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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6727/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Gabriele Borlizzi,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Isabella Patrizia Basile ed Ester Cascio
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 17/6/2021 il ricorrente di cui in epigrafe afferma che con lettera del 24/4/2020, pervenuta in data 16/5/2020, ha CP_1 comunicato l'indebita corresponsione della somma di € 21.111,99 sulla pensione
IO in godimento al dante causa del ricorrente , eliminata per Persona_1 decesso del titolare, somma ritenuta dall'ente non dovuta a motivo di
“cancellazione della contribuzione agricola per lavoro estero e per possesso di redditi familiari superiori a limiti di legge”, rappresenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di indebito in data
28/7/2020, sostiene buona fede del pensionato nella ricezione delle somme e imputabilità dell'indebito ad errore di , afferma che il suo dante causa ha CP_1 comunicato annualmente ad la percezione di pensione estera (Svizzera) CP_1 con i Modelli Red inviati dal 2003 al 2010, eccepisce decadenza dell' CP_2 dalla azione di recupero per decorso del termine ex art.13, secondo comma,
L.412/91, rilevando tardività della riliquidazione della pensione operata da CP_1 con provvedimento dell'8/4/2013 a suo tempo inviato a tutti gli eredi ed eccepisce, infine, prescrizione del credito azionato.
Tanto affermato e dedotto, parte ricorrente chiede:
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””””””””””””” dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di €.21.111,99, di cui all'impugnata comunicazione del 24.4.2020, per le ragioni indicate nella premessa del CP_1 presente atto, con condanna del medesimo Istituto al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi a favore del deducente avvocato, antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”
L' si è costituito in giudizio in persona dell'Avvocato Isabella Patrizia Basile CP_1 con memoria depositata in data 27/4/2023, in vista della udienza del 7/7/2023, nella quale si legge che: “Si costituisce in nome e per conto dell' nel CP_1 presente giudizio, in aggiunta ai procuratori costituiti, l'avv. ISABELLA PATRIZIA
BASILE (C.F.: , PEC: t), C.F._1 Email_1 che si riporta integralmente alle domande, difese ed eccezioni articolate nei precedenti atti e nei verbali di causa, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti.”
Si deve tuttavia rilevare che in atti non risultano procuratori costituiti per CP_1 precedentemente all'Avvocato Basile, né precedenti memorie.
Inoltre, si deve rilevare che alla udienza del 7/7/2023 è stato chiesto ad di CP_1 chiarire se avesse depositato memoria di costituzione e che l'ente non ha tuttavia risposto.
Ancora, si osserva che l'ente si è costituito anche con l'Avvocato Ester Cascio con memoria depositata il 12/3/2024, in vista della udienza del 15/3/2024, ma che anche nella memoria di questo Avvocato si legge “l' , richiamate integralmente CP_1 tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio, nonché la documentazione ivi allegata, insiste nella richiesta di accoglimento delle già rassegnate conclusioni, da intendersi qui come integralmente ritrascritte.”, nonostante, come già detto, non vi siano precedenti memorie dell' in atti. CP_2
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
2 Occorre, infatti, ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n.
198 del 5 Gennaio 2011).
Tanto premesso, si deve rilevare che nella missiva del 24/4/2020 inviata dall' e allegata al ricorso si legge: “Gentile signore, La informiamo che, per il CP_1 periodo dal 01/06/2001 al 30/04/2011 sulla pensione cat.IO n.60057886 del
SI , eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la Persona_1 somma di € 21.111,99 non spettante per i seguenti motivi:
L'IMPORTO DELLA PENSIONE E IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA E' RISULTATO
INFERIORE AL RISCOSSO A CAUSA DELLA CANCELLAZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE AGRICOLA PER LAVORO ESTERO E PER POSSESSO DI REDDITI
FAMILIARI SUPERIORI A LIMITI DI LEGGE.
L' , per legge, deve procedere al recupero della predetta somma rivolgendosi CP_2 anche agli eredi.
In allegato troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta entro il 11/06/2020….”
Al ricorso è inoltre allegato Modello Te 08 dell'8/4/2013 indirizzato agli eredi di nel quale si legge: “Si informa che la pensione di invalidità numero Parte_1
60057886 categoria IO, intestata a , nato il [...], Persona_1 codice fiscale…. è stata ricalcolata a decorrere dal 1 giugno 2001. il ricalcolo è dovuto a:
- variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- rideterminazione del trattamento di famiglia.
