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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2811/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to RAIMONDI ELENA;
RICORRENTE contro (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3 febbraio
2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.5.2022 ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in data
22/7/2003 a NF (Cuba) con Controparte_1 ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 3004/2017 passata in giudicato, che dalla loro unione erano nate nata a [...] il [...] e nata ad [...] Per_1 Per_2
(RM) il 13/1/2005. Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocazione presso la madre, l'avvio di incontri a mezzo Servizio Sociale, la previsione a suo carico di un assegno pari ad euro 500,00 per il mantenimento delle figlie oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole e nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
nonostante la rituale notifica degli atti Controparte_1 del procedimento, non è comparsa all'udienza del 29 maggio 2023. Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ( in particolare è stata disposta la conferma della somma che deve versare per il mantenimento delle figlie, Parte_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
la revoca del mantenimento stabilito in sede di separazione per la resistente non costituita e nulla è stato disposto in ordine all'affidamento delle figlie attesa la maggiore età delle stesse) ed ha nominato il Giudice istruttore.
Dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.2.25. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza depositata il 25.10.2017, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve prendersi atto della mancata proposizione di domanda di assegno divorzile e del raggiungimento della maggiore età anche da parte della seconda figlia.
Pacificamente, le figlie e di anni 22 e 20, non sono Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e il Tribunale, tenuto conto delle esigenze rapportate all'età e degli esigui redditi documentati da parte ricorrente, ritiene equo confermare i provvedimenti vigenti in ordine all'assegno di mantenimento posto a carico del padre, pari a complessivi euro 500,00 oltre alla contribuzione al
50 % delle spese straordinarie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e della ridotta attività processuale, secondo lo scaglione euro 5.201-26.000 così individuato tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 22/7/2003 a
[...] Controparte_1
NF (Cuba); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 15, parte II, serie C); determina in complessivi 500,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno a carico del padre per il mantenimento per le figlie e maggiorenni non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 211,21 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 16/4/25
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2811/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to RAIMONDI ELENA;
RICORRENTE contro (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3 febbraio
2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.5.2022 ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in data
22/7/2003 a NF (Cuba) con Controparte_1 ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 3004/2017 passata in giudicato, che dalla loro unione erano nate nata a [...] il [...] e nata ad [...] Per_1 Per_2
(RM) il 13/1/2005. Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocazione presso la madre, l'avvio di incontri a mezzo Servizio Sociale, la previsione a suo carico di un assegno pari ad euro 500,00 per il mantenimento delle figlie oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole e nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
nonostante la rituale notifica degli atti Controparte_1 del procedimento, non è comparsa all'udienza del 29 maggio 2023. Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ( in particolare è stata disposta la conferma della somma che deve versare per il mantenimento delle figlie, Parte_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
la revoca del mantenimento stabilito in sede di separazione per la resistente non costituita e nulla è stato disposto in ordine all'affidamento delle figlie attesa la maggiore età delle stesse) ed ha nominato il Giudice istruttore.
Dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.2.25. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza depositata il 25.10.2017, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve prendersi atto della mancata proposizione di domanda di assegno divorzile e del raggiungimento della maggiore età anche da parte della seconda figlia.
Pacificamente, le figlie e di anni 22 e 20, non sono Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e il Tribunale, tenuto conto delle esigenze rapportate all'età e degli esigui redditi documentati da parte ricorrente, ritiene equo confermare i provvedimenti vigenti in ordine all'assegno di mantenimento posto a carico del padre, pari a complessivi euro 500,00 oltre alla contribuzione al
50 % delle spese straordinarie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e della ridotta attività processuale, secondo lo scaglione euro 5.201-26.000 così individuato tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 22/7/2003 a
[...] Controparte_1
NF (Cuba); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 15, parte II, serie C); determina in complessivi 500,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno a carico del padre per il mantenimento per le figlie e maggiorenni non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 211,21 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 16/4/25
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera