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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3994 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso da Legalelia sta srl in persona dell'avv. Parte_1
Francesco Elia
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento di pensione supplementare di vecchiaia nella gestione commercianti con decorrenza dal giugno 2020 in luogo del luglio 2022 (data di decorrenza riconosciuta in CP_ via amministrativa) con condanna dell' al pagamento dei ratei del trattamento supplementare per il periodo dal giugno 2020 a luglio 2022 – è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Il ricorrente è titolare del trattamento di pensione di vecchiaia nella gestione speciale dello spettacolo – cat. ET n. 05114556 con decorrenza dal 04/06. In data 18.05.2020 ha presentato domanda di supplemento pensione cat.ET; pacifico tra le parti che la domanda fosse finalizzata alla valorizzazione della contribuzione versata nella gestione commercianti L'Istituto con nota del 10.06.2022 – quindi a distanza di oltre due anni dalla presentazione - ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “per la contribuzione da commerciante deve essere presentata domanda di vecchiaia supplementare”. Il ricorrente in data 15.07.2022 ha quindi presentato domanda di pensione supplementare di vecchiaia, la quale è stata accolta con decorrenza dal luglio 2022. Con il presente giudizio il ricorrente chiede la retrodatazione alla data di presentazione della domanda del 18.5.2020. CP_ Nella memoria di costituzione l' ha contestato la pretesa attorea rilevando l'errata indicazione, nella domanda del 18.05.2020, della prestazione richiesta e, pertanto, la correttezza dell'operato dell' che ha riconosciuto la prestazione con decorrenza CP_2 dalla data di presentazione della domanda correttamente inoltrata.
4. Si rileva in primo luogo che oggetto del presente giudizio è unicamente la retrodatazione della decorrenza del trattamento di pensione supplementare di vecchiaia - del quale risulta incontestata la sussistenza dei requisiti di fruizione - riconosciuto CP_ dall' con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15 luglio 2022.
5. Giova in primo luogo ricostruire la normativa operante in materia. L'art. 5 della L. n. 1338/1962 (recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”) disciplina l'istituto della c.d. “pensione supplementare”, stabilendo che:
“(1) L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
2 (2) Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. (3) La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4; c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903. (4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. (5) La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. (6) In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. (7) Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. (8) È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.” L'art. 4 della L. n. 1338/1962, cit., disciplina invece il diverso istituto del c.d.
“supplemento di pensione”, stabilendo che:
“(1) I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. (2) I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
3 (3) I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. (4) La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. (5) L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo. (6) In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte”. CP_ Dalla normativa in esame, si evince che, come correttamente rilevato dall' in sede di memoria di costituzione, la domanda di supplemento di pensione e la domanda di pensione supplementare di vecchiaia corrispondono a due istituti diversi.
6. Nella fattispecie in esame, in base alla documentazione in atti e a quanto rilevato dalle parti, il ricorrente – titolare di pensione cat. ET (VECCHIAIA LAVORATORI CP_ DELLO SPETTACOLO) certif. n.05114556 erogata dall' con decorrenza dal 04/06, in data 18.05.2020 ha erroneamente presentato domanda di “supplemento della pensione” in luogo della “pensione supplementare di vecchiaia” - al fine della valorizzazione della contribuzione da commerciante come risultante da estratto contributivo prodotto. (cfr. doc.1,2,3 e 4 fasc. ricorr.) CP_ Solo con nota del 10.06.2022 - quindi ben due anni dopo l'inoltro della domanda - l' ha respinto la domanda indicando all'istante che per la valorizzazione della contribuzione da commerciante avrebbe dovuto presentare domanda di “pensione supplementare di vecchiaia” (in luogo del “supplemento di pensione” richiesto). (cfr. doc. 3 fasc. ricorr.). Per il tramite del patronato il ricorrente con pec 10.06.2022 (cfr copia di avvenuta consegna in atti) ha comunicato di aver erroneamente qualificato la domanda del 18.05.2020 come “supplemento di pensione”, anziché “pensione supplementare di vecchiaia”, e ha richiesto il cambio prodotto e la liquidazione della stessa (cfr. doc. 7 fasc. ricorr.). Non avendo ricevuto riscontro, in data 15.07.2022 ha presentato domanda di “pensione di vecchiaia supplementare” con indicazione nelle note della seguente dicitura “SENZA RINUNCIA ALLA PRECEDENTE DOMANDA DEL 18.05.2020. (PROTESTATIO) TRATTASI DI CAMBIO PRODOTTO NON EFFETTUATO DALLA SEDE DI COMPETENZA”. L' , tuttavia, non ha tenuto conto di tale indicazione e, nell'accogliere la domanda CP_2 di pensione di vecchiaia supplementare, ne ha fatto decorrere gli effetti dall'agosto 2022.
CP_
7. Orbene, è certamente vero che, come rilevato dall' la formale presentazione della domanda al fine della corresponsione del trattamento di pensione supplementare di vecchiaia risale al 15.07.2022; tuttavia, in ossequio al principio di leale collaborazione e
4 CP_ buona fede nell'ambito dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l' ben avrebbe potuto intervenire mediante un soccorso istruttorio interpellando il ricorrente al fine di chiarire e rettificare la irregolarità formale della richiesta presentata -come anche CP_ indicato nella circolare n.289/91 richiamata dalla difesa attorea- al fine di assicurare l'economicità ed efficienza amministrativa nonché in un'ottica deflattiva del contenzioso giudiziario. È indubbio infatti che l' si fosse accorto dell'errore già in sede di rigetto della CP_1 domanda di “supplemento di pensione” come evincibile dalla motivazione della nota di diniego del 10.06.2022 (tra l'altro intervenuta a distanza di ben due anni di anni dalla presentazione della domanda); inoltre, l'istante aveva espressamente effettuato richiesta di cambio prodotto, sia con pec del 10.06.2022 (immediatamente dopo la comunicazione del rigetto), sia all'interno della domanda di “pensione di vecchiaia supplementare”. Per tali ragioni, l' ben avrebbe potuto e dovuto accogliere la richiesta di cambio CP_2 prodotto, con riconoscimento della pensione di vecchiaia supplementare sin dal giugno 2020. Per completezza si evidenzia che il ricorrente ha compiuto 67 anni di età in data 28.04.2016 (data di nascita 28.04.1949) ed ha maturato per gli anni dal 2015 al 2019 contribuzione presso la gestione commercianti, quale titolare di impresa.
8 Il ricorso pertanto deve essere accolto con declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento di pensione supplementare di vecchiaia con decorrenza dal giugno 2020 e CP_ condanna l' al pagamento dei ratei del trattamento supplementare per il periodo dal giugno 2020 a luglio 2022, oltre accessori come per legge.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 3994/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento di pensione supplementare di vecchiaia con decorrenza dal giugno 2020; CP_
- condanna l' al pagamento dei ratei del trattamento supplementare per il periodo dal giugno 2020 a luglio 2022 oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 2.697,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3994 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso da Legalelia sta srl in persona dell'avv. Parte_1
Francesco Elia
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento di pensione supplementare di vecchiaia nella gestione commercianti con decorrenza dal giugno 2020 in luogo del luglio 2022 (data di decorrenza riconosciuta in CP_ via amministrativa) con condanna dell' al pagamento dei ratei del trattamento supplementare per il periodo dal giugno 2020 a luglio 2022 – è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Il ricorrente è titolare del trattamento di pensione di vecchiaia nella gestione speciale dello spettacolo – cat. ET n. 05114556 con decorrenza dal 04/06. In data 18.05.2020 ha presentato domanda di supplemento pensione cat.ET; pacifico tra le parti che la domanda fosse finalizzata alla valorizzazione della contribuzione versata nella gestione commercianti L'Istituto con nota del 10.06.2022 – quindi a distanza di oltre due anni dalla presentazione - ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “per la contribuzione da commerciante deve essere presentata domanda di vecchiaia supplementare”. Il ricorrente in data 15.07.2022 ha quindi presentato domanda di pensione supplementare di vecchiaia, la quale è stata accolta con decorrenza dal luglio 2022. Con il presente giudizio il ricorrente chiede la retrodatazione alla data di presentazione della domanda del 18.5.2020. CP_ Nella memoria di costituzione l' ha contestato la pretesa attorea rilevando l'errata indicazione, nella domanda del 18.05.2020, della prestazione richiesta e, pertanto, la correttezza dell'operato dell' che ha riconosciuto la prestazione con decorrenza CP_2 dalla data di presentazione della domanda correttamente inoltrata.
4. Si rileva in primo luogo che oggetto del presente giudizio è unicamente la retrodatazione della decorrenza del trattamento di pensione supplementare di vecchiaia - del quale risulta incontestata la sussistenza dei requisiti di fruizione - riconosciuto CP_ dall' con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15 luglio 2022.
5. Giova in primo luogo ricostruire la normativa operante in materia. L'art. 5 della L. n. 1338/1962 (recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”) disciplina l'istituto della c.d. “pensione supplementare”, stabilendo che:
“(1) L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
2 (2) Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. (3) La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4; c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903. (4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. (5) La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. (6) In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. (7) Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. (8) È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.” L'art. 4 della L. n. 1338/1962, cit., disciplina invece il diverso istituto del c.d.
