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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DINISI OL AN, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 366/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace N. 7/15 56124 Pisa PI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250166 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250166 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti. Ricorrente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Resistente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte il ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa portato nella Cartella di pagamento notificata il 18.07.2025 con cui non sono state riconosciute alcune ritenute dichiarate in deduzione per l'anno d'imposta 2021 con conseguente annullamento del credito d'imposta e recupero del corrispondente importo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando il ricorso in difetto di prova delle ritenute contestate e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio le parti sono addivenute alla conclusione di un accordo conciliativo dell'intera lite, ai sensi dell' art. 48 d.lgs. n. 546/92, che è stato prodotto in giudizio da entrambe, comprensivo di accordo di compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo perfezionato dalle parti e depositato in atti comporta la definizione dell'intera controversia per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per tale causa, con compensazione delle spese di lite in conformità all'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, visto l'art. 48 Dlgs 546/92, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di causa.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DINISI OL AN, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 366/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace N. 7/15 56124 Pisa PI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250166 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250166 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti. Ricorrente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Resistente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte il ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa portato nella Cartella di pagamento notificata il 18.07.2025 con cui non sono state riconosciute alcune ritenute dichiarate in deduzione per l'anno d'imposta 2021 con conseguente annullamento del credito d'imposta e recupero del corrispondente importo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando il ricorso in difetto di prova delle ritenute contestate e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio le parti sono addivenute alla conclusione di un accordo conciliativo dell'intera lite, ai sensi dell' art. 48 d.lgs. n. 546/92, che è stato prodotto in giudizio da entrambe, comprensivo di accordo di compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo perfezionato dalle parti e depositato in atti comporta la definizione dell'intera controversia per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per tale causa, con compensazione delle spese di lite in conformità all'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, visto l'art. 48 Dlgs 546/92, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di causa.