2 Controparte_1
, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui
[...]
al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (€ 30.000,00; scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00), applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 27.5.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale pag. 18 prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
*
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 17.11.2019 e l'appello proposto da è stato riconosciuto infondato ed è stato Parte_1
respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.159/2019 emessa il 17.4.2019 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica e pubblicata il 23.4.2019, proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 17.11.2019 nei confronti di e di Parte_2 [...]
, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17.11.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.159/2019 emessa il
17.4.2019 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica e pubblicata il
23.4.20190;
pag. 19 - Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
e con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese
[...]
processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese
[...]
processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante,
sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 14.7.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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