“supplemento di pensione”, stabilendo che:
“(1) I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. (2) I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
3 (3) I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. (4) La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. (5) L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo. (6) In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte”. CP_ Dalla normativa in esame, si evince che, come correttamente rilevato dall' in sede di memoria di costituzione, la domanda di supplemento di pensione e la domanda di pensione supplementare di vecchiaia corrispondono a due istituti diversi.
6. Nella fattispecie in esame, in base alla documentazione in atti e a quanto rilevato dalle parti, il ricorrente – titolare di pensione cat. ET (VECCHIAIA LAVORATORI CP_ DELLO SPETTACOLO) certif. n.05114556 erogata dall' con decorrenza dal 04/06, in data 18.05.2020 ha erroneamente presentato domanda di “supplemento della pensione” in luogo della “pensione supplementare di vecchiaia” - al fine della valorizzazione della contribuzione da commerciante come risultante da estratto contributivo prodotto. (cfr. doc.1,2,3 e 4 fasc. ricorr.) CP_ Solo con nota del 10.06.2022 - quindi ben due anni dopo l'inoltro della domanda - l' ha respinto la domanda indicando all'istante che per la valorizzazione della contribuzione da commerciante avrebbe dovuto presentare domanda di “pensione supplementare di vecchiaia” (in luogo del “supplemento di pensione” richiesto). (cfr. doc. 3 fasc. ricorr.). Per il tramite del patronato il ricorrente con pec 10.06.2022 (cfr copia di avvenuta consegna in atti) ha comunicato di aver erroneamente qualificato la domanda del 18.05.2020 come “supplemento di pensione”, anziché “pensione supplementare di vecchiaia”, e ha richiesto il cambio prodotto e la liquidazione della stessa (cfr. doc. 7 fasc. ricorr.). Non avendo ricevuto riscontro, in data 15.07.2022 ha presentato domanda di “pensione di vecchiaia supplementare” con indicazione nelle note della seguente dicitura “SENZA RINUNCIA ALLA PRECEDENTE DOMANDA DEL 18.05.2020. (PROTESTATIO) TRATTASI DI CAMBIO PRODOTTO NON EFFETTUATO DALLA SEDE DI COMPETENZA”. L' , tuttavia, non ha tenuto conto di tale indicazione e, nell'accogliere la domanda CP_2 di pensione di vecchiaia supplementare, ne ha fatto decorrere gli effetti dall'agosto 2022.
CP_
7. Orbene, è certamente vero che, come rilevato dall' la formale presentazione della domanda al fine della corresponsione del trattamento di pensione supplementare di vecchiaia risale al 15.07.2022; tuttavia, in ossequio al principio di leale collaborazione e
4 CP_ buona fede nell'ambito dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l' ben avrebbe potuto intervenire mediante un soccorso istruttorio interpellando il ricorrente al fine di chiarire e rettificare la irregolarità formale della richiesta presentata -come anche CP_ indicato nella circolare n.289/91 richiamata dalla difesa attorea- al fine di assicurare l'economicità ed efficienza amministrativa nonché in un'ottica deflattiva del contenzioso giudiziario. È indubbio infatti che l' si fosse accorto dell'errore già in sede di rigetto della CP_1 domanda di “supplemento di pensione” come evincibile dalla motivazione della nota di diniego del 10.06.2022 (tra l'altro intervenuta a distanza di ben due anni di anni dalla presentazione della domanda); inoltre, l'istante aveva espressamente effettuato richiesta di cambio prodotto, sia con pec del 10.06.2022 (immediatamente dopo la comunicazione del rigetto), sia all'interno della domanda di “pensione di vecchiaia supplementare”. Per tali ragioni, l' ben avrebbe potuto e dovuto accogliere la richiesta di cambio CP_2 prodotto, con riconoscimento della pensione di vecchiaia supplementare sin dal giugno 2020. Per completezza si evidenzia che il ricorrente ha compiuto 67 anni di età in data 28.04.2016 (data di nascita 28.04.1949) ed ha maturato per gli anni dal 2015 al 2019 contribuzione presso la gestione commercianti, quale titolare di impresa.
8 Il ricorso pertanto deve essere accolto con declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento di pensione supplementare di vecchiaia con decorrenza dal giugno 2020 e CP_ condanna l' al pagamento dei ratei del trattamento supplementare per il periodo dal giugno 2020 a luglio 2022, oltre accessori come per legge.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 3994/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento di pensione supplementare di vecchiaia con decorrenza dal giugno 2020; CP_
- condanna l' al pagamento dei ratei del trattamento supplementare per il periodo dal giugno 2020 a luglio 2022 oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 2.697,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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