Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 103/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 103/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Leonilda Anita C.F._2
Marzano, il secondo, dall'avv. Giuseppe Antonica, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.03.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 12.01.2025 e Parte_1 [...] esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 05.05.2005 e che Parte_2 dalla loro unione nascevano (03.03.2007) e (09.02.2011); - Persona_1 Per_2 che, con decreto depositato il 02.12.2019, il Tribunale di Lecce omologava la separazione alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità
o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata in [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Aradeo in data 05.05.2005, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 02.12.2019.
3 Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente delle figlie, con la specificazione che quelle relative all'esercizio della responsabilità genitoriale si applicheranno sono nei riguardi della figlia atteso che, nelle more del procedimento, Per_2 R_
è divenuta maggiorenne.
[...]
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 12.01.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aradeo il
05.05.2005 da nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno Parte_2
2005), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aradeo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 16.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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