GL RD
Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2011, un debito di euro 32.051,64.
3 “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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Infine, si deve rilevare che al ricorso è allegata anche missiva inviata da CP_1
a in data 16/2/2021 nella quale si legge: Parte_1
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Gentile SIe, con precedente lettera del 01/05/2020, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/06/2001 al 30/04/2011, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 21.111,99 per i seguenti motivi:
L'IMPORTO DELLA PENSIONE E IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA E' RISULTATO
INFERIORE AL RISCOSSO A CAUSA DELLA CANCELLAZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE AGRICOLA PER LAVORO ESTERO E PER POSSESSO DI REDDITI
FAMILIARI SUPERIORI A LIMITI DI LEGGE.
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Considerato che il debito conteggiato fino al 2011 è stato comunicato da CP_1 per la prima volta con lettera dell'8/4/2013, si deve ritenere che non sia CP_1 decaduto dalla azione di recupero, in quanto la richiesta di restituzione è stata avanzata nel termine di cui all'art.13, secondo comma, L.412/91.
Invero, il secondo comma dell'art.13 L.412/91 recita: “
2.L procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. “
Occorre, a tal proposito, richiamare il principio affermato, da ultimo con
Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024, dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile CP_1 in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
Nel caso in esame l'ente ha inviato la lettera nell'Aprile 2013, anno successivo a quello in cui può aver avuto conoscenza dei redditi del 2011, sicchè almeno per tale anno la azione di recupero appare tempestiva.
Deve a questo punto osservarsi che dalla motivazione della missiva del
24/4/2020 e dalla motivazione del precedente Modello Te08 dell'8/4/2013 non è
4 dato evincere a seguito di quali calcoli la pensione del dante causa del ricorrente abbia subito una diminuzione dell'importo, in quanto non sono indicate le annualità contributive cancellate per concomitante contribuzione estera e pertanto non è dato evincere la causa dell'indebito.
Peraltro, l' resistente non ha spiegato le ragioni dell'indebito neanche CP_2 nella memoria di costituzione dell'Avvocato Basile, né ha risposto all'invito rivoltogli dal Giudice alla udienza del 7/7/2023 a chiarire le ragioni dell'indebito.
Dal canto suo il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio i Modelli
RED presentati dal dante causa per gli anni 2003, 2005, 2006, Persona_1
2008 e 2009, da cui risulta che il predetto aveva dichiarato la Persona_1 percezione di pensione estera, sicchè il ricorrente ha dimostrato che l' è CP_2 stato messo a conoscenza dei redditi del dante causa sin dal 2003.
Pertanto, data la cripticità delle missive inviate dall' e rilevato che neanche CP_1 in giudizio l' ha specificato e chiarito le ragioni dell'indebito, deve ritenersi CP_2 che parte ricorrente non sia stata posta nelle condizioni di poter verificare la correttezza della pretesa restitutoria.
Infine, si deve rilevare che al ricorso è anche allegata mail nella quale si legge che “con riferimento al ricorso amministrativo presentato il 28/7/2020 dal ricorrente si comunica che in data 19/08/2020 è stato avviato il Parte_1 procedimento di autotutela (Circolare n.146/2006). Con successiva CP_1 comunicazione il ricorrente sarà informato della definizione del procedimento di autotutela che potrà concludersi anche con esito non favorevole. Si propone in autotutela storno di ? 30332,04 debito dal 1/2002 al 5/2011, denunciato su modello red rendita estera dal 2002”.
Tuttavia, parte convenuta non ha risposto all'invito rivoltogli dal Giudice alla udienza del 7/7/2023 a documentare l'esito del procedimento in autotutela.
Ne consegue che, a fronte della generica e criptica motivazione contenuta nelle missive di comunicazione dell'indebito da parte dell' e del documentato CP_1 invio dei Modelli RED da parte del dante causa del ricorrente, si ritiene che la somma chiesta dall' in restituzione con missiva del 24/4/2020 debba CP_2 essere dichiarata non dovuta.
Alla luce di quanto esposto e considerato, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di € 21.111,99 chiesta in restituzione da con missiva del 24/4/2020. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di euro 21.111,99 chiesta da in restituzione con missiva del 24/4/2020. CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in € CP_1
2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 21 Novembre 2025 -20 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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