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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 478/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 478 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra il , in persona del ministro pro tem- Parte_1 pore, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellante
e
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fran- Controparte_1 cesco Greco, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2105/2024 del 23 maggio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto il ricorso proposto da – la quale Controparte_1 aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del
[...]
, in qualità di docente non di ruolo del c.c.n.l. Parte_1 comparto scuola (e precisamente, nel corso degli anni scolastici: 2015/2016, dal 21 dicembre 2015 al 30 giugno 2016; 2016/2017, dal 1° dicembre 2016 al 30 giugno 2017; 2017/2018, dal 10 ottobre 2017 al 31 agosto 2018;
2018/2019, dal 12 settembre 2018 al 31 agosto 2019; 2019/2020 dal 12 set- tembre 2019 al 31 agosto 2020; 2020/2021, dal 13 ottobre 2020 al 31 agosto
2021) lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l.
- 1 - n. 107 del 2015 – e per l'effetto, ha: I) accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti- ci indicati in ricorso 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022; II) condannato il a riconoscere alla parte Parte_1 ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di 3.000,00 euro e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
III) condannato l'Ente resistente al paga- mento in favore della parte ricorrente di 3.000,00 euro, oltre al maggior im- porto tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
IV) condannato il al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente delle rimanenti spese di lite, comples- sivamente liquidate 1.030,00 euro oltre accessori.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di prime cure, sulla scorta degli insegnamenti di Cass. n. 29961 del 2023, ha afferma- to che il beneficio della carta elettronica va riconosciuta anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali o fino al termine delle attivi- tà didattiche, trattandosi, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrar- si per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegna- mento specifici. In queste due ipotesi, il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo e, pertanto, per queste due tipologie di supplenze deve essere rimossa la di- scriminazione subita dall'assunto a tempo determinato. Ne deriva la disap- plicazione dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 per contrasto con il principio di parità di trattamento ex art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui non estende il beneficio della carta elettronica del docente anche quelli precari.
Pertanto, per i docenti non di ruolo con incarico di supplenza annua- le o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico, l'azione di adempimento è esperibile perché la carta elettronica del docente è utilizzabi- le nell'arco del biennio dalla sua maturazione, così come per coloro che non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto al beneficio in esame negato, vi sarebbe sempre la possibilità di accesso al medesimo nell'anno successivo purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze. In tal caso va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della car- ta docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
- 2 - Per coloro che, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla carta elettronica, si siano cancellati dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, resi- duando soltanto il diritto al risarcimento del danno per equivalente, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Quanto alla prescrizione il primo Giudice ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., con decorrenza dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli in- carichi sia anteriore, dal successivo momento in cui, per l'annata di riferi- mento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Invece, il diritto al risarcimento del danno per equivalente decorre da quando il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, fermo restando che l'estinzione del diritto a causa dell'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma speci- fica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
In applicazione dei su esposti principi al caso di specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto la diffida inoltrata via PEC all'Amministrazione sco- lastica resistente l'8 luglio 2022 valido atto interruttivo del termine di pre- scrizione, non potendosi considerare estinto il credito della ricorrente relati- vo inerente agli anni scolastici anteriori a quello 2018/2019.
Inoltre, non essendovi dati dai quali trarre la mancata permanenza del docente nel sistema scolastico, parte ricorrente ha diritto a usufruire del- la Carta docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo pari a
3.000 euro, con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'attribuzione in tale misura, oltre accessori.
2. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello il
[...]
mediante ricorso depositato il 6 giugno Parte_2
2024. si è costituita ed ha dichiarato di aderire all'appello Controparte_1 in relazione alla richiesta di riforma della sentenza impugnata con riferimen- to al diritto della stessa ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Il gravame è affidato a tre motivi di doglianza.
- 3 - 3.1. Con il primo motivo di appello il Parte_1
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
[...]
l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta in primo grado destituita di ogni fondamento, in relazione al riconoscimento del diritto della docente appellata per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata meriterebbe di essere ri- formata poiché, considerati gli effetti dell'interruzione della prescrizione, i diritti patrimoniali che potevano essere esercitati più di cinque anni prima della data della diffida del 8 luglio 2022 sarebbero estinti per prescrizione.
Ha ritenuto, altresì, mero errore materiale sia l'esclusione dell'anno scola- stico 2018/2019, invece oggetto di specifica richiesta, sia l'aggiunta di quel- lo 2021/2022, non menzionato nel ricorso di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo di appello il censura la senten- Parte_1 za gravata nella parte del dispositivo ove, contraddicendo la motivazione, vi
è la statuizione di condanna al risarcimento del danno per equivalente in ag- giunta a quella in forma specifica in favore della docente pacificamente in- serita nelle graduatorie scolastiche. Secondo il da ciò deriva, da Parte_1 un lato, il diritto dell'appellata a vedersi riconosciuta solo la tutela in forma specifica, e, dall'altro, il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il primo Giudice poiché la richiesta di condanna per equivalente era stata avanzata solo in via subordinata.
3.3. Il terzo motivo di appello è volto a contestare il capo della sen- tenza relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, con richiesta di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
4. L'appello è da ritenersi fondato in forza delle ragioni già enuncia- te da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie so- vrapponibili a quella in esame (cfr. tra le tante App. Bari, 23 gennaio 2025,
n. 51, est. Ariola;
App. Bari, 23 ottobre 2024, n. 1385, est. Ariola;
App. Ba- ri, 21 maggio 2024, n. 518, est. Orlando;
App. Bari, 14 maggio 2024, n.
521, est. Saracino;
App. Bari, 6 maggio 2024, n. 673, est. Mastrorilli) e che questo Collegio condivide e fa proprie.
4.1. In materia di riconoscimento del diritto dei docenti precari alla fruizione della c.d. “carta docente” ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, la Corte aderisce ai principi interpretativi affermati dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. nella sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il contenuto essenziale della citata sentenza, per quanto rileva, può essere sintetizzato nei seguenti termini:
- 4 - 1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incari- chi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giu- gno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente ricono- sciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in- terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, se- condo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liqui- da, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verreb- be vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu- rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sia- no state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interes- se rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi per- sista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che de- termina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancel- lazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibi- le”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi even- tualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarci- mento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma-
- 5 - mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chan- ces formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della pro- fessionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adem- pimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento di fat- to che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe co- munque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di sup- plenza annuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, conseguente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del dirit- to interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo- quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo de- terminato: «ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b)
l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto ri- guardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal ser- vizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della lo- ro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4.2. Quanto al regime della prescrizione, il appellante evi- Parte_1 denzia la contraddittorietà della pronuncia impugnata che dopo aver fatto buon governo dei principi inerenti a tale profilo del diritto alla carta docente,
- 6 - in particolare, affermando la durata quinquennale del termine di prescrizio- ne e rilevando la sussistenza di un valido atto interruttivo, ha respinto la re- lativa eccezione proposta con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017.
La doglianza (peraltro non contrastata affatto dalla docente appellata, come emerge chiaramente dalla lettura della memoria di costituzione) è fondata e, pertanto, va accolta.
L'incarico di docente supplente conferito a per gli anni CP_1 scolastici 2015/2016 e 2016/2017 rientra nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999. La citata Cass. n. 29961 del 2023 ha infatti chia- rito sul punto, in relazione alla domanda di adempimento in forma specifica, quale è quella in esame, che:
- il diritto degli assunti a tempo determinato «non può ritenersi esse- re paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazio- ne sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM 28.11.2016), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato SPID (art. 5, co. 1, e
3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito». Si tratta, Parte_1 dunque, di un fatto che non avrebbe impedito di presentare diversamente la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999 e dell'applicazione diretta – previa disap- plicazione del diritto interno confliggente − della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE: «Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»
(sempre Cass. n. 29961 del 2023 con richiamo a Corte di Giustizia 9 set- tembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49);
- da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decor- re dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incari- chi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di
- 7 - riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 28 novembre 2016, procedere alla registrazione telema- tica onde fruire del beneficio (laddove, ai sensi del relativo art. 2, comma 2,
«per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016» e, ai sensi dell'art. 5, comma 3, «a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la re- gistrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»).
Da notare che la carta è stata istituita con l. n. 147 del 2015 e che ai sensi dell'art. 1 comma 122, «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_2
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro
[...] sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono de- finiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazio- ni e dei benefici collegati alla Carta medesima»; seguiva il d.P.C.M., del 23 settembre 2015, che all'art. 5, comma 2, prevedeva che «la tipologia, i cri- teri e le modalità di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal
, sentito il Garante Controparte_3 per la protezione dei dati personali» (cfr. App. Bari, 12 giugno 2024, n.
617, est. Orlando;
App. Bari, 22 marzo 2025, n. 354, est. Morgese).
Per quanto innanzi esposto, con riguardo all'attività di supplenza fi- no al termine delle attività didattiche espletata da negli anni sco- CP_1 lastici 2015/2016 e 2016/2017 occorre differenziare in punto di dies a quo del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c. che va individua- to: A) quanto al primo, dal 30 novembre 2016, considerata l'anteriorità del conferimento dell'incarico di supplenza rispetto a tale data (incarico attri- buito il 22 dicembre 2015); B) quanto al secondo, dal giorno del conferi- mento dell'incarico di supplenza del 1° dicembre 2016, poiché successivo alla data indicata nel d.P.C.M del 28 novembre 2016. Ciò a prescindere dal- la materiale impossibilità, per i docenti precari, di registrazione in quanto esclusi dall'accesso al beneficio.
Va da sé che essendo stata la diffida stragiudiziale interruttiva del termine di prescrizione in atti notificata via PEC solo l'8 luglio 2022, la pre- scrizione del diritto a conseguire il bonus della carta docente in forma speci- fica risulta fondata in relazione ad entrambi gli anni scolastici 2015/2016 e
- 8 - 2016/2017, essendo il relativo termine inutilmente decorso, rispettivamente, alla data del 30 novembre 2021 e del 1° dicembre 2021.
Pertanto, va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto dell'odierna appellata all'adempimento in forma specifica della carta docen- te limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
4.3. È fondato anche il secondo motivo di appello, a mezzo del quale il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Tribunale ha disposto, in via cumulativa, la condanna al risarcimento del danno per equivalente.
Il dispositivo della sentenza impugnata, infatti, va rivisto rendendolo conforme alla parte motiva della decisione. Di conseguenza, va riconosciuta la sola attribuzione in forma specifica della carta docente in favore di
[...]
avendo la stessa allegato e dimostrato – al netto degli anni scolastici Pt_3
2015/2016 e 2016/2017, in relazione ai quali, come visto, è maturata la pre- scrizione − di aver svolto la propria attività di insegnante alle dipendenze del sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato Parte_1 presso:
- l'Istituto Comprensivo V.le Lombardia di Cologno Monzese dal
10 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, dal 12 settembre 2018 al 31 agosto 2019, dal 12 settembre 2019 al 31 agosto 2020;
- l'Istituto di Puglia Controparte_4 dal 13 ottobre 2020 al 31 agosto 2021.
È evidente, pertanto, che l'odierna appellata abbia lavorato con cat- tedra piena svolgendo attività di supplenza annuale (cfr. contratti di lavoro in atti). È altresì provato documentalmente che la docente è a tutt'oggi inse- rita nel sistema scolastico, con persistente iscrizione nelle graduatorie scola- stiche (circostanza, peraltro, non contestata dal e ammessa anche Parte_1 in questo grado di giudizio: v. pagg. 6 e 7 della memoria). Da ciò discende l'interesse di alla prestazione in forma specifica del bonus carta CP_1 docente.
L'appellata, infatti, ha dimostrato di rientrare nella platea dei benefi- ciari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella “annualità” come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data an- tecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza: «ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momen- to della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, inca-
- 9 - ricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o ri- valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione» (Cass., n. 29961 del 2023; App. Bari, 30 gennaio 2025, n. 106, est. Palma).
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica e non anche, come ri- portato nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
4.4. Ciò posto, come giustamente fa notare il appellante, il Parte_1 primo Giudice nel dispositivo della sentenza e in motivazione (pagine 24 e
25) è incorso sia in una omissione, non menzionando l'anno scolastico
2018/2019, sia in un errore materiale, indicando – fra le annualità oggetto di condanna – l'anno scolastico 2021/2022.
Entrambi gli errori sono passibili di correzione in questa sede, posto che dal contenuto del ricorso di primo grado e dalle conclusioni ivi rasse- gnate risulta che il beneficio è stato richiesto per l'anno scolastico
2018/2019 e non, invece, per l'anno 2021/2022. Lo stesso Tribunale, nell'accogliere integralmente la domanda di tanto in motivazio- CP_1 ne quanto in dispositivo ha fatto esplicito riferimento al «diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso», il che rende quanto mai evidente la natura schiettamente materiale del dupli- ce errore nel quale è incorso il Giudice di primo grado.
4.4. Resta assorbito il terzo motivo di gravame, poiché il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento delle spese del primo grado, atteso che la riforma della sentenza determina la caducazione del ca- po della pronuncia che ha statuito sulle spese (in merito cfr. Cass., n. 1775 del 2017; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. 6259 del 2014).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello pro- posto dal va accolto nei termini in Parte_1 precedenza specificati e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto in favore di all'accredito della com- Controparte_1 plessiva somma di 2.000 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre in-
- 10 - teressi e rivalutazione dalla data dell'accredito, entro i limiti consentiti dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
6. L'esito complessivo della controversia giustifica la conferma della regolamentazione delle spese relative al primo grado mentre, considerati la natura degli aggiustamenti apportati alla statuizione gravata e l'accoglimento parziale dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 16270 del 2017, in motivazione), si reputa legittima la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 6.6.2024, avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 23.5.2024, così prov- vede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza impugnata, condanna il all'accredito della somma com- Parte_1 plessiva di 2.000 euro in favore di sulla carta elettronica Controparte_1 del docente a generarsi in relazione agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994; conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite;
nulla per le spese relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 11 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 478 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra il , in persona del ministro pro tem- Parte_1 pore, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellante
e
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fran- Controparte_1 cesco Greco, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2105/2024 del 23 maggio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto il ricorso proposto da – la quale Controparte_1 aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del
[...]
, in qualità di docente non di ruolo del c.c.n.l. Parte_1 comparto scuola (e precisamente, nel corso degli anni scolastici: 2015/2016, dal 21 dicembre 2015 al 30 giugno 2016; 2016/2017, dal 1° dicembre 2016 al 30 giugno 2017; 2017/2018, dal 10 ottobre 2017 al 31 agosto 2018;
2018/2019, dal 12 settembre 2018 al 31 agosto 2019; 2019/2020 dal 12 set- tembre 2019 al 31 agosto 2020; 2020/2021, dal 13 ottobre 2020 al 31 agosto
2021) lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l.
- 1 - n. 107 del 2015 – e per l'effetto, ha: I) accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti- ci indicati in ricorso 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022; II) condannato il a riconoscere alla parte Parte_1 ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di 3.000,00 euro e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
III) condannato l'Ente resistente al paga- mento in favore della parte ricorrente di 3.000,00 euro, oltre al maggior im- porto tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
IV) condannato il al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente delle rimanenti spese di lite, comples- sivamente liquidate 1.030,00 euro oltre accessori.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di prime cure, sulla scorta degli insegnamenti di Cass. n. 29961 del 2023, ha afferma- to che il beneficio della carta elettronica va riconosciuta anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali o fino al termine delle attivi- tà didattiche, trattandosi, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrar- si per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegna- mento specifici. In queste due ipotesi, il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo e, pertanto, per queste due tipologie di supplenze deve essere rimossa la di- scriminazione subita dall'assunto a tempo determinato. Ne deriva la disap- plicazione dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 per contrasto con il principio di parità di trattamento ex art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui non estende il beneficio della carta elettronica del docente anche quelli precari.
Pertanto, per i docenti non di ruolo con incarico di supplenza annua- le o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico, l'azione di adempimento è esperibile perché la carta elettronica del docente è utilizzabi- le nell'arco del biennio dalla sua maturazione, così come per coloro che non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto al beneficio in esame negato, vi sarebbe sempre la possibilità di accesso al medesimo nell'anno successivo purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze. In tal caso va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della car- ta docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
- 2 - Per coloro che, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla carta elettronica, si siano cancellati dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, resi- duando soltanto il diritto al risarcimento del danno per equivalente, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Quanto alla prescrizione il primo Giudice ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., con decorrenza dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli in- carichi sia anteriore, dal successivo momento in cui, per l'annata di riferi- mento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Invece, il diritto al risarcimento del danno per equivalente decorre da quando il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, fermo restando che l'estinzione del diritto a causa dell'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma speci- fica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
In applicazione dei su esposti principi al caso di specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto la diffida inoltrata via PEC all'Amministrazione sco- lastica resistente l'8 luglio 2022 valido atto interruttivo del termine di pre- scrizione, non potendosi considerare estinto il credito della ricorrente relati- vo inerente agli anni scolastici anteriori a quello 2018/2019.
Inoltre, non essendovi dati dai quali trarre la mancata permanenza del docente nel sistema scolastico, parte ricorrente ha diritto a usufruire del- la Carta docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo pari a
3.000 euro, con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'attribuzione in tale misura, oltre accessori.
2. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello il
[...]
mediante ricorso depositato il 6 giugno Parte_2
2024. si è costituita ed ha dichiarato di aderire all'appello Controparte_1 in relazione alla richiesta di riforma della sentenza impugnata con riferimen- to al diritto della stessa ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Il gravame è affidato a tre motivi di doglianza.
- 3 - 3.1. Con il primo motivo di appello il Parte_1
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
[...]
l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta in primo grado destituita di ogni fondamento, in relazione al riconoscimento del diritto della docente appellata per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata meriterebbe di essere ri- formata poiché, considerati gli effetti dell'interruzione della prescrizione, i diritti patrimoniali che potevano essere esercitati più di cinque anni prima della data della diffida del 8 luglio 2022 sarebbero estinti per prescrizione.
Ha ritenuto, altresì, mero errore materiale sia l'esclusione dell'anno scola- stico 2018/2019, invece oggetto di specifica richiesta, sia l'aggiunta di quel- lo 2021/2022, non menzionato nel ricorso di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo di appello il censura la senten- Parte_1 za gravata nella parte del dispositivo ove, contraddicendo la motivazione, vi
è la statuizione di condanna al risarcimento del danno per equivalente in ag- giunta a quella in forma specifica in favore della docente pacificamente in- serita nelle graduatorie scolastiche. Secondo il da ciò deriva, da Parte_1 un lato, il diritto dell'appellata a vedersi riconosciuta solo la tutela in forma specifica, e, dall'altro, il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il primo Giudice poiché la richiesta di condanna per equivalente era stata avanzata solo in via subordinata.
3.3. Il terzo motivo di appello è volto a contestare il capo della sen- tenza relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, con richiesta di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
4. L'appello è da ritenersi fondato in forza delle ragioni già enuncia- te da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie so- vrapponibili a quella in esame (cfr. tra le tante App. Bari, 23 gennaio 2025,
n. 51, est. Ariola;
App. Bari, 23 ottobre 2024, n. 1385, est. Ariola;
App. Ba- ri, 21 maggio 2024, n. 518, est. Orlando;
App. Bari, 14 maggio 2024, n.
521, est. Saracino;
App. Bari, 6 maggio 2024, n. 673, est. Mastrorilli) e che questo Collegio condivide e fa proprie.
4.1. In materia di riconoscimento del diritto dei docenti precari alla fruizione della c.d. “carta docente” ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, la Corte aderisce ai principi interpretativi affermati dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. nella sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il contenuto essenziale della citata sentenza, per quanto rileva, può essere sintetizzato nei seguenti termini:
- 4 - 1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incari- chi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giu- gno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente ricono- sciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in- terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, se- condo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liqui- da, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verreb- be vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu- rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sia- no state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interes- se rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi per- sista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che de- termina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancel- lazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibi- le”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi even- tualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarci- mento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma-
- 5 - mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chan- ces formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della pro- fessionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adem- pimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento di fat- to che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe co- munque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di sup- plenza annuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, conseguente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del dirit- to interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo- quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo de- terminato: «ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b)
l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto ri- guardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal ser- vizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della lo- ro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4.2. Quanto al regime della prescrizione, il appellante evi- Parte_1 denzia la contraddittorietà della pronuncia impugnata che dopo aver fatto buon governo dei principi inerenti a tale profilo del diritto alla carta docente,
- 6 - in particolare, affermando la durata quinquennale del termine di prescrizio- ne e rilevando la sussistenza di un valido atto interruttivo, ha respinto la re- lativa eccezione proposta con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017.
La doglianza (peraltro non contrastata affatto dalla docente appellata, come emerge chiaramente dalla lettura della memoria di costituzione) è fondata e, pertanto, va accolta.
L'incarico di docente supplente conferito a per gli anni CP_1 scolastici 2015/2016 e 2016/2017 rientra nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999. La citata Cass. n. 29961 del 2023 ha infatti chia- rito sul punto, in relazione alla domanda di adempimento in forma specifica, quale è quella in esame, che:
- il diritto degli assunti a tempo determinato «non può ritenersi esse- re paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazio- ne sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM 28.11.2016), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato SPID (art. 5, co. 1, e
3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito». Si tratta, Parte_1 dunque, di un fatto che non avrebbe impedito di presentare diversamente la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999 e dell'applicazione diretta – previa disap- plicazione del diritto interno confliggente − della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE: «Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»
(sempre Cass. n. 29961 del 2023 con richiamo a Corte di Giustizia 9 set- tembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49);
- da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decor- re dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incari- chi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di
- 7 - riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 28 novembre 2016, procedere alla registrazione telema- tica onde fruire del beneficio (laddove, ai sensi del relativo art. 2, comma 2,
«per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016» e, ai sensi dell'art. 5, comma 3, «a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la re- gistrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»).
Da notare che la carta è stata istituita con l. n. 147 del 2015 e che ai sensi dell'art. 1 comma 122, «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_2
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro
[...] sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono de- finiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazio- ni e dei benefici collegati alla Carta medesima»; seguiva il d.P.C.M., del 23 settembre 2015, che all'art. 5, comma 2, prevedeva che «la tipologia, i cri- teri e le modalità di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal
, sentito il Garante Controparte_3 per la protezione dei dati personali» (cfr. App. Bari, 12 giugno 2024, n.
617, est. Orlando;
App. Bari, 22 marzo 2025, n. 354, est. Morgese).
Per quanto innanzi esposto, con riguardo all'attività di supplenza fi- no al termine delle attività didattiche espletata da negli anni sco- CP_1 lastici 2015/2016 e 2016/2017 occorre differenziare in punto di dies a quo del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c. che va individua- to: A) quanto al primo, dal 30 novembre 2016, considerata l'anteriorità del conferimento dell'incarico di supplenza rispetto a tale data (incarico attri- buito il 22 dicembre 2015); B) quanto al secondo, dal giorno del conferi- mento dell'incarico di supplenza del 1° dicembre 2016, poiché successivo alla data indicata nel d.P.C.M del 28 novembre 2016. Ciò a prescindere dal- la materiale impossibilità, per i docenti precari, di registrazione in quanto esclusi dall'accesso al beneficio.
Va da sé che essendo stata la diffida stragiudiziale interruttiva del termine di prescrizione in atti notificata via PEC solo l'8 luglio 2022, la pre- scrizione del diritto a conseguire il bonus della carta docente in forma speci- fica risulta fondata in relazione ad entrambi gli anni scolastici 2015/2016 e
- 8 - 2016/2017, essendo il relativo termine inutilmente decorso, rispettivamente, alla data del 30 novembre 2021 e del 1° dicembre 2021.
Pertanto, va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto dell'odierna appellata all'adempimento in forma specifica della carta docen- te limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
4.3. È fondato anche il secondo motivo di appello, a mezzo del quale il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Tribunale ha disposto, in via cumulativa, la condanna al risarcimento del danno per equivalente.
Il dispositivo della sentenza impugnata, infatti, va rivisto rendendolo conforme alla parte motiva della decisione. Di conseguenza, va riconosciuta la sola attribuzione in forma specifica della carta docente in favore di
[...]
avendo la stessa allegato e dimostrato – al netto degli anni scolastici Pt_3
2015/2016 e 2016/2017, in relazione ai quali, come visto, è maturata la pre- scrizione − di aver svolto la propria attività di insegnante alle dipendenze del sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato Parte_1 presso:
- l'Istituto Comprensivo V.le Lombardia di Cologno Monzese dal
10 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, dal 12 settembre 2018 al 31 agosto 2019, dal 12 settembre 2019 al 31 agosto 2020;
- l'Istituto di Puglia Controparte_4 dal 13 ottobre 2020 al 31 agosto 2021.
È evidente, pertanto, che l'odierna appellata abbia lavorato con cat- tedra piena svolgendo attività di supplenza annuale (cfr. contratti di lavoro in atti). È altresì provato documentalmente che la docente è a tutt'oggi inse- rita nel sistema scolastico, con persistente iscrizione nelle graduatorie scola- stiche (circostanza, peraltro, non contestata dal e ammessa anche Parte_1 in questo grado di giudizio: v. pagg. 6 e 7 della memoria). Da ciò discende l'interesse di alla prestazione in forma specifica del bonus carta CP_1 docente.
L'appellata, infatti, ha dimostrato di rientrare nella platea dei benefi- ciari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella “annualità” come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data an- tecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza: «ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momen- to della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, inca-
- 9 - ricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o ri- valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione» (Cass., n. 29961 del 2023; App. Bari, 30 gennaio 2025, n. 106, est. Palma).
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica e non anche, come ri- portato nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
4.4. Ciò posto, come giustamente fa notare il appellante, il Parte_1 primo Giudice nel dispositivo della sentenza e in motivazione (pagine 24 e
25) è incorso sia in una omissione, non menzionando l'anno scolastico
2018/2019, sia in un errore materiale, indicando – fra le annualità oggetto di condanna – l'anno scolastico 2021/2022.
Entrambi gli errori sono passibili di correzione in questa sede, posto che dal contenuto del ricorso di primo grado e dalle conclusioni ivi rasse- gnate risulta che il beneficio è stato richiesto per l'anno scolastico
2018/2019 e non, invece, per l'anno 2021/2022. Lo stesso Tribunale, nell'accogliere integralmente la domanda di tanto in motivazio- CP_1 ne quanto in dispositivo ha fatto esplicito riferimento al «diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso», il che rende quanto mai evidente la natura schiettamente materiale del dupli- ce errore nel quale è incorso il Giudice di primo grado.
4.4. Resta assorbito il terzo motivo di gravame, poiché il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento delle spese del primo grado, atteso che la riforma della sentenza determina la caducazione del ca- po della pronuncia che ha statuito sulle spese (in merito cfr. Cass., n. 1775 del 2017; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. 6259 del 2014).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello pro- posto dal va accolto nei termini in Parte_1 precedenza specificati e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto in favore di all'accredito della com- Controparte_1 plessiva somma di 2.000 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre in-
- 10 - teressi e rivalutazione dalla data dell'accredito, entro i limiti consentiti dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
6. L'esito complessivo della controversia giustifica la conferma della regolamentazione delle spese relative al primo grado mentre, considerati la natura degli aggiustamenti apportati alla statuizione gravata e l'accoglimento parziale dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 16270 del 2017, in motivazione), si reputa legittima la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 6.6.2024, avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 23.5.2024, così prov- vede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza impugnata, condanna il all'accredito della somma com- Parte_1 plessiva di 2.000 euro in favore di sulla carta elettronica Controparte_1 del docente a generarsi in relazione agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994; conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite;
nulla per le spese relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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