Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00909/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2025, proposto da
NI OV PE, rappresentato e difeso dagli avvocati IAnna Saldigloria e NI Federico PE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, non costituita in giudizio;
nei confronti
AL ST, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del giudicato formatosi in data 19 maggio 2025 sulla sentenza n. 1553/2025, pronunciata e pubblicata l’8 aprile 2025 dal Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, nella controversia, iscritta al n. 4433/2023 R.G., promossa dal dott. PE contro l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania e nei confronti del dott. ST con cui è stato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AT LL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 2025 e depositato il successivo 21 luglio il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1553 dell’8 aprile 2025 con cui il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ha dichiarato «l’illegittimità del provvedimento prot. n. 1207 del 18.7.2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” al resistente» e, per l’effetto, ha condannato « l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania a rinnovare la procedura per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” nel rispetto degli obblighi di motivazione e comparazione dei candidati, nonché della procedura e criteri previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019».
2. L’amministrazione intimata e il controinteressato, dott. AL ST, non si sono costituiti in giudizio.
3. Il 23 dicembre 2025 il ricorrente ha versato in atti la delibera n. 1269 del 2 settembre 2025 con cui l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro ha confermato « l’attribuzione dell’incarico di responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica, prevista nel vigente Atto Aziendale nell’ambito del Dipartimento Chirurgico, al dott. ST AL» ed ha confermato, altresì, che « il predetto incarico decorra del 16/08/2022, così come indicato nel relativo contratto di incarico, sottoscritto ad integrazione del contratto individuale di lavoro, per un periodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del richiamato CCNL 19/12/2019»
Con memoria del 23 dicembre 2025 parte ricorrente ha rappresentato che solo dopo la proposizione del ricorso l’Azienda ha riavviato la procedura concludendola con l’adozione della delibera n. 1269/2025 della quale ha dedotto la nullità perché adottata in violazione ed elusione del giudicato intervenuto sulla sentenza n.1553/2025 del Tribunale di Catania Sez. Lav., ai sensi e per gli effetti dell’art.21 septies L 241/1990.
Ha chiesto, pertanto che, ai sensi degli art. 112 e 114 comma 4 lett. c) c.p.a. sia accertata e dichiarata la nullità della delibera n. 1269/2025 del 2 settembre 2025 e che sia, altresì, accertato il suo diritto ad ottenere l’incarico messo a concorso o, in subordine, che sia nominato un commissario ad acta che possa presiedere al rinnovo della procedura di nomina del responsabile di struttura della “UOS a valenza dipartimentale Tecniche endoscopiche e video chirurgia Toracica” per garantire la piena e corretta ottemperanza della sentenza n. 1553/2025 del Tribunale di Catania – sez. Lavoro.
4. All’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza n. 309 del 2 febbraio 2026, Collegio, rilevata la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiede che sia accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l’incarico messo a concorso, non attenendo suddetta domanda alla mera esecuzione del giudicato del giudice ordinario, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di giorni dieci (10) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla rilevata questione, riservando la decisione a successiva camera di consiglio riconvocata senza la presenza delle parti.
6. Con memoria depositata l’11 febbraio 2026, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso rilevando che, a fronte del persistente inadempimento dell’amministrazione, non può ritenersi precluso al giudice dell’ottemperanza l’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 114, comma 4, lett. a) e b) c.p.a.
Alla luce dei principi sanciti dalla sentenza n. 2/2013 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, spetterebbe al giudice dell’ottemperanza valutare non solo se eventuali atti sopravvenuti al giudicato siano stati adottati in elusione ovvero in violazione dello stesso e siano, conseguentemente, nulli, ma, altresì, dare concreta attuazione al giudicato sostituendosi all’amministrazione.
Nel caso di specie, evidente sarebbe la nullità della nuova valutazione posta in essere dall’amministrazione, in quanto reiterativa del medesimo vizio rilevato dalla sentenza ottemperanda. Non residuerebbero, pertanto, margini di discrezionalità tecnica, dovendo il dott. PE essere individuato quale vincitore della procedura di selezione con il conseguente conferimento dell’incarico di Direzione della “UOS a valenza dipartimentale Tecniche endoscopiche e video chirurgia Toracica” di durata quinquennale, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a.
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi e nei limiti che di seguito si rappresentano.
8. Occorre innanzitutto premettere che «nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato e al ricorso d’esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum , non è necessaria la sua formale impugnazione, perché il giudice dell’ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt.21 septie s, l. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.. Infatti, se l’atto elusivo è stato emesso nel corso del giudizio d’ottemperanza, per la sua contestazione non occorre un atto notificato, bastando comunque una memoria difensiva.
Compete, in definitiva, al giudice, una volta riscontrato il carattere violativo o elusivo (del giudicato) del provvedimento adottato dall’Amministrazione dopo che la decisione da eseguire è divenuta irrevocabile e che sia stato proposto il giudizio d’ottemperanza, adottare tutti i provvedimenti, tra quelli elencati all’art. 114, comma 4, c.p.a., che risultino strumentali alla più compiuta attuazione delle statuizioni contenute nel dictum giudiziale, ivi compresa, ovviamente, la dichiarazione della nullità dell’atto sopravvenuto con esso confliggente» (Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 3268 del 10 aprile 2024).
La mancata proposizione, con atto notificato, della domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera 1269/2025 non impedisce, pertanto, «lo scrutinio del merito dell’azione di giudicato e, soprattutto, non preclude al giudice la declaratoria (d’ufficio) della nullità dell’atto elusivo (Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2019, n. 2769; Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1866)» (Consiglio di Stato n. 3268/2024 cit.).
9. Nel caso di specie, la sentenza ottemperanda ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento prot. n. 1207 del 18.7.2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” al resistente ed ha condannato, per l’effetto, l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania a rinnovare la procedura per il conferimento del suddetto incarico “nel rispetto degli obblighi di motivazione e comparazione dei candidati, nonché della procedura e criteri previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019”.
Con delibera n. 1269 del 2 settembre 2025, il Direttore Generale dell’Azienda intimata ha preso atto del verbale del 25 agosto 2025 con cui è stata rinnovata la valutazione dei curricula dei candidati ed ha confermato l’attribuzione dell’incarico di responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” … al dott. ST AL.
10. Ritiene il Collego che suddetta delibera sia stata adottata in violazione del giudicato, in ragione di quanto di seguito esposto.
10.1. Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza 1553/2025, passata in giudicato, ha ritenuto che la delibera del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera, prot. n. 1207 del 18 luglio 2022, con cui è stato conferito al dott. ST l’incarico di responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”, fosse « priva di sufficiente ed idonea motivazione» e che la relativa attività di valutazione fosse illegittima «… anche con riferimento ai risultati ottenuti in base agli obiettivi assegnati laddove i valutatori hanno espresso il giudizio in “ottimo” nei confronti del convenuto e soltanto in “soddisfacente” nei confronti del ricorrente.
L’Avviso di selezione riporta quale specifico criterio di valutazione dei candidati i “risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati delle valutazioni annuali di performance organizzativa e individuale da parte dell’Organismo indipendente di Valutazione” disponendo a tal fine che i singoli partecipanti provvedessero ad allegare all’istanza di partecipazione gli esiti delle predette valutazioni di performance.
Ebbene, dalla domanda di partecipazione alla selezione del dott. ST emerge che quest’ultimo, a differenza del ricorrente, non ha allegato alcuna scheda di valutazione della performance sicché, il giudizio conferito al predetto controinteressato risulta essere stato formulato in modo arbitrario, non avendo potuto l’Amministrazione, in mancanza di detta documentazione, procedere ad una effettiva valutazione comparativa dei profili professionali dei due candidati.
E a nulla rileva quanto contenuto sia nella nota del 17.6.2022 che in quella successiva del 24.1.2024 nella parte in cui il Direttore del Dipartimento di Chirurgia ha espressamente dichiarato di essersi avvalso, per la valutazione dei risultati conseguiti dai candidati, “della conoscenza dei fatti del Dott. M. Nicolosi Direttore dell’UOC di Chirurgia Toracica che negli anni ha valutato i candidati” non potendo attribuire alcun valore agli eventuali rapporti personali e alla conoscenze dirette dei candidati con i responsabili delle strutture sovraordinate, circostanze queste che certamente non possono sostituirsi alle valutazione rese dagli Organismi di Valutazione Indipendenti specie laddove quest’ultime, come nel caso che ci occupa, sono espressamente previste e richiamate dalla norme del contratto collettivo e dal bando di selezione (cfr. sul punto cfr. Cass. n. 37002/2022)».
10.2. In sede di rinnovazione della procedura, la commissione, pur evidenziando ancora una volta che il dott. ST non ha prodotto le schede di valutazione annuale di performance, ha ritenuto di poter fare riferimento alle « relazioni firmate dal Direttore della S.C. Chirurgia Toracica (prot. gen. n. 7897 del 04/05/2022) e dal Responsabile della UOSD in oggetto (prot. gen. n. 7895 del 04/05/3033), prodotte dal candidato», nelle quali « risultano attestate elevate performance clinico-organizzative, piena autonomia e risultati in linea con gli obiettivi delle strutture» (verbale del 25 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinnovo della procedura per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”» ).
10.3. La delibera 1269/2025, fondandosi sulla valutazione del 25 agosto 2025 - che, come appena evidenziato, ha fatto di nuovo riferimento alle relazioni dei responsabili delle strutture sovraordinate - è, pertanto, nulla per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza ottemperanda, che aveva stabilito, con riguardo agli obiettivi assegnati e conseguiti da ciascun candidato, che dovesse tenersi conto unicamente delle schede di valutazione rese annualmente dall’Organismo di valutazione esterno ed indipendente previsto dall’art. 19 comma 7 lett. d) del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019, e che suddette schede non potessero essere sostituite dalle dichiarazioni rese dai responsabili delle strutture sovraordinate, in virtù di rapporti personali o conoscenza diretta dei candidati, non rilevanti ai fini della valutazione.
11. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, previa declaratoria di nullità della delibera del Direttore Generale dell’Azienda intimata n. 1269/2025, deve ordinarsi all’Azienda intimata di dare corretta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1553 dell’8 aprile 2025, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
12. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimata Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
13. Deve essere dichiarata, invece, inammissibile la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”.
Ed invero, come già rilevato con ordinanza n. 309/2026, la sentenza ottemperanda ha espressamente escluso la possibilità di “disporre … la condanna dell’Amministrazione al conferimento dell’incarico al ricorrente”, limitandosi a statuire che “dall’illegittimità della procedura e del conseguente provvedimento di conferimento della predetta U.S.O.D. al convenuto” discendesse “l’obbligo in capo all’Azienda ospedaliera resistente di rinnovare la procedura in esame, in ossequio agli obblighi di comparazione e di motivazione sopra menzionati e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e segnatamente degli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, non risultando né allegata né documentata l’eventuale cessazione medio tempore del rapporto di lavoro tra le parti”.
Non possono essere condivise al riguardo le argomentazioni difensive di parte ricorrente (v. memoria depositata l’11 febbraio 2026).
Ed invero, “L’art.112 co.2 lett.c) c.p.a. prevede l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario « al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda al caso deciso, al giudicato ».
Pertanto, i momenti di cognizione ammessi nel giudizio di ottemperanza aventi ad oggetto le predette pronunce possono essere soltanto quelli strettamente consequenziali al giudicato o ad essi connessi: vale a dire, la domanda di interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato, la domanda dei danni consequenziali alla non esecuzione o impossibilità di esecuzione del giudicato, i chiarimenti sul giudicato.
Non sono invece concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o lacune caratterizzanti il giudicato, perché diversamente opinando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l’ottemperanza diventerebbe la sede per riconoscere al Giudice Amministrativo ambiti di cognizione riservati ad altre giurisdizioni (Cass. S.U. 19 dicembre 2011 n. 27277).
Il Giudice Amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve, quindi, svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile, in quanto, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del Giudice ordinario, recupererebbe indebitamente il ceduto sindacato sul rapporto sottostante ove difetta di giurisdizione (Cons. Stato, sez. V, 2.2.2009, n. 561).
Tale principio si applica quando la condanna […] sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773).
Ne consegue, dunque, che, mentre per l’esecuzione delle sentenze pronunciate dal Giudice Amministrativo è possibile in sede di ottemperanza colmare le eventuali lacune del giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del Giudice Ordinario, non essendo il Giudice Amministrativo dell'esecuzione fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In questa ipotesi l'azione del Giudice dell'ottemperanza si deve contenere nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del Giudice Ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente. Non si può, quindi, in alcun modo, in sede di giudizio di ottemperanza, porre in essere quell'attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo. Il giudizio di ottemperanza nel caso di sentenze del Giudice Ordinario trova, infatti, un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, non potendosene precisare il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria, in termini analoghi a quelli delle pronunce del Giudice Amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6155 del 23 giugno 2023).
La domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente al conferimento dell’incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” è, pertanto, inammissibile in quanto non strettamente esecutiva del giudicato, richiedendo un’attività di precisazione e integrazione che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
Va ribadito, invero, che la sentenza ottemperanda ha espressamente escluso la possibilità di condannare l’Amministrazione al conferimento dell’incarico al ricorrente in ragione della necessità di rinnovare la procedura comparativa conformandosi a quanto in essa disposto in punto di motivazione e rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
Se, dunque, è possibile in questa sede, come già chiarito, dichiarare la nullità della delibera n. 1269 del 2 settembre 2025, in quanto adottata in evidente violazione del giudicato, non è possibile disporre il conferimento dell’incarico che presuppone un’attività di integrazione del giudicato del giudice ordinario che, in quanto tale, esorbita dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
14. Non sono, altresì, ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione intimata al pagamento dell’ astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica.
15. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, previa declaratoria di nullità della delibera n. 1269/2025, deve ordinarsi all’Azienda intimata di dare corretta esecuzione al giudicato nei termini di cui al precedente § 11.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione nei confronti della parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso come da parte motiva e conseguentemente dichiara nulla la delibera n. 1269/2025 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a.;
- ordina all’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania – sezione lavoro n. 1553 dell’8 aprile 2025 nei termini indicati in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il conferimento dell’incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato. Compensa le spese nei confronti della parte controinteressata.
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, ancorché non costituita, e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2026 e 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
PA IA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT LL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LL CA | PA IA TA |
IL SEGRETARIO