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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/11/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 167-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, dall'avv. Sergio Malaspina e dall' avv. Chiara C.F._2
M. AG, elettivamente domiciliati presso lo studio Practicelaw sito in Milano, Viale
GI AR n. 30;
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
Mezzavilla, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, sito in Castelfranco Veneto
(TV), Piazza della Serenissima n. 40, int. 109, nel suo domicilio digitale all'indirizzo PEC sopra indicato;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA letto il ricorso proposto da e per l'apertura della liquidazione Parte_1 Parte_2
giudiziale di p.Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle parti all'udienza del 9.10.2025 fissata ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha trasferito la propria sede legale da Parma a Milano in data 20.5.2025, mentre il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato il 16.7.2025, cosicché trova applicazione la previsione di cui all'art. 28 CCII, in ragione del quale non rileva ai fini della competenza il trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno antecedente alla proposizione della domanda;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “il servizio di lavoro/trasporto aereo per conto proprio o di terzi come il servizio di trasporto aereo di passeggeri e di trasporto aereo di merci e gli interventi per scopi di pubblica utilità e sociali e comunque qualsiasi altra forma di lavoro aereo similare o connesso o non connesso;
- il trasporto aereo di merci di valore, carichi eccezionali, opere d'arte, capi di alta moda;
il servizio c.d. critical time, il trasporto e la consegna di merci e medicinali urgenti, come ad esempio di vaccini, pezzi di ricambio, motori o di attrezzature del campo medicale, il traporto animali;
- i voli d'evacuazione da situazioni critiche, inclusa l'evacuazione di passeggeri bloccati a causa di sommosse, rimpatri, disastri naturali e altre situazioni simili;
trasporto merci pericolose;
trasporto animali”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 2 di 6 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che Agenzia delle Entrate
Riscossione ha comunicato che la debitrice ha un indebitamento scaduto pari ad euro
37.369,60. Si aggiunga che i ricorrenti vantano nei confronti della resistente un credito pari rispettivamente ad euro 50.054,95, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite, per quanto attiene al sig. ed euro 12.109,54, oltre interessi, rivalutazione monetaria e Pt_1
spese legali, con riferimento al sig. Entrambi i crediti trovano titolo in sentenze Pt_2
pronunciate dal Tribunale di Parma, alle quali hanno fatto seguito procedure esecutive con esito negativo e che non sono stati contestati dalla ricorrente nel proprio atto di costituzione
(v. docc. nn. 1 e 7, fascicolo ricorrenti);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. La resistente, costituita in giudizio, non ha nemmeno allegato la presenza di tali requisiti, nonostante sia onerata della prova ex art 121
CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass.
25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Si aggiunga che la ricorrente non presenta il bilancio d'esercizio a far data dal 31.12.2023, ma l'ultimo bilancio depositato reca un attivo pari ad euro 3.218.298,00, debiti per euro 1.765.060,00 e ricavi per 5.809.981,00. Pertanto, le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII sono ampiamente superate;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge pagina 3 di 6 fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 105.521,86 (di cui euro 37.369 scaduti, euro 53.537,57 relativi a cartelle non ancora scadute, euro 14.730,53 relativi a cartelle rateizzate il cui pagamento non risulta regolare, v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 18.9.2025); c) dall'esistenza di debiti verso per € 6.583,35 ( V. certificazione dei debiti contributivi del 1.10.2025, CP_3 CP_3
con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione); d) dalla infruttuosità delle procedure esecutive introdotte dai ricorrenti;
e) dall'esistenza di un decreto ingiuntivo di rilevante importo (euro 136.565,20) emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili del 22.9.2025); f) dalla rilevante esposizione debitoria che emerge dall'ultimo bilancio (pari ad euro 1.765.060); ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. ), Persona_1 C.F._3
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini
NOMINA
pagina 4 di 6 Curatore il dott. (C.F. ) professionista in possesso Persona_1 C.F._3
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 4.3.2026, ore 10;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e pagina 5 di 6 che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 26.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 167-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, dall'avv. Sergio Malaspina e dall' avv. Chiara C.F._2
M. AG, elettivamente domiciliati presso lo studio Practicelaw sito in Milano, Viale
GI AR n. 30;
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
Mezzavilla, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, sito in Castelfranco Veneto
(TV), Piazza della Serenissima n. 40, int. 109, nel suo domicilio digitale all'indirizzo PEC sopra indicato;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA letto il ricorso proposto da e per l'apertura della liquidazione Parte_1 Parte_2
giudiziale di p.Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle parti all'udienza del 9.10.2025 fissata ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha trasferito la propria sede legale da Parma a Milano in data 20.5.2025, mentre il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato il 16.7.2025, cosicché trova applicazione la previsione di cui all'art. 28 CCII, in ragione del quale non rileva ai fini della competenza il trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno antecedente alla proposizione della domanda;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “il servizio di lavoro/trasporto aereo per conto proprio o di terzi come il servizio di trasporto aereo di passeggeri e di trasporto aereo di merci e gli interventi per scopi di pubblica utilità e sociali e comunque qualsiasi altra forma di lavoro aereo similare o connesso o non connesso;
- il trasporto aereo di merci di valore, carichi eccezionali, opere d'arte, capi di alta moda;
il servizio c.d. critical time, il trasporto e la consegna di merci e medicinali urgenti, come ad esempio di vaccini, pezzi di ricambio, motori o di attrezzature del campo medicale, il traporto animali;
- i voli d'evacuazione da situazioni critiche, inclusa l'evacuazione di passeggeri bloccati a causa di sommosse, rimpatri, disastri naturali e altre situazioni simili;
trasporto merci pericolose;
trasporto animali”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 2 di 6 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che Agenzia delle Entrate
Riscossione ha comunicato che la debitrice ha un indebitamento scaduto pari ad euro
37.369,60. Si aggiunga che i ricorrenti vantano nei confronti della resistente un credito pari rispettivamente ad euro 50.054,95, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite, per quanto attiene al sig. ed euro 12.109,54, oltre interessi, rivalutazione monetaria e Pt_1
spese legali, con riferimento al sig. Entrambi i crediti trovano titolo in sentenze Pt_2
pronunciate dal Tribunale di Parma, alle quali hanno fatto seguito procedure esecutive con esito negativo e che non sono stati contestati dalla ricorrente nel proprio atto di costituzione
(v. docc. nn. 1 e 7, fascicolo ricorrenti);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. La resistente, costituita in giudizio, non ha nemmeno allegato la presenza di tali requisiti, nonostante sia onerata della prova ex art 121
CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass.
25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Si aggiunga che la ricorrente non presenta il bilancio d'esercizio a far data dal 31.12.2023, ma l'ultimo bilancio depositato reca un attivo pari ad euro 3.218.298,00, debiti per euro 1.765.060,00 e ricavi per 5.809.981,00. Pertanto, le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII sono ampiamente superate;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge pagina 3 di 6 fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 105.521,86 (di cui euro 37.369 scaduti, euro 53.537,57 relativi a cartelle non ancora scadute, euro 14.730,53 relativi a cartelle rateizzate il cui pagamento non risulta regolare, v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 18.9.2025); c) dall'esistenza di debiti verso per € 6.583,35 ( V. certificazione dei debiti contributivi del 1.10.2025, CP_3 CP_3
con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione); d) dalla infruttuosità delle procedure esecutive introdotte dai ricorrenti;
e) dall'esistenza di un decreto ingiuntivo di rilevante importo (euro 136.565,20) emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili del 22.9.2025); f) dalla rilevante esposizione debitoria che emerge dall'ultimo bilancio (pari ad euro 1.765.060); ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. ), Persona_1 C.F._3
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini
NOMINA
pagina 4 di 6 Curatore il dott. (C.F. ) professionista in possesso Persona_1 C.F._3
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 4.3.2026, ore 10;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e pagina 5 di 6 che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 26.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
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