TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9989/2025 RG, introdotta da
Parte_1 02/06/1968), con il patrocinio dell'avv. AVITABILE ANTONIO;
Controparte_1 (COSENZA (CS), 27/02/1963), con il patrocinio dell'avv. AVITABILE ANTONIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/12/1995 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati.
2) La casa coniugale di Roma, Via Belliccia, 21- 23 int. A2 di comproprietà del Sig. Controparte_1 e della figlia Per_1 con quanto in essa contenuto resterà nella disponibilità ed onere del marito;
3) Il Sig. Controparte_1 , per l'abitazione e la dimora della Sig.ra
'che già si è allontanata dalla casa coniugale, ha Parte_1
concesso, in comodato gratuito giusto contratto registrato in data 11.07.2025
presso l'Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano, Serie 3x, n.1726,
l'appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Selinunte, 95 piano 3°
distinto con il numero di interno 8, unitamente alla mobilia costituente l'arredo ed alle suppellettili ivi allocate;
4) Il marito Sig. Controparte_1 a titolo di assegno di mantenimento corrisponderà a favore della moglie Sig.ra Parte_1
[...] l'importo di € 400,00 da versare il giorno cinque di ogni mese;
5) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si danno atto di non aver più nulla a pretendere, avendo regolarizzato ogni questione patrimoniale e non, alle funzionali ed indispensabili condizioni sopra riportate con le quali intendono risolvere la crisi coniugale.
6) I separandi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9989/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 02/06/1968) e Controparte_1
(COSENZA (CS), 27/02/1963) relativamente al matrimonio contratto in Andrano (Lecce) in data 30/12/1995, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pt_1 al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1996,
alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9989/2025 RG, introdotta da
Parte_1 02/06/1968), con il patrocinio dell'avv. AVITABILE ANTONIO;
Controparte_1 (COSENZA (CS), 27/02/1963), con il patrocinio dell'avv. AVITABILE ANTONIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/12/1995 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati.
2) La casa coniugale di Roma, Via Belliccia, 21- 23 int. A2 di comproprietà del Sig. Controparte_1 e della figlia Per_1 con quanto in essa contenuto resterà nella disponibilità ed onere del marito;
3) Il Sig. Controparte_1 , per l'abitazione e la dimora della Sig.ra
'che già si è allontanata dalla casa coniugale, ha Parte_1
concesso, in comodato gratuito giusto contratto registrato in data 11.07.2025
presso l'Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano, Serie 3x, n.1726,
l'appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Selinunte, 95 piano 3°
distinto con il numero di interno 8, unitamente alla mobilia costituente l'arredo ed alle suppellettili ivi allocate;
4) Il marito Sig. Controparte_1 a titolo di assegno di mantenimento corrisponderà a favore della moglie Sig.ra Parte_1
[...] l'importo di € 400,00 da versare il giorno cinque di ogni mese;
5) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si danno atto di non aver più nulla a pretendere, avendo regolarizzato ogni questione patrimoniale e non, alle funzionali ed indispensabili condizioni sopra riportate con le quali intendono risolvere la crisi coniugale.
6) I separandi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9989/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 02/06/1968) e Controparte_1
(COSENZA (CS), 27/02/1963) relativamente al matrimonio contratto in Andrano (Lecce) in data 30/12/1995, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pt_1 al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1996,
alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi