Articolo 12 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 gennaio 1955
Art. 12.
La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente e' esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, puo' essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1955